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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/05/2025, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 809/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 809 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 03.09.2024 e vertente
T R A
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Marino Reda
APPELLANTE
E
Controparte_1
con sede in Roma, Via Calabria n. 46 (C.F.
[...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Marotta P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
r.g. n. 809/2020 1 1) In via principale, accogliere l'appello per i primi due motivi di erroneità della sentenza n. 13995/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Seconda Civile, Giudice
Dr.ssa Assunta Canonaco, ad esito del giudizio n. 27682/2016 R.G., pubblicata il
03/07/2019 e comunicata dalla cancelleria via pec in pari data, non notificata, in riforma della quale si chiede la declaratoria di fondatezza dell'opposizione proposta all'ingiunzione fiscale per la non dovutezza della pretesa restitutoria poiché giustificata dall'Agenzia ingiungente da una revoca illegittima per essere essa stata adottata in assenza dei presupposti previsti al punto XI del contratto, così come domandato nell'atto di opposizione introduttivo del giudizio di primo grado e ribadito in tutti gli scritti difensivi dell'opponente;
2) In subordine, sempre in accoglimento dei primi due motivi di appello, condannare
l'opponente al pagamento della sola rata non pagata, così come domandato nell'atto di opposizione introduttivo del primo grado di giudizio, della quale, tuttavia, si chiede, in estremo subordine, che ne venga dichiarata la non debenza per mancata notifica della propedeutica diffida ex punto VI del contratto di finanziamento, così come richiesto nella memoria n. 1;
3) In via ancora più gradata, ovvero nella denegata e non ritenuta ipotesi di non accoglimento dei primi due motivi di appello, accogliere il terzo motivo, pronunciando la fondatezza dell'opposizione sul rilievo della non dovutezza della somma pretesa per la pacificità ex art. 115 c.p.c. delle quietanze di pagamento prodotte dall'opponente, poiché scalfenti il nuovo e diverso inadempimento imputato al relativo al mancato invio Pt_1
nei 90 giorni delle quietanze di pagamento, perché pacificamente ammesse dall' CP_1
per mancata contestazione nei prescritti termini;
4) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA, come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
Per l'appellata:
“Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa e respinta, Voglia respingere l'appello proposto dal sig. in quanto Parte_1
inammissibile, con ogni conseguente provvedimento da assumersi anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e/o comunque infondato sia in fatto sia in diritto, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Roma del 3 luglio 2019, n. 13995.
r.g. n. 809/2020 2 Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
, che era stato ammesso con provvedimento del 14.03.2001 Parte_1
dell' Controparte_1
(d'ora in poi, alle agevolazioni finanziarie
[...] CP_2 CP_1
di cui all'art. 9septies legge n. 608/96 per la realizzazione di un'attività di consulenza su sistemi di gestione aziendale e che, in esecuzione di tale provvedimento, aveva stipulato con un contratto di finanziamento, CP_2
ottenendo i seguenti benefici, € 15.485,13 a fondo perduto, € 10.323,42 sotto forma di mutuo agevolato, da restituirsi in 5 rate annuali posticipate al tasso agevolato determinato nella misura dell' 1,78%, € 5.164,57 per le spese di gestione per il primo anno di attività e fino ad un massimo di € 3.098,74 per servizi di assistenza tecnica nella fase realizzativa degli investimenti e di avvio dell'attività, si vedeva revocare le dette agevolazioni per la mancata presentazione, entro 90 giorni dall'accredito del saldo in c/investimenti, delle quietanze attestanti l'avvenuto pagamento dei beni finanziati, tanto che con ingiunzione fiscale ex RD 639/1910 notificatagli il 22.09.2015 gli veniva ordinato il pagamento della somma di € 28.863,17.
Avverso detta ingiunzione fiscale il proponeva opposizione dinanzi al Pt_1
Tribunale di Roma irritualmente con ricorso, assegnato alla Sezione Lavoro e poi riassegnato alla Seconda Sezione Civile, che mutava il rito, per i seguenti motivi: (i) nullità insanabile dell'ingiunzione, fondata su una delibera di revoca mai notificata all'opponente; (ii) mancata preventiva comunicazione della diffida ad adempiere ex punto VI dell'allegato al contratto di finanziamento;
(iii) in subordine, erroneità nella quantificazione della somma ingiunta, che avrebbe dovuto attestarsi all'importo di € 5.860,71, corrispondente alle rate scadute e non pagate quale residuo risultante dalla differenza tra il prestito agevolato e i versamenti effettuati;
(iv) violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto, in presenza di un inadempimento r.g. n. 809/2020 3 parziale, avrebbe dovuto optare per la risoluzione del contratto CP_2
anziché per la revoca del finanziamento.
Si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto dell'opposizione e CP_2
instava per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c..
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13995/2019, respingeva l'opposizione, statuendo che la notifica della delibera di revoca non costituisce di per sé un presupposto di efficacia e/o validità della ingiunzione ad adempiere, che, a differenza della cartella esattoriale, non è preceduta né dall'iscrizione a ruolo delle somme intimate né dalla notifica dell'avviso di accertamento, cumulando in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, che comunque il era stato debitamente Pt_1
informato dell'avvenuta revoca delle agevolazioni ed era stato destinatario di una diffida ad adempiere, che l'omessa comunicazione di cui all'art. 7 dell'allegato al contratto di finanziamento non è ostativa all'applicazione dell'art. 12 n. 7 dello stesso contratto, secondo cui le agevolazioni concesse devono essere revocate nel caso in cui il beneficiario non abbia fornito nei termini stabiliti la documentazione che attesti l'avvenuto pagamento dei beni finanziati, che al riguardo le dichiarazioni allegate dall'opponente non fornivano prova del tempestivo e rituale invio delle quietanze, che ai sensi del punto XI del contratto di finanziamento, nell'ipotesi di revoca, il beneficiario risulta obbligato alla restituzione di tutte le somme erogate, mentre il rimedio risolutorio è circoscritto alla specifica ipotesi del mancato pagamento anche di una sola rata. Il Tribunale ha anche respinto la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da sul presupposto della mancata allegazione di una CP_2
condotta processuale di controparte connotata da mala fede o colpa grave.
Avverso l'indicata sentenza, pubblicata il 03.07.2019 e non notificata, ha interposto tempestivo appello , che ha richiesto l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni riportate in epigrafe, dolendosi della pronuncia impugnata:
1) per avere ritenuto legittima la revoca delle agevolazioni sul rilievo di un inadempimento, il mancato tempestivo invio delle quietanze di pagamento del corrispettivo dei beni finanziati ex punto XI n. 7 del contratto di finanziamento, che era stato allegato tardivamente da , poiché CP_2
r.g. n. 809/2020 4 dedotto per la prima volta solo nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 2
c.p.c.;
2) per avere agito sulla base di un titolo diverso (il mancato CP_2
pagamento della rata relativa all'annualità 2004) rispetto a quello posto a fondamento dell'ingiunzione fiscale opposta (la mancata tempestiva trasmissione delle quietanze attestanti il pagamento dei beni finanziati), di cui non ha peraltro domandato la conferma, in violazione dell'art. 112 c.p.c.;
3) per avere il Giudice di prime cure violato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., avendo di sua iniziativa eccepito una serie di profili in ordine alle quietanze allegate già al ricorso introduttivo e all'idoneità di tale produzione documentale a comprovare la tempestiva trasmissione, che non erano mai stati sollevati da nei suoi scritti difensivi, se non, CP_2
tardivamente, nella comparsa conclusionale.
In data 19.03.2021 si è costituita oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.
, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e ne ha richiesto CP_2
comunque il rigetto per la sua infondatezza.
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Al contrario di quanto dedotto da parte appellata, l'impugnazione è senz'altro ammissibile, avendo specificatamente appellato i capi Parte_1
della sentenza nei quali il Tribunale aveva indicato quale inadempimento legittimante la revoca delle agevolazioni la mancata trasmissione nel termine di
90 giorni dall'accredito del saldo sul conto investimenti delle quietanze attestanti il pagamento dei beni finanziati ed aveva valutato l'inidoneità della documentazione da costui allegata a comprovare il tempestivo invio all'Agenzia di dette quietanze.
Nel merito, i tre motivi di appello ruotano tutti attorno ad un supposto mutamento della causa legittimante la revoca delle agevolazioni operato da
, resistente nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale ma attrice CP_2
in senso sostanziale, e dallo stesso Tribunale, che avrebbe accertato la legittimità della revoca per un motivo diverso da quello posto a fondamento dell'ingiunzione opposta ed avrebbe rilevato in via officiosa l'inidoneità della documentazione prodotta dall'opponente a dimostrare la tempestiva r.g. n. 809/2020 5 trasmissione delle quietanze in assenza di contestazione ad opera dell'Agenzia opposta.
Invero, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, il giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale è un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'ente impositore, che ha ad oggetto “il rapporto dedotto con
l'ingiunzione (…), rimanendo estranei gli aspetti relativi alla validità dell'atto e del procedimento amministrativo prodromico alla sua adozione” e nel quale grava sulla creditrice opposta “l'onere di fornire la prova del credito azionato con l'ingiunzione”, mentre compete all'opponente dimostrare “di aver diligentemente adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali tramite allegazione di eventuali fatti estintivi della pretesa creditoria”.
Ora, già nel momento in cui si era costituita nel giudizio di primo CP_2
grado aveva fornito positiva dimostrazione dell'esistenza del rapporto obbligatorio, allegando l'ingiunzione opposta, il contratto di finanziamento e i bonifici disposti in favore del e deducendo che il credito ingiunto sorgeva Pt_1
dalla revoca delle agevolazioni disposta con provvedimento del 12.01.2006, portato a conoscenza dell'interessato il 16.01.2006, in conseguenza dell'inadempimento dell'appellante alle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento. Nel termine di cui all'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., dunque prima che maturassero le preclusioni istruttorie, aveva poi prodotto la CP_2
delibera di revoca delle agevolazioni, nella quale era tra l'altro specificato che la revoca (nei confronti del Reda e di altri beneficiari) era stata disposta in quanto
“i beneficiari non hanno provveduto alla presentazione delle quietanze, entro il termine dei 90 giorni dall'accredito del saldo nel c/investimenti, attestanti l'avvenuto pagamento dei beni finanziati”, obbligo previsto dal punto XI n. 7 dell'All. 1 al contratto di finanziamento. A fronte di questo apparato allegativo e probatorio, nemmeno nel termine di cui all'art. 183 comma sesto n. 3 c.p.c., il ha fornito positiva Pt_1
dimostrazione del tempestivo invio ad delle quietanze attestanti CP_2
l'avvenuto pagamento dei beni finanziati.
Ritiene la Corte che l'odierna appellata abbia assolto pienamente e nel rispetto delle cadenze processuali all'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria. Invero, secondo l'insegnamento dei Giudici di legittimità al quale si intende dare seguito, “è l'ingiunzione stessa, atto di
r.g. n. 809/2020 6 accertamento del credito della P.A., ad integrare (nei limiti della impugnazione formulata) gli estremi della domanda nella controversia di opposizione, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi (ex plurimis, Cass. 12/12/2017, n. 29653; Cass.
03/11/2011, n. 22792; Cass. 18/06/2010, n. 14812). Pertanto, con l'invocare il rigetto dell'avversa opposizione oppure la conferma dell'ingiunzione, l'amministrazione opposta, senza necessità di formule sacramentali, richiede all'organo giudicante il riconoscimento del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione e l'emissione di una sentenza che, pur in forma di statuizione di rigetto dell'opposizione, ha natura di vera e propria condanna (salva una espressa richiesta della P.A. limitata ad una pronuncia di mero accertamento), con
l'efficacia tipica dei titoli esecutivi giudiziali (in questo ordine di idee, espressamente, oltre alle citate Cass. n. 4510 del 2012 e Cass. n. 27816 del 2013, si veda anche Cass.
31/07/2020, n. 16470)” (così, Cass. n. 10629/2024).
Facendo applicazione dei principi appena enunciati al caso di specie, la Corte osserva che:
- non può essere ascritto al Giudice di prime cure di avere accertato la legittimità della pretesa creditoria di sulla base di un fatto non CP_2
tempestivamente allegato, posto che è l'ingiunzione di pagamento già prodotta dall'opponente e pure dall' all'atto della sua costituzione, CP_1
con il motivo in essa indicato della revoca delle agevolazioni, a segnare il perimetro del thema decidendum in uno con le contestazioni (infondate e non reiterate in appello) dell'opponente;
- non sussiste alcun vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, che ha accertato la sussistenza e la legittimità del credito azionato da nei CP_2
limiti della domanda come sopra indicati, respingendo l'opposizione del così come richiesto in via principale dall' (“Piaccia all'Ill.mo Pt_1 CP_1
Tribunale Civile di Roma, ogni contraria istanza disattesa e respinta: a) rigettare
l'opposizione avversaria perché infondata per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 23 marzo 2016 e comunque tutte le domande, anche cautelari, proposte ex adverso in quanto inammissibili e infondate sia in fatto sia in diritto”). Al riguardo, appare francamente pretestuosa la doglianza mossa dall'appellante, posto che richiedere il rigetto dell'opposizione all'ingiunzione fiscale equivale a chiederne la conferma,
r.g. n. 809/2020 7 che è la naturale conseguenza della reiezione dell'opposizione diretta al suo annullamento o alla sua revoca;
- non vi è stata alcuna violazione del principio di non contestazione, atteso che in nessuno degli scritti difensivi del giudizio di primo grado l'allora opponente aveva espressamente allegato di avere Parte_1
correttamente adempiuto all'obbligo di cui al punto 7 Art. XI dell'All. 1 al contratto di finanziamento, e cioè di avere spedito entro il termine di novanta giorni dall'accredito del saldo sul conto investimenti (cfr. Art. IV
All. 1 al contratto cit.) le quietanze attestanti l'avvenuto pagamento dei beni finanziati, essendosi limitato a dedurre di averle trasmesse, senza fornire però la benché minima indicazione temporale circa la data dell'invio.
Senonchè, il dato temporale assume valenza dirimente ai fini dell'accertamento del rispetto della prescrizione imposta dal contratto, come ha correttamente sottolineato il Giudice di prime cure, laddove ha rilevato che dalla documentazione depositata dal non si evinceva Pt_1
prova del tempestivo invio delle quietanze e che la comunicazione inviata ad il 22.01.2007 era comunque tardiva, essendo l'accredito del CP_2
saldo sul conto investimenti intervenuto il 22.05.2002. Il comportamento processuale dell' a fronte di detta allegazione e della richiamata CP_1
produzione documentale, rimane dunque assolutamente neutro e inidoneo a determinare la produzione degli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
I motivi di appello risultano dunque tutti infondati e, in applicazione della regola della soccombenza, l'appellante deve essere condannato a rifondere all'appellata le spese di lite da questa anticipate, che liquida nell'importo indicato in dispositivo, determinato facendo applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
r.g. n. 809/2020 8 2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado d'appello, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 30.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 809/2020 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 809 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 03.09.2024 e vertente
T R A
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Marino Reda
APPELLANTE
E
Controparte_1
con sede in Roma, Via Calabria n. 46 (C.F.
[...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Marotta P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
r.g. n. 809/2020 1 1) In via principale, accogliere l'appello per i primi due motivi di erroneità della sentenza n. 13995/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Seconda Civile, Giudice
Dr.ssa Assunta Canonaco, ad esito del giudizio n. 27682/2016 R.G., pubblicata il
03/07/2019 e comunicata dalla cancelleria via pec in pari data, non notificata, in riforma della quale si chiede la declaratoria di fondatezza dell'opposizione proposta all'ingiunzione fiscale per la non dovutezza della pretesa restitutoria poiché giustificata dall'Agenzia ingiungente da una revoca illegittima per essere essa stata adottata in assenza dei presupposti previsti al punto XI del contratto, così come domandato nell'atto di opposizione introduttivo del giudizio di primo grado e ribadito in tutti gli scritti difensivi dell'opponente;
2) In subordine, sempre in accoglimento dei primi due motivi di appello, condannare
l'opponente al pagamento della sola rata non pagata, così come domandato nell'atto di opposizione introduttivo del primo grado di giudizio, della quale, tuttavia, si chiede, in estremo subordine, che ne venga dichiarata la non debenza per mancata notifica della propedeutica diffida ex punto VI del contratto di finanziamento, così come richiesto nella memoria n. 1;
3) In via ancora più gradata, ovvero nella denegata e non ritenuta ipotesi di non accoglimento dei primi due motivi di appello, accogliere il terzo motivo, pronunciando la fondatezza dell'opposizione sul rilievo della non dovutezza della somma pretesa per la pacificità ex art. 115 c.p.c. delle quietanze di pagamento prodotte dall'opponente, poiché scalfenti il nuovo e diverso inadempimento imputato al relativo al mancato invio Pt_1
nei 90 giorni delle quietanze di pagamento, perché pacificamente ammesse dall' CP_1
per mancata contestazione nei prescritti termini;
4) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA, come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
Per l'appellata:
“Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa e respinta, Voglia respingere l'appello proposto dal sig. in quanto Parte_1
inammissibile, con ogni conseguente provvedimento da assumersi anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e/o comunque infondato sia in fatto sia in diritto, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Roma del 3 luglio 2019, n. 13995.
r.g. n. 809/2020 2 Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
, che era stato ammesso con provvedimento del 14.03.2001 Parte_1
dell' Controparte_1
(d'ora in poi, alle agevolazioni finanziarie
[...] CP_2 CP_1
di cui all'art. 9septies legge n. 608/96 per la realizzazione di un'attività di consulenza su sistemi di gestione aziendale e che, in esecuzione di tale provvedimento, aveva stipulato con un contratto di finanziamento, CP_2
ottenendo i seguenti benefici, € 15.485,13 a fondo perduto, € 10.323,42 sotto forma di mutuo agevolato, da restituirsi in 5 rate annuali posticipate al tasso agevolato determinato nella misura dell' 1,78%, € 5.164,57 per le spese di gestione per il primo anno di attività e fino ad un massimo di € 3.098,74 per servizi di assistenza tecnica nella fase realizzativa degli investimenti e di avvio dell'attività, si vedeva revocare le dette agevolazioni per la mancata presentazione, entro 90 giorni dall'accredito del saldo in c/investimenti, delle quietanze attestanti l'avvenuto pagamento dei beni finanziati, tanto che con ingiunzione fiscale ex RD 639/1910 notificatagli il 22.09.2015 gli veniva ordinato il pagamento della somma di € 28.863,17.
Avverso detta ingiunzione fiscale il proponeva opposizione dinanzi al Pt_1
Tribunale di Roma irritualmente con ricorso, assegnato alla Sezione Lavoro e poi riassegnato alla Seconda Sezione Civile, che mutava il rito, per i seguenti motivi: (i) nullità insanabile dell'ingiunzione, fondata su una delibera di revoca mai notificata all'opponente; (ii) mancata preventiva comunicazione della diffida ad adempiere ex punto VI dell'allegato al contratto di finanziamento;
(iii) in subordine, erroneità nella quantificazione della somma ingiunta, che avrebbe dovuto attestarsi all'importo di € 5.860,71, corrispondente alle rate scadute e non pagate quale residuo risultante dalla differenza tra il prestito agevolato e i versamenti effettuati;
(iv) violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto, in presenza di un inadempimento r.g. n. 809/2020 3 parziale, avrebbe dovuto optare per la risoluzione del contratto CP_2
anziché per la revoca del finanziamento.
Si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto dell'opposizione e CP_2
instava per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c..
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13995/2019, respingeva l'opposizione, statuendo che la notifica della delibera di revoca non costituisce di per sé un presupposto di efficacia e/o validità della ingiunzione ad adempiere, che, a differenza della cartella esattoriale, non è preceduta né dall'iscrizione a ruolo delle somme intimate né dalla notifica dell'avviso di accertamento, cumulando in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, che comunque il era stato debitamente Pt_1
informato dell'avvenuta revoca delle agevolazioni ed era stato destinatario di una diffida ad adempiere, che l'omessa comunicazione di cui all'art. 7 dell'allegato al contratto di finanziamento non è ostativa all'applicazione dell'art. 12 n. 7 dello stesso contratto, secondo cui le agevolazioni concesse devono essere revocate nel caso in cui il beneficiario non abbia fornito nei termini stabiliti la documentazione che attesti l'avvenuto pagamento dei beni finanziati, che al riguardo le dichiarazioni allegate dall'opponente non fornivano prova del tempestivo e rituale invio delle quietanze, che ai sensi del punto XI del contratto di finanziamento, nell'ipotesi di revoca, il beneficiario risulta obbligato alla restituzione di tutte le somme erogate, mentre il rimedio risolutorio è circoscritto alla specifica ipotesi del mancato pagamento anche di una sola rata. Il Tribunale ha anche respinto la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da sul presupposto della mancata allegazione di una CP_2
condotta processuale di controparte connotata da mala fede o colpa grave.
Avverso l'indicata sentenza, pubblicata il 03.07.2019 e non notificata, ha interposto tempestivo appello , che ha richiesto l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni riportate in epigrafe, dolendosi della pronuncia impugnata:
1) per avere ritenuto legittima la revoca delle agevolazioni sul rilievo di un inadempimento, il mancato tempestivo invio delle quietanze di pagamento del corrispettivo dei beni finanziati ex punto XI n. 7 del contratto di finanziamento, che era stato allegato tardivamente da , poiché CP_2
r.g. n. 809/2020 4 dedotto per la prima volta solo nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 2
c.p.c.;
2) per avere agito sulla base di un titolo diverso (il mancato CP_2
pagamento della rata relativa all'annualità 2004) rispetto a quello posto a fondamento dell'ingiunzione fiscale opposta (la mancata tempestiva trasmissione delle quietanze attestanti il pagamento dei beni finanziati), di cui non ha peraltro domandato la conferma, in violazione dell'art. 112 c.p.c.;
3) per avere il Giudice di prime cure violato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., avendo di sua iniziativa eccepito una serie di profili in ordine alle quietanze allegate già al ricorso introduttivo e all'idoneità di tale produzione documentale a comprovare la tempestiva trasmissione, che non erano mai stati sollevati da nei suoi scritti difensivi, se non, CP_2
tardivamente, nella comparsa conclusionale.
In data 19.03.2021 si è costituita oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.
, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e ne ha richiesto CP_2
comunque il rigetto per la sua infondatezza.
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Al contrario di quanto dedotto da parte appellata, l'impugnazione è senz'altro ammissibile, avendo specificatamente appellato i capi Parte_1
della sentenza nei quali il Tribunale aveva indicato quale inadempimento legittimante la revoca delle agevolazioni la mancata trasmissione nel termine di
90 giorni dall'accredito del saldo sul conto investimenti delle quietanze attestanti il pagamento dei beni finanziati ed aveva valutato l'inidoneità della documentazione da costui allegata a comprovare il tempestivo invio all'Agenzia di dette quietanze.
Nel merito, i tre motivi di appello ruotano tutti attorno ad un supposto mutamento della causa legittimante la revoca delle agevolazioni operato da
, resistente nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale ma attrice CP_2
in senso sostanziale, e dallo stesso Tribunale, che avrebbe accertato la legittimità della revoca per un motivo diverso da quello posto a fondamento dell'ingiunzione opposta ed avrebbe rilevato in via officiosa l'inidoneità della documentazione prodotta dall'opponente a dimostrare la tempestiva r.g. n. 809/2020 5 trasmissione delle quietanze in assenza di contestazione ad opera dell'Agenzia opposta.
Invero, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, il giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale è un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'ente impositore, che ha ad oggetto “il rapporto dedotto con
l'ingiunzione (…), rimanendo estranei gli aspetti relativi alla validità dell'atto e del procedimento amministrativo prodromico alla sua adozione” e nel quale grava sulla creditrice opposta “l'onere di fornire la prova del credito azionato con l'ingiunzione”, mentre compete all'opponente dimostrare “di aver diligentemente adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali tramite allegazione di eventuali fatti estintivi della pretesa creditoria”.
Ora, già nel momento in cui si era costituita nel giudizio di primo CP_2
grado aveva fornito positiva dimostrazione dell'esistenza del rapporto obbligatorio, allegando l'ingiunzione opposta, il contratto di finanziamento e i bonifici disposti in favore del e deducendo che il credito ingiunto sorgeva Pt_1
dalla revoca delle agevolazioni disposta con provvedimento del 12.01.2006, portato a conoscenza dell'interessato il 16.01.2006, in conseguenza dell'inadempimento dell'appellante alle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento. Nel termine di cui all'art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., dunque prima che maturassero le preclusioni istruttorie, aveva poi prodotto la CP_2
delibera di revoca delle agevolazioni, nella quale era tra l'altro specificato che la revoca (nei confronti del Reda e di altri beneficiari) era stata disposta in quanto
“i beneficiari non hanno provveduto alla presentazione delle quietanze, entro il termine dei 90 giorni dall'accredito del saldo nel c/investimenti, attestanti l'avvenuto pagamento dei beni finanziati”, obbligo previsto dal punto XI n. 7 dell'All. 1 al contratto di finanziamento. A fronte di questo apparato allegativo e probatorio, nemmeno nel termine di cui all'art. 183 comma sesto n. 3 c.p.c., il ha fornito positiva Pt_1
dimostrazione del tempestivo invio ad delle quietanze attestanti CP_2
l'avvenuto pagamento dei beni finanziati.
Ritiene la Corte che l'odierna appellata abbia assolto pienamente e nel rispetto delle cadenze processuali all'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria. Invero, secondo l'insegnamento dei Giudici di legittimità al quale si intende dare seguito, “è l'ingiunzione stessa, atto di
r.g. n. 809/2020 6 accertamento del credito della P.A., ad integrare (nei limiti della impugnazione formulata) gli estremi della domanda nella controversia di opposizione, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi (ex plurimis, Cass. 12/12/2017, n. 29653; Cass.
03/11/2011, n. 22792; Cass. 18/06/2010, n. 14812). Pertanto, con l'invocare il rigetto dell'avversa opposizione oppure la conferma dell'ingiunzione, l'amministrazione opposta, senza necessità di formule sacramentali, richiede all'organo giudicante il riconoscimento del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione e l'emissione di una sentenza che, pur in forma di statuizione di rigetto dell'opposizione, ha natura di vera e propria condanna (salva una espressa richiesta della P.A. limitata ad una pronuncia di mero accertamento), con
l'efficacia tipica dei titoli esecutivi giudiziali (in questo ordine di idee, espressamente, oltre alle citate Cass. n. 4510 del 2012 e Cass. n. 27816 del 2013, si veda anche Cass.
31/07/2020, n. 16470)” (così, Cass. n. 10629/2024).
Facendo applicazione dei principi appena enunciati al caso di specie, la Corte osserva che:
- non può essere ascritto al Giudice di prime cure di avere accertato la legittimità della pretesa creditoria di sulla base di un fatto non CP_2
tempestivamente allegato, posto che è l'ingiunzione di pagamento già prodotta dall'opponente e pure dall' all'atto della sua costituzione, CP_1
con il motivo in essa indicato della revoca delle agevolazioni, a segnare il perimetro del thema decidendum in uno con le contestazioni (infondate e non reiterate in appello) dell'opponente;
- non sussiste alcun vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, che ha accertato la sussistenza e la legittimità del credito azionato da nei CP_2
limiti della domanda come sopra indicati, respingendo l'opposizione del così come richiesto in via principale dall' (“Piaccia all'Ill.mo Pt_1 CP_1
Tribunale Civile di Roma, ogni contraria istanza disattesa e respinta: a) rigettare
l'opposizione avversaria perché infondata per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 23 marzo 2016 e comunque tutte le domande, anche cautelari, proposte ex adverso in quanto inammissibili e infondate sia in fatto sia in diritto”). Al riguardo, appare francamente pretestuosa la doglianza mossa dall'appellante, posto che richiedere il rigetto dell'opposizione all'ingiunzione fiscale equivale a chiederne la conferma,
r.g. n. 809/2020 7 che è la naturale conseguenza della reiezione dell'opposizione diretta al suo annullamento o alla sua revoca;
- non vi è stata alcuna violazione del principio di non contestazione, atteso che in nessuno degli scritti difensivi del giudizio di primo grado l'allora opponente aveva espressamente allegato di avere Parte_1
correttamente adempiuto all'obbligo di cui al punto 7 Art. XI dell'All. 1 al contratto di finanziamento, e cioè di avere spedito entro il termine di novanta giorni dall'accredito del saldo sul conto investimenti (cfr. Art. IV
All. 1 al contratto cit.) le quietanze attestanti l'avvenuto pagamento dei beni finanziati, essendosi limitato a dedurre di averle trasmesse, senza fornire però la benché minima indicazione temporale circa la data dell'invio.
Senonchè, il dato temporale assume valenza dirimente ai fini dell'accertamento del rispetto della prescrizione imposta dal contratto, come ha correttamente sottolineato il Giudice di prime cure, laddove ha rilevato che dalla documentazione depositata dal non si evinceva Pt_1
prova del tempestivo invio delle quietanze e che la comunicazione inviata ad il 22.01.2007 era comunque tardiva, essendo l'accredito del CP_2
saldo sul conto investimenti intervenuto il 22.05.2002. Il comportamento processuale dell' a fronte di detta allegazione e della richiamata CP_1
produzione documentale, rimane dunque assolutamente neutro e inidoneo a determinare la produzione degli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
I motivi di appello risultano dunque tutti infondati e, in applicazione della regola della soccombenza, l'appellante deve essere condannato a rifondere all'appellata le spese di lite da questa anticipate, che liquida nell'importo indicato in dispositivo, determinato facendo applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
r.g. n. 809/2020 8 2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado d'appello, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 30.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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