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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 881/2022 R.G. promossa
DA
( ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Germano Garao;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Alfio Mario Gambino,
Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Riccardo Vagliasindi;
Appellati
OGGETTO: appello – opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1417/2022 del 13.4.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, in accoglimento del ricorso proposto da CP_1
dichiarava la carenza di legittimazione passiva dell' ;
[...] CP
dichiarava prescritto il credito di cui alla cartella n. 293
20100005460251000; dichiarava parzialmente illegittima l'intimazione di pagamento 293 20219002415679000 nella parte afferente ai contributi prescritti;
compensava tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l RT
subentrata ex lege a con
[...] Controparte_4
atto del 29.9.2022.
Al gravame resisteva . Controparte_1
Si costituiva, altresì, in giudizio l' chiedendo la conferma della CP
sentenza impugnata.
La causa è stata posta in decisione all'sito dell'udienza del 9.1.2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame censura la sentenza per CP_3
violazione del principio del contraddittorio e conseguente nullità del giudizio di primo grado, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' di PA
, quale soggetto titolare del credito iscritto a ruolo e dunque CP_6
litisconsorte necessario;
assume che nel giudizio di primo grado, la ha citato in giudizio solo l'Agente della Riscossione e CP_1
l' ma non anche l' di CP PA
(che ha operato l'iscrizione a ruolo e deve dunque ritenersi CP_6
l' ente impositore).
Chiede che venga dichiarata la nullità della sentenza impugnata con rimessione della causa al primo giudice.
2. Osserva il collegio che va esaminata in via preliminare la questione relativa al difetto di legittimazione dell RT
a proporre l'appello.
[...]
Sulla questione, il collegio condivide il recente orientamento della
Corte di ZI (cfr. Cass. 1208/2023), consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022, che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore;
inoltre, il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno.
Tali principi sono stati confermati dalle successive pronunce della
ZI (cfr. ex multis Cass. civ sez. lav. 5/9/2023, n. 25781;
ZI civile sez. lav. - 15/6/2023, n. 17208).
Nella fattispecie in esame, il giudizio riguarda la prescrizione dei contributi oggetto delle cartelle di pagamento verificatasi successivamente alla notifica della cartella ne consegue il difetto di legittimazione passiva di CP_3
Resta pertanto assorbita la questione relativa alla mancata partecipazione al giudizio di primo grado dell' di PA
della stessa . CP_6 PA
In conseguenza di quanto sopra esposto, deve altresì ritenersi che sulle statuizioni di cui alla sentenza impugnata, concernenti il merito della pretesa contributiva si è, pertanto, formato il giudicato.
3. L'appello deve pertanto dichiararsi inammissibile. Le spese devono essere compensate tra l'appellante e le parti appellate in considerazione del contrasto giurisprudenziale che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite in data successiva alla proposizione del ricorso.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: dichiara inammissibile l'appello e compensa le spese processuali;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Marcella Celesti dott.ssa Graziella Parisi