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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/10/2025, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel./est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al nrg. 557 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
(c.f. ), elett.te dom.ta in Aversa nello studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Bruno Simeone (c.f. ), piazzetta S.Paolo n. 12, da cui è rapp.ta C.F._2
e difesa per mandato in calce;
Ricorrente
E
(c.f. , elett.te domiciliato, ai fini della presente Controparte_1 C.F._3 procedura in Casandrino (Na) alla via Andrea della Rossa n. 16 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppina Grasso, del Foro di Napoli Nord, (c.f. IVA ) CodiceFiscale_4 P.IVA_1 dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in calce allegata alla busta contenente il presente atto ed inviata telematicamente ex art. 83 comma 3 c.p.c.; 1 Resistente
E
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
- Interventore ex lege-
CONCLUSIONI come da note scritte di udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. depositate in atti.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2024 premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con il 10/7/08 dal quale erano nati i Controparte_1 figli , nel 2010 e nel 2014; che il lavorava a Roma come Per_1 Per_2 CP_1 dipendente del e come libero professionista commercialista, Controparte_2 collaborando con alcuni studi in Roma, ragion per cui era presente a casa solo per due giorni alla settimana e nei week end alternati;
che, comunque, fino al 2019 la convivenza coniugale, nonostante i limiti dovuti alla lontananza, era stata normale ed il era stato presente CP_1 nella vista familiare e dei figli;
che, a partire dal 2029, il si era via via allontanato CP_1 dalla moglie e dai figli e che solo grazie all'aiuto della famiglia di origine materna era stato possibile non far mancare nulla ai figli, sia sul piano materiale che affettivo;
che, a fronte del comportamento sempre più distaccato del anche sul piano più intimo, sospettando CP_1 una relazione exatraconiugale, essa ricorrente aveva incaricato un investigatore privato il quale aveva scoperto che il marito frequentava un'altra donna;
che, a all'esito di un confronto, il marito aveva negato la relazione extraconiugale, nonostante fosse stato visto in compagnia della stessa in giro per il paese;
che, quanto ai redditi del marito, quest'ultimo cercava di occultarne la reale entità al fine di sottrarsi alle proprie responsabilità economiche familiari;
che, da ultimo, il marito stava corrispondendo 400,00 euro al mese, somma insufficiente rispetto alle accresciute esigenze economiche dei figli ed alle spese della
2 casa e della famiglia;
che il marito aveva violato i doveri coniugali;
tanto premesso, previa emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale ad essa ricorrente;
l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre;
l'obbligo a carico del marito del versamento dell'assegno a titolo di contribuzione per il mantenimento della moglie e dei figli di € 2500,00 mensili , stabilirsi le modalità di visita padre-figli secondo quanto stabilito nei piani genitoriali depositati in atti;
articolava, altresì, richieste istruttorie.
-Con comparsa depositata in data 5 aprile 2024 si costituiva in giudizio il Controparte_1 quale aderiva alla domanda di separazione essendo venuta meno irrimediabilmente la comunione materiale e spirituale necessaria per la prosecuzione della vita coniugale.
-Nel merito contestava l'avversa ricostruzione fattuale evidenziando che la ricorrente nel contrarre matrimonio si era impegnata a trasferirsi a Roma e che nei primi dieci anni di matrimonio, esso resistente, quando stava a casa, si occupava dei figli, della famiglia e anche delle faccende domestiche mentre la ricorrente, nei periodi di assenza del marito, era solita stare a casa dei genitori dai quali riceveva aiuto per l'accudimento dei figli.
-Aggiungeva il resistente di aver sempre lavorato a Roma con grandi sacrifici e che la moglie, decidendo di non trasferirsi a Roma con lui, aveva sacrificato la sua famiglia a quella di origine, violando, spesso il dovere di coabitazione coniugale e i doveri di assistenza permanendo per lungo tempo presso l'abitazione ed abbandonando spesso il marito.
-Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda di addebito in quanto non provata deducendo che i dedotti comportamenti in violazione dei doveri matrimoniali erano successivi all'allontanamento di esso resistente dalla casa coniugale.
-Quanto alla situazione economico reddituale evidenziava di svolgere l'attività di educatore presso un Convitto sito in Roma con turni di lavoro concentrati in 2 o tre pomeriggi alla settimana con termine alle ore 22,00 ed una notte a settimana, per un totale di 30 ore settimanali con incontri e riunioni aggiungendo di aver consolidato, per la sua professione di commercialista, una rete di lavoro a carattere occasionale di consulenza aziendale che gli aveva consentito un'entrata aggiuntiva per fronteggiare le necessità della famiglia, come da documentazione versata in atti, escludendo la percezione di proventi reddituali a nero;
chiedeva, altresì, ex art. 89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni offensive contenute nelle avverse difese meglio indicate a pag. 6 della comparsa in quanto ingiuriose e offensive.
3 - Il resistente contestava, altresì, la narrazione fattuale descritta in ricorso sulla condotta del resistente evidenziando, al contrario, che la moglie si era rifiutata nel corso del matrimonio, come, invece, all'inizio tra di essi concordato, di trasferirsi a Roma, anche per garantire ai figli un futuro migliore, costringendo esso resistente a sacrifici personali ed economici notevoli affrontando anche, per la famiglia, spese ingenti di ristrutturazione di un immobile sito nello stabile dove vive la famiglia della moglie affinché la stessa stesse più vicina ai genitori.
-Sul piano economico deduceva poi di aver sostenuto la famiglia a partire da giugno del 2024 con versamenti di somme, in maniera diretta e indiretta, facendosi carico del pagamento delle utenze domestiche, dei ratei del mutuo, dell'assicurazione dell'auto in possesso della don benché di proprietà gli esseri resistente, spese ammontanti a complessivi euro Per_3
8.888,46.
-Si opponeva alla richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente deducendo di lavorare a tempo pieno indeterminato con la qualifica di educatore maestro di scuola elementare presso il convitto sordi sito in Roma dal 2019 percependo uno stipendio di 1.500
€ circa mensili, di essere proprietario per atto di donazione della casa familiare sita in
SC di essere comproprietario con la ricorrente di un terreno sito in Giugliano, infruttifero, e di un immobile sito in BA OM, acquistato nel settembre del 2020, per il cui acquisto era stato acceso un mutuo di euro 51.000 con rate di 200 € mensili addebitati sul proprio conto corrente, che era stato sempre pagato esclusivamente da esso ricorrente oltre alle spese di natura condominiale di detto immobile per un importo annuo di euro
1300,00; aggiungeva di essere proprietario esclusivo di un terreno sito nel Comune di
Trentola Ducenta, di due autovetture, di cui una in suo possesso e l'altra di sua proprietà ma in possesso della per la quale pagava il costo dell'assicurazione nonché un Parte_1 motociclo di proprietà in suo ossesso.
-Deduceva, ancora, al riguardo di avere una considerevole esposizione debitoria verso la
Cassa di previdenza dei Commercialisti e l'Agenzia delle Entrate debiti che stava onorando con un piano di rientro analiticamente indicato nella comparsa di costituzione;
di essere titolare di un c/c presso la con giacenze medie di € 54.000,00 nel 2021, 1.690,00 nel CP_3
2022, di € 2.520,00 nel 2023; di un c/c presso la BNL con saldo di € 120.000,00 circa al
4 31/12/23ed intestatario di un Libretto di risparmio presso Poste Italiane di circa 6.000
€destinato al risparmio per i figli.
-Quanto alla situazione patrimoniale e reddituale della ricorrente evidenziava che la stessa era da 20 anni insegnante a tempo pieno e indeterminato presso una scuola di Melito percependo uno stipendio mensile di circa € 1.800; proprietaria esclusiva e comproprietaria di numerosi immobili come da visura catastale che allegava oltre alle intestazioni degli immobili con esso resistente, precisando che per l'acquisto dell'immobile BA OM aveva provveduto a versare in via esclusiva la caparra di euro 10.000.
-Tanto dedotto chiedeva emettersi sentenza non definitiva sullo status di separazione personale con autorizzazione a vivere separati, nel merito, disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale sita in
SC; porsi a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli di € 700,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie la previsione del calendario di visita articolato nella comparsa ed il rigetto della domanda di addebito;
la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e ordinarsi ex art. 89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive attesa la lesività di dette espressioni con condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo risarcitorio ed articolava, altresì richieste istruttorie, contestando le avverse richieste.
-Con le memorie integrative ex art. 473 bis. 17 c.p.c. , depositate in data 17 aprile 2024, la ricorrente, oltre a contestare i fatti esposti dal resistente nella comparsa, reiterava le richieste istruttorie articolate nel ricorso introduttivo;
chiedeva la modifica della richiesta dell' assegno di mantenimento indicata in ricorso, in € 2000, per i figli ed € 1000,00 per la moglie;
produceva ulteriore documentazione ed integrava i capitoli di prova dell'interrogatorio formale del resistente e della richiesta di prova testimoniale indicata nel ricorso introduttivo.
-Con la memoria integrativa ex art. 473 bis.17 c.p.c. depositata il 26 aprile 2024 il resistente contestava le avverse deduzioni opponendosi alla richiesta di aumento del mantenimento avanzata dalla ricorrente nelle memorie avverse evidenziando che la situazione patrimoniale e reddituale di esso resistente non consentiva la determinazione dell'assegno di mantenimento nella misura richiesta.
5 -Sul piano istruttorio il resistente si opponeva alle richieste istruttorie avverse, reiterando l'ammissione della prova per testi formulata nel ricorso introduttivo.
-In data 2 maggio 2024 la ricorrente depositava la seconda memoria di replica nella quale ribadiva le difese svolte.
-Con ordinanza emessa in data 19 maggio 2024 il Giudice delegato, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto;
dichiarava lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi ai sensi dell'art. 191 c.c.; affidava i figli minorenni ad entrambi i genitori in forma condivisa, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
assegnava la casa coniugale a disponeva che Parte_1 il padre, salvo migliori accordi tra le parti, avrebbe potuto vedere e tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana, il mercoledì e il giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 20.00, nonché a settimane alterne dall'uscita di scuola del venerdì alle ore 20,00 della domenica, pernottamento compreso, nonché, ad anni alterni con la madre, nelle giornate di Natale o S.
Stefano, Capodanno o Epifania, Pasqua o Pasquetta e per un periodo continuativo di quindici giorni durante l'estate che, in caso di disaccordo tra le parti, viene fissato nel periodo dal giorno 1 luglio al giorno 15 luglio, oppure dal giorno 1 agosto al giorno 15 agosto;
disponeva che i genitori collaborassero per una gestione coesa della genitorialità in vista del benessere psicologico dei figli minori;
disponeva che i genitori potessero esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
congiuntamente, invece, per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori;
poneva a carico di l'obbligo di versare Controparte_1 mensilmente a favore di entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1
1.200,00 (milleduecento/00), in ragione di € 600,00 (seicento/00) per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, a decorrere dalla domanda, somma rivalutabile annualmente e automaticamente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate.
-Nel medesimo provvedimento il GD sottoponeva alle parti una proposta conciliativa nei termini dei provvedimenti provvisori e urgenti emessi fissando alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per l'esame.
6 - Con ordinanza emessa in data 9 novembre 2024 Il Giudice delegato, preso atto che la proposta conciliativa non era stata accettata dalle parti, “ritenuta l'inammissibilità e
l'irrilevanza della prova testimoniale articolata da parte ricorrente con i propri atti, atteso che
i capitoli di prova o risultano formulati genericamente, o implicano valutazioni da parte dei testimoni, o attengono a circostanze irrilevanti ai fini del decidere, tenuto conto delle domande avanzate in giudizio;
ritenuta l'irrilevanza dell'interrogatorio formale deferito da parte ricorrente a parte resistente con i propri atti, atteso che i capitoli di prova o risultano formulati genericamente, o attengono a circostanze irrilevanti ai fini del decidere, tenuto conto delle domande avanzate in giudizio, o non sono idonei a generare una confessione, tenuto conto altresì che si verte in materia di diritti indisponibili;
ritenuta l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova testimoniale articolata da parte resistente con i propri atti, atteso che i capitoli di prova o risultano formulati genericamente, o implicano valutazioni da parte dei testimoni, o attengono a circostanze irrilevanti ai fini del decidere, tenuto conto delle domande avanzate in giudizio;
ritenuta l'inammissibilità delle ulteriori richieste avanzate dalle parti, in quanto esplorative;
ritenuto di dover disattendere la richiesta di deposito di supporto informatico avanzata dalla ricorrente, atteso che le specifiche tecniche del Pct consentono il deposito di qualsivoglia file, anche mediante plurimi depositi o compressione in caso di dimensioni eccessive;
ritenuta la necessità di disporre l'audizione della minore , che potrà Per_1 comparire in udienza se intende essere ascoltata, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., in vista dell'adozione dei provvedimenti finali che la riguardano”, rigettava le richieste di prova orale formulate dalle parti e rinviava per l'audizione della minore all'udienza del Per_1
18.3.2025, alla quale la minore non compariva per l'ascolto.
- All'udienza del 18 marzo 2025, all'esito dello scardinamento della causa dal ruolo del dr. trasferito ad altra sezione, e dell'assegnazione della causa a questo Giudice, il CP_4 procuratore della ricorrente chiedeva la modifica dell'ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie nonché la modifica dell'assegno di mantenimento in quanto non adeguato alle reali entrate del resistente.
- All'udienza del 6 maggio 2025, ribadita la richiesta di modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., nella parte relativa al mantenimento per i figli e al rigetto delle richieste istruttorie, le parti, all'esito di un ulteriore confronto, i difensori delle parti dichiaravano che le parti erano disponibili a separarsi alle seguenti condizioni: il sig. verserà alla CP_1 ricorrente, a titolo di mantenimento dei figli, la somma già stabilita di € 1200,00,
7 confermandosi quanto stabilito dal Giudice relatore il 18/5/2024, oltre il 70% delle spese straordinarie come da protocollo esistente presso questo Tribunale. Chiedevano, altresì, un breve rinvio ex art. 473 bis.28 c.p.c. per la decisione della causa e la formalizzazione dell'accordo.
- A seguito della fissazione di un ulteriore termine ex art. 127 ter c.p.c., al 17/6/25 e, da ultimo al 10/9/2025, con le note scritte di udienza pervenute per depositare l'accordo, le parti dichiaravo che l'accordo non era stato raggiunto;
in particolare parte resistente ha evidenziato un sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche, passando da un contratto di lavoro di educatore da full time a part time, con una riduzione dello stipendio mensile dal 100% al 66%, ed essendo scaduto, senza rinnovo il contratto di consulenza con la società CP_5
Indi con ordinanza emessa in data 2 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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-La domanda di separazione va accolta.
-Ritiene il Tribunale, infatti, che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
-In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
-Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, va osservato che a sostegno della stessa la ricorrente ha dedotto che, a partire dalla fine del
2019, il marito si era progressivamente allontanato dalla famiglia e dai figli e che, dal mese di giugno del 2023, non aveva fatto più ritorno a casa, senza alcun preavviso, e che essa ricorrente, sospettando una relazione extraconiugale, aveva incaricato un investigatore privato nell'agosto del 2023, il quale aveva redatto una relazione investigativa, munita di foto, che ritraevano il marito con un'altra donna in atteggiamenti inequivocabili e idonei a dimostrare che tra i due vi fosse una relazione.
8 -Ha aggiunto la ricorrente che prima di quel momento, ossia nei primi dieci anni di matrimonio, il marito era sempre stato presente e che l'unione dei coniugi era serena e la coppia non dava segnali di crisi.
-Il resistente, dal suo canto, sul punto, ha dedotto che vi era nella coppia un preesistente crisi, dovuta in sostanza, alla mancata volontà della ricorrente di trasferirsi con i figli a Roma, sede dell'attività lavorativa del marito.
-Ciò premesso va evidenziato che, in tema di addebito della separazione tra coniugi, secondo unanime e consolidata giurisprudenza di legittimità, occorre la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
- La Suprema Corte ha affermato, inoltre, che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. (cfr. Cass.25618/07)
-Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito (cfr. Cass. 8512/06)
-Ed ancora, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, l'indagine sulla intollerabilità'
9 della convivenza e sulla addebitabilità della separazione stessa - istituzionalmente riservata al giudice del merito ed incensurabile in Cassazione se sorretta da congrua motivazione - non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura (che possono essere anche successivi al verificarsi della situazione di intollerabilità della convivenza e possono incidere sul giudizio di addebitabilità quale causa concorrente alla definitiva rottura) ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo. (cfr.
Cass.9472/99)
-È noto, infine che, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (ex multis Cass.16691/2020)
-Sulla base dei richiamati principi giurisprudenziali va, in primo luogo, esaminata la richiesta di revoca, avanzata dalla difesa della ricorrente, dell'ordinanza di rigetto del Giudice relatore emessa in data 9/11/2024, delle richieste istruttorie testimoniali formulate nel ricorso nel ricorso introduttivo e integrata con i capitoli di prova indicati nelle memorie ex art. 473 bis.17 depositata in data 17/4/24.
-In particolare il giudice relatore non ammetteva i mezzi istruttori rigettava la richiesta di prova per testi della ricorrente per l'inammissibilità e l'irrilevanza, atteso che i capitoli di prova o risultavano formulati genericamente, o implicavano valutazioni da parte dei testimoni, o perché attinenti a circostanze irrilevanti ai fini del decidere, tenuto conto delle domande avanzate in giudizio;
riteneva, inoltre, l'irrilevanza dell'interrogatorio formale deferito da parte ricorrente a parte resistente con i propri atti, atteso che i capitoli di prova o risultavano formulati genericamente, o in quanto attinenti a circostanze irrilevanti ai fini del decidere, tenuto conto delle domande avanzate in giudizio, e non idonei a generare una confessione;
rigettava, altresì, le richieste istruttorie di parte resistente “ritenuta
l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova testimoniale articolata ….atteso che i capitoli di prova o risultano formulati genericamente, o implicano valutazioni da parte dei testimoni, o attengono a circostanze irrilevanti ai fini del decidere, tenuto conto delle domande avanzate in giudizio”; dichiarava, altresì, inammissibili le ulteriori richieste avanzate dalle parti, in quanto esplorative, disattendendo la richiesta di deposito di supporto informatico avanzata dalla ricorrente, atteso che le specifiche tecniche del Pct consentono il deposito di
10 qualsivoglia file, anche mediante plurimi depositi o compressione in caso di dimensioni eccessive;
disponeva, altresì l'audizione della minore , che tuttavia non compariva Per_1 alle successive udienze per la relativa audizione.
-Orbene ritiene il Collegio che l'ordinanza istruttoria debba trovare conferma.
-In aggiunta alle considerazioni svolte dal giudice relatore con l'ordinanza de qua va evidenziato che, dall'analisi dei capitoli di prova articolati dalla ricorrente, con esclusione dei capi relativi alla vita familiare prima del 2019, inammissibili in quanto generici ed irrilevanti, attesa la non contestata circostanza che il resistente svolgeva il suo lavoro fuori sede nei giorni feriali, emerge che i restanti capi, ossia quelli relativi a fatti accaduti successivamente al 2019, contengono una rappresentazione dei fatti dai quali è evincibile la preesistenza di una situazione di crisi, che ha portato ad una graduale distacco del resistente dalla ricorrente e dalla famiglia, sempre più spesso fuori casa anche per lungo tempo e che è poi sfociata già in un primo tradimento ( tant'è che la stessa ricorrente ha chiesto di provare (capi 12)13)14) che, dopo aver scoperto il tradimento confessato, ma poi terminato, vi era stato un forte litigio), cui poi era seguito un ritrovato momento di armonia successivamente compromessa dalla successiva condotta del marito che via via si era sempre più distaccato dalla ricorrente e dalla vita familiare, abbandonando poi successivamente del tutto la casa familiare .
-In altri termini dalla stessa prospettazione fattuale della ricorrente emerge che il precedente tradimento aveva già creato una crisi coniugale, successivamente e temporaneamente rientrata, crisi poi che, poi con tutta evidenza, si è nuovamente verificata e cristallizzata con la separazione di fatto divenuta poi irreversibile, situazione che esclude, già nella prospettazione dei fatti, quel nesso di causalità necessaria tra il tradimento e la cessazione della convivenza coniugale.
-Lo stesso è a dirsi per i capitoli di prova articolati nella seconda memoria ex art. 473 bis.17 della ricorrente che attengono alla circostanza che il resistente e la si erano Pt_2 conosciuti nel 2017, avvalorando la circostanza che la crisi è nata in [...] matrimonio, che si è protratto dopo il primo tradimento, e che per il resto devono ritenersi irrilevanti in quanto relativi a circostanze non contestate (iscrizione della figlia, ovvero irrilevanti capi 4);
5) e 6).
-Sulla base delle svolte considerazioni, quindi, la domanda di addebito va respinta in quanto infondata.
11 -Quanto all'affidamento dei minori e in assenza di criticità delle capacità Per_1 Per_2 genitoriali delle parti, va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, come concordemente richiesto da entrambi i coniugi.
-Per ciò che attiene ai provvedimenti economici va preso atto, che nelle proprie note scritte di udienza, depositate per il 2/10/25, la ricorrente ha chiesto un assegno di mantenimento, previa assunzione da parte del marito del pagamento esclusivo del mutuo della casa di BA
Domitia, pari ad € 200,00 mensili, di €.1.200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli, rivalutabili su base annua ed automatica, nonché delle spese straordinarie nella misura del 70%, redatto alla stregua dell'evocato Protocollo esistente presso l'adito Tribunale, sulla base dell'accordo già raggiunto in udienza e poi non confermato nel corso dell'ultima udienza.
- Nelle proprie note invece, il resistente ha chiesto una riduzione del predetto mantenimento, stabilito in via provvisoria ex art. 473 bis.22 c.p.c. deducendo un peggioramento delle proprie condizioni economiche derivato dalla riduzione delle ore lavorative(da full time a part time) e dalla difficoltà nel prestare attuazione ai provvedimenti economici stabiliti in via provvisoria.
-Tanto precisato, va confermato l'assegno di mantenimento fissato in euro 1200,00 in via provvisoria (euro 600,00 per ciascun figlio) in ragione del divario reddituale tra le parti (la ricorrente ha documentato redditi annuali lordi, come dipendente scuola primaria, di €
27.025,00 per il 2023; 25.902,00 per il 2022 ed € 25.820,00 per il 2021), nonché una autodichiarazione da cui emergono comproprietà immobiliari e un immobile esclusivo in uso alla madre oltre al 50% con il marito della casa coniugale), mentre il resistente ha documentato redditi lordi € 87.500 per il 2021; € 135. 922,00 per il 2023; € 76.000 circa per il 2022.
-È, altresì, emerso che il resistente ha, ad oggi, estinto i propri debiti verso l'Agenzia delle
Entrate il 30/4/25, e quelli verso la Cassa previdenziale dei commercialisti il 30/9/2024, essendo pacificamente emerso che il medesimo, oltre all'attività di educatore presso il
Convitto di Roma, svolge la libera attività di commercialista in alcune società in Roma , come si desume, peraltro dalla dichiarazione fiscale per l'anno 2023 da cui si evince un reddito
12 annuo per il 2023 di € 111.989,00 con un volume di affari di complessivi € 149.825,00; risulta, altresì in capo allo stesso un patrimonio immobiliare in comproprietà.
-Permane con evidenza, pertanto, il divario reddituale tra i coniugi che giustifica l'obbligo di mantenimento a carico del padre per il mantenimento dei figli nella misura dianzi indicata, in ragione del collocamento dei minori presso la madre, della età adolescenziale dei figli e delle loro accresciute esigenze economiche, nonché il 70% in capo al padre delle spese straordinarie, disciplina economica sulla quale, peraltro, le parti avevano anche raggiunto un accordo in corso di causa.
-Pertanto, va posto a carico del resistente l'assegno di mantenimento di € 1200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 70% per i minori, e Per_1 Per_2
va riconosciuto per il mantenimento della moglie, la quale ha una autonomia CP_6 reddituale.
- Quanto al diritto di visita del padre va confermato il calendario di visita stabilito in sede provvisoria, non contestato dalle parti, che qui per brevità si ha per ripetuto e trascritto.
-La natura della decisione e la parziale soccombenza della ricorrente sulla domanda di addebito e di mantenimento, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali in misura di 2/3 e la condanna della ricorrente al pagamento della residua frazione, sulla base dei valori tabellari di cui al DM 55/2014 come aggiornato nel 2022, relativamente allo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile complessità bassa, stante la non complessità delle questioni affrontate.
Vanno disposte le formalità di legge.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
22/3/81 e , nata a [...] il [...] e autorizza i coniugi a vivere Controparte_1 separatamente;
b) rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
c) assegna la casa coniugale alla ricorrente affinché continui ad abitarla con la prole minorenne;
13 d) affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 privilegiato presso la madre, con diritto del padre di visitare la figlia con le modalità indicate in parte motiva che qui per brevità si hanno per ripetute e trascritte;
e) dispone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 1200,00 per il mantenimento dei minori (€ 600,00 ciascuno, da intendersi annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT – FOI, oltre al 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo vigente presso questo Tribunale;
f) dichiara compensate tra le parti le spese processuali nella misura di 2/3 e pone a carico della ricorrente la residua frazione che liquida in complessivi € 2.538,00, oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso forfettario spese generali al 15%;
g) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d) del D.P.R. del 3/11/2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NAPOLI nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale dello Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Registro Atti Matrimoni: Atto n. 71, Parte II, Serie A,
Sezione S, Anno 1995).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025
Il Presidente rel/est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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