Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/06/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
RG 5158/2024
Tribunale di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 4.06.2025, promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Ursini e Parte_1
Michela Samantha Misceo Ricorrente
C O N T R O
, in persona del in Controparte_1 CP_2 carica p.t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex art 417 bis Dr
Vito Alfonso Convenuto
Oggetto: Carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, l. n° 107/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.05.2024, la parte ricorrente dichiarava di aver lavorato alle dipendenze del come docente in forza dei seguenti Controparte_1 contratti a tempo determinato: nell'a.s. 2018/2019 dal 18.09.2018 al
31.08.2019; nell'a.s. 2019/2020 dal 20.09.2019 al 31.08.2020; nell'a.s.
2020/2021 dal 16.10.2020 al 31.08.2021.
Deduceva, altresì che, per il suddetto periodo non gli era stata riconosciuta la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Ciò in quanto, in base alla disciplina vigente di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121-123 –
DPCM del 23 settembre 2015 – DPCM 28 novembre 2016, tale beneficio viene riconosciuto ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi, dei docenti assunti a termine.
500,00 per gli aa.ss. di servizio non di ruolo prestato e per l'effetto, condannare il alla attribuzione del beneficio della Carta docente o, in via CP_1 subordinata, al pagamento della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio non di ruolo prestato, per la complessiva somma di € 1.500,00 (€ 500
x 3).
Si costituiva tempestivamente in giudizio il che con propria memoria CP_1 eccepiva la prescrizione con riferimento all'a.s. 2018/2019.
La causa veniva discussa all'odierna udienza e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per i motivi che seguono.
La normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107 il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno può essere utilizzata per l'acquisto di (…)La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Come chiarito dal successivo DPCM 28.11.2016 all'art. 3 co. 1 “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni Scolastiche
Statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute …
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'istituto della Carta Docente si inserisce, pertanto, nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che “l'aggiornamento
è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”. Sulla stessa scia, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842).
Ebbene, alla luce delle disposizioni richiamate, la scelta compiuta dal legislatore nazionale di non attribuire il beneficio della “Carta Docenti” agli insegnanti non di ruolo è stata ritenuta dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, in contrasto con la normativa comunitaria in quanto “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1 , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (cfr. CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio 2022, c-450/21).
Questa conclusione appare in linea con i principi di diritto già da tempo sanciti dalla CGUE in relazione al divieto di disparità di trattamento tra docenti di ruolo e precari, ribaditi dalla Suprema Corte in diverse pronunce nella quali si è affermato che un trattamento differenziato tra docenti di ruolo e precari sarebbe giustificato solo ove fondato su ragioni o differenze oggettive tali da rendere necessaria l'applicazione di una disciplina differenziata (Cass. lav. 16 luglio
2020 n° 15231; Cass. n. 31150/19).
Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla Carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa si è di recente pronunciata la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023.
Con tale approdo la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma
2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l.
n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l.
n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Alla luce di quanto esposto la domanda deve essere accolta in relazione agli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, atteso che in tali annualità il ricorrente ha svolto incarichi di supplenza annuali e/o fino al termine delle attività didattiche o (cfr. contratti all. ricorr.) e, considerato che lo stesso al momento della pronuncia risulta ancora interno al sistema scolastico, dovrà riconoscersi il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, nella misura di € 500,00 per ciascun anno di servizio non di ruolo prestato, con condanna del CP_1 convenuto ad adottare ogni consequenziale adempimento per garantire l'effettiva fruizione del suddetto beneficio economico mediante accredito su
“Carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
Quanto, invece, all'a.s. 2018/2019 è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. CP_1
L'importo in esame, infatti, viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (che prevede tale termine per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi).
Tale termine di prescrizione quinquennale decorre, in applicazione dell'orientamento di legittimità richiamato, “dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l.
124/1999 dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventuale successivo momento in cui per l'annata di riferimento sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Pertanto, con riferimento all'a.s. 2018/2019 il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere, ex art. 5 DPCM 28.11.2016, dal 1 settembre
2018, o al più tardi dal conferimento dell'incarico del 18.09.2018, con la conseguenza che deve ritenersi prescritta la somma richiesta dal ricorrente in relazione a tale annualità, posto che alla data di notifica del ricorso, successiva a quella di deposito (20.05.2024), risultava decorso il termine di prescrizione quinquennale.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata limitatamente all'a.s. 2018/2019.
Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo e sono poste a carico del convenuto in ragione del perdurante inadempimento dello stesso CP_1 anche a fronte del venir meno del contrasto giurisprudenziale (Cass. N. 29961 del 27.10.2023) che giustificava la compensazione integrale delle spese. Ai fini della quantificazione delle spese e dell'individuazione dello scaglione di riferimento si tiene conto della circostanza che la domanda è stata accolta in misura inferiore rispetto al petitum, stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam
Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1. Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il CP_1 convenuto a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su
“carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
2. rigetta la domanda con riferimento all'a.s. 2018/2019
3. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che CP_1 liquida in € 300,00 oltre spese generali 15%, IVA e CAP come per legge in favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Taranto, 4.06.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli