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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 4714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4714 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28413/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 28413/2024 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Il 10/6/2025, alle ore 9.38, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. DIEGO MOLFESE;
Per parte convenuta l'Avv. STEFANO INVERNIZZI.
E' presente per la pratica forense il Dr. Persona_1
Dopo ampia discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 28413/2024 promossa da:
(C. F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Milano, Viale Monte Nero n. 5, con l'Avv. DIEGO MOLFESE
ATTRICE contro
(C. F. , elettivamente domiciliata presso Controparte_1 C.F._2 l'indirizzo pec con gli Avv.ti Prof. VITTORIO ANGIOLINI, Email_1
GIULIO GOMITONI e STEFANO INVERNIZZI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Accertata e dichiarata l'illegittima occupazione da parte della SI.ra Controparte_1
a far data dal 16/9/2016 sino al 21/11/2018, dell'immobile sito in via Correggio 50, Milano, di
[...] proprietà della SI.ra , così come statuito dalla sentenza della Corte Parte_2
d'Appello di Milano 3442/2016, per l'effetto condannare la SI.ra a Controparte_1 corrispondere a a titolo di indennità per illegittima occupazione di Parte_1 immobile l'importo di € 39.000 o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere riconosciuta in via equitativa dal giudice, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge”
Parte convenuta: “In via preliminare di rito: dichiarare improcedibile e/o inammissibile la domanda avversaria per violazione del divieto di frazionamento abusivo del credito. In subordine, nel merito: rigettare la domanda della ricorrente. Con vittoria di spese oltre accessori di legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. regolarmente notificato alla controparte,
[...]
ha chiesto al Tribunale di condannare al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di € 39.000 a titolo di indennità per illegittima occupazione dell'immobile sito in Milano, via Correggio n. 50, per il periodo dal 16/9/2016 (data di pubblicazione App. Milano
pagina 2 di 4 3442/2016) al 21/11/2018 (data di rilascio dell'immobile).
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda.
La domanda è inammissibile.
Risulta chiaramente dagli atti (si vedano, in particolare, C. Cass. n. 10989/2023 e C. App. Milano n.
575/2024) che l'immobile sito in Milano, via Correggio n. 50, è di proprietà di
[...]
(per effetto dell'atto d'acquisto del 18/6/1986), ad eccezione della sola Parte_1 porzione A, di proprietà di (per effetto dell'atto d'acquisto del Controparte_1
14/3/1986).
Risulta altrettanto chiaramente dagli atti che:
- ha detenuto l'immobile di Milano, via Correggio n. 50, dal Controparte_1
14/3/1986 al 21/11/2018, quando ha rilasciato l'intero immobile (quindi anche la porzione A) in favore di parte attrice, che aveva promosso esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito da sentenza C. App. Milano 3442/2016, parzialmente annullata da C. Cass. n. 5042/2024;
- la sentenza C. App. Milano n. 572/2024 (secondo giudizio di rinvio dopo C. Cass n. 5042/2024) ha determinato l'indennità di occupazione dell'immobile di Milano, via Correggio n. 50, dovuta a sino al 16/9/2016 (data di pubblicazione C. App. Milano Parte_1
3442/2016) in € 23.523, 98;
- con la presente domanda viene chiesta la condanna di parte convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile di Milano, via Correggio n. 50, per il periodo decorrente dal 16/9/2016 sino al rilascio (21/11/2018).
Siamo in presenza di un unico rapporto obbligatorio (l'occupazione sine titulo dell'immobile di Milano, via Correggio n. 50) dal 14/3/1986 (data di acquisto) al 21/11/2018 (data di rilascio).
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 5042/2022, la domanda di condanna di
[...]
al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile di via Correggio Controparte_1 anche per il periodo dal 16/9/2016 al 21/11/2018 andava proposta nel giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello di Milano n. R. G. 1559/2022 (all'esito del quale è stata pronunciata sentenza n. 572/2024) secondo il disposto dell'art. 389 c. p. c. ai sensi del quale ogni domanda “conseguente alla sentenza di cassazione” si propone “al giudice di rinvio”.
Nel caso in esame, non soltanto non è stato rispettato il disposto della norma processuale dell'art. 389
c. p. c., ma frazionando il credito di parte attrice derivante da un unico rapporto obbligatorio, si è aggravata la posizione della debitrice, violando i principi sostanziali di correttezza e buona fede ed il principio costituzionale del giusto processo, atteso che la parcellizzazione della domanda giudiziale si è tradotta anche in un abuso dello strumento processuale.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda avanzata da Parte_1
nei confronti di deve essere dichiarata inammissibile.
[...] Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % in considerazione della bassa complessità delle questioni trattate, si liquidano in € 3.800 per onorari, oltre al 15 % del compenso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R. G. n. 28413/2024, ogni altra pagina 3 di 4 istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara inammissibile la domanda avanzata da Parte_1 nei confronti di;
Controparte_1
2) Condanna a rimborsare e Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 3.800 (euro tremilaottocento/00) per onorari,
[...] oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a. e c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 10 giugno 2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 28413/2024 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Il 10/6/2025, alle ore 9.38, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. DIEGO MOLFESE;
Per parte convenuta l'Avv. STEFANO INVERNIZZI.
E' presente per la pratica forense il Dr. Persona_1
Dopo ampia discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 28413/2024 promossa da:
(C. F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Milano, Viale Monte Nero n. 5, con l'Avv. DIEGO MOLFESE
ATTRICE contro
(C. F. , elettivamente domiciliata presso Controparte_1 C.F._2 l'indirizzo pec con gli Avv.ti Prof. VITTORIO ANGIOLINI, Email_1
GIULIO GOMITONI e STEFANO INVERNIZZI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Accertata e dichiarata l'illegittima occupazione da parte della SI.ra Controparte_1
a far data dal 16/9/2016 sino al 21/11/2018, dell'immobile sito in via Correggio 50, Milano, di
[...] proprietà della SI.ra , così come statuito dalla sentenza della Corte Parte_2
d'Appello di Milano 3442/2016, per l'effetto condannare la SI.ra a Controparte_1 corrispondere a a titolo di indennità per illegittima occupazione di Parte_1 immobile l'importo di € 39.000 o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere riconosciuta in via equitativa dal giudice, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge”
Parte convenuta: “In via preliminare di rito: dichiarare improcedibile e/o inammissibile la domanda avversaria per violazione del divieto di frazionamento abusivo del credito. In subordine, nel merito: rigettare la domanda della ricorrente. Con vittoria di spese oltre accessori di legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. regolarmente notificato alla controparte,
[...]
ha chiesto al Tribunale di condannare al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di € 39.000 a titolo di indennità per illegittima occupazione dell'immobile sito in Milano, via Correggio n. 50, per il periodo dal 16/9/2016 (data di pubblicazione App. Milano
pagina 2 di 4 3442/2016) al 21/11/2018 (data di rilascio dell'immobile).
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda.
La domanda è inammissibile.
Risulta chiaramente dagli atti (si vedano, in particolare, C. Cass. n. 10989/2023 e C. App. Milano n.
575/2024) che l'immobile sito in Milano, via Correggio n. 50, è di proprietà di
[...]
(per effetto dell'atto d'acquisto del 18/6/1986), ad eccezione della sola Parte_1 porzione A, di proprietà di (per effetto dell'atto d'acquisto del Controparte_1
14/3/1986).
Risulta altrettanto chiaramente dagli atti che:
- ha detenuto l'immobile di Milano, via Correggio n. 50, dal Controparte_1
14/3/1986 al 21/11/2018, quando ha rilasciato l'intero immobile (quindi anche la porzione A) in favore di parte attrice, che aveva promosso esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito da sentenza C. App. Milano 3442/2016, parzialmente annullata da C. Cass. n. 5042/2024;
- la sentenza C. App. Milano n. 572/2024 (secondo giudizio di rinvio dopo C. Cass n. 5042/2024) ha determinato l'indennità di occupazione dell'immobile di Milano, via Correggio n. 50, dovuta a sino al 16/9/2016 (data di pubblicazione C. App. Milano Parte_1
3442/2016) in € 23.523, 98;
- con la presente domanda viene chiesta la condanna di parte convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile di Milano, via Correggio n. 50, per il periodo decorrente dal 16/9/2016 sino al rilascio (21/11/2018).
Siamo in presenza di un unico rapporto obbligatorio (l'occupazione sine titulo dell'immobile di Milano, via Correggio n. 50) dal 14/3/1986 (data di acquisto) al 21/11/2018 (data di rilascio).
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 5042/2022, la domanda di condanna di
[...]
al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile di via Correggio Controparte_1 anche per il periodo dal 16/9/2016 al 21/11/2018 andava proposta nel giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello di Milano n. R. G. 1559/2022 (all'esito del quale è stata pronunciata sentenza n. 572/2024) secondo il disposto dell'art. 389 c. p. c. ai sensi del quale ogni domanda “conseguente alla sentenza di cassazione” si propone “al giudice di rinvio”.
Nel caso in esame, non soltanto non è stato rispettato il disposto della norma processuale dell'art. 389
c. p. c., ma frazionando il credito di parte attrice derivante da un unico rapporto obbligatorio, si è aggravata la posizione della debitrice, violando i principi sostanziali di correttezza e buona fede ed il principio costituzionale del giusto processo, atteso che la parcellizzazione della domanda giudiziale si è tradotta anche in un abuso dello strumento processuale.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda avanzata da Parte_1
nei confronti di deve essere dichiarata inammissibile.
[...] Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % in considerazione della bassa complessità delle questioni trattate, si liquidano in € 3.800 per onorari, oltre al 15 % del compenso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R. G. n. 28413/2024, ogni altra pagina 3 di 4 istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara inammissibile la domanda avanzata da Parte_1 nei confronti di;
Controparte_1
2) Condanna a rimborsare e Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 3.800 (euro tremilaottocento/00) per onorari,
[...] oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a. e c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 10 giugno 2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
pagina 4 di 4