Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 30/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00403/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2024, proposto da
AL EY El SA El BI, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Reginelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Pesaro Urbino, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Pesaro Urbino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato, infatti, che:
- con memoria depositata in data 28 maggio 2025, parte ricorrente ha rappresentato che, all’esito del disposto riesame, conclusosi con esito positivo, la Questura ha provveduto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione valido un anno (documento allegato alla medesima memoria);
- pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stata interamente soddisfatta la pretesa azionata;
- ha chiesto, altresì, disporsi la compensazione delle spese processuali tra le parti;
Ritenuto che, preso atto di quanto dichiarato e documentato in atti, vada dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che sussistano i presupposti per disporsi la compensazione delle spese di lite tra le parti, anche tenuto conto della richiesta in tal senso del ricorrente, rispetto alla quale non si sono registrate opposizioni di sorta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO