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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Ilaria Macchi Giudice Ausiliario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 320/21 R.G.
Tra
codice fiscale e partita i.v.a. ) elettivamente domiciliata in Sassari Parte_1 P.IVA_1
Piazza d'Italia n° 9 presso lo Studio dell'Avv. Pierfrancesco Cubeddu e dell'Avv. Paola Vagnoni i quali, anche disgiuntamente, la rappresentano edifendono in forza di procura speciale la cui scansione, che si dichiara conforme all'originale, verrà depositata telematicamente al momento dell'iscrizione al ruolo
Appellante
e
( c.f. ), rappresentata e difesa sia Controparte_1 P.IVA_2
congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati Francesco Delitala e Francesca Delitala presso il cui studio in Sassari, Via Manno 12, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in data
23.07.2019, redatta su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
1 All'udienza dell'8.3.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
“in riforma della sentenza impugnata: ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Parte_1
respinta, in via principale 1) per le ragioni sopra esposte ai paragrafi n. I) e n. II) si dichiari la nullità
della sentenza impugnata;
in mero subordine, in via istruttoria, 2) a parziale modifica dell'ordinanza del 13 ottobre 2020, si disponga la consulenza tecnica d'Ufficio finalizzata alla verifica della funzionalità del contatore;
nel merito, 3) si dichiarano non fondate e/o non provate le domande attoree e per l'effetto si condanni la al pagamento della somma portata dalla fattura oggetto Controparte_1
di contestazione, detratto l'acconto pagato a titolo di acconto in data 15 luglio 2021 in ottemperanza alla sentenza qui impugnata;
in ogni caso: 4) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge ex art. 2 comma 2 del D.M. n. 55/2014, c.n.a.p.f. e i.v.a. secondo le aliquote in vigore”.
“1) Rigettare l'avverso appello perché infondato in fatto ed in diritto. 2) In Controparte_1
accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado e per l'effetto dichiarare non dovute le somme richieste da a con le fatture impugnate. 3) In via Pt_1 CP_1
meramente subordinata, ritenuto congruo un consumo medio di 1500 mc per i periodi in contestazione, accertare come dovuti gli importi corrispondenti al detto consumo;
4) con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, debitamente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari esponendo:
[...] Parte_1
1) di essere titolare di un contratto di somministrazione del servizio idrico per la propria struttura alberghiera, Hotel Cala Reale, sita in Stintino, in via Cala di Rena n. 1, codice cliente;
P.IVA_3
2 2) di aver ricevuto la fattura n. 2017540039844 del 22.6.2017, con la quale le aveva Pt_1
richiesto il pagamento di € 119.468,93 per i consumi relativi al periodo compreso fra il 5.6.2014 ed il 9.6.2017;
3) di aver ricevuto altresì la richiesta di pagamento della somma totale di € 47.076,61, con le seguenti fatture:
- n. 2017000580108740 del 21.07.2017 di € 2.686,13;
- n. 2017000580160510 del 10.10.2017 di € 5.538,52;
- n. 2017000570377697 del 30.12.2017 di € 5.555,75;
- n. 201 800924699 del 11.7.2018 di € 13.447,53;
- n. 201 801464783 del 10.10.2018 di € 6.111,77;
- n. 454100 del 31.1.2019 di € 7.759,76;
- n. 54732100 del 30.4.2019 di € 5.977,15.
Pertanto, lamentando l'incongruità dei consumi addebitati, chiedeva l'accertamento negativo di quanto richiesto e dichiararsi altresì non dovute le somme pretese, con vittoria di spese.
La società si costituiva tardivamente, chiedendo il rigetto delle domande attoree e la Pt_1
condanna di controparte al pagamento dell'intero importo di cui alle fatture, detratti gli acconti. In
via subordinata, domandava la condanna della attrice al pagamento di quanto dovuto, con vittoria di spese.
Il giudizio veniva istruito con sole produzioni documentali;
all'udienza del 13.10.2020 il giudice formulava proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. per l'importo di € 30.000,00, non accettata dalle parti.
Con la sentenza n. 247/2021 del 13.3.2021, il Giudice, decidendo secondo equità, dichiarava la tenuta a pagare ad la somma di € 45.000,00 e la condannava al pagamento di CP_1 Pt_1
tale somma, compensando interamente le spese di lite.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato alle seguenti doglianze: Parte_1
3 1. nullità della sentenza nella parte in cui il Giudice decideva secondo equità in difetto di accordo fra le parti, ai sensi degli artt. 114, co. 1, c.p.c. e 112 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.;
2. violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui il Giudice ometteva di pronunciarsi su domande proposte dalle parti e rilevava d'ufficio eccezioni riservate alle stesse, quali l'efficienza ed il regolare funzionamento del contatore;
3. violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui il Giudice non ammetteva la CTU, con l'ordinanza del 13.10.2020.
Per queste ragioni, ha chiesto:
1) in via istruttoria, disporsi CTU al fine di verificare la funzionalità del contatore;
2) in via principale, dichiararsi la nullità della sentenza impugnata;
3) nel merito, dichiarare infondate e/o non provate le domande della società e per CP_1
l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma prevista dalle fatture in oggetto, detratta la somma pagata a titolo di acconto in data 15.7.2021 in ottemperanza alla sentenza impugnata;
4) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge ex art. 2, co. 2, del D.M. n. 55/2014, c.n.a.p.f. e IVA secondo le aliquote in vigore.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello principale e ha proposto appello CP_1
incidentale, affidato alle seguenti doglianze:
1) nullità della sentenza nella parte in cui il Giudice violava gli artt. 114, 112, 115 c.p.c. 2967
c.c., decidendo secondo equità e in violazione dell'onere della prova.
Pertanto, ha chiesto:
1) in via principale, dichiarare non dovute le somme richieste da a con le Pt_1 CP_1
fatture impugnate;
2) in via subordinata, accertare come dovuti gli importi corrispondenti al consumo medio congruo di 1500 metri cubi per i periodi in contestazione;
3) con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
4 In accoglimento dell'istanza istruttoria, formulata dall'appellante, questa Corte ha disposto consulenza tecnica al fine di verificare il funzionamento del contatore.
All'udienza del 8.3.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla violazione dell'art. 114 c.p.c. (appello principale e incidentale)
Sia parte appellata che parte appellante hanno censurato la sentenza del primo Giudice nella parte in cui decideva secondo equità in violazione dell'art. 114 c.p.c.
La comune censura è fondata: erroneamente il primo Giudice determinava l'ammontare della somma dovuta dalla ad secondo un criterio meramente equitativo senza previa richiesta CP_1 Pt_1
concorde delle parti come, invece, disposto dagli artt. 114 c.p.c. e 112 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
2. Sulla violazione dell'art. 2967 c.c. (appello principale e incidentale)
Con l'ulteriore motivo di censura sia l'appellante che l'appellato hanno lamentato l'erronea applicazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c., nella parte in cui il Giudice, con ordinanza del
13.10.2020, non ammetteva la CTU né la produzione delle fotografie relative al contatore, stante la tardiva costituzione della convenuta Pt_1
Sulla questione insegna la Suprema Corte che “In ordine ai consumi anomali, l'onere di verificare il corretto funzionamento del contatore spetta in contraddittorio (secondo quanto stabilito dall'art. 6.5
della Carta dei consumi riscontrati dal contatore e l'anomalia va addebitata a fattori imputabili all'utente. Servizi) al somministratore, il quale deve evidenziare, già in fattura, le anomalie e comunque dimostrare il corretto funzionamento del contatore (art. B35 Regolamento del Servizio
Idrico Integrato)” (Cass., sentt. nn. 31/2021; 60/2021; 185/2021; 114/2022).
5 Per tale ragione, la Corte ha disposto la CTU volta al verificare il corretto funzionamento del contatore.
Dalla lettura della relazione dell'ausiliario risulta che sono state rilevate “copiose perdite tra la ghiera ed il vetro del quadrante del contatore, dovuta alla presenza delle ghiera in ottone allentata, la non integrità del vetro del quadrante e, della guarnizione in gomma nera collocata in posizione anomala,
allo stato attuale, essendo stato evidentemente oggetto di manomissione da parte di ignoti (come riportato dal centro di taratura)”.
L'ausiliare, Geom. , dichiarava, pertanto, di non poter affermare con assoluta certezza Persona_1
che il contatore fosse correttamente funzionante al momento del controllo né in precedenza, in quanto era stato oggetto di manomissione da parte di ignoti. Non può quindi affermarsi che il contatore funzionasse o non funzionasse al momento dei fatti.
Nel caso di specie, quindi, trattandosi di causa di accertamento negativo, l'attore in negatoria era gravato dall'onere di dimostrare uno specifico fatto positivo contrario anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Seppure la giurisprudenza di legittimità riconosca una presunzione di correttezza dei consumi fatturati dal misuratore (cfr. Cass. 17401/2024), nel caso concreto, ritiene questa Corte che diverse circostanze di fatto, gravi, precise e concordanti, depongano per un'anomalia dei consumi fatturati da Pt_1
Di tale cattivo funzionamento la portava, infatti, in giudizio diversi elementi sintomatici: CP_1
1. inspiegabili picchi di consumo dal secondo periodo dell'anno 2017 e fino all'installazione del nuovo contatore;
2. stabilità dei consumi medi annui, pari a circa 1409 metri cubi, durante la gestione da parte del e fino al primo periodo dell'anno 2017, come emerge dalla fattura n. Parte_2
2017000580019728 del 21.3.3017 in atti;
3. precedente rigetto del reclamo proposto dall'hotel ad volto a risolvere la questione Pt_1
relativa ai consumi eccessivi ed alle fatture incongrue;
6 4. sostituzione del contatore da parte dell'Hotel Cala Reale, in accordo con a seguito Pt_1
del quale, a partire dal 2019, vi è stata una regolarizzazione dei consumi medi, ben più bassi rispetto a quelli delle contestate fatture (circa 3590 metri cubi a fronte di 9793 metri cubi del 2017);
5. assenza di fotografie delle letture eseguite da in data 5.6.2014 e 9.6.2017 che Pt_1
attestino i consumi addebitati (cfr. doc. 6: richiesta di accesso agli atti).
Inoltre, la condotta secondo buona fede e correttezza è rinvenibile da parte della società proprietaria dell'Hotel Cala Reale in quanto è pacifico che la stessa provvedeva al pagamento di € 45.000,00,
come disposto dal primo Giudice, e dell'acconto pari ad € 4.482,06 della fattura n. 201800924699
datata 11.07.2018 di importo pari ad € 13.447,53.
A fronte di tali elementi, sintomatici del cattivo funzionamento del misuratore e della correttezza del comportamento di parte appellata, può dirsi superata la presunzione del corretto funzionamento del contatore, quantomeno in via presuntiva, in virtù del dettato dell'art. 2729 c.c.
3. Sulla rideterminazione dei consumi medi annuali
Occorre quindi provvedere alla rideterminazione dei consumi, stante l'inattendibilità delle fatture emesse da Pt_1
1) n. 2017540039844 del 22.6.2017 pari ad € 119.468,93, del periodo dal 5.6.2014 al 9.6.2017;
2) n. 2017000580108740 del 21.07.2017 di € 2.686,13;
3) n. 2017000580160510 del 10.10.2017 di € 5.538,52;
4) n. 2017000570377697 del 30.12.2017 di € 5.555,75;
5) n. 201 800924699 del 11.7.2018 di € 13.447,53;
6) n. 201 801464783 del 10.10.2018 di € 6.111,77;
7) n. 454100 del 31.1.2019 di € 7.759,76;
8) n. 54732100 del 30.4.2019 di € 5.977,15.
L'importo del corrispettivo del servizio idrico per tali periodi va commisurato ai consumi storici medi dell'utente secondo il dettato dell'art. B. 35.1, comma terzo, Regolamento del S.I.I.
7 Il credito di deve essere rideterminato secondo la media storica precedentemente indicata Pt_1
di 1409 metri cubi, per il lasso temporale tra il 5.6.2014 ed il 30.4.2019, provvedendo a scomputare da tale importo la somma di € 45.000,00 già corrisposta dalla e la somma di € 4.482,06 a CP_1
titolo di acconto della fattura n. 201800924699 del 11.7.2018.
In questi termini, la sentenza deve essere parzialmente riformata con ordine ad di Pt_1
provvedere alla rideterminazione dei suoi crediti secondo i criteri sopra indicati.
Il parziale accoglimento di entrambi gli appelli determina la integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio, nonché quelle di primo grado, come prontamente già valutato dal
Tribunale.
Le spese di CTU sono poste a carico definitivo di parte appellante, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale:
1) ordina ad di determinare l'importo dovuto dall'Hotel Cala Reale, sito in Parte_1
Stintino, in via Cala di Rena n. 1, per il lasso temporale tra il 5.6.2014 ed il 30.4.2019, in base al consumo idrico medio annuale di 1409 metri cubi, provvedendo a scomputare dall'importo così
determinato la somma di € 45.000,00 già corrisposta dalla e la somma di € 4.482,06 Controparte_1
a titolo di acconto della fattura n. 201800924699 del 11.7.2018, confermando nel resto;
2) dispone la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Sassari, lì 26/02/2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Dott.ssa Ilaria Macchi
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