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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2362/2018 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'11/12/2024 senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
21/4/1964, elettivamente domiciliato a Casoria (NA), in Via Giovanni Giolitti, n. 7, presso lo studio dell'avv. Maria Carolina Gnerre, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso introduttivo
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata a Itri (LT), in Via San Gennaro n. 79, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Cece, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 18/9/2018, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/5/2018 il signor premesso di aver Parte_1 sposato la signora il 13/8/1988 a RU NE (NA) secondo il rito CP_1 Per concordatario e di aver avuto da costei, durante la convivenza, il figlio (nato il
14/2/1987, ormai autonomo dal punto di vista economico), ha riferito che il Tribunale di Napoli ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n. 89245 del
19/6/2007. Ha dedotto, inoltre, che per effetto del provvedimento alla consorte è stato attribuito un assegno di mantenimento di € 350,00 al mese. A detta del ricorrente si tratta di condizioni non più attuali alla luce dei mutamenti intervenuti nella situazione patrimoniale e personale delle parti dopo la pronuncia della separazione. In questa prospettiva l'istante ha fatto presente di non essere più socio dell'impresa nella quale aveva prestato servizio, cessata a seguito di fallimento. Ha evidenziato, ancora, che la signora negli anni successivi alla separazione ha migliorato la propria CP_1 condizione in virtù dello svolgimento, con carattere di continuità, di prestazioni lavorative per diverse persone fisiche ed enti e dell'avvio, nel contempo, di una stabile convivenza con un altro uomo. Sul rilievo della definitiva interruzione del vincolo di
1 coniugio il signor ha chiesto, quindi, la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio e la revoca di ogni forma di contribuzione stabilita in favore della consorte.
***
Costituita con memoria del 18/9/2018, la signora non si è opposta al divorzio. CP_1
Nell'intento di smentire le deduzioni del signor sugli aspetti economici del Pt_1 contenzioso ha fatto presente, nondimeno, di svolgere prestazioni lavorative domestiche di carattere solo saltuario, di essere ancora gravata dalle rate di un prestito contratto Per anni prima e di ricorrere all'aiuto del figlio per onorare i canoni di locazione dovuti per il reperimento dell'alloggio in cui si era trasferita dopo la separazione, pari a € 450,00 al mese. Ha dato conto, nella stessa ottica, della titolarità, in capo al signor , di Pt_1 un'azienda, ubicata a RU NE (CE), operante nel settore della produzione di capi di abbigliamento. Alla stregua di quanto precede la resistente ha chiesto la conferma dell'assegno riconosciutole nell'ambito del precedente giudizio.
***
In sede presidenziale il signor ha dichiarato di aver registrato un peggioramento Pt_1 dello stato di salute in grado di ridimensionarne l'attitudine a produrre reddito, confinata allo svolgimento di mansioni occasionali di giardiniere. Ha negato, per il resto, di essere titolare dell'azienda di abbigliamento alla quale si fa riferimento nelle difese avversarie.
Con ordinanza del 13/2/2019 in via provvisoria è stato ridotto da € 350,00 a € 250,00 al mese rivalutabili il contributo di mantenimento spettante alla signora CP_1
Nelle fasi successive la resistente ha precisato di non aver avviato stabili convivenze.
Le parti hanno chiesto la pronuncia immediata della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarata dal Tribunale il 12/10/2020 con sentenza non definitiva n. 720.
Esperite le prove orali, all'udienza dell'11/12/2024 la controversia è stata rimessa al
Collegio per la decisione con assegnazione dei termini contemplati dall'art. 190 c.p.c..
***
Delineati in tal modo gli elementi essenziali della lite, in via pregiudiziale si rileva che la pubblicazione della sentenza non definitiva di divorzio comporta il non luogo a provvedere in questa sede sulla cessazione del vincolo matrimoniale, già dichiarata.
Altrettanto vale per i profili del contenzioso riguardanti l'affidamento e il mantenimento Per del figlio , maggiorenne e pacificamente autonomo dal punto di vista economico.
***
Sulle tematiche dibattute si osserva che per giurisprudenza consolidata “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, c. 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (in questi termini si esprime, tra le altre, Cass. 28/2/2020, n. 5605).
2 Più in generale, secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, c. 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. S.U. 11/7/2018,
n. 18287; analog. Cass. 30/10/2019, n. 27771: “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche la natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - venga finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”; cfr., tra le altre, Cass. 28/2/2020, n. 5603 e Cass. 19/12/2023, n. 35434).
Come rimarcato dal signor , è noto, infine, che “l'instaurazione, da parte del Pt_1 coniuge divorziato, di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso;
infatti, la formazione di una famiglia di fatto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post- matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo” (v. Cass. 3/4/2015, n. 6855 e Cass. 8/2/2016, n. 2466).
***
Non vi è ragione di discostarsi dagli orientamenti interpretativi appena passati in rassegna, del tutto coerenti con le funzioni e le caratteristiche dell'assegno divorzile.
Ciò posto, ad avviso del Collegio nel corso dell'istruttoria sono emersi elementi sufficienti per ritenere che la signora a partire dal 2016 intrattiene con il signor CP_1 [...]
una relazione connotata da un vincolo tanto stabile e duraturo da CP_2 interrompere in maniera definitiva la “solidarietà post matrimoniale” annoverata dalla giurisprudenza di legittimità tra i presupposti indefettibili del contributo controverso.
3 Depone in questo senso, in primo luogo, l'assenza di contestazioni specifiche rispetto alle deduzioni formulate sul punto dal signor , ad opera della resistente, nella Pt_1 comparsa di costituzione del 18/9/2018, in occasione delle udienze in cui si è dipanata la fase presidenziale, negli scritti integrativi (neppure depositati, al pari della memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c.) e alla prima udienza celebrata dinanzi al giudice istruttore.
Elementi indiziari sulla solidità del rapporto instaurato dalla signora con il CP_1 nuovo compagno si traggono anche dall'interrogatorio formale dell'interessata e dalla Per testimonianza resa dal figlio . Quantunque abbiano negato la circostanza della convivenza, entrambi, infatti, hanno confermato che la relazione proseguiva dal 2016.
Ma soprattutto, il signor – escusso ugualmente come teste, Testimone_1 dichiaratosi amico delle parti e privo di interesse diretto all'esito della causa - ha fatto riferimento, sulla scorta di quanto riferitogli dalla donna, alla convivenza dei signori e , contraddistinta dalla condivisione di un'abitazione a Gaeta (LT). CP_1 CP_2
La circostanza non è di per sé incompatibile con l'intestazione alla sola resistente del contratto di locazione acquisito in corso di causa né con il possesso, da parte del nuovo compagno (comunque non dimostrato a livello documentale) di un altro appartamento.
A fronte di un simile quadro probatorio, appaiono credibili le argomentazioni prospettate dal signor a proposito dell'attuale situazione familiare dell'ormai ex consorte. Pt_1
Non è contestato che il signor sia impiegato in mansioni di pasticcere. CP_2
E' presumibile, dunque, che la stabilità del rapporto di convivenza intrattenuto con il compagno arrechi alla signora utilità economiche in grado di assicurarle, CP_1 assieme all'attitudine a procurarsi occasioni di lavoro (attestata, quest'ultima, dal relativo estratto contributivo) risorse sufficienti a fronteggiare le necessità quotidiane.
Elementi ostativi al riconoscimento dell'assegno di divorzio possono trarsi, allo stesso modo, dall'omessa dimostrazione, ad opera della resistente, di contributi offerti alla comunione familiare, di rinunce, concordate con il signor , a opportunità Pt_1 lavorative in costanza di matrimonio o di apporti forniti al patrimonio della controparte.
Per i motivi visti le pretese di condanna della donna non possono che essere disattese.
Restano assorbite le ulteriori contestazioni sollevate in argomento dal signor . Pt_1
***
Secondo soccombenza, la signora è tenuta al versamento degli oneri di CP_1 giudizio, stimabili in virtù dei parametri del D.M. n. 55/2014 e della non peculiare complessità delle questioni affrontate in complessivi € 2.700,00 (€ 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione, € 600,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, ad accessori fiscali e a contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2362/2018
R.G.A.C., respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata da;
CP_1
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri di CP_1 Parte_1 giudizio, stimabili in € 2.700,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 5/2/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2362/2018 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'11/12/2024 senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
21/4/1964, elettivamente domiciliato a Casoria (NA), in Via Giovanni Giolitti, n. 7, presso lo studio dell'avv. Maria Carolina Gnerre, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso introduttivo
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata a Itri (LT), in Via San Gennaro n. 79, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Cece, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 18/9/2018, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/5/2018 il signor premesso di aver Parte_1 sposato la signora il 13/8/1988 a RU NE (NA) secondo il rito CP_1 Per concordatario e di aver avuto da costei, durante la convivenza, il figlio (nato il
14/2/1987, ormai autonomo dal punto di vista economico), ha riferito che il Tribunale di Napoli ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n. 89245 del
19/6/2007. Ha dedotto, inoltre, che per effetto del provvedimento alla consorte è stato attribuito un assegno di mantenimento di € 350,00 al mese. A detta del ricorrente si tratta di condizioni non più attuali alla luce dei mutamenti intervenuti nella situazione patrimoniale e personale delle parti dopo la pronuncia della separazione. In questa prospettiva l'istante ha fatto presente di non essere più socio dell'impresa nella quale aveva prestato servizio, cessata a seguito di fallimento. Ha evidenziato, ancora, che la signora negli anni successivi alla separazione ha migliorato la propria CP_1 condizione in virtù dello svolgimento, con carattere di continuità, di prestazioni lavorative per diverse persone fisiche ed enti e dell'avvio, nel contempo, di una stabile convivenza con un altro uomo. Sul rilievo della definitiva interruzione del vincolo di
1 coniugio il signor ha chiesto, quindi, la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio e la revoca di ogni forma di contribuzione stabilita in favore della consorte.
***
Costituita con memoria del 18/9/2018, la signora non si è opposta al divorzio. CP_1
Nell'intento di smentire le deduzioni del signor sugli aspetti economici del Pt_1 contenzioso ha fatto presente, nondimeno, di svolgere prestazioni lavorative domestiche di carattere solo saltuario, di essere ancora gravata dalle rate di un prestito contratto Per anni prima e di ricorrere all'aiuto del figlio per onorare i canoni di locazione dovuti per il reperimento dell'alloggio in cui si era trasferita dopo la separazione, pari a € 450,00 al mese. Ha dato conto, nella stessa ottica, della titolarità, in capo al signor , di Pt_1 un'azienda, ubicata a RU NE (CE), operante nel settore della produzione di capi di abbigliamento. Alla stregua di quanto precede la resistente ha chiesto la conferma dell'assegno riconosciutole nell'ambito del precedente giudizio.
***
In sede presidenziale il signor ha dichiarato di aver registrato un peggioramento Pt_1 dello stato di salute in grado di ridimensionarne l'attitudine a produrre reddito, confinata allo svolgimento di mansioni occasionali di giardiniere. Ha negato, per il resto, di essere titolare dell'azienda di abbigliamento alla quale si fa riferimento nelle difese avversarie.
Con ordinanza del 13/2/2019 in via provvisoria è stato ridotto da € 350,00 a € 250,00 al mese rivalutabili il contributo di mantenimento spettante alla signora CP_1
Nelle fasi successive la resistente ha precisato di non aver avviato stabili convivenze.
Le parti hanno chiesto la pronuncia immediata della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarata dal Tribunale il 12/10/2020 con sentenza non definitiva n. 720.
Esperite le prove orali, all'udienza dell'11/12/2024 la controversia è stata rimessa al
Collegio per la decisione con assegnazione dei termini contemplati dall'art. 190 c.p.c..
***
Delineati in tal modo gli elementi essenziali della lite, in via pregiudiziale si rileva che la pubblicazione della sentenza non definitiva di divorzio comporta il non luogo a provvedere in questa sede sulla cessazione del vincolo matrimoniale, già dichiarata.
Altrettanto vale per i profili del contenzioso riguardanti l'affidamento e il mantenimento Per del figlio , maggiorenne e pacificamente autonomo dal punto di vista economico.
***
Sulle tematiche dibattute si osserva che per giurisprudenza consolidata “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, c. 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (in questi termini si esprime, tra le altre, Cass. 28/2/2020, n. 5605).
2 Più in generale, secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, c. 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. S.U. 11/7/2018,
n. 18287; analog. Cass. 30/10/2019, n. 27771: “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche la natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - venga finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”; cfr., tra le altre, Cass. 28/2/2020, n. 5603 e Cass. 19/12/2023, n. 35434).
Come rimarcato dal signor , è noto, infine, che “l'instaurazione, da parte del Pt_1 coniuge divorziato, di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso;
infatti, la formazione di una famiglia di fatto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post- matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo” (v. Cass. 3/4/2015, n. 6855 e Cass. 8/2/2016, n. 2466).
***
Non vi è ragione di discostarsi dagli orientamenti interpretativi appena passati in rassegna, del tutto coerenti con le funzioni e le caratteristiche dell'assegno divorzile.
Ciò posto, ad avviso del Collegio nel corso dell'istruttoria sono emersi elementi sufficienti per ritenere che la signora a partire dal 2016 intrattiene con il signor CP_1 [...]
una relazione connotata da un vincolo tanto stabile e duraturo da CP_2 interrompere in maniera definitiva la “solidarietà post matrimoniale” annoverata dalla giurisprudenza di legittimità tra i presupposti indefettibili del contributo controverso.
3 Depone in questo senso, in primo luogo, l'assenza di contestazioni specifiche rispetto alle deduzioni formulate sul punto dal signor , ad opera della resistente, nella Pt_1 comparsa di costituzione del 18/9/2018, in occasione delle udienze in cui si è dipanata la fase presidenziale, negli scritti integrativi (neppure depositati, al pari della memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c.) e alla prima udienza celebrata dinanzi al giudice istruttore.
Elementi indiziari sulla solidità del rapporto instaurato dalla signora con il CP_1 nuovo compagno si traggono anche dall'interrogatorio formale dell'interessata e dalla Per testimonianza resa dal figlio . Quantunque abbiano negato la circostanza della convivenza, entrambi, infatti, hanno confermato che la relazione proseguiva dal 2016.
Ma soprattutto, il signor – escusso ugualmente come teste, Testimone_1 dichiaratosi amico delle parti e privo di interesse diretto all'esito della causa - ha fatto riferimento, sulla scorta di quanto riferitogli dalla donna, alla convivenza dei signori e , contraddistinta dalla condivisione di un'abitazione a Gaeta (LT). CP_1 CP_2
La circostanza non è di per sé incompatibile con l'intestazione alla sola resistente del contratto di locazione acquisito in corso di causa né con il possesso, da parte del nuovo compagno (comunque non dimostrato a livello documentale) di un altro appartamento.
A fronte di un simile quadro probatorio, appaiono credibili le argomentazioni prospettate dal signor a proposito dell'attuale situazione familiare dell'ormai ex consorte. Pt_1
Non è contestato che il signor sia impiegato in mansioni di pasticcere. CP_2
E' presumibile, dunque, che la stabilità del rapporto di convivenza intrattenuto con il compagno arrechi alla signora utilità economiche in grado di assicurarle, CP_1 assieme all'attitudine a procurarsi occasioni di lavoro (attestata, quest'ultima, dal relativo estratto contributivo) risorse sufficienti a fronteggiare le necessità quotidiane.
Elementi ostativi al riconoscimento dell'assegno di divorzio possono trarsi, allo stesso modo, dall'omessa dimostrazione, ad opera della resistente, di contributi offerti alla comunione familiare, di rinunce, concordate con il signor , a opportunità Pt_1 lavorative in costanza di matrimonio o di apporti forniti al patrimonio della controparte.
Per i motivi visti le pretese di condanna della donna non possono che essere disattese.
Restano assorbite le ulteriori contestazioni sollevate in argomento dal signor . Pt_1
***
Secondo soccombenza, la signora è tenuta al versamento degli oneri di CP_1 giudizio, stimabili in virtù dei parametri del D.M. n. 55/2014 e della non peculiare complessità delle questioni affrontate in complessivi € 2.700,00 (€ 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione, € 600,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, ad accessori fiscali e a contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2362/2018
R.G.A.C., respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata da;
CP_1
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri di CP_1 Parte_1 giudizio, stimabili in € 2.700,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 5/2/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
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