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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, EF RE, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 336/2025 R.G. promossa da
, in qualità di titolare e l.r.p.t. dell'omonima Parte_1 impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Triffiletti
-opponente-
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Irene Rotella Controparte_1
-opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 3238/2024 R.G., l'odierno opposto adiva il Tribunale di Catanzaro, esponendo di aver prestato attività lavorativa per l'impresa individuale dell'opponente per il periodo 14/10/2023 – 23/5/2024, in qualità di manovale di I livello, e di non aver ricevuto il pagamento delle somme
Pag. 1 a 5 spettanti a titolo di TFR, per come risultanti dal prospetto paga di chiusura del rapporto (maggio 2024).
All'esito del procedimento, veniva emesso, in data 27/1/2025, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 57/2025, con il quale la ditta opponente, in persona del l.r.p.t., veniva condannata a pagare, nei confronti del , la somma di € CP_1
987,53, oltre interessi, spese e competenze del procedimento.
2. Parte ricorrente propone, ora, opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, non contestando l'esistenza del rapporto di lavoro, bensì eccependo che nessuna somma a titolo di TFR risulta dovuta al lavoratore, avendo questi ricevuto, per la suddetta causale, il maggior importo di € 1.800,00 netti, di cui € 500,00 con bonifico del 08/03/2024, € 800,00 con bonifico del 08/04/2024 ed € 500,00 con bonifico del 09/5/2024.
3. Si è costituita la parte opposta, eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
4. L'opposizione è infondata.
Deve essere premesso che il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore
(art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla
14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove
Pag. 2 a 5 le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti (Tribunale
Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057).
Sulla scorta della richiamata ripartizione degli oneri probatori, parte opposta – ricorrente in senso sostanziale, come già accennato, ha dato prova della – invero, incontestata – sussistenza del rapporto di lavoro ed ha, altresì, allegato l'inadempimento parziale della parte datoriale all'obbligazione retributiva sulla stessa gravante.
Ha, inoltre, prodotto, per la quantificazione del credito spettante, il cedolino paga predisposto dall'opponente e da questi non contestato quanto a correttezza e veridicità dei dati esposti, dal quale emerge l'ammontare del TFR dovuto, per un importo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, di € 987,53.
Raggiunta tale prova, parte resistente avrebbe dovuto provare l'esatto adempimento.
Nel caso di specie, tuttavia, detto onere non è stato assolto.
Più nello specifico, a prescindere dalla verosimiglianza o meno dell'allegazione per la quale il datore ha corrisposto al lavoratore, a titolo di TFR, un importo netto di gran lunga superiore rispetto a quello rivendicato al lordo (e senza, peraltro, che in questa sede sia stata formulata richiesta di restituzione dell'eccedenza),
l'argomentazione non può, in ogni caso, ritenersi supportata dalla documentazione versata in atti: ed invero, il bonifico del 08/03/2024, pari ad € 1.100,00, reca quale causale “acconto tfr e stipendio”, senza, tuttavia, alcuna ulteriore specificazione di
Pag. 3 a 5 quale parte dell'importo indistintamente su indicato sia da imputare a retribuzione mensile e quale al trattamento di fine rapporto (non essendo, evidentemente, sufficiente la mera allegazione dell'opponente per la quale l'acconto a titolo di TFR corrisposto in occasione del suddetto versamento fosse pari ad € 500,00, trattandosi di circostanza indimostrata e comunque contestata dall'opposto); il bonifico del
08/04/2024, pari ad € 800,00, ha una causale ancor più generica (“acconto”); ma, in via ancor più dirimente, i due versamenti appena menzionati, unitamente a quello del 09/05/2024, pari ad € 500,00 ed unico a recare una causale specifica (“acc tfr”), sono tutti antecedenti rispetto alla formazione del prospetto paga, elaborato dalla parte datoriale successivamente alla conclusione del rapporto (che viene infatti ivi indicata nella data del 23/05/2024) e contenente l'esatta quantificazione del credito residuo a titolo di TFR in favore del lavoratore e da questi azionato in sede monitoria.
In assenza, dunque, della contestazione delle risultanze del cedolino, deve, pertanto, ritenersi che la somma di € 987,53 riportata nella busta paga finale (maggio 2024) sia l'importo ancora dovuto dal datore a titolo di TFR, al netto degli eventuali acconti ricevuti in costanza di rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto sin qui esposto, essendo rimasto indimostrato l'intervenuto adempimento dell'obbligazione gravante sull'opponente (e non essendo stata neppure provata l'allegazione per la quale quanto complessivamente corrisposto dalla parte datoriale - € 29.128,00 – fosse, in realtà, superiore a quanto effettivamente spettasse al dipendente - € 25.757,00), la pretesa creditoria vantata dall'opposto deve ritenersi fondata.
Occorre soltanto precisare che l'aver richiesto il pagamento delle somme spettanti al lordo delle ritenute di legge, anziché al netto, è conforme al principio in virtù del quale l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive, infatti, devono essere effettuati al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e di quelle previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute
Pag. 4 a 5 previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo ai sensi dell'art.19 L. 218/52; per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario fra contribuente ed erario e dovranno essere pagate dal lavoratore solo dopo che esso abbia percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cassazione civile sez. lav., 04/06/2014, n.12566).
5. Ne discende il rigetto del ricorso proposto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
6. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 987,53) e delle singole fasi del processo, esclusa quella istruttoria che non ha avuto luogo e avuto riguardo ai valori prossimi ai minimi tariffari, in virtù della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, sono poste a carico della parte opponente soccombente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, n. 57/2025;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 258,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte opposta.
Catanzaro, 17/12/2025
Il Giudice del lavoro
EF RE
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, EF RE, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 336/2025 R.G. promossa da
, in qualità di titolare e l.r.p.t. dell'omonima Parte_1 impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Triffiletti
-opponente-
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Irene Rotella Controparte_1
-opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 3238/2024 R.G., l'odierno opposto adiva il Tribunale di Catanzaro, esponendo di aver prestato attività lavorativa per l'impresa individuale dell'opponente per il periodo 14/10/2023 – 23/5/2024, in qualità di manovale di I livello, e di non aver ricevuto il pagamento delle somme
Pag. 1 a 5 spettanti a titolo di TFR, per come risultanti dal prospetto paga di chiusura del rapporto (maggio 2024).
All'esito del procedimento, veniva emesso, in data 27/1/2025, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 57/2025, con il quale la ditta opponente, in persona del l.r.p.t., veniva condannata a pagare, nei confronti del , la somma di € CP_1
987,53, oltre interessi, spese e competenze del procedimento.
2. Parte ricorrente propone, ora, opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, non contestando l'esistenza del rapporto di lavoro, bensì eccependo che nessuna somma a titolo di TFR risulta dovuta al lavoratore, avendo questi ricevuto, per la suddetta causale, il maggior importo di € 1.800,00 netti, di cui € 500,00 con bonifico del 08/03/2024, € 800,00 con bonifico del 08/04/2024 ed € 500,00 con bonifico del 09/5/2024.
3. Si è costituita la parte opposta, eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
4. L'opposizione è infondata.
Deve essere premesso che il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore
(art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla
14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove
Pag. 2 a 5 le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti (Tribunale
Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057).
Sulla scorta della richiamata ripartizione degli oneri probatori, parte opposta – ricorrente in senso sostanziale, come già accennato, ha dato prova della – invero, incontestata – sussistenza del rapporto di lavoro ed ha, altresì, allegato l'inadempimento parziale della parte datoriale all'obbligazione retributiva sulla stessa gravante.
Ha, inoltre, prodotto, per la quantificazione del credito spettante, il cedolino paga predisposto dall'opponente e da questi non contestato quanto a correttezza e veridicità dei dati esposti, dal quale emerge l'ammontare del TFR dovuto, per un importo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, di € 987,53.
Raggiunta tale prova, parte resistente avrebbe dovuto provare l'esatto adempimento.
Nel caso di specie, tuttavia, detto onere non è stato assolto.
Più nello specifico, a prescindere dalla verosimiglianza o meno dell'allegazione per la quale il datore ha corrisposto al lavoratore, a titolo di TFR, un importo netto di gran lunga superiore rispetto a quello rivendicato al lordo (e senza, peraltro, che in questa sede sia stata formulata richiesta di restituzione dell'eccedenza),
l'argomentazione non può, in ogni caso, ritenersi supportata dalla documentazione versata in atti: ed invero, il bonifico del 08/03/2024, pari ad € 1.100,00, reca quale causale “acconto tfr e stipendio”, senza, tuttavia, alcuna ulteriore specificazione di
Pag. 3 a 5 quale parte dell'importo indistintamente su indicato sia da imputare a retribuzione mensile e quale al trattamento di fine rapporto (non essendo, evidentemente, sufficiente la mera allegazione dell'opponente per la quale l'acconto a titolo di TFR corrisposto in occasione del suddetto versamento fosse pari ad € 500,00, trattandosi di circostanza indimostrata e comunque contestata dall'opposto); il bonifico del
08/04/2024, pari ad € 800,00, ha una causale ancor più generica (“acconto”); ma, in via ancor più dirimente, i due versamenti appena menzionati, unitamente a quello del 09/05/2024, pari ad € 500,00 ed unico a recare una causale specifica (“acc tfr”), sono tutti antecedenti rispetto alla formazione del prospetto paga, elaborato dalla parte datoriale successivamente alla conclusione del rapporto (che viene infatti ivi indicata nella data del 23/05/2024) e contenente l'esatta quantificazione del credito residuo a titolo di TFR in favore del lavoratore e da questi azionato in sede monitoria.
In assenza, dunque, della contestazione delle risultanze del cedolino, deve, pertanto, ritenersi che la somma di € 987,53 riportata nella busta paga finale (maggio 2024) sia l'importo ancora dovuto dal datore a titolo di TFR, al netto degli eventuali acconti ricevuti in costanza di rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto sin qui esposto, essendo rimasto indimostrato l'intervenuto adempimento dell'obbligazione gravante sull'opponente (e non essendo stata neppure provata l'allegazione per la quale quanto complessivamente corrisposto dalla parte datoriale - € 29.128,00 – fosse, in realtà, superiore a quanto effettivamente spettasse al dipendente - € 25.757,00), la pretesa creditoria vantata dall'opposto deve ritenersi fondata.
Occorre soltanto precisare che l'aver richiesto il pagamento delle somme spettanti al lordo delle ritenute di legge, anziché al netto, è conforme al principio in virtù del quale l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive, infatti, devono essere effettuati al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e di quelle previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute
Pag. 4 a 5 previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo ai sensi dell'art.19 L. 218/52; per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario fra contribuente ed erario e dovranno essere pagate dal lavoratore solo dopo che esso abbia percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cassazione civile sez. lav., 04/06/2014, n.12566).
5. Ne discende il rigetto del ricorso proposto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
6. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 987,53) e delle singole fasi del processo, esclusa quella istruttoria che non ha avuto luogo e avuto riguardo ai valori prossimi ai minimi tariffari, in virtù della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, sono poste a carico della parte opponente soccombente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, n. 57/2025;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 258,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte opposta.
Catanzaro, 17/12/2025
Il Giudice del lavoro
EF RE
Pag. 5 a 5