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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5148 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 19.12.2025 viene aperto il verbale e il giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del
18.07.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 16,50
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. LI La NC, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 1570 /2021 R.G. vertente
TRA
, in Parte_1
persona del suo legale rappr.te pro tempore, elettivamente dom.to in Palermo, nella VIA MARIO
RUTELLI, 9 presso lo studio dell'avv. LAZZARA GIUSEPPE, dal quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, elett.te dom.to in, Palermo nella VIA GEN. ARIMONDI, 2/Q presso lo Controparte_1
studio dell'avv. FULVIO INGAGLIO LA VECCHIA giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico LI La NC, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede :
1) rigetta l'opposizione proposta dall'azienda opponente e per l'effetto dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo il D.I. n. 5964 del 2020, emesso in suo danno su istanza dell'ing. ; CP_1
2) condanna l'azienda Ospedaliera opponente a rifondere all'ing. le spese Controparte_1
di lite che si liquidano in € 5.077,00, oltre iva cassa e spese generali di studio.
3) pone definitivamente a carico dell opponente anche le spese della Parte_1
C.T.U, già liquidate come da decreto di liquidazione in atti.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dall Parte_2
, avverso il decreto ingiuntivo n. 5964 del 2020 emesso in suo danno su
[...]
istanza dell'ing. , per l'asserito mancato pagamento della somma di € 14,256,22, quale CP_1
compenso residuo relativo all'incarico dallo stesso svolto, n.q. di presidente di Commissione del
Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale e normativo del Padiglione di chirurgia generale… del P.O Civico.
L'azienda ospedaliera opponente, senza negare di avere conferito all'ingegnere CP_1
l'incarico sopra indicato, nel ritenere errata la base di calcolo utilizzata dal professionista per l'elaborazione dei conteggi, non aderiva alla quantificazione operata dall'ingegnere, e non liquidava al professionista l'intero importo della fattura n. 1 del 2019, benchè ritenuto congruo dal Consiglio
dell'Ordine degli Ingegneri giusta parere di congruità in atti.
Resistendo all'opposizione, parte opposta, respingeva gli addebiti mossi dall'opponente, e controdeducendo in ordine alle avverse censure, invocava la conferma del d.i. impugnato.. Svolte le superiori premesse, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, ha luogo un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è
recitato dall'opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez.
lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00), con la conseguenza che, oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/05).
Quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore)
deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Nel senso che il giudice deve accogliere o rigettare la domanda secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò
indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria,
Ciò posto, va detto che si è oramai delineato l'orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte,
Cass. 7027/01; 1041/98, 7860/95 e 2369/94) secondo cui – al creditore, nel caso di specie l'ing.
, che deduce la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore, spetta di dimostrare, CP_1
secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore ), spetta di provare il fatto estintivo dello CP_2
stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova viene ritenuto applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa dell'attore, in tale eventualità i ruoli infatti si invertono.
Nel caso di specie, parte opponente, come detto, invero, non ha negato l'esistenza del titolo in virtù del quale è stata azionata la pretesa creditoria da parte dell'ing. , ma ha impostato la CP_1
propria difesa assumendo l'esistenza di un errore di calcolo nel determinare il compenso allo stesso ancora dovuto.
In conseguenza delle eccezioni e contestazione di parte opponente, era onere dell'ingegnere fornire al Tribunale sufficienti elementi per una corretta determinazione del quantum richiesto o comunque per la individuazione del criterio utilizzato per la sua determinazione.
In considerazione della copiosa documentazione versata in atti e della necessità di operare dei calcoli, si è proceduto alla nomina di C.T.U, al quale è stato conferito l'incarico di determinare l'effettivo compenso dovuto all'ingegnere e la congruità quindi della delle somme richieste in sede monitoria. Facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, era onere del ricorrente dimostrare anche la fondatezza e quindi correttezza del quantum richiesto, ben dovendo essa opposta comprovare la fondatezza della propria pretesa, anche in punto di quantum debeatur
Il nominato consulente, dopo avere esaminato la documentazione tutta versata in atti, ivi compreso il parere di congruità dell'ordine degli ingegneri ha concluso riferendo “Alla luce degli
accertamenti eseguiti, dell'esame della documentazione in atti e del confronto avvenuto con i CTP,
si ritiene che la parcella elaborata dall'Ing. sia stata correttamente calcolata e Controparte_1
che l'importo totale dell'onorario, delle maggiorazioni e dei rimborsi ivi riportato sia corretto. Si
ritiene inoltre che il parere di congruità positiva dell'Ordine degli Ingegneri di Trapani del
05/04/2019 prot. 821 sulla medesima parcella sia stato correttamente espresso e che non vi siano
elementi ostativi per inficiarne la validità.”
Ora considerato che le conclusioni del nominato consulente consentono di ritenere precisa e corretta la pretesa creditoria del ricorrente, non contestata nell'an, l'opposizione dell'A.O. Civico
non può trovare accoglimento.
In buona sostanza, sulla scorta di tutto quanto sin qui argomentato, ed avuto riguardo alle superiori considerazioni, ed alle conclusioni cui è pervenuto il nominato C.T.U., il quale, con il suo elaborato peritale, ha permesso di fare chiarezza sulla determinazione del compenso residuo dovuto e richiesto dal professionista, la domanda monitoria dell'opposto può reputarsi dimostrata e va,
conseguentemente, accolta.
Alle conclusioni del C.T.U questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate da un iter argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il CTU replicato in modo esauriente, con i chiarimenti depositati in atti, alle osservazioni mosse dalle parti. In proposito mette conto osservare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le conclusioni tratte. (cass n. 282/2009)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 19/12/2025
Il G.O.T
LI La NC
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice LI La NC in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
18.07.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 16,50
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. LI La NC, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 1570 /2021 R.G. vertente
TRA
, in Parte_1
persona del suo legale rappr.te pro tempore, elettivamente dom.to in Palermo, nella VIA MARIO
RUTELLI, 9 presso lo studio dell'avv. LAZZARA GIUSEPPE, dal quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, elett.te dom.to in, Palermo nella VIA GEN. ARIMONDI, 2/Q presso lo Controparte_1
studio dell'avv. FULVIO INGAGLIO LA VECCHIA giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico LI La NC, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede :
1) rigetta l'opposizione proposta dall'azienda opponente e per l'effetto dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo il D.I. n. 5964 del 2020, emesso in suo danno su istanza dell'ing. ; CP_1
2) condanna l'azienda Ospedaliera opponente a rifondere all'ing. le spese Controparte_1
di lite che si liquidano in € 5.077,00, oltre iva cassa e spese generali di studio.
3) pone definitivamente a carico dell opponente anche le spese della Parte_1
C.T.U, già liquidate come da decreto di liquidazione in atti.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dall Parte_2
, avverso il decreto ingiuntivo n. 5964 del 2020 emesso in suo danno su
[...]
istanza dell'ing. , per l'asserito mancato pagamento della somma di € 14,256,22, quale CP_1
compenso residuo relativo all'incarico dallo stesso svolto, n.q. di presidente di Commissione del
Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale e normativo del Padiglione di chirurgia generale… del P.O Civico.
L'azienda ospedaliera opponente, senza negare di avere conferito all'ingegnere CP_1
l'incarico sopra indicato, nel ritenere errata la base di calcolo utilizzata dal professionista per l'elaborazione dei conteggi, non aderiva alla quantificazione operata dall'ingegnere, e non liquidava al professionista l'intero importo della fattura n. 1 del 2019, benchè ritenuto congruo dal Consiglio
dell'Ordine degli Ingegneri giusta parere di congruità in atti.
Resistendo all'opposizione, parte opposta, respingeva gli addebiti mossi dall'opponente, e controdeducendo in ordine alle avverse censure, invocava la conferma del d.i. impugnato.. Svolte le superiori premesse, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, ha luogo un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è
recitato dall'opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez.
lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00), con la conseguenza che, oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/05).
Quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore)
deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Nel senso che il giudice deve accogliere o rigettare la domanda secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò
indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria,
Ciò posto, va detto che si è oramai delineato l'orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte,
Cass. 7027/01; 1041/98, 7860/95 e 2369/94) secondo cui – al creditore, nel caso di specie l'ing.
, che deduce la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore, spetta di dimostrare, CP_1
secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore ), spetta di provare il fatto estintivo dello CP_2
stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova viene ritenuto applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa dell'attore, in tale eventualità i ruoli infatti si invertono.
Nel caso di specie, parte opponente, come detto, invero, non ha negato l'esistenza del titolo in virtù del quale è stata azionata la pretesa creditoria da parte dell'ing. , ma ha impostato la CP_1
propria difesa assumendo l'esistenza di un errore di calcolo nel determinare il compenso allo stesso ancora dovuto.
In conseguenza delle eccezioni e contestazione di parte opponente, era onere dell'ingegnere fornire al Tribunale sufficienti elementi per una corretta determinazione del quantum richiesto o comunque per la individuazione del criterio utilizzato per la sua determinazione.
In considerazione della copiosa documentazione versata in atti e della necessità di operare dei calcoli, si è proceduto alla nomina di C.T.U, al quale è stato conferito l'incarico di determinare l'effettivo compenso dovuto all'ingegnere e la congruità quindi della delle somme richieste in sede monitoria. Facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, era onere del ricorrente dimostrare anche la fondatezza e quindi correttezza del quantum richiesto, ben dovendo essa opposta comprovare la fondatezza della propria pretesa, anche in punto di quantum debeatur
Il nominato consulente, dopo avere esaminato la documentazione tutta versata in atti, ivi compreso il parere di congruità dell'ordine degli ingegneri ha concluso riferendo “Alla luce degli
accertamenti eseguiti, dell'esame della documentazione in atti e del confronto avvenuto con i CTP,
si ritiene che la parcella elaborata dall'Ing. sia stata correttamente calcolata e Controparte_1
che l'importo totale dell'onorario, delle maggiorazioni e dei rimborsi ivi riportato sia corretto. Si
ritiene inoltre che il parere di congruità positiva dell'Ordine degli Ingegneri di Trapani del
05/04/2019 prot. 821 sulla medesima parcella sia stato correttamente espresso e che non vi siano
elementi ostativi per inficiarne la validità.”
Ora considerato che le conclusioni del nominato consulente consentono di ritenere precisa e corretta la pretesa creditoria del ricorrente, non contestata nell'an, l'opposizione dell'A.O. Civico
non può trovare accoglimento.
In buona sostanza, sulla scorta di tutto quanto sin qui argomentato, ed avuto riguardo alle superiori considerazioni, ed alle conclusioni cui è pervenuto il nominato C.T.U., il quale, con il suo elaborato peritale, ha permesso di fare chiarezza sulla determinazione del compenso residuo dovuto e richiesto dal professionista, la domanda monitoria dell'opposto può reputarsi dimostrata e va,
conseguentemente, accolta.
Alle conclusioni del C.T.U questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate da un iter argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il CTU replicato in modo esauriente, con i chiarimenti depositati in atti, alle osservazioni mosse dalle parti. In proposito mette conto osservare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le conclusioni tratte. (cass n. 282/2009)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 19/12/2025
Il G.O.T
LI La NC
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice LI La NC in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44