Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/05/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. N° 279/2019
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado promossa
DA nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]N. 72, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA FRANCESCO
ACCOLLA 18/A P. T., presso lo studio dell'Avv. MACCHIARELLA MARIA (C.F.
) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
ATTRICE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del pro tempore, e l' P.IVA_1 CP_2 [...]
(C.F. , con sede a Siracusa, via Pitia, 46, in Controparte_3 P.IVA_2
persona del Dirigente Scolastico pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, (C.F. ) elettivamente domiciliati P.IVA_3
in CATANIA, VIA VECCHIA OGNINA, 149, giusta procura in atti;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI
(c.f. , già Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
(C.F. ), con sede in Roma, Piazza Guglielmo Marconi n. 25, in persona del P.IVA_5 procuratore pro-tempore, assistito e difeso dall'Avv. SAPUPPO SEBASTIANO VITO PIO, presso il cui studio, in Catania, Via V. Brancati n. 20, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.06.2019, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il , in persona del Controparte_6
tempore, e l' , in CP_7 Controparte_3
persona del Dirigente Scolastico pro tempore, per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti dall'attrice a seguito del sinistro occorsole all'interno del suddetto istituto scolastico, quantificati nella somma di € 15.447,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria, decurtata della cifra di € 3.057,27, già corrisposta dalla compagnia assicurativa della scuola, e accettata dall'attrice solo a titolo di acconto.
A sostegno della propria domanda, l'attrice esponeva che in data 08.05.2014, mentre svolgeva la lezione di educazione fisica in qualità di studentessa dell'istituto scolastico convenuto, subiva un infortunio nell'espletamento dell'esercizio del salto in alto, accusando dolore e tumefazione al ginocchio sinistro. Persistendo la sintomatologia dolorosa, si sottoponeva a controlli medici da cui emergeva la lesione del legamento crociato anteriore, rendendosi, pertanto, necessario l'intervento chirurgico. Sosteneva che, una volta dichiarata clinicamente guarita, si sottoponeva a visita medico- legale, a cura del dott. il quale attestava che l'attrice a seguito dell'infortunio scolastico Per_1
ebbe a riportare un danno biologico valutabile nella misura del 6-8%, oltre ad un periodo di I.T.A. di gg. 42 e di I.T.P. al 50% di gg. 40. Precisava, inoltre, di essersi sottoposta a visita medico-legale del dott. medico fiduciario della compagnia assicurativa dell'istituto scolastico, il Persona_2 quale le riconosceva un'invalidità del 7%, a fronte della quale la compagnia offriva soltanto la somma di € 3.057,27, accettata dall'attrice a titolo di acconto in quanto considerata non satisfattiva per il ristoro dei danni effettivamente subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.04.2019, si costituivano in giudizio il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, e l' Controparte_6 [...]
, in persona del Dirigente Scolastico pro Controparte_3 tempore, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo, preliminarmente, lo spostamento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa della “ con CP_5 Controparte_4 cui l'istituto scolastico aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Sempre in via preliminare, chiedevano dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, nonché di dichiarare l'estraneità al giudizio dell'Istituto scolastico convenuto, in quanto privo di legittimazione passiva. In via principale, le Amministrazioni convenute chiedevano il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, per assenza di colpa e nesso causale, nonché, in subordine, limitarsi il risarcimento alle conseguenze effettivamente subite, nel rispetto del limite di cui all'art. 1215 c.c. Ancora in subordine, in caso di condanna, chiedevano condannarsi la a Controparte_5 tenere indenne e manlevare l'Amministrazione, nei limiti dei massimali contrattuali, da qualunque somma fosse condannata a pagare in ragione dell'incidente.
In punto di diritto, le convenute sostenevano che, poiché l'alunna si è cagionata un danno autonomamente, non eseguendo correttamente l'esercizio fisico, l'inquadramento giuridico della fattispecie fosse riconducibile nell'ambito dell'art. 1218 c.c., trattandosi di danno autoinferto, con conseguente applicazione del relativo regime probatorio.
Autorizzata la chiamata del terzo e differita l'udienza, si costituiva in giudizio la “
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., la quale, preliminarmente, chiedeva Controparte_5 statuirsi la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo, per assoluta indeterminatezza e genericità nell'allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda principale, non allegato all'atto notificato. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea i quanto infondata in fatto e in diritto e, in subordine, il rigetto della domanda di manleva. In particolare, la compagnia convenuta sosteneva l'estraneità dei convenuti nella causazione dell'evento dannoso, provocato autonomamente dall'attrice per fatto non imputabile all'amministrazione scolastica, sicché nessuna culpa in vigilando può essere imputata all'insegnante, che nulla avrebbe potuto fare per impedire l'evento. Contestava, inoltre, il quantum debeatur richiesto da parte attrice.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti e l'interrogatorio formale dell'attrice. Indi, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta, sul presupposto dell'assoluta indeterminatezza e genericità dell'esposizione dei fatti di causa e conseguente lesione del diritto di difesa, atteso che, dalla lettura dell'atto, risulta chiaramente determinato l'oggetto della domanda
(cd. petitum) e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della pretesa
(cd. causa petendi).
La Corte di cassazione ha chiarito che: "La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). Nella fattispecie in esame l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda attorea, da cui scaturisce la chiamata in causa del terzo, risulta pienamente confacente all'esatta individuazione della causa petendi e del petitum, sicché nessuna nullità può essere comminata all'atto di citazione, come emerge, peraltro, dalla attività difensiva spiegata dalla compagnia convenuta.
Sempre in via preliminare, va accolta l'eccezione, sollevata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, di difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, atteso che, secondo un consolidato
[...]
orientamento giurisprudenziale, il singolo istituto scolastico non è dotato di legittimazione passiva autonoma nel giudizio civile di risarcimento, in quanto il personale addetto cui è ascrivibile l'eventuale responsabilità ha un rapporto organico di servizio direttamente con l'Amministrazione scolastica statale da cui dipende, con conseguente esclusiva legittimazione passiva del
[...]
, che si surroga al personale scolastico (cfr. ex Controparte_6
plurimis, Cass. Civ., Sez. Unite, n. 9346/02). E ciò, occorre evidenziarlo, anche dopo il potenziamento dell'autonomia delle scuole e l'attribuzione generalizzata della personalità giuridica agli istituti scolastici e ai circoli didattici disposta dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che ha conferito loro autonomia gestionale e amministrativa, senza, tuttavia, privarli della qualità di organi dello
Stato, con rapporto di immedesimazione organica nell'amministrazione statale.
Sul tema si registra un orientamento pressoché unanime nella giurisprudenza di legittimità:
“L'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal
d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato. Ne consegue che del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l'orario scolastico continua tuttora a rispondere, ai sensi degli art.
28 cost. e 2049 cod. civ., il ” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 19158 del Controparte_6
06.11.2012).
Ne consegue che legittimato passivo nel giudizio di risarcimento del danno subito dall'allievo è soltanto il , in quanto l'art. 61, co. 2, della L. 11 luglio Controparte_6
1980, n. 312, nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da iniziative giudiziarie promosse da terzi, esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo, contrattuale o extracontrattuale, dell'azione.
Deve, dunque, affermarsi la legittimazione passiva del convenuto e, nel contempo, CP_6 dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'dell' Controparte_3
, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore.
[...]
Nel merito, la domanda è risultata provata e va, pertanto, accolta.
Per un corretto inquadramento giuridico della fattispecie in esame occorre prendere le mosse dalla circostanza che il danno, di cui l'alunna chiede il risarcimento, è stato provocato dalla stessa e non dall'azione di terzi, per cui si parla di “danno da autolesione”.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, nell'ipotesi di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, la responsabilità dell'amministrazione scolastica non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso;
e che tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (Cass. Sez. Un. 9346/02; più recentemente, ex plurimis, Cass.
19110/20 Cass. 2413/14; Ca ss. 11143/13; Cass. 1769/12; Cass. 5067/10; Cass. 9325/10; Cass.
9906/10; Cass. 8067/07; Cass. 24456/05)
Ne consegue che la fattispecie deve essere valutata sotto il profilo della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., a norma del quale “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, con applicazione del relativo regime probatorio, sicché, mentre l'attore deve dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'amministrazione scolastica incombe l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi del danno.
Sul punto, con sentenza n. 3081/2015, la Cass. ha precisato che: “presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento all'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione di cautele necessarie suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo affinché fosse salvaguardata l'incolumità dei minori”.
Orbene, nella fattispecie de qua, per quanto concerne la dinamica dell'evento dannoso, una volta accertato che l'infortunio si è verificato in orario scolastico, durante la lezione di educazione fisica,
è onere dell'istituto descrivere la completa dinamica dello stesso, cui parametrare i comportamenti tenuti dal personale insegnante, per garantire l'incolumità degli allievi.
Dalle emergenze probatorie, in particolare dall'interrogatorio formale dell'attrice, si evince che il danno si è verificato all'interno dell'istituto scolastico, durante l'ora di eduzione fisica. mentre l'alunna si accingeva a svolgere l'esercizio ginnico del salto in alto, peraltro, come dichiarato dalla stessa, per la prima volta e solo su spiegazione verbale dell'insegnante di ginnastica.
L'amministrazione convenuta, pertanto, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare che il personale scolastico abbia fatto tutto il possibile per evitare l'evento e, dunque, a titolo esemplificativo, avrebbe dovuto dar prova dell'attività di vigilanza in concreto svolta dall'insegnante al momento dell'infortunio, l'idoneità dei luoghi rispetto al tipo di attività, soprattutto nel caso di infortuni verificatisi nel corso di attività ludico-sportiva, nonché le modalità di svolgimento delle attività, che devono essere commisurate all'età degli alunni (vedi C. App. Bari, sent. n. 359/2020 del 17.02.2020).
Nel caso in esame, l'amministrazione convenuta non ha dimostrato alcunché al riguardo, non fornendo, pertanto, elementi di prova in ordine alla propria esenzione di responsabilità, relativamente all'adozione di comportamenti (quali preparare e spiegare in maniera esaustiva, anche tramite la dimostrazione pratica, i movimenti da eseguire per svolgere correttamente un esercizio ginnico) idonei ad evitare o, quantomeno, ridurre il rischio di infortuni degli alunni.
Ne deriva che parte attrice ha fornito la prova sia dell'infortunio subito a scuola, in orario scolastico, sia dei danni fisici riportati, mentre la convenuta non ha fornito la prova liberatoria, sicché va condannata a risarcire il danno.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni, va presa in considerazione la documentazione medica prodotta da entrambe.
In particolare, l'attrice in data 28.10.2016 si è sottoposta a visita medico-legale, a cura del Dott.
[...]
il quale ha concluso il suo elaborato affermando che le menomazioni residuate all'attrice, Per_1
considerate eziologicamente collegate al sinistro occorsole il 08.05.2014, sono idonee a determinare un danno biologico valutabile nella misura del 6% (Tabelle ANIA) e 8% (Tabelle INAIL), e hanno determinato un periodo di I.T.A. di gg. 42 e di I.T.P. al 50% di gg. 40. Il medico fiduciario della compagnia assicurativa chiamata in causa, nella fase stragiudiziale, ha sottoposto l'attrice a visita medico-legale, concludendo per il riconoscimento di un'invalidità permanente del 5% (Tabelle ANIA) e del 7% (Tabelle INAIL), oltre alla quantificazione di gg. 20 di I.T.A. e di gg. 20 di I.T.P. al 50%. Il perito di parte he, inoltre, riconosciuto l'adeguatezza delle spese mediche per la somma di € 907,27 ed € 50,00 per 1 giorno di ricovero.
Sulla base di tali risultanze mediche, la compagnia (oggi Controparte_5 [...]
ha provveduto al rimborso deli danni subiti e delle spese effettuate Controparte_4 dall'attrice, in relazione al sinistro per cui è causa, per la somma di € 3.057,27, che è stata accettata dalla stessa solo a titolo di acconto.
Orbene, sulla base delle conclusioni medico-legali effettuate dai periti delle parti in causa, si può ritenere che le menomazioni residuate all'attrice a seguito dell'occorso sono idonee a determinare un'invalidità permanente del 7%, nonché un periodo di inabilità temporanea assoluta di gg. 20 e di
ITP al 50% di gg 20.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ritiene pertanto questo decidente di dovere applicare le tabelle in uso presso questo Ufficio Giudiziario, redatte dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, in quanto adeguate e comunque ritenute dalla Suprema Corte di Cassazione il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale.
Pertanto, rilevato che al momento dell'incidente l'attrice aveva 19 anni, ne consegue che deve essere risarcita a titolo di danno non patrimoniale nella complessiva misura di € 20.091,00 così determinata: € 13.313,00 a titolo di IP 7%, € 2.300,00 per I.T.A. al 100% ( gg. 20), € 1.150,00 per ITP al 50% ( gg. 20).
Vanno inoltre rimborsate all'attrice le spese mediche documentate pari ad euro 957,00 ritenute dal
CTU congrue.
Nessun'altra voce di danno va riconosciuta all'attrice siccome non provata .
E dunque complessivamente ad € 21.048,00
Da tale somma va detratto l'importo di € 3.057,27 già corrisposto dalla “ Controparte_5
a titolo di danno biologico e delle spese mediche.
[...]
Pertanto la somma ancora dovuta all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è pari ad € 17.990,73 .
Trattandosi di debito di valore, l'importo di € 17.990,73 dovrà essere devalutato alla data dell'sinistro e rivalutato anno per anno previa applicazione degli interessi compensativi al tasso legale, sino alla data della presente decisione. Al riguardo, occorre precisare che, per costante giurisprudenza, in materia di debiti cd. di valore, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio, ovvero nel caso di specie, la data del sinistro) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio), che va fissata alla data della presente decisione..
Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti alla parte attrice, dalle date di decorrenza rispettivamente sempre sopra indicate per ciascun importo e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, liquidati al tasso nella misura legale.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere ammissibile, in caso di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. La detta cumulabilità si giustifica in considerazione della diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, in quanto la prima mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che esso aveva prima del fatto dannoso, mentre i secondi hanno natura compensativa del danno derivante dal ritardato conseguimento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi
(Cass. n. 11190/98 e Cass. n. 5845/97). Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi compensativi si arresta alla data della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva di interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
In virtù dell'operatività della polizza assicurativa n. 800143975H, stipulata tra l' e Parte_2 la compagnia chiamata in causa per l'anno dell'occorso, la già Controparte_4
è tenuta a manlevare e tendere indenne il CP_5 Controparte_4 [...]
da ogni onere economico scaturente dalla presente Controparte_6
decisione in relazione al sinistro per cui è causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in favore dell'Erario, essendo parte attrice ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore;
[...]
2. Accoglie la domanda attorea e dichiara il
[...]
, in persona del p.t., responsabile ex art. Controparte_1 CP_2
1218 c.c. dei danni subiti dall'attrice;
3. Condanna, per l'effetto, il Controparte_1
, in persona del al pagamento della complessiva somma di €
[...] CP_8
17.990,73, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
4. Obbliga la a manlevare e tenere indenne il di quanto lo Controparte_4 CP_6
stesso è tenuto a pagare in virtù della presente decisione a titolo di risarcimento del danno, rivalutazione, interessi e spese legali;
5. Condanna il , Controparte_1 in persona del al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese del presente grado CP_8 del giudizio, che liquida in € 5.077,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
6. Compensa interamente le spese del presente giudizio tra le altre parti del giudizio
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 06.05.2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli