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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1996/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1996/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA P. COSSA,
2 20122 MILANO presso il difensore avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
STRIDI BERENICE, elettivamente domiciliato in C/O INDIRIZZO
[...]
C
REGGIO EMILIA presso il difensore Email_1 avv. STRIDI BERENICE.
pagina 1 di 10 APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in Parte_2 giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, il chiedendo Controparte_1 la condanna al pagamento, in suo favore, quale cessionaria dei crediti maturati dalle società , , della CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 somma complessiva di € 29.430,93, a titolo di capitale, interessi moratori e costi di recupero.
L'attrice, in particolare, deduceva di essersi resa cessionaria nei confronti del
[...] delle seguenti somme: 1) crediti vantati da per un CP_1 CP_3 ammontare di € 55,18 quale corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica, oltre interessi moratori, interessi anatocistici e costi di recupero di cui al d.lgs. n. 231/02;
2) crediti vantati da , e CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_5 [...] per un ammontare di € 13.169,71 a titolo di interessi di mora maturati a fronte CP_6 del ritardato pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli di cui al punto precedente (cd. note di debito), oltre interessi anatocistici e costi di recupero.
aveva, quindi, concluso chiedendo, testualmente: “Voglia l'ill.mo Tribunale Pt_2 adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale, nel merito: Parte accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: a. € 55,18 in linea capitale Controparte_1 portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi pagina 2 di 10 sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e. € 13.169,71 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc.
04; f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.
231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. € 16.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs.
n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.; e CP_7 conseguentemente condannare il , in persona del legale Controparte_1
Parte rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di In via Parte subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del delle diverse somme, a titolo di: a. sorte capitale;
b. interessi Controparte_1 moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2,
D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.; f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito
Interessi; che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo Controparte_1
Parte pagamento in favore di;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagina 3 di 10 Parte pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal
[...]
a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 CP_1
c.c.”.
Il convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, aveva chiesto l'integrale CP_1 reiezione delle domande attoree, eccependo, in particolare, il difetto di legittimazione Parte attiva in capo a e, nel merito, l'infondatezza dell'altrui pretesa creditoria, mancando la prova dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti azionati.
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice, sulle conclusioni precisate dalle parti, con sentenza n. 536 del 05/05/2023, rigettava integralmente la domanda formulata dalla società attrice, condannando quest'ultima al rimborso delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha proposto Pt_2 impugnazione avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma integrale e, conseguentemente, l'accoglimento della domanda originariamente proposta.
L'appellante, pertanto, ha così concluso: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza n. 536/2023, pubblicata il 05.05.2023, all'esito del giudizio di primo grado n. r.g. 5666/2020, del
Tribunale di Reggio Emilia e, conseguentemente, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare e dichiarare che, per le Parte ragioni esposte in atti, è creditrice nei confronti del dei Controparte_1 seguenti importi: a. € 55,18 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 e prodotte quali docc. 356-359 del fascicolo di primo grado di parte attrice;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.
231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione pagina 4 di 10 al saldo;
d. € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 e prodotte quali docc. 356-359 del fascicolo di primo grado di parte attrice;
e. € 13.005,36 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04 e prodotte quali docc. 018-354 del fascicolo di primo grado di parte attrice;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
g. € 16.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture, prodotte quali docc. 018-354 del fascicolo di primo grado di parte attrice, il cui ritardato pagamento da parte dell convenuto ha generato gli interessi di cui alla CP_7 precedente lettera e.; e conseguentemente condannare il , in Controparte_1
Parte persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del di delle diverse somme, a titolo di: a. sorte CP_1 CP_1 capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.; f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il , in persona del legale Controparte_1
Parte rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA, NEL MERITO: condannare il Controparte_1
Parte
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di
[...] di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi Controparte_1 pagina 5 di 10 titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Si è costituito in giudizio il appellato, il quale, contestando la fondatezza del CP_1 gravame ex adverso proposto, ha chiesto la conferma integrale della sentenza impugnata, così concludendo: “Contrariis rejectis, voglia l'Eccellentissima Corte di
Appello di Bologna: Respingere l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 536/2023 del Tribunale di Reggio Emilia, e per l'effetto confermare la sentenza n. 536/2023 con la quale il Tribunale ha accertato che nulla è dovuto dal
, e comunque respingere tutte le avverse domande formulate Controparte_1 anche in via subordinata in quanto infondate in fatto e diritto”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in data 08/04/2025, il Presidente relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti, ha riservato la decisione alla Corte in composizione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, contesta la sentenza impugnata nella parte in Pt_2 cui ha ritenuto non provato il credito di cui alla sorte capitale per € 55,18 quale corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica da parte di , con CP_3 conseguente rigetto anche delle domande accessorie relative a interessi di mora, interessi anatocistici e costi di recupero.
Sul punto il primo Giudice aveva così statuito: “Solo con la terza memoria istruttoria – dunque tardivamente – la creditrice ha prodotto in atti le fatture nn. 5750816336 e
5750816337 emesse in data 26 giugno 2019 per un importo complessivo a titolo di linea capitale pari ad € 55,18, fondanti la sua pretesa pecuniaria sub a).
Infatti, la memoria ex art. 183 co 6 n. 3 c.p.c. può essere utilizzata dalla parte esclusivamente per le indicazioni di prova contraria, non per l'allegazione di produzioni pagina 6 di 10 documentali riguardanti i fatti costitutivi delle proprie pretese, laddove contestate da parte avversa. Conseguentemente mancando la prova della debenza del credito vantato Parte da pari ad Euro 55,18 in linea capitale e portato dalle due fatture tardivamente allegate, non potranno essere riconosciute le ulteriori pretese relative agli interessi moratori (punto b), agli interessi anatocistici (punto c) e all'applicazione della direttiva europea riferita alla parte di quota capitale (punto d)”.
Nel censurare la pronuncia impugnata, l'appellante espone che la produzione documentale delle azionate fatture, effettuata soltanto con la memoria ex art. 183 co. 6 n.
3 c.p.c., non potrebbe ritenersi tardiva, sia perché resa, a suo dire, in replica alle contestazioni sollevate dal con la seconda memoria ex art. 183, sia perché, in CP_1 ogni caso, avrebbe allegato già nell'atto introduttivo tutte le circostanze Pt_2 idonee a dimostrare il proprio credito.
Il motivo è infondato.
Risulta agli atti che il creditore-appellante ha instaurato il giudizio di primo grado azionando un credito di “€ 55,18 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc 03” (pag. 6 atto di citazione).
Tuttavia, il documento prodotto da contiene la mera elencazione delle fatture Pt_2 azionate, senza consentire in alcun modo di risalire al tipo di servizio erogato e al rapporto da cui derivano gli importi richiesti.
Inoltre, risulta che le fatture in questione (nn. 5750816336 e 5750816337, emesse in data
26/06/2019) non sono mai pervenute al tramite il Sistema di Controparte_1
Interscambio delle fatture elettroniche (SDI), che, come noto, a decorrere dal 31/03/2015
è l'unico strumento riconosciuto per la trasmissione dei documenti contabili tra fornitori ed enti pubblici (art. 25 dl 66/2014).
A fronte di tali rilievi, sollevati dal sin dalla sua comparsa di costituzione e CP_1 risposta, deve ritenersi che la documentazione prodotta da vale a dire la sola Pt_2 elencazione delle fatture, sia, di per sé, inidonea a ritenere raggiunta la prova del credito asseritamente vantato nei confronti dell'ente appellato.
pagina 7 di 10 Né, a tal fine, può attribuirsi rilievo alla produzione delle azionate fatture operata da parte di soltanto con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3, riservata alla prova Pt_2 contraria, e quindi tardiva.
Infatti, l'assunto svolto dall'appellante secondo cui la produzione delle fatture sarebbe tempestiva perché avvenuta in risposta alla memoria n. 2 di controparte è privo di pregio, dal momento che si tratta di documenti diretti a provare i fatti costitutivi della domanda attorea, fondanti la sua pretesa pecuniaria e, come tali, ammissibili purché prodotti nel rispetto della “barriera” preclusiva istruttoria prevista dall'art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c. vigente ratione temporis.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna relativa al pagamento della somma di €
13.169,71 a titolo di interessi moratori di cui alle cd. note di debito, oltre interessi anatocistici e costi di recupero.
Sul punto il Giudice di prime cure si era così pronunciato: “Anche con riferimento a tali note di debito manca la produzione, da parte della società che agisce, dei documenti contabili attestanti la prestazione dei servizi resi e in relazione ai quali sarebbero maturati i crediti vantati a titolo di interessi moratori;
infatti tra le fatture allegate da parte attrice, emesse da con scadenza tra il 31.05.11 e il 20.08.2015 CP_3
(docc. 018-354), non si rinvengono le fatture n. 90.003.874 del 19/10/2015, n.
90.004.875 del 20/07/2016, n. 90.008.491 del 19/10/2017, n. 90.000.695 del 21/01/2019 richiamate nelle note a debito allegate in atti (doc. 3 e 4) e generatrici di presunti interessi di mora per € 2.706,91. […]
non è stata in grado di documentare nemmeno in questo giudizio Parte_1
l'effettiva data di ricezione delle fatture da parte del Comune, al fine di determinarne il ritardo nel pagamento, in ragione della trasmissione delle fatture a mezzo posta cartacea ordinaria”.
Nel criticare tale statuizione, espone che il Tribunale, rigettando la domanda Pt_2 per carenza di prova circa il momento di consegna delle fatture azionate, al fine di determinare l'asserito ritardo nel pagamento delle stesse, avrebbe violato l'art. 4 d.lgs pagina 8 di 10 231/2002 che prevede la decorrenza automatica degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Il motivo è infondato.
Occorre premette che ha domandato il pagamento della somma di € Pt_2
13.169,71 a titolo di interessi di mora maturati a fronte dell'asserito ritardato pagamento, da parte del della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli sopra CP_1 esaminati, di cui alle seguenti cd “Note debito interessi”: 1) n. 0200086138 per €
2.706,91; 2) n. 90,003,874 per € 3.219,28; 3) n. 90,004,875 per € 6.659,00; 4) n.
90,008,491 per € 315,66; 5) n. 90,000,695 per € 268,86.
La documentazione prodotta da con l'atto di citazione, però, contiene, anche Pt_2 in questo caso, una mera elencazione delle fatture che avrebbero generato gli interessi di mora, mancando qualsivoglia documento contabile o tabulato di dettaglio, con conseguente impossibilità di risalire non soltanto al rapporto cui le stesse si riferiscono, ma soprattutto alla data in cui le fatture sarebbero state ricevute dal rilevante CP_1 per la decorrenza degli interessi moratori.
Tali circostanze, oltre a non essere state oggetto di prova, non sono state neppure allegate dalla odierna appellante. Pt_1
Con la memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c., ha poi prodotto “l'ordine con il quale Pt_2 il Comune ha aderito alla convenzione Consip Energia Elettrica 10, lotto 4 […] e le fatture ed IF (a sua volta cessionaria di ) che, CP_3 CP_3 tardivamente pagate, hanno generato gli interessi portati dalle Note Debito Interessi”
(pag.
2-3 memoria).
Al riguardo, anche volendo prescindere dalla lacunosità della produzione effettuata, non comprensiva di tutte le fatture indicate nelle note di debito, occorre evidenziare che la convenzione richiamata dalla stessa AN (Convenzione Consip “Energia Elettrica 10 –
Lotto 4”, prodotta in atti) prevede, all'art. 9 co. 3, che la scadenza dei pagamenti sia fissata a 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.
Pertanto, deve essere confermata la statuizione del primo Giudice che ha rigettato la domanda di pagamento degli interessi moratori di cui alle note di debito, mancando agli atti del giudizio l'allegazione e, a fortiori, la prova della data di ricezione delle singole pagina 9 di 10 fatture necessaria, anche in ragione degli accordi intercorsi tra le parti, a dimostrare l'asserito ritardo nel pagamento e la data dalla quale far decorrere gli interessi moratori.
L'appello risulta, quindi, infondato e al suo rigetto consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Inoltre, le spese di lite del grado seguono la soccombenza e, per l'effetto, vanno poste, come da dispositivo, a carico dell'appellante.
Infine, nel caso di specie, in ragione dell'integrale reiezione del gravame, ricorrono, ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002, i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_2 sentenza n. 536, resa dal Tribunale di Parma in data 05/05/2023.
CO
l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado che liquida in €
9.991,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 10/12/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1996/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA P. COSSA,
2 20122 MILANO presso il difensore avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
STRIDI BERENICE, elettivamente domiciliato in C/O INDIRIZZO
[...]
C
REGGIO EMILIA presso il difensore Email_1 avv. STRIDI BERENICE.
pagina 1 di 10 APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in Parte_2 giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, il chiedendo Controparte_1 la condanna al pagamento, in suo favore, quale cessionaria dei crediti maturati dalle società , , della CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 somma complessiva di € 29.430,93, a titolo di capitale, interessi moratori e costi di recupero.
L'attrice, in particolare, deduceva di essersi resa cessionaria nei confronti del
[...] delle seguenti somme: 1) crediti vantati da per un CP_1 CP_3 ammontare di € 55,18 quale corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica, oltre interessi moratori, interessi anatocistici e costi di recupero di cui al d.lgs. n. 231/02;
2) crediti vantati da , e CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_5 [...] per un ammontare di € 13.169,71 a titolo di interessi di mora maturati a fronte CP_6 del ritardato pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli di cui al punto precedente (cd. note di debito), oltre interessi anatocistici e costi di recupero.
aveva, quindi, concluso chiedendo, testualmente: “Voglia l'ill.mo Tribunale Pt_2 adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale, nel merito: Parte accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: a. € 55,18 in linea capitale Controparte_1 portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi pagina 2 di 10 sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e. € 13.169,71 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc.
04; f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.
231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. € 16.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs.
n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.; e CP_7 conseguentemente condannare il , in persona del legale Controparte_1
Parte rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di In via Parte subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del delle diverse somme, a titolo di: a. sorte capitale;
b. interessi Controparte_1 moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2,
D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.; f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito
Interessi; che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo Controparte_1
Parte pagamento in favore di;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagina 3 di 10 Parte pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal
[...]
a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 CP_1
c.c.”.
Il convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, aveva chiesto l'integrale CP_1 reiezione delle domande attoree, eccependo, in particolare, il difetto di legittimazione Parte attiva in capo a e, nel merito, l'infondatezza dell'altrui pretesa creditoria, mancando la prova dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti azionati.
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice, sulle conclusioni precisate dalle parti, con sentenza n. 536 del 05/05/2023, rigettava integralmente la domanda formulata dalla società attrice, condannando quest'ultima al rimborso delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha proposto Pt_2 impugnazione avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma integrale e, conseguentemente, l'accoglimento della domanda originariamente proposta.
L'appellante, pertanto, ha così concluso: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza n. 536/2023, pubblicata il 05.05.2023, all'esito del giudizio di primo grado n. r.g. 5666/2020, del
Tribunale di Reggio Emilia e, conseguentemente, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare e dichiarare che, per le Parte ragioni esposte in atti, è creditrice nei confronti del dei Controparte_1 seguenti importi: a. € 55,18 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 e prodotte quali docc. 356-359 del fascicolo di primo grado di parte attrice;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.
231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di cita-zione pagina 4 di 10 al saldo;
d. € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 e prodotte quali docc. 356-359 del fascicolo di primo grado di parte attrice;
e. € 13.005,36 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04 e prodotte quali docc. 018-354 del fascicolo di primo grado di parte attrice;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
g. € 16.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture, prodotte quali docc. 018-354 del fascicolo di primo grado di parte attrice, il cui ritardato pagamento da parte dell convenuto ha generato gli interessi di cui alla CP_7 precedente lettera e.; e conseguentemente condannare il , in Controparte_1
Parte persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del di delle diverse somme, a titolo di: a. sorte CP_1 CP_1 capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.; f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il , in persona del legale Controparte_1
Parte rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA, NEL MERITO: condannare il Controparte_1
Parte
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di
[...] di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi Controparte_1 pagina 5 di 10 titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Si è costituito in giudizio il appellato, il quale, contestando la fondatezza del CP_1 gravame ex adverso proposto, ha chiesto la conferma integrale della sentenza impugnata, così concludendo: “Contrariis rejectis, voglia l'Eccellentissima Corte di
Appello di Bologna: Respingere l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 536/2023 del Tribunale di Reggio Emilia, e per l'effetto confermare la sentenza n. 536/2023 con la quale il Tribunale ha accertato che nulla è dovuto dal
, e comunque respingere tutte le avverse domande formulate Controparte_1 anche in via subordinata in quanto infondate in fatto e diritto”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in data 08/04/2025, il Presidente relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti, ha riservato la decisione alla Corte in composizione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, contesta la sentenza impugnata nella parte in Pt_2 cui ha ritenuto non provato il credito di cui alla sorte capitale per € 55,18 quale corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica da parte di , con CP_3 conseguente rigetto anche delle domande accessorie relative a interessi di mora, interessi anatocistici e costi di recupero.
Sul punto il primo Giudice aveva così statuito: “Solo con la terza memoria istruttoria – dunque tardivamente – la creditrice ha prodotto in atti le fatture nn. 5750816336 e
5750816337 emesse in data 26 giugno 2019 per un importo complessivo a titolo di linea capitale pari ad € 55,18, fondanti la sua pretesa pecuniaria sub a).
Infatti, la memoria ex art. 183 co 6 n. 3 c.p.c. può essere utilizzata dalla parte esclusivamente per le indicazioni di prova contraria, non per l'allegazione di produzioni pagina 6 di 10 documentali riguardanti i fatti costitutivi delle proprie pretese, laddove contestate da parte avversa. Conseguentemente mancando la prova della debenza del credito vantato Parte da pari ad Euro 55,18 in linea capitale e portato dalle due fatture tardivamente allegate, non potranno essere riconosciute le ulteriori pretese relative agli interessi moratori (punto b), agli interessi anatocistici (punto c) e all'applicazione della direttiva europea riferita alla parte di quota capitale (punto d)”.
Nel censurare la pronuncia impugnata, l'appellante espone che la produzione documentale delle azionate fatture, effettuata soltanto con la memoria ex art. 183 co. 6 n.
3 c.p.c., non potrebbe ritenersi tardiva, sia perché resa, a suo dire, in replica alle contestazioni sollevate dal con la seconda memoria ex art. 183, sia perché, in CP_1 ogni caso, avrebbe allegato già nell'atto introduttivo tutte le circostanze Pt_2 idonee a dimostrare il proprio credito.
Il motivo è infondato.
Risulta agli atti che il creditore-appellante ha instaurato il giudizio di primo grado azionando un credito di “€ 55,18 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc 03” (pag. 6 atto di citazione).
Tuttavia, il documento prodotto da contiene la mera elencazione delle fatture Pt_2 azionate, senza consentire in alcun modo di risalire al tipo di servizio erogato e al rapporto da cui derivano gli importi richiesti.
Inoltre, risulta che le fatture in questione (nn. 5750816336 e 5750816337, emesse in data
26/06/2019) non sono mai pervenute al tramite il Sistema di Controparte_1
Interscambio delle fatture elettroniche (SDI), che, come noto, a decorrere dal 31/03/2015
è l'unico strumento riconosciuto per la trasmissione dei documenti contabili tra fornitori ed enti pubblici (art. 25 dl 66/2014).
A fronte di tali rilievi, sollevati dal sin dalla sua comparsa di costituzione e CP_1 risposta, deve ritenersi che la documentazione prodotta da vale a dire la sola Pt_2 elencazione delle fatture, sia, di per sé, inidonea a ritenere raggiunta la prova del credito asseritamente vantato nei confronti dell'ente appellato.
pagina 7 di 10 Né, a tal fine, può attribuirsi rilievo alla produzione delle azionate fatture operata da parte di soltanto con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3, riservata alla prova Pt_2 contraria, e quindi tardiva.
Infatti, l'assunto svolto dall'appellante secondo cui la produzione delle fatture sarebbe tempestiva perché avvenuta in risposta alla memoria n. 2 di controparte è privo di pregio, dal momento che si tratta di documenti diretti a provare i fatti costitutivi della domanda attorea, fondanti la sua pretesa pecuniaria e, come tali, ammissibili purché prodotti nel rispetto della “barriera” preclusiva istruttoria prevista dall'art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c. vigente ratione temporis.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna relativa al pagamento della somma di €
13.169,71 a titolo di interessi moratori di cui alle cd. note di debito, oltre interessi anatocistici e costi di recupero.
Sul punto il Giudice di prime cure si era così pronunciato: “Anche con riferimento a tali note di debito manca la produzione, da parte della società che agisce, dei documenti contabili attestanti la prestazione dei servizi resi e in relazione ai quali sarebbero maturati i crediti vantati a titolo di interessi moratori;
infatti tra le fatture allegate da parte attrice, emesse da con scadenza tra il 31.05.11 e il 20.08.2015 CP_3
(docc. 018-354), non si rinvengono le fatture n. 90.003.874 del 19/10/2015, n.
90.004.875 del 20/07/2016, n. 90.008.491 del 19/10/2017, n. 90.000.695 del 21/01/2019 richiamate nelle note a debito allegate in atti (doc. 3 e 4) e generatrici di presunti interessi di mora per € 2.706,91. […]
non è stata in grado di documentare nemmeno in questo giudizio Parte_1
l'effettiva data di ricezione delle fatture da parte del Comune, al fine di determinarne il ritardo nel pagamento, in ragione della trasmissione delle fatture a mezzo posta cartacea ordinaria”.
Nel criticare tale statuizione, espone che il Tribunale, rigettando la domanda Pt_2 per carenza di prova circa il momento di consegna delle fatture azionate, al fine di determinare l'asserito ritardo nel pagamento delle stesse, avrebbe violato l'art. 4 d.lgs pagina 8 di 10 231/2002 che prevede la decorrenza automatica degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Il motivo è infondato.
Occorre premette che ha domandato il pagamento della somma di € Pt_2
13.169,71 a titolo di interessi di mora maturati a fronte dell'asserito ritardato pagamento, da parte del della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli sopra CP_1 esaminati, di cui alle seguenti cd “Note debito interessi”: 1) n. 0200086138 per €
2.706,91; 2) n. 90,003,874 per € 3.219,28; 3) n. 90,004,875 per € 6.659,00; 4) n.
90,008,491 per € 315,66; 5) n. 90,000,695 per € 268,86.
La documentazione prodotta da con l'atto di citazione, però, contiene, anche Pt_2 in questo caso, una mera elencazione delle fatture che avrebbero generato gli interessi di mora, mancando qualsivoglia documento contabile o tabulato di dettaglio, con conseguente impossibilità di risalire non soltanto al rapporto cui le stesse si riferiscono, ma soprattutto alla data in cui le fatture sarebbero state ricevute dal rilevante CP_1 per la decorrenza degli interessi moratori.
Tali circostanze, oltre a non essere state oggetto di prova, non sono state neppure allegate dalla odierna appellante. Pt_1
Con la memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c., ha poi prodotto “l'ordine con il quale Pt_2 il Comune ha aderito alla convenzione Consip Energia Elettrica 10, lotto 4 […] e le fatture ed IF (a sua volta cessionaria di ) che, CP_3 CP_3 tardivamente pagate, hanno generato gli interessi portati dalle Note Debito Interessi”
(pag.
2-3 memoria).
Al riguardo, anche volendo prescindere dalla lacunosità della produzione effettuata, non comprensiva di tutte le fatture indicate nelle note di debito, occorre evidenziare che la convenzione richiamata dalla stessa AN (Convenzione Consip “Energia Elettrica 10 –
Lotto 4”, prodotta in atti) prevede, all'art. 9 co. 3, che la scadenza dei pagamenti sia fissata a 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.
Pertanto, deve essere confermata la statuizione del primo Giudice che ha rigettato la domanda di pagamento degli interessi moratori di cui alle note di debito, mancando agli atti del giudizio l'allegazione e, a fortiori, la prova della data di ricezione delle singole pagina 9 di 10 fatture necessaria, anche in ragione degli accordi intercorsi tra le parti, a dimostrare l'asserito ritardo nel pagamento e la data dalla quale far decorrere gli interessi moratori.
L'appello risulta, quindi, infondato e al suo rigetto consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Inoltre, le spese di lite del grado seguono la soccombenza e, per l'effetto, vanno poste, come da dispositivo, a carico dell'appellante.
Infine, nel caso di specie, in ragione dell'integrale reiezione del gravame, ricorrono, ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002, i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_2 sentenza n. 536, resa dal Tribunale di Parma in data 05/05/2023.
CO
l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado che liquida in €
9.991,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 10/12/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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