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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8734 /2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 8734 /2018 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ESPOSITO DONATELLO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FEDERICI PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI 9 ROMA;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 12973/2018
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
2/4/24
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
In primo grado si è opposto al decreto ingiuntivo con il quale era Parte_1
stato condannato al pagamento in favore della della somma Controparte_1
di €. 6.685,69 a titolo di corrispettivi vantati per un servizio di accesso a banche dati e fornitura di testi di editoria professionale.
A sostegno della opposizione ha dedotto 1) Inefficacia del Decreto Ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.; 2) Nullità del Decreto opposto in ragione dell'incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma;
3) Eccezione di prescrizione del credito;
4) Infondatezza della richiesta monitoria.
Ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La ha riconosciuto la tardività della notifica, contestato Controparte_1
l'opposizione nel merito e concluso chiedendo: respingere la presente opposizione, in quanto illegittima, generica, non provata, pretestuosa e infondata in fatto ed in diritto, proposta dal dott. , Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 18165/2015, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nell'ambito del procedimento iscritto al Ruolo Generale con il n. 45730/2015, per
l'importo pari ad € 6.685,79 oltre interessi e spese di procedura liquidate in € 730,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA, il quale veniva notificato in data 19/03/2016, emesso a favore della e, per Controparte_1
l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo condannando il dott. Pt_1
, a pagare in favore della le suddette somme
[...] Controparte_1
Il Tribunale ha accolto la domanda della respingendo nel Controparte_2
merito tutte le eccezioni della parte opponente.
Ha proposto appello l'opponente.
Quale primo motivo di appello ha dedotto:
L Parte_2
RT. 1460 CC.
[...]
2 Ha esposto che l'esistenza della fornitura era stata espressamente contestata nell'atto di opposizione e che questa censura, formulata ai sensi dell'art. 1460 c.c. era stata completamente ignorata dal Tribunale.
Ha esposto che il Tribunale aveva ritenuto provata la prestazione solo sulla base di un atto indirizzato dalla stessa Società oggi appellata a mezzo del quale si attesta sostanzialmente che la prestazione sarebbe stata resa e che l'opponente avrebbe operato gli accessi alle banche dati.
Ha esposto che dagli atti prodotti dalla parte opposta risulta che il servizio sarebbe consistito anche nella fornitura di periodici cartacei e che l'opposta non ha dedotto neppure di averli consegnati, né alcunché riferisce sul punto, così che in ogni caso l'inadempimento era del tutto evidente.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto:
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 2948, N. 4, CC.
Ha esposto che il tribunale aveva respinto l'eccezione ritenendo non applicabile la prescrizione quinquennale dei ratei posto che nel caso di specie si verteva in una ipotesi di prestazione unica con solo pagamento rateale.
Ha esposto che tale ragionamento era errato avuto riguardo al contenuto contrattuale,
e in particolare dalla lettura degli atti intitolati “ordini” da controparte e posti a base della richiesta di pagamento. Ha sostenuto che l'obbligazione assunta dalla casa editrice consisteva non già nella fornitura di un prodotto editoriale unitario, ma alla fornitura periodica, duratura e costante di una rivista periodica, fruibile anche in via telematica ma, prima di tutto, inviata in forma cartacea.
L'obbligazione era, pertanto, periodica sia dal lato della creditrice che dal lato del debitore;
quest'ultimo, infatti, si era impegnato corrispondere ad Ipsoa un canone annuo per il servizio reso.
Ha concluso chiedendo:
“In riforma della sentenza, accogliersi il progetto di riforma della stessa come in premessa prospettato e per i motivi sopra indicati e, per l'effetto, accogliersi la domanda di parte Opponente formulata in primo grado annullando il decreto
3 ingiuntivo indicato in premessa, con vittoria di spese del doppio grado e con attribuzione”.
La società appellata, quanto al primo motivo di appello, ha dedotto di avere adempiuto alla propria obbligazione e di avere fornito prova di ciò.
Ha contestato l'applicazione al caso di specie della prescrizione quinquennale e concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha sostenuto che la prestazione non sarebbe stata mai resa e che l'appellato non avrebbe assolto all'onere probatorio.
Pacifica la sottoscrizione del contratto, si osserva che nel procedimento di primo grado la parte appellata ha allegato documentazione dalla quale emerge che all'appellante è stato fornito il pin per l'accesso alla banca dati e che l'appellante ha effettuato numerosi accessi (doc3 allegato alla comparsa di costituzione che contiene l'Elenco consultazioni login $12636576– codice cliente n° 363756). Parte_1
Tali circostanze non sono state specificamente contestate.
Sono state, altresì, allegate, già in fase monitoria, le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili.
Con riferimento al valore probatorio della documentazione offerta in fase monitoria si rileva che la Cassazione ha affermato che: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.” (ex multis Cass., Sez. 3, Sent. n.
13651 del 13.06.2006).
Pertanto, alla luce della documentazione offerta (contratto, fatture, estratto autentico delle scritture, certificazione degli accessi effettuati attraverso il pin fornito) e della
4 genericità della contestazione (la parte appellante si è limitata ad affermare che gravava sulla controparte l'onere di provare l'adempimento) può affermarsi che in primo grado
è stato fatto un condivisibile governo delle risultanze istruttorie.
Anche il secondo motivo di appello, attinente alla richiesta applicazione della prescrizione quinquennale, è infondato.
La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 cc per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno ovvero in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, cosicché solo con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraverso più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre.
È necessario, pertanto, per l'applicazione della prescrizione richiesta dall'appellante che l'esecuzione abbia luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva.
Nel caso di specie invece l'oggetto della prestazione, abbonamento a banche dati on line e rivista on line e cartacea, è unitario e il pagamento è stabilito in misura fissa;
la previsione delle rate rappresenta solo una modalità di corresponsione dell'importo che non è in rapporto con una corrispondente prestazione erogata con le medesime scadenze dei pagamenti. Ciò è reso evidente, tra l'altro, dal rilievo che l'accesso alle banche date on line è integrale sin dalla prima applicazione del contratto e non è rapportato ad una periodica misura della controprestazione.
A questi principi di diritto si è attenuto il Tribunale e, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio
2022.
P.Q.M.
5 La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12973/2018, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna la parte appellante al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese del giudizio di appello che liquida in €. 5.800,00 per compensi
[...]
oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali:
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Roma 11/6/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 8734 /2018 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ESPOSITO DONATELLO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FEDERICI PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI 9 ROMA;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 12973/2018
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
2/4/24
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
In primo grado si è opposto al decreto ingiuntivo con il quale era Parte_1
stato condannato al pagamento in favore della della somma Controparte_1
di €. 6.685,69 a titolo di corrispettivi vantati per un servizio di accesso a banche dati e fornitura di testi di editoria professionale.
A sostegno della opposizione ha dedotto 1) Inefficacia del Decreto Ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.; 2) Nullità del Decreto opposto in ragione dell'incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma;
3) Eccezione di prescrizione del credito;
4) Infondatezza della richiesta monitoria.
Ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La ha riconosciuto la tardività della notifica, contestato Controparte_1
l'opposizione nel merito e concluso chiedendo: respingere la presente opposizione, in quanto illegittima, generica, non provata, pretestuosa e infondata in fatto ed in diritto, proposta dal dott. , Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 18165/2015, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nell'ambito del procedimento iscritto al Ruolo Generale con il n. 45730/2015, per
l'importo pari ad € 6.685,79 oltre interessi e spese di procedura liquidate in € 730,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA, il quale veniva notificato in data 19/03/2016, emesso a favore della e, per Controparte_1
l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo condannando il dott. Pt_1
, a pagare in favore della le suddette somme
[...] Controparte_1
Il Tribunale ha accolto la domanda della respingendo nel Controparte_2
merito tutte le eccezioni della parte opponente.
Ha proposto appello l'opponente.
Quale primo motivo di appello ha dedotto:
L Parte_2
RT. 1460 CC.
[...]
2 Ha esposto che l'esistenza della fornitura era stata espressamente contestata nell'atto di opposizione e che questa censura, formulata ai sensi dell'art. 1460 c.c. era stata completamente ignorata dal Tribunale.
Ha esposto che il Tribunale aveva ritenuto provata la prestazione solo sulla base di un atto indirizzato dalla stessa Società oggi appellata a mezzo del quale si attesta sostanzialmente che la prestazione sarebbe stata resa e che l'opponente avrebbe operato gli accessi alle banche dati.
Ha esposto che dagli atti prodotti dalla parte opposta risulta che il servizio sarebbe consistito anche nella fornitura di periodici cartacei e che l'opposta non ha dedotto neppure di averli consegnati, né alcunché riferisce sul punto, così che in ogni caso l'inadempimento era del tutto evidente.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto:
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 2948, N. 4, CC.
Ha esposto che il tribunale aveva respinto l'eccezione ritenendo non applicabile la prescrizione quinquennale dei ratei posto che nel caso di specie si verteva in una ipotesi di prestazione unica con solo pagamento rateale.
Ha esposto che tale ragionamento era errato avuto riguardo al contenuto contrattuale,
e in particolare dalla lettura degli atti intitolati “ordini” da controparte e posti a base della richiesta di pagamento. Ha sostenuto che l'obbligazione assunta dalla casa editrice consisteva non già nella fornitura di un prodotto editoriale unitario, ma alla fornitura periodica, duratura e costante di una rivista periodica, fruibile anche in via telematica ma, prima di tutto, inviata in forma cartacea.
L'obbligazione era, pertanto, periodica sia dal lato della creditrice che dal lato del debitore;
quest'ultimo, infatti, si era impegnato corrispondere ad Ipsoa un canone annuo per il servizio reso.
Ha concluso chiedendo:
“In riforma della sentenza, accogliersi il progetto di riforma della stessa come in premessa prospettato e per i motivi sopra indicati e, per l'effetto, accogliersi la domanda di parte Opponente formulata in primo grado annullando il decreto
3 ingiuntivo indicato in premessa, con vittoria di spese del doppio grado e con attribuzione”.
La società appellata, quanto al primo motivo di appello, ha dedotto di avere adempiuto alla propria obbligazione e di avere fornito prova di ciò.
Ha contestato l'applicazione al caso di specie della prescrizione quinquennale e concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha sostenuto che la prestazione non sarebbe stata mai resa e che l'appellato non avrebbe assolto all'onere probatorio.
Pacifica la sottoscrizione del contratto, si osserva che nel procedimento di primo grado la parte appellata ha allegato documentazione dalla quale emerge che all'appellante è stato fornito il pin per l'accesso alla banca dati e che l'appellante ha effettuato numerosi accessi (doc3 allegato alla comparsa di costituzione che contiene l'Elenco consultazioni login $12636576– codice cliente n° 363756). Parte_1
Tali circostanze non sono state specificamente contestate.
Sono state, altresì, allegate, già in fase monitoria, le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili.
Con riferimento al valore probatorio della documentazione offerta in fase monitoria si rileva che la Cassazione ha affermato che: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.” (ex multis Cass., Sez. 3, Sent. n.
13651 del 13.06.2006).
Pertanto, alla luce della documentazione offerta (contratto, fatture, estratto autentico delle scritture, certificazione degli accessi effettuati attraverso il pin fornito) e della
4 genericità della contestazione (la parte appellante si è limitata ad affermare che gravava sulla controparte l'onere di provare l'adempimento) può affermarsi che in primo grado
è stato fatto un condivisibile governo delle risultanze istruttorie.
Anche il secondo motivo di appello, attinente alla richiesta applicazione della prescrizione quinquennale, è infondato.
La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 cc per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno ovvero in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, cosicché solo con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraverso più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre.
È necessario, pertanto, per l'applicazione della prescrizione richiesta dall'appellante che l'esecuzione abbia luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva.
Nel caso di specie invece l'oggetto della prestazione, abbonamento a banche dati on line e rivista on line e cartacea, è unitario e il pagamento è stabilito in misura fissa;
la previsione delle rate rappresenta solo una modalità di corresponsione dell'importo che non è in rapporto con una corrispondente prestazione erogata con le medesime scadenze dei pagamenti. Ciò è reso evidente, tra l'altro, dal rilievo che l'accesso alle banche date on line è integrale sin dalla prima applicazione del contratto e non è rapportato ad una periodica misura della controprestazione.
A questi principi di diritto si è attenuto il Tribunale e, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio
2022.
P.Q.M.
5 La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12973/2018, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna la parte appellante al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese del giudizio di appello che liquida in €. 5.800,00 per compensi
[...]
oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali:
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Roma 11/6/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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