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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7533 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa NE ZO , presidente rel. dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2339/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Buco Francesco per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Galassi Vincenzo per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata, appellante incidentale e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Spaziano Bartolomeo per procura a margine dell'atto di citazione in primo grado appellato
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cassino n.1285/2019 pubblicata in data 14.11.2019.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Controparte_2 [...] con domanda di accertamento negativo del credito di € Controparte_3
7.246,93 portato dalla fattura n.61618125024742A del 9.6.2014, fattura che riferiva essere stata emessa per consumi ricostruiti relativi al periodo dal 8.3.2009 al 7.3.2014, data, quest'ultima, della verifica eseguita dal distributore locale presso il punto di prelievo distinto dal POD n.IT001E808910454, nel corso della quale era stata accertata una manomissione del contatore tale da determinare un errore di misurazione per difetto stimato pari al 64% dell'energia prelevata. L'attore contestava la ricostruzione, osservando che i consumi dei due anni precedenti il periodo considerato come di prelievo irregolare erano in linea con quelli del periodo;
che successivamente alla verifica i consumi erano persino diminuiti;
che la manomissione non gli era addebitabile, dato che il contatore era accessibile a tutti;
che il verbale di verifica non era attendibile quanto alla rilevazione e stima dell'errore di misurazione. In estremo subordine, l'attore invocava l'applicazione analogica della delibera AEEG del 28.12.1999 n.200, modificata dalla delibera del 14.7.2006 n.148, che prevedeva che, in caso di guasto del contatore e di impossibilità di determinare con certezza la data di inizio del guasto, la ricostruzione dei consumi non avrebbe potuto eccedere la durata di un anno e stabiliva anche un criterio per la ricostruzione dei consumi in mancanza di certezza circa la percentuale di errore determinata dal guasto. Infine eccepiva il difetto di titolarità del rapporto di fornitura in capo alla convenuta nel periodo antecedente il mese di giugno 2012, perché fino ad allora il fornitore di energia elettrica era Controparte_4
Si costituiva in giudizio la quale contestava le deduzioni Controparte_3 avversarie e, osservando che le rilevazioni sul gruppo di misura e la ricostruzione die consumi erano di esclusiva del distributore locale, chiamava in causa
[...] formulando domanda di condanna in manleva per il caso di Controparte_5 soccombenza. Si costituiva in giudizio anche che contestava la domanda Controparte_5 attorea e ogni altra domanda proposta nei suoi confronti. Osservava che la verifica si era svolta in modo regolare, e non era stata contestata dal il quale si era CP_2 solamente detto estraneo alla manomissione;
che risultava evidente la violazione da parte dell'attore dell'obbligo di custodia dei beni di proprietà del distributore;
che il verbale di verifica aveva valore di atto pubblico data la qualifica di pubblici ufficiali degli addetti alle verifiche;
che la ricostruzione dei consumi era stata eseguita in conformità al disposto dell'allegato A alla delibera AEEG n.348/2007 e dell'allegato B alla delibera AEEG n.199/2011. All'esito del processo il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava non dovuta la somma di € 7.246,93 di cui alla fattura n.61618125024742A del 9.6.2014; condannava ed alla rifusione all'attore delle Controparte_3 Controparte_5 spese processuali, liquidate in € 284,00 per spese e € 3000,00 per compensi oltre oneri di legge. Il giudice motivava la decisione affermando che l'onere della prova gravante sul creditore non era stato assolto, non essendo stato accertato chi fosse l'autore della manomissione e in che data la stessa fosse stata realizzata. Inoltre il giudice attribuiva rilevanza, a conforto della fondatezza della domanda, al fatto che i consumi del periodo antecedente quello oggetto della fatturazione fossero in linea con i consumi misurati dal contatore. § 2. – La sentenza è stata impugnata da già Parte_1 Controparte_5
con un atto di appello contenente due motivi.
[...]
Si sono costituiti già Controparte_1 Controparte_3 con comparsa di risposta contenente appello incidentale articolato in sette motivi. Resiste a entrambi gli appelli . CP_2
La causa è stata già trattenuta in decisione ex art.352 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c.. A seguito del decesso del consigliere ausiliario relatore la causa è stata rimessa sul ruolo e assegnata alla scrivente. È stata quindi calendarizzata per la discussione orale per l'udienza del 5.12.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
● accogliere il presente gravame riformando in toto la sentenza n. 1285/2019 del Tribunale di Cassino – 1^ Sezione G.O.T. dott.ssa Orsola Napolano, pubblicata in data 14.11.2019, con rigetto totale ovvero in subordine parziale della domande proposta dal sig. nonchè di qualsivoglia domanda proposta nei confronti Controparte_2 di in accoglimento dei motivi esposti nell'atto di appello;
Parte_1
● condannare il sig. al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., delle spese e competenze del doppio grado
[...] del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria, qualora ritenuto necessario, si insiste anche in appello per l'ammissione dei mezzi di prova articolati da tempestivamente Parte_1 richieste e mai rinunciati, che si riportano integralmente” (note scritte ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 2.5.2025).
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni sopra formulate, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere:
• in via preliminare, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
(oggi , ovvero disporre che Controparte_3 Controparte_1 essa società venga garantita e/o manlevata dall da Parte_1 qualsiasi pregiudizio patrimoniale in ordine ai fatti lamentati in citazione dal sig. ; CP_2
• nel merito, accogliere il presente gravame riformando integralmente la sentenza di primo grado, con rigetto totale ovvero, in subordine, parziale delle domande tutte proposte dal sig. e, per l'effetto, condannare Controparte_2 quest'ultimo al pagamento in favore di delle spese Controparte_3
e competenze del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con condanna alla restituzione degli importi eventualmente corrisposti da CP_6 in esecuzione della sentenza di primo grado;
[...]
• in via subordinata, sulle spese di giudizio, nel caso di declarata soccombenza reciproca delle parti in causa, compensare le spese di lite tra le stesse, condannando il sig. alla restituzione degli importi Controparte_2 eventualmente corrisposti da in esecuzione della Controparte_3 sentenza di primo grado;
• in via istruttoria, qualora ritenuto necessario, si insiste anche in appello per l'ammissione dei mezzi di prova articolati da tempestivamente CP_6 richiesti e mai rinunciati, che di seguito si riportano integralmente”(note scritte ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 2.5.2025).
Per AL De SC:
“Che la Corte d'Appello adita voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI Nel merito
- Rigettare l'appello principale per tutti i motivi sopra esposti.
- Rigettare l'appello incidentale per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e competenze, con attribuzione al sottoscritto procuratore Anticipatario”.
§ 3. – Per comodità di esposizione si esamina per primo l'appello incidentale di che è articolato in sette motivi. Controparte_1
§ 3.1. – Il primo motivo critica la sentenza per mancanza di motivazione su un punto determinante, ossia il difetto di legittimazione passiva della società convenuta o comunque il diritto della convenuta di essere manlevata dalla società di distribuzione chiamata in causa. L'appellante lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto delle difese della convenuta sul punto, che torna a esporre osservando che l'attività di accertamento e di ricostruzione dei consumi è di esclusiva competenza del distributore locale, che pertanto la fattura contestata è stata emessa dal rivenditore in conformità alla ricostruzione operata dal distributore. Non avendo la convenuta Controparte_3 proposto alcuna domanda riconvenzionale, legittimata passiva rispetto all'azione di accertamento negativo del credito proposta dal sarebbe solamente la terza CP_2 chiamata, oggi , che, comunque, sarebbe quantomeno obbligata a Controparte_7 tenere indenne la società di vendita delle conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea.
§ 3.2. – Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice abbia errato nell'individuare il periodo dei consumi ricostruiti e fatturati, che non è quello dei cinque anni precedenti la verifica del 7.3.2014, ma va dal 1.6.2012, data di inizio del rapporto di fornitura tra ed al 7.3.2014, data CP_2 Controparte_3 della verifica. Inoltre lamenta che la sentenza abbia erroneamente ascritto la quantificazione dei consumi ricostruiti a una mera presunzione, mentre la ricostruzione è stata operata sulla base della percentuale di errore nella misurazione accertato in sede di verifica, pari al 64%.
§ 3.3. – Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, pur avendo correttamente affermato che il giudicato penale nel processo contro non CP_2 influisce sul presente giudizio, abbia motivato tale affermazione in ragione della mancata costituzione delle parti convenute nel processo penale, anziché in ragione della formula assolutoria ex art.530 II comma c.p.p. adottata dal giudice penale, che lascerebbe spazio a un accertamento di colpevolezza del medesimo in sede CP_2 civile.
§ 3.4. – Il quarto motivo attinge la sentenza nella parte in cui, pur contenendo la condivisibile affermazione che l'onere della prova del credito grava sul creditore, anche nel giudizio di accertamento negativo promosso nei suoi confronti, trascurerebbe tuttavia di trarre le dovute conseguenze dalle emergenze istruttorie, che avrebbero dovuto condurre il primo giudice ad accertare il credito fatturato sulla scorta dei documenti prodotti, contestati solo genericamente dall'utente.
§ 3.5. Il quinto motivo critica la sentenza nella parte in cui contiene l'affermazione che
“non è emerso invece chi e come abbia manomesso il predetto misuratore e soprattutto quando”. Osserva l'appellante che graverebbe sul l'onere di provare di non CP_2 essere responsabile della manomissione accertata. Inoltre l'utente sarebbe contrattualmente responsabile dei consumi conseguenti anche a una manomissione, in quanto reo di non aver custodito correttamente il gruppo di misura.
§ 3.6. Il sesto motivo critica la sentenza nella parte in cui si valorizza come elemento di prova a favore dell'attore il fatto che i consumi fatturati nel periodo dal 14.12.2004 al 11.12.2007 - precedente quello oggetto di ricostruzione- fossero in linea con i consumi fatturati successivamente e oggetto di ricostruzione. Osserva l'appellante che si tratta di un elemento che può solo dimostrare che la sottomisurazione dei consumi preesisteva al periodo oggetto di ricostruzione.
§ 3.7. – L'ultimo motivo dell'appello incidentale critica la sentenza per non aver accertato il diverso ed eventualmente minore importo del credito contestato, nonostante la domanda di rideterminazione del credito presentata dal . CP_2
Inoltre l'appellante lamenta che il giudice non abbia compensato le spese processuali, trascurando la domanda di rideterminazione del credito e pur non avendo accolto la domanda di risarcimento danni pure proposta dall'attore.
§ 4. – L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società convenuta in primo grado, oggi non merita accoglimento. Controparte_1 Tra il distributore locale e l'utente non intercorre alcun rapporto contrattuale. Pertanto, se è vero che il primo è il proprietario degli apparati di misurazione dei consumi ed è responsabile della rilevazione degli stessi, è vero anche che nel rapporto di fornitura, che intercorre tra il rivenditore e l'utente, è il primo che, vantando nei confronti dell'utente il diritto al pagamento dei consumi fatturati in conformità agli accertamenti del distributore, deve farsi carico nei confronti dell'utente di eventuali errori del distributore nella quantificazione dei consumi, salvo il proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti di quest'ultimo. Quindi, la domanda di accertamento negativo del credito di è Controparte_3 stata correttamente proposta nei confronti della società creditrice.
§ 5. - Sono invece fondate e meritevoli di accoglimento le censure dell'appellante relative alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta del Tribunale, oggetto del secondo, del quarto, quinto e sesto motivo di appello, che vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi, mentre il terzo motivo rimane assorbito. È vero che i consumi ricostruiti oggetto della fattura n.61618125024742A del 9.6.2014 sono relativi al periodo che va dal 1.6.2012 al 7.3.2014, come si legge nella parte descrittiva “dettaglio importi fattura” del documento. È vero anche che nel verbale di verifica di del 7.3.2014 si legge che è stata rilevata la presenza di Controparte_5 un grande magnete sulla calotta del contatore che ha alterato la misurazione die consumi dando luogo a un difetto di registrazione del 64%. Il verbale è stato redatto dai dipendenti della società di distribuzione che sono incaricati di pubblico servizio e pertanto, pur non avendo valore di atto pubblico, ha un'efficacia probatoria dei fatti accertati che può essere superata solo da prova contraria. La ricostruzione dei consumi si basa sulla percentuale di errore accertata per cui, in difetto di prova contraria, deve considerarsi veridica. Non costituiscono prova contraria le fatture relative ai consumi dell'utente nel periodo dal 14.12.2004 al 11.12.2007, perché il fatto che questi siano in linea con i consumi fatturati dal contatore manomesso nel periodo oggetto di ricostruzione potrebbe indicare che la manomissione risalisse a tempo addietro, considerato che la data di inizio del periodo dei consumi ricostruiti (1.6.2012) è quella di inizio del rapporto con
, com'è pacifico, non quella del presunto inizio della Controparte_3 manomissione. Comunque le fatture suddette riguardano un periodo di gran lunga antecedente quello oggetto di ricostruzione, per cui non sono significative, perché se anche i dati di consumo in esse riportati fossero veridici, sarebbe ben possibile che abbiano successivamente subito una variazione in aumento non registrata dal contatore manomesso. Infine è del tutto legittima la ricostruzione dei consumi eseguita a ritroso dalla data della verifica risalendo fino alla data di inizio del rapporto di fornitura, non essendo emerse nel periodo variazioni in diminuzione dei dati di consumo registrati dal contatore atte a far presumere che la manomissione del contatore fosse avvenuta nel corso del rapporto. Né, in mancanza di accertamento della data di inizio del prelievo di energia non contabilizzata, può trovare applicazione la normativa secondaria in materia di ricostruzione dei consumi in caso di guasto del contatore, che presuppone la responsabilità del distributore per il malfunzionamento. È del tutto ininfluente che sia rimasto ignoto l'autore della manomissione, perché ciò che rileva, ai fini dell'accertamento del credito del fornitore di energia, è l'effetto che essa ha avuto sull'efficienza del gruppo di misura, riducendola del 64%. Posto che nel rapporto di somministrazione di energia elettrica la quantificazione del corrispettivo periodicamente dovuto dall'utente al fornitore si basa sulla misurazione dei consumi per mezzo del contatore, la manomissione dello stesso, non importa da chi operata, determina la necessità della ricostruzione dei consumi sulla base della percentuale di errore determinato dalla manomissione. D'altronde l'utente riceve in custodia il gruppo di misura ed è tenuto a conservarne l'integrità. Tale obbligo dell'utente non è stato dedotto per la prima volta in questo grado, come lamenta l'appellato, perché lo aveva rappresentato sin Controparte_5 dall'atto di costituzione in giudizio. Comunque non si tratta di questione rimessa per legge alla disponibilità delle parti, per cui è rilevabile anche d'ufficio. Concludendo, la sentenza di primo grado deve esser riformata con il rigetto della domanda del e con conseguente rimodulazione delle spese processuali di CP_2 entrambi i gradi di giudizio.
§ 6. – L'accoglimento dell'appello incidentale di Controparte_1 assorbe l'appello principale di , il cui interesse a impugnare la Parte_1 pronuncia di accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito del rivenditore era strettamente ancorato alla domanda di condanna in manleva proposta da quest'ultimo nei suoi confronti. È assorbito anche l'ultimo motivo dell'appello principale, che concerne la condanna alle spese processuali pronunciata dal primo giudice anche nei confronti della chiamata in causa, data la rimodulazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio che consegue alla riforma della sentenza impugnata.
§ 7. – Le spese di entrambi i gradi sono liquidate a carico del soccombente, CP_2
e a favore di e di - Controparte_1 Parte_1 quest'ultima chiamata in causa in primo grado dalla società convenuta con domanda di manleva non arbitraria - secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5200,00 e € 26.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione in appello che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti da Parte_2
e da avverso la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_1 di Tribunale di Cassino n.1285/2019 pubblicata in data 14.11.2019, così decide: - accoglie l'appello di e per l'effetto, in riforma Controparte_1 della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da Controparte_2 contro oggi Controparte_3 Controparte_1
- dichiara interamente assorbito l'appello proposto da Parte_2
- condanna a rifondere a e a Controparte_2 Controparte_1 le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 liquida per compensi, per ciascuna delle società suddette, in € 5077,00 per i giudizio di primo grado e in € 4888,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 5/12/2025
Il presidente est.
NE ZO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa NE ZO , presidente rel. dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2339/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Buco Francesco per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Galassi Vincenzo per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata, appellante incidentale e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Spaziano Bartolomeo per procura a margine dell'atto di citazione in primo grado appellato
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cassino n.1285/2019 pubblicata in data 14.11.2019.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Controparte_2 [...] con domanda di accertamento negativo del credito di € Controparte_3
7.246,93 portato dalla fattura n.61618125024742A del 9.6.2014, fattura che riferiva essere stata emessa per consumi ricostruiti relativi al periodo dal 8.3.2009 al 7.3.2014, data, quest'ultima, della verifica eseguita dal distributore locale presso il punto di prelievo distinto dal POD n.IT001E808910454, nel corso della quale era stata accertata una manomissione del contatore tale da determinare un errore di misurazione per difetto stimato pari al 64% dell'energia prelevata. L'attore contestava la ricostruzione, osservando che i consumi dei due anni precedenti il periodo considerato come di prelievo irregolare erano in linea con quelli del periodo;
che successivamente alla verifica i consumi erano persino diminuiti;
che la manomissione non gli era addebitabile, dato che il contatore era accessibile a tutti;
che il verbale di verifica non era attendibile quanto alla rilevazione e stima dell'errore di misurazione. In estremo subordine, l'attore invocava l'applicazione analogica della delibera AEEG del 28.12.1999 n.200, modificata dalla delibera del 14.7.2006 n.148, che prevedeva che, in caso di guasto del contatore e di impossibilità di determinare con certezza la data di inizio del guasto, la ricostruzione dei consumi non avrebbe potuto eccedere la durata di un anno e stabiliva anche un criterio per la ricostruzione dei consumi in mancanza di certezza circa la percentuale di errore determinata dal guasto. Infine eccepiva il difetto di titolarità del rapporto di fornitura in capo alla convenuta nel periodo antecedente il mese di giugno 2012, perché fino ad allora il fornitore di energia elettrica era Controparte_4
Si costituiva in giudizio la quale contestava le deduzioni Controparte_3 avversarie e, osservando che le rilevazioni sul gruppo di misura e la ricostruzione die consumi erano di esclusiva del distributore locale, chiamava in causa
[...] formulando domanda di condanna in manleva per il caso di Controparte_5 soccombenza. Si costituiva in giudizio anche che contestava la domanda Controparte_5 attorea e ogni altra domanda proposta nei suoi confronti. Osservava che la verifica si era svolta in modo regolare, e non era stata contestata dal il quale si era CP_2 solamente detto estraneo alla manomissione;
che risultava evidente la violazione da parte dell'attore dell'obbligo di custodia dei beni di proprietà del distributore;
che il verbale di verifica aveva valore di atto pubblico data la qualifica di pubblici ufficiali degli addetti alle verifiche;
che la ricostruzione dei consumi era stata eseguita in conformità al disposto dell'allegato A alla delibera AEEG n.348/2007 e dell'allegato B alla delibera AEEG n.199/2011. All'esito del processo il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava non dovuta la somma di € 7.246,93 di cui alla fattura n.61618125024742A del 9.6.2014; condannava ed alla rifusione all'attore delle Controparte_3 Controparte_5 spese processuali, liquidate in € 284,00 per spese e € 3000,00 per compensi oltre oneri di legge. Il giudice motivava la decisione affermando che l'onere della prova gravante sul creditore non era stato assolto, non essendo stato accertato chi fosse l'autore della manomissione e in che data la stessa fosse stata realizzata. Inoltre il giudice attribuiva rilevanza, a conforto della fondatezza della domanda, al fatto che i consumi del periodo antecedente quello oggetto della fatturazione fossero in linea con i consumi misurati dal contatore. § 2. – La sentenza è stata impugnata da già Parte_1 Controparte_5
con un atto di appello contenente due motivi.
[...]
Si sono costituiti già Controparte_1 Controparte_3 con comparsa di risposta contenente appello incidentale articolato in sette motivi. Resiste a entrambi gli appelli . CP_2
La causa è stata già trattenuta in decisione ex art.352 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c.. A seguito del decesso del consigliere ausiliario relatore la causa è stata rimessa sul ruolo e assegnata alla scrivente. È stata quindi calendarizzata per la discussione orale per l'udienza del 5.12.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
● accogliere il presente gravame riformando in toto la sentenza n. 1285/2019 del Tribunale di Cassino – 1^ Sezione G.O.T. dott.ssa Orsola Napolano, pubblicata in data 14.11.2019, con rigetto totale ovvero in subordine parziale della domande proposta dal sig. nonchè di qualsivoglia domanda proposta nei confronti Controparte_2 di in accoglimento dei motivi esposti nell'atto di appello;
Parte_1
● condannare il sig. al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., delle spese e competenze del doppio grado
[...] del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria, qualora ritenuto necessario, si insiste anche in appello per l'ammissione dei mezzi di prova articolati da tempestivamente Parte_1 richieste e mai rinunciati, che si riportano integralmente” (note scritte ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 2.5.2025).
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni sopra formulate, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere:
• in via preliminare, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
(oggi , ovvero disporre che Controparte_3 Controparte_1 essa società venga garantita e/o manlevata dall da Parte_1 qualsiasi pregiudizio patrimoniale in ordine ai fatti lamentati in citazione dal sig. ; CP_2
• nel merito, accogliere il presente gravame riformando integralmente la sentenza di primo grado, con rigetto totale ovvero, in subordine, parziale delle domande tutte proposte dal sig. e, per l'effetto, condannare Controparte_2 quest'ultimo al pagamento in favore di delle spese Controparte_3
e competenze del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con condanna alla restituzione degli importi eventualmente corrisposti da CP_6 in esecuzione della sentenza di primo grado;
[...]
• in via subordinata, sulle spese di giudizio, nel caso di declarata soccombenza reciproca delle parti in causa, compensare le spese di lite tra le stesse, condannando il sig. alla restituzione degli importi Controparte_2 eventualmente corrisposti da in esecuzione della Controparte_3 sentenza di primo grado;
• in via istruttoria, qualora ritenuto necessario, si insiste anche in appello per l'ammissione dei mezzi di prova articolati da tempestivamente CP_6 richiesti e mai rinunciati, che di seguito si riportano integralmente”(note scritte ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 2.5.2025).
Per AL De SC:
“Che la Corte d'Appello adita voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI Nel merito
- Rigettare l'appello principale per tutti i motivi sopra esposti.
- Rigettare l'appello incidentale per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e competenze, con attribuzione al sottoscritto procuratore Anticipatario”.
§ 3. – Per comodità di esposizione si esamina per primo l'appello incidentale di che è articolato in sette motivi. Controparte_1
§ 3.1. – Il primo motivo critica la sentenza per mancanza di motivazione su un punto determinante, ossia il difetto di legittimazione passiva della società convenuta o comunque il diritto della convenuta di essere manlevata dalla società di distribuzione chiamata in causa. L'appellante lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto delle difese della convenuta sul punto, che torna a esporre osservando che l'attività di accertamento e di ricostruzione dei consumi è di esclusiva competenza del distributore locale, che pertanto la fattura contestata è stata emessa dal rivenditore in conformità alla ricostruzione operata dal distributore. Non avendo la convenuta Controparte_3 proposto alcuna domanda riconvenzionale, legittimata passiva rispetto all'azione di accertamento negativo del credito proposta dal sarebbe solamente la terza CP_2 chiamata, oggi , che, comunque, sarebbe quantomeno obbligata a Controparte_7 tenere indenne la società di vendita delle conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea.
§ 3.2. – Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice abbia errato nell'individuare il periodo dei consumi ricostruiti e fatturati, che non è quello dei cinque anni precedenti la verifica del 7.3.2014, ma va dal 1.6.2012, data di inizio del rapporto di fornitura tra ed al 7.3.2014, data CP_2 Controparte_3 della verifica. Inoltre lamenta che la sentenza abbia erroneamente ascritto la quantificazione dei consumi ricostruiti a una mera presunzione, mentre la ricostruzione è stata operata sulla base della percentuale di errore nella misurazione accertato in sede di verifica, pari al 64%.
§ 3.3. – Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, pur avendo correttamente affermato che il giudicato penale nel processo contro non CP_2 influisce sul presente giudizio, abbia motivato tale affermazione in ragione della mancata costituzione delle parti convenute nel processo penale, anziché in ragione della formula assolutoria ex art.530 II comma c.p.p. adottata dal giudice penale, che lascerebbe spazio a un accertamento di colpevolezza del medesimo in sede CP_2 civile.
§ 3.4. – Il quarto motivo attinge la sentenza nella parte in cui, pur contenendo la condivisibile affermazione che l'onere della prova del credito grava sul creditore, anche nel giudizio di accertamento negativo promosso nei suoi confronti, trascurerebbe tuttavia di trarre le dovute conseguenze dalle emergenze istruttorie, che avrebbero dovuto condurre il primo giudice ad accertare il credito fatturato sulla scorta dei documenti prodotti, contestati solo genericamente dall'utente.
§ 3.5. Il quinto motivo critica la sentenza nella parte in cui contiene l'affermazione che
“non è emerso invece chi e come abbia manomesso il predetto misuratore e soprattutto quando”. Osserva l'appellante che graverebbe sul l'onere di provare di non CP_2 essere responsabile della manomissione accertata. Inoltre l'utente sarebbe contrattualmente responsabile dei consumi conseguenti anche a una manomissione, in quanto reo di non aver custodito correttamente il gruppo di misura.
§ 3.6. Il sesto motivo critica la sentenza nella parte in cui si valorizza come elemento di prova a favore dell'attore il fatto che i consumi fatturati nel periodo dal 14.12.2004 al 11.12.2007 - precedente quello oggetto di ricostruzione- fossero in linea con i consumi fatturati successivamente e oggetto di ricostruzione. Osserva l'appellante che si tratta di un elemento che può solo dimostrare che la sottomisurazione dei consumi preesisteva al periodo oggetto di ricostruzione.
§ 3.7. – L'ultimo motivo dell'appello incidentale critica la sentenza per non aver accertato il diverso ed eventualmente minore importo del credito contestato, nonostante la domanda di rideterminazione del credito presentata dal . CP_2
Inoltre l'appellante lamenta che il giudice non abbia compensato le spese processuali, trascurando la domanda di rideterminazione del credito e pur non avendo accolto la domanda di risarcimento danni pure proposta dall'attore.
§ 4. – L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società convenuta in primo grado, oggi non merita accoglimento. Controparte_1 Tra il distributore locale e l'utente non intercorre alcun rapporto contrattuale. Pertanto, se è vero che il primo è il proprietario degli apparati di misurazione dei consumi ed è responsabile della rilevazione degli stessi, è vero anche che nel rapporto di fornitura, che intercorre tra il rivenditore e l'utente, è il primo che, vantando nei confronti dell'utente il diritto al pagamento dei consumi fatturati in conformità agli accertamenti del distributore, deve farsi carico nei confronti dell'utente di eventuali errori del distributore nella quantificazione dei consumi, salvo il proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti di quest'ultimo. Quindi, la domanda di accertamento negativo del credito di è Controparte_3 stata correttamente proposta nei confronti della società creditrice.
§ 5. - Sono invece fondate e meritevoli di accoglimento le censure dell'appellante relative alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta del Tribunale, oggetto del secondo, del quarto, quinto e sesto motivo di appello, che vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi, mentre il terzo motivo rimane assorbito. È vero che i consumi ricostruiti oggetto della fattura n.61618125024742A del 9.6.2014 sono relativi al periodo che va dal 1.6.2012 al 7.3.2014, come si legge nella parte descrittiva “dettaglio importi fattura” del documento. È vero anche che nel verbale di verifica di del 7.3.2014 si legge che è stata rilevata la presenza di Controparte_5 un grande magnete sulla calotta del contatore che ha alterato la misurazione die consumi dando luogo a un difetto di registrazione del 64%. Il verbale è stato redatto dai dipendenti della società di distribuzione che sono incaricati di pubblico servizio e pertanto, pur non avendo valore di atto pubblico, ha un'efficacia probatoria dei fatti accertati che può essere superata solo da prova contraria. La ricostruzione dei consumi si basa sulla percentuale di errore accertata per cui, in difetto di prova contraria, deve considerarsi veridica. Non costituiscono prova contraria le fatture relative ai consumi dell'utente nel periodo dal 14.12.2004 al 11.12.2007, perché il fatto che questi siano in linea con i consumi fatturati dal contatore manomesso nel periodo oggetto di ricostruzione potrebbe indicare che la manomissione risalisse a tempo addietro, considerato che la data di inizio del periodo dei consumi ricostruiti (1.6.2012) è quella di inizio del rapporto con
, com'è pacifico, non quella del presunto inizio della Controparte_3 manomissione. Comunque le fatture suddette riguardano un periodo di gran lunga antecedente quello oggetto di ricostruzione, per cui non sono significative, perché se anche i dati di consumo in esse riportati fossero veridici, sarebbe ben possibile che abbiano successivamente subito una variazione in aumento non registrata dal contatore manomesso. Infine è del tutto legittima la ricostruzione dei consumi eseguita a ritroso dalla data della verifica risalendo fino alla data di inizio del rapporto di fornitura, non essendo emerse nel periodo variazioni in diminuzione dei dati di consumo registrati dal contatore atte a far presumere che la manomissione del contatore fosse avvenuta nel corso del rapporto. Né, in mancanza di accertamento della data di inizio del prelievo di energia non contabilizzata, può trovare applicazione la normativa secondaria in materia di ricostruzione dei consumi in caso di guasto del contatore, che presuppone la responsabilità del distributore per il malfunzionamento. È del tutto ininfluente che sia rimasto ignoto l'autore della manomissione, perché ciò che rileva, ai fini dell'accertamento del credito del fornitore di energia, è l'effetto che essa ha avuto sull'efficienza del gruppo di misura, riducendola del 64%. Posto che nel rapporto di somministrazione di energia elettrica la quantificazione del corrispettivo periodicamente dovuto dall'utente al fornitore si basa sulla misurazione dei consumi per mezzo del contatore, la manomissione dello stesso, non importa da chi operata, determina la necessità della ricostruzione dei consumi sulla base della percentuale di errore determinato dalla manomissione. D'altronde l'utente riceve in custodia il gruppo di misura ed è tenuto a conservarne l'integrità. Tale obbligo dell'utente non è stato dedotto per la prima volta in questo grado, come lamenta l'appellato, perché lo aveva rappresentato sin Controparte_5 dall'atto di costituzione in giudizio. Comunque non si tratta di questione rimessa per legge alla disponibilità delle parti, per cui è rilevabile anche d'ufficio. Concludendo, la sentenza di primo grado deve esser riformata con il rigetto della domanda del e con conseguente rimodulazione delle spese processuali di CP_2 entrambi i gradi di giudizio.
§ 6. – L'accoglimento dell'appello incidentale di Controparte_1 assorbe l'appello principale di , il cui interesse a impugnare la Parte_1 pronuncia di accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito del rivenditore era strettamente ancorato alla domanda di condanna in manleva proposta da quest'ultimo nei suoi confronti. È assorbito anche l'ultimo motivo dell'appello principale, che concerne la condanna alle spese processuali pronunciata dal primo giudice anche nei confronti della chiamata in causa, data la rimodulazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio che consegue alla riforma della sentenza impugnata.
§ 7. – Le spese di entrambi i gradi sono liquidate a carico del soccombente, CP_2
e a favore di e di - Controparte_1 Parte_1 quest'ultima chiamata in causa in primo grado dalla società convenuta con domanda di manleva non arbitraria - secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5200,00 e € 26.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione in appello che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti da Parte_2
e da avverso la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_1 di Tribunale di Cassino n.1285/2019 pubblicata in data 14.11.2019, così decide: - accoglie l'appello di e per l'effetto, in riforma Controparte_1 della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da Controparte_2 contro oggi Controparte_3 Controparte_1
- dichiara interamente assorbito l'appello proposto da Parte_2
- condanna a rifondere a e a Controparte_2 Controparte_1 le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 liquida per compensi, per ciascuna delle società suddette, in € 5077,00 per i giudizio di primo grado e in € 4888,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 5/12/2025
Il presidente est.
NE ZO