CA
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/05/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1654/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
prima sezione civile riunita in camera di consiglio e composta da dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1654/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUSCAGLIA Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO e dall'avv. CARAMAZZA CALOGERO, giusta procura in atti appellante
contro
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. TUCCITTO VINCENZO, giusta procura in atti pagina 1 di 6 appellato
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.2.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato la ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.2047/2022 con la quale il Tribunale di Siracusa ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da e per l'effetto ha revocato il d.i. n.98/18 con il quale era stato Controparte_2
ingiunto all'opponente il pagamento della somma di €.38.240,00, oltre interessi e spese, quale saldo dovuto per il pagamento delle fatture n.9 e n.14 del 2012 ed ha condannato l'opponente al pagamento della minor somma di €.3.150,00, oltre IVA ed interessi, con compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per erroneità ed illogicità manifesta, per errata prospettazione dei fatti, difetto di motivazione, vizio di interpretazione ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie.
Si è costituita la società appellata per eccepire l'infondatezza del proposto gravame, del quale ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 12.2.2025 la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è parzialmente fondato e merita, quindi, di essere accolto per quanto di giustizia.
Procedendo dalla ricostruzione in fatto risulta non contestato e documentato che:
- La aggiudicataria di un appalto bandito dall'ANAS ed avente ad oggetto alcuni lavori da Pt_2
eseguire lungo la SS 124 Siracusa-Floridia, il 25.4.2012 stipulava con la un contratto per il Pt_1
noleggio a freddo dei seguenti macchinari:
Autogrù cingolata LINK BELT – matr. 10-200020AG;
Perforatrice per pali CASAGRANDE, tipo B125 matr. B125ZNO4242 ;
pagina 2 di 6 Vibratore idraulico VIBROHAMMER mod. 50T4 – matr. 05.00.02.
- Con detto contratto la si obbligava a corrispondere alla il corrispettivo di €.30.000,00, Pt_2 Pt_1
oltre IVA, e la si obbligava a noleggiare a freddo, dal 30.4.2012 e per la durata di due mesi, non Pt_1
vincolante e rinnovabile, i suddetti mezzi fino al giorno in cui gli stessi sarebbero stati restituiti.
All'art.4 del contratto si stabiliva anche che “La durata del noleggio è stimata in relazione ai lavori di realizzazione dei pali di fondazione del viadotto previsto nel progetto citato, ed essa potrà variare in relazione al completamento dei suddetti lavori, senza che essa variazione dia luogo ad un aumento del compenso pattuito”.
- All'art. 5 del contratto si prevedeva che "le spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi noleggiati" fossero tutte a carico della e che il noleggiatore dovesse Pt_1
affidare le macchine a personale esperto.
- Sorto un contenzioso, le parti, il 6/7/2012, sottoscrivevano un addendum al contratto in cui,
richiamando e confermando le clausole del contratto, indicavano presuntivamente la data di fine lavori al 31.8.2012 e rideterminavano l'importo contrattuale che da €.30.000,00 veniva elevato ad
€.45.000,00, oltre IVA, da corrispondere: quanto ad €.15.000,00 il 30.06.2012; quanto ad €.15.000,00 il
31.07.2012; quanto ad €.15.000,00 il 31.08.2012.
- La quindi, emetteva: Parte_1
la fattura n.4 del 6.6.2012 di €.18.150,00;
la fattura n.5 del 5.7.2012 di €.18.150,00;
la fattura n.9 del 27.8.2012 di €.24.200,00 anziché di €.18.150,00.
- Le prime 2 fatture venivano regolarmente pagate mentre per la fattura n.9/12 la versava la Pt_2
minor somma di €.15.000,00 anziché €.18.150,00.
- Dopo numerosi solleciti di pagamento del saldo della fattura n.9/12, la con nota del Pt_3
9.1.2013 contestava il credito residuo della di €.9.200,00 in ragione dei costi che aveva dovuti Pt_1
pagina 3 di 6 affrontare per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e dei costi indiretti conseguenti ai fermi dei cantieri.
- Successivamente al 31.8.2012 la comunicava per le vie brevi alla di non aver più Pt_2 Pt_1
bisogno della perforatrice e del vibratore, procedendo alla riconsegna di detti mezzi, che venivano recuperati dalla , ma, al contempo, continuava a servirsi della Autogrù cingolata LINK BELT. Pt_1
- Conseguentemente la provvedeva ad emettere e trasmettere la fattura n.14/12 del Pt_1
31.12.2012, di € 29.040,00 (compresa IVA 21%), pretendendo non già l'intera somma di 45.000,00
pattuita per 4 mensilità, ma soltanto la somma di € 24.000,00 oltre IVA 21%, corrispondente al canone pattuito per la sola Controparte_3
- La rifiutava sia il pagamento del saldo della fattura n.9/12, sia il pagamento integrale della Pt_2
fattura 14/12, deducendo di nulla dovere.
Così ricostruiti i fatti di causa è opinione di questa Corte che le pretese avanzate dalla in via Pt_1
monitoria siano parzialmente fondate e vadano accolte nei termini di seguito esposti.
Ed invero, per quanto concerne il preteso pagamento del saldo della fattura n.9/12 le richieste dell'odierna appellante meritano di essere accolte in forza del riconoscimento del debito effettuato dalla con la citata nota del 9.1.2013, con la quale l'appellata non ha, per vero, contestato l'esistenza Pt_2
del residuo credito in capo alla ma, al contrario lo ha espressamente riconosciuto, eccependo, Pt_1
però, la compensazione con presunti maggiori crediti fondati sui costi affrontati per la manutenzione dei mezzi noleggiati. In tal senso appare assolutamente inequivoco il contenuto della citata nota nella parte in cui la ha dichiarato: “Nel contempo, con la presente, si formalizza quanto già Pt_2
rappresentato per le vie brevi circa il fatto che le attrezzature noleggiate, ed in particolare la
“ ”, hanno subito numerosi fermi per i quali, in assenza di intervento da parte Controparte_4
vostra, si è dovuto provvedere alla messa in esercizio con interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria (a tutto vostro carico), secondo l'art.5 del Contratto) che hanno comportato costi diretti
pagina 4 di 6 ed indiretti connessi ai fermi macchina e notevolmente superiori al credito contabilmente residuo, pari
a 9.200,00 euro, del quale, sin d'ora, vi chiediamo di emettere la relativa nota di credito”.
Non condividendo quanto esposto dal Giudice a quo è, invero, opinione di questa Corte che la nota del
9.1.2013 contenga una esplicita ricognizione di debito, fondato sulla fattura 9/12 che, peraltro, la stessa appellata dà atto di avere registrato nelle proprie scritture contabili (v. Cass. 3581/24 sulla valenza probatoria della fattura annotata nelle scritture contabili dell'imprenditore debitore).
Né, del resto, a diverse conclusioni consente di pervenire il dato testuale del contratto sottoscritto il
25.4.2012 e del successivo addendum del 6.7.2012. Nel primo contratto, infatti, viene fissata una durata di due mesi del noleggio, a decorrere dal 30.4.2012, definendola espressamente non vincolante e rinnovabile, e stabilendo un canone di €.30.000,00, più IVA;
nell'addendum la durata viene prorogata sino al 31.8.2012 con un aumento del canone ad €.45.000,00, oltre IVA, da versare in tre rate mensili.
Se, per quel che rileva ai fini qui in esame, nel contratto del 25.4.2012 è stato espressamente stabilito che una eventuale variazione nella durata del rapporto non avrebbe comportato alcun aumento del compenso pattuito, ed anche nel successivo addendum del 6.7.2012, con il quale le parti si sono limitate a prolungare la durata del rapporto sino al 31.8.2012 e ad aumentare il corrispettivo inizialmente pattuito, è stato richiamato l'art.4 del contratto, ciò non interferisce con il successivo comportamento delle parti ed, in particolare, della che ha riconosciuto il residuo credito Pt_2
vantato dalla e portato dalla fattura n.9/12. Pt_1
Pertanto, del tutto non provati i costi asseritamente sostenuti dalla per la manutenzione Pt_2
ordinaria e straordinaria dei mezzi ed opposti in compensazione, la società appellata deve essere condannata al pagamento del saldo della fattura n.9/12.
Per gli stessi motivi deve ritenersi fondata la pretesa avanzata dalla appellante con riguardo al corrispettivo dovutole per il noleggio dell'autogrù dal mese di settembre al mese di dicembre 2012,
anche se per un importo diverso e più basso rispetto a quello preteso. Ed invero, se per il noleggio di tre mezzi per quattro mesi (dal 30.4.2012 al 31.8.2012) è stato pattuito un corrispettivo di €.45.000,00,
pagina 5 di 6 oltre IVA, appare corretto e congruo quantificare in €.15.000,00, oltre IVA, il canone di noleggio di un solo automezzo per lo stesso arco temporale (canone totale per quattro mesi per tre mezzi: €.45.000,00;
diviso per tre per calcolare il canone di un singolo mezzo = €.15.000,00).
La somma spettante alla per il noleggio dell'autogrù per il periodo settembre – dicembre 2012 Pt_1
va, pertanto, quantificata in €.15.000,00, oltre IVA.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, la società deve essere condannata al Pt_2
pagamento in favore della della complessiva somma di €.27.350,00, IVA compresa, oltre Pt_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n.2047/22 del Tribunale di Siracusa, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la società al pagamento in favore dell'appellante della somma Pt_2
di €.27.350,00, IVA compresa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante liquidate, per ciascun grado, in €.5.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA, ed oltre €.804,00 per esborsi.
Così deciso in Catania, il 7.5.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
prima sezione civile riunita in camera di consiglio e composta da dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1654/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUSCAGLIA Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO e dall'avv. CARAMAZZA CALOGERO, giusta procura in atti appellante
contro
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. TUCCITTO VINCENZO, giusta procura in atti pagina 1 di 6 appellato
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.2.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato la ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.2047/2022 con la quale il Tribunale di Siracusa ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da e per l'effetto ha revocato il d.i. n.98/18 con il quale era stato Controparte_2
ingiunto all'opponente il pagamento della somma di €.38.240,00, oltre interessi e spese, quale saldo dovuto per il pagamento delle fatture n.9 e n.14 del 2012 ed ha condannato l'opponente al pagamento della minor somma di €.3.150,00, oltre IVA ed interessi, con compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per erroneità ed illogicità manifesta, per errata prospettazione dei fatti, difetto di motivazione, vizio di interpretazione ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie.
Si è costituita la società appellata per eccepire l'infondatezza del proposto gravame, del quale ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 12.2.2025 la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è parzialmente fondato e merita, quindi, di essere accolto per quanto di giustizia.
Procedendo dalla ricostruzione in fatto risulta non contestato e documentato che:
- La aggiudicataria di un appalto bandito dall'ANAS ed avente ad oggetto alcuni lavori da Pt_2
eseguire lungo la SS 124 Siracusa-Floridia, il 25.4.2012 stipulava con la un contratto per il Pt_1
noleggio a freddo dei seguenti macchinari:
Autogrù cingolata LINK BELT – matr. 10-200020AG;
Perforatrice per pali CASAGRANDE, tipo B125 matr. B125ZNO4242 ;
pagina 2 di 6 Vibratore idraulico VIBROHAMMER mod. 50T4 – matr. 05.00.02.
- Con detto contratto la si obbligava a corrispondere alla il corrispettivo di €.30.000,00, Pt_2 Pt_1
oltre IVA, e la si obbligava a noleggiare a freddo, dal 30.4.2012 e per la durata di due mesi, non Pt_1
vincolante e rinnovabile, i suddetti mezzi fino al giorno in cui gli stessi sarebbero stati restituiti.
All'art.4 del contratto si stabiliva anche che “La durata del noleggio è stimata in relazione ai lavori di realizzazione dei pali di fondazione del viadotto previsto nel progetto citato, ed essa potrà variare in relazione al completamento dei suddetti lavori, senza che essa variazione dia luogo ad un aumento del compenso pattuito”.
- All'art. 5 del contratto si prevedeva che "le spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi noleggiati" fossero tutte a carico della e che il noleggiatore dovesse Pt_1
affidare le macchine a personale esperto.
- Sorto un contenzioso, le parti, il 6/7/2012, sottoscrivevano un addendum al contratto in cui,
richiamando e confermando le clausole del contratto, indicavano presuntivamente la data di fine lavori al 31.8.2012 e rideterminavano l'importo contrattuale che da €.30.000,00 veniva elevato ad
€.45.000,00, oltre IVA, da corrispondere: quanto ad €.15.000,00 il 30.06.2012; quanto ad €.15.000,00 il
31.07.2012; quanto ad €.15.000,00 il 31.08.2012.
- La quindi, emetteva: Parte_1
la fattura n.4 del 6.6.2012 di €.18.150,00;
la fattura n.5 del 5.7.2012 di €.18.150,00;
la fattura n.9 del 27.8.2012 di €.24.200,00 anziché di €.18.150,00.
- Le prime 2 fatture venivano regolarmente pagate mentre per la fattura n.9/12 la versava la Pt_2
minor somma di €.15.000,00 anziché €.18.150,00.
- Dopo numerosi solleciti di pagamento del saldo della fattura n.9/12, la con nota del Pt_3
9.1.2013 contestava il credito residuo della di €.9.200,00 in ragione dei costi che aveva dovuti Pt_1
pagina 3 di 6 affrontare per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e dei costi indiretti conseguenti ai fermi dei cantieri.
- Successivamente al 31.8.2012 la comunicava per le vie brevi alla di non aver più Pt_2 Pt_1
bisogno della perforatrice e del vibratore, procedendo alla riconsegna di detti mezzi, che venivano recuperati dalla , ma, al contempo, continuava a servirsi della Autogrù cingolata LINK BELT. Pt_1
- Conseguentemente la provvedeva ad emettere e trasmettere la fattura n.14/12 del Pt_1
31.12.2012, di € 29.040,00 (compresa IVA 21%), pretendendo non già l'intera somma di 45.000,00
pattuita per 4 mensilità, ma soltanto la somma di € 24.000,00 oltre IVA 21%, corrispondente al canone pattuito per la sola Controparte_3
- La rifiutava sia il pagamento del saldo della fattura n.9/12, sia il pagamento integrale della Pt_2
fattura 14/12, deducendo di nulla dovere.
Così ricostruiti i fatti di causa è opinione di questa Corte che le pretese avanzate dalla in via Pt_1
monitoria siano parzialmente fondate e vadano accolte nei termini di seguito esposti.
Ed invero, per quanto concerne il preteso pagamento del saldo della fattura n.9/12 le richieste dell'odierna appellante meritano di essere accolte in forza del riconoscimento del debito effettuato dalla con la citata nota del 9.1.2013, con la quale l'appellata non ha, per vero, contestato l'esistenza Pt_2
del residuo credito in capo alla ma, al contrario lo ha espressamente riconosciuto, eccependo, Pt_1
però, la compensazione con presunti maggiori crediti fondati sui costi affrontati per la manutenzione dei mezzi noleggiati. In tal senso appare assolutamente inequivoco il contenuto della citata nota nella parte in cui la ha dichiarato: “Nel contempo, con la presente, si formalizza quanto già Pt_2
rappresentato per le vie brevi circa il fatto che le attrezzature noleggiate, ed in particolare la
“ ”, hanno subito numerosi fermi per i quali, in assenza di intervento da parte Controparte_4
vostra, si è dovuto provvedere alla messa in esercizio con interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria (a tutto vostro carico), secondo l'art.5 del Contratto) che hanno comportato costi diretti
pagina 4 di 6 ed indiretti connessi ai fermi macchina e notevolmente superiori al credito contabilmente residuo, pari
a 9.200,00 euro, del quale, sin d'ora, vi chiediamo di emettere la relativa nota di credito”.
Non condividendo quanto esposto dal Giudice a quo è, invero, opinione di questa Corte che la nota del
9.1.2013 contenga una esplicita ricognizione di debito, fondato sulla fattura 9/12 che, peraltro, la stessa appellata dà atto di avere registrato nelle proprie scritture contabili (v. Cass. 3581/24 sulla valenza probatoria della fattura annotata nelle scritture contabili dell'imprenditore debitore).
Né, del resto, a diverse conclusioni consente di pervenire il dato testuale del contratto sottoscritto il
25.4.2012 e del successivo addendum del 6.7.2012. Nel primo contratto, infatti, viene fissata una durata di due mesi del noleggio, a decorrere dal 30.4.2012, definendola espressamente non vincolante e rinnovabile, e stabilendo un canone di €.30.000,00, più IVA;
nell'addendum la durata viene prorogata sino al 31.8.2012 con un aumento del canone ad €.45.000,00, oltre IVA, da versare in tre rate mensili.
Se, per quel che rileva ai fini qui in esame, nel contratto del 25.4.2012 è stato espressamente stabilito che una eventuale variazione nella durata del rapporto non avrebbe comportato alcun aumento del compenso pattuito, ed anche nel successivo addendum del 6.7.2012, con il quale le parti si sono limitate a prolungare la durata del rapporto sino al 31.8.2012 e ad aumentare il corrispettivo inizialmente pattuito, è stato richiamato l'art.4 del contratto, ciò non interferisce con il successivo comportamento delle parti ed, in particolare, della che ha riconosciuto il residuo credito Pt_2
vantato dalla e portato dalla fattura n.9/12. Pt_1
Pertanto, del tutto non provati i costi asseritamente sostenuti dalla per la manutenzione Pt_2
ordinaria e straordinaria dei mezzi ed opposti in compensazione, la società appellata deve essere condannata al pagamento del saldo della fattura n.9/12.
Per gli stessi motivi deve ritenersi fondata la pretesa avanzata dalla appellante con riguardo al corrispettivo dovutole per il noleggio dell'autogrù dal mese di settembre al mese di dicembre 2012,
anche se per un importo diverso e più basso rispetto a quello preteso. Ed invero, se per il noleggio di tre mezzi per quattro mesi (dal 30.4.2012 al 31.8.2012) è stato pattuito un corrispettivo di €.45.000,00,
pagina 5 di 6 oltre IVA, appare corretto e congruo quantificare in €.15.000,00, oltre IVA, il canone di noleggio di un solo automezzo per lo stesso arco temporale (canone totale per quattro mesi per tre mezzi: €.45.000,00;
diviso per tre per calcolare il canone di un singolo mezzo = €.15.000,00).
La somma spettante alla per il noleggio dell'autogrù per il periodo settembre – dicembre 2012 Pt_1
va, pertanto, quantificata in €.15.000,00, oltre IVA.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, la società deve essere condannata al Pt_2
pagamento in favore della della complessiva somma di €.27.350,00, IVA compresa, oltre Pt_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n.2047/22 del Tribunale di Siracusa, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la società al pagamento in favore dell'appellante della somma Pt_2
di €.27.350,00, IVA compresa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante liquidate, per ciascun grado, in €.5.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA, ed oltre €.804,00 per esborsi.
Così deciso in Catania, il 7.5.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 6 di 6