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Sentenza 8 febbraio 2026
Sentenza 8 febbraio 2026
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Cassazione, Sez. I civile, 08 febbraio 2026, n. 2779. Pres. Terrusi. Rel. Crolla. La Suprema Corte ha stabilito che non può essere riconosciuta la prededuzione al credito vantato dal professionista per l'attività di assistenza nella predisposizione del piano e nella presentazione della domanda di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII, non rientrando tale fattispecie nelle ipotesi tipiche e tassative di prededuzione previste dall'art. 6 Codice della Crisi. La Cassazione ha inoltre affermato l'assenza dell'ingiustificata disparità di trattamento dei crediti professionali funzionali agli strumenti di regolazione espressamente previsti alle lettere b) e c) rispetto a quelli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/02/2026, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9354/2024 R.G. proposto da: EL AU, LO & C. snc in liquidazione, EL AU, NI RC, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Sagliocca, -ricorrente- contro LO EL, EL ON, NN AJ, -intimati- avverso il decreto della Corte d'Appello Trieste n.12/2024 depositato il 21/03/2024. Civile Sent. Sez. 1 Num. 2779 Anno 2026 Presidente: TERRUSI FRANCESCO Relatore: CROLLA COSMO Data pubblicazione: 08/02/2026 2 Uditi il sostituto procuratore generale dr.ssa Paola Filippi che ha concluso per il rigetto del ricorso e l’avv. Salvatore Sagliocca. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 Con il decreto impugnato, la Corte d’Appello di Trieste rigettava il reclamo proposto da EL AU, LO & C. snc in liquidazione, EL AU, NI RC avverso il decreto del Tribunale di Udine che aveva dichiarato inammissibile la domanda di omologazione del concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII all’esito della infruttuosa conclusione delle trattative per la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa. 1.1 La Corte, per quanto di interesse in questa sede, condivideva la decisione del Tribunale di Udine che aveva rinvenuto un profilo di non conformità al modello legale della proposta di concordato semplificato nella parte in cui prevedeva, in violazione dell’art. 6 CCII, la prededucibilità dei crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di omologa del concordato stesso;
ciò in quanto: i) le disposizioni sulla prededuzione sono norme di stretta interpretazione e ciò a maggior ragione dopo la stretta data dal Legislatore, che ne ha inteso ridurre quanto più possibile la portata;
ii) al concordato semplificato non possano applicarsi per analogia le norme del concordato preventivo essendo uno strumento a sé stante, con norme proprie;
iii) corrisponde poi alla ratio dello strumento che nessuna categoria di soggetti possa godere di un trattamento di favore rispetto agli altri. 1.2 Evidenziavano altresì i giudici di seconde cure che l’espresso richiamo all’art. 6 CCII., compiuto dall’art. 25 sexies, comma 2, ultima parte, 3 costituisce una ulteriore conferma del fatto che l’elencazione contenuta in siffatta disposizione debba considerarsi tassativa e ciò anche con riferimento al comma 5 dello stesso art. 25 sexies laddove prevede che il Tribunale debba verificare il rispetto delle cause di prelazione. 1.3 Da ultimo la Corte triestina riteneva insussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale relativamente all’art. 6 CCII in quanto non era predicabile alcuna disparità di trattamento tra il professionista che assiste l’imprenditore nel concordato preventivo e quello che assiste il debitore nell’ambito della negoziazione assistita e del concordato semplificato trattandosi di due strumenti di composizione della crisi distinti ed autonomi. 2 EL AU, LO & C. snc in liquidazione, EL AU, NI RC hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a due motivi, illustrati con memoria. Nessuno degli intimati ha svolto difese. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 25 sexies CCII e 12 delle preleggi, 132 n.4 e 118 dip. att. c.p.c, con riferimento all’art. 360, comma 1° n.4 e 5, c.p.c.: si sostiene che la motivazione della decisione sia illogica, irragionevole e soltanto apparente. 1.1 I ricorrenti, assumono inoltre, che, come sottolineato dalla unanime dottrina, la mancanza di ogni riferimento alla prededuzione dei crediti sorti in funzione della proposta di concordato semplificato non appare coerente con la ratio del codice della crisi e con l’espressa previsione del regime di prededuzione degli stessi crediti riconosciuta per il concordato preventivo e per la liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato. 4 1.2 La doglianza contiene un ampio richiamo a precedenti giurisprudenziali di merito che hanno esteso l’applicazione della disciplina della prededucibilità anche ad ipotesi non espressamente previste dall’art 6, comma 1 lett. c) CCII ma ad esse assimilabili;
si argomenta che una interpretazione restrittiva di tale norma sarebbe in conflitto con la normativa dell’unione europea ed in particolare con la direttiva Insolvensy 1023/2019. 2 Il motivo è infondato. 2.1 L’articolazione della censura che denuncia l’ illogicità, irragionevolezza e apparenza della motivazione della ritenuta esclusione della prededucibilità del credito vantato dal professionista è priva di consistenza, giacché la sentenza impugnata ha esplicitato in maniera sufficientemente chiara e congrua le ragioni, di cui sopra si è dato conto, del proprio convincimento circa l’erronea appostazione nel piano concordatario della prededucibilità del credito del professionista. 2.2 Il profilo della doglianza di violazione delle norme del codice della crisi pone la questione, di rilevanza nomofilattica, della possibilità o meno di collocare in prededuzione ex art. 6 CCII i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato semplificato e la conseguente ammissibilità o meno, in base al disposto dell’art. 6 CCII, di una proposta di concordato semplificato che preveda la prededucibilità dei crediti vantati dai professionisti che hanno assistito il debitore nell’elaborazione della proposta concordataria. 2.3 È noto che nella vigenza della legge fallimentare, la disciplina della prededuzione aveva trovato sistemazione normativa positiva con la riformulazione dell’art 111 a seguito degli interventi dei d.lvo 6/2006 e 169/2007 che hanno integralmente riformulato l’art 111 l.fall. introducendo la tripartizione tra i crediti “così qualificati da una disposizione di legge”, quelli sorti “in occasione“ o “in funzione” delle procedure concorsuali. 5 2.4 Sulla interpretazione della categoria dei crediti dei professionisti “sorti in funzione della procedura”, e cioè quelli relativi ad oneri riconducibili ad attività o iniziative di terzi dalle quali potevano derivare risultati utili per la massa dei creditori (criterio teleologico), è sorto un vivace dibattito che la Corte di cassazione ha risolto enunciando il seguente principio di diritto «il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall. » ( cfr. Cass.S.U. 42093/2021). 2.5 L’art. 6 CCII, intitolato « Prededucibilità dei crediti» nella versione antecedente alla novella del d.lvo. n. 136/2024, applicabile ratione temporis alla controversia in esame, stabilisce quanto segue : « oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge sono prededucibili a) i crediti relativi a spese e compensi per prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47; d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio 6 dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. La prededuzione permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali ». 2.6 La disposizione del codice della crisi, oltre a ribadire la prededucibilità ex lege e a circoscrivere, al comma 1, lettera d), la prededucibilità di quelli che il vecchio art. 111 legge fall. chiamava «crediti sorti in occasione delle procedure concorsuali», perimetra l’area della prededucibilità in base al criterio della funzionalità soltanto a due categorie di crediti professionali: i crediti professionali sorti in funzione (i) della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati o (ii) della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47. 2.7 E’ evidente che, stando al tenore letterale della diposizione di cui all’art 6 CCII, non vi è spazio normativo per attribuire la prededuzione ai crediti professionali sorti in funzione della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza che non sia il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione con esclusione quindi, ai fini che qui più interessano, delle pretese creditorie di tipo professionale sorte in funzione della domanda di accesso al concordato semplificato di cui all’art. 25-sexies CCII. 2.8 Le disposizioni normative sulla prededuzione hanno indubbio carattere eccezionale e tassativo, in quanto derogano ai principi della responsabilità patrimoniale generica e della par condicio creditorum, e quindi, non è ammissibile una estensione analogica fuori dai casi previsti dalla norma. 2.9 Va d’altro canto considerato che la particolare collocazione della norma sulle prededuzione nella sezione intitolata « Pubblicazione delle 7 informazioni ed economicità delle procedure »,inserita nel capo dedicato ai principi generali, costituisce attuazione della disposizione di cui all’art. 2 comma 1 lett. l) della legge delega 155/2017 che richiedeva al legislatore delegato « il contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure». E la relazione illustrativa all’art 6 del codice della crisi precisa che « l’art 6 è diretto all’attuazione del principio contenuto nell’art. 2 , comma 1 lett.i, legge delega nr 155/2017, nella parte in cui mira espressamente al contenimento dei costi delle procedure e dunque delle ipotesi di prededuzione, specie dei professionisti, al fine di evitare che, come attualmente spesso avviene , il pagamento dei crediti prededucibili assorbe in misura rilevante l’attivo delle procedure , compromettendo gli stessi obiettivi di salvaguardia della continuità aziendale e il miglio soddisfacimento dei creditori» 2.10 Il legislatore, eliminando il binomio occasionalità-funzionalità, presente nell’art. 111 l.fall.- formula aperta che dava adito ad interpretazioni estensive- ha, quindi, consapevolmente inteso restringere le ipotesi di prededuzione solo a quelle espressamente previste. 2.11 Il collegio condivide l’approccio restrittivo seguito dalla corte territoriale che riposa sul tenore letterale dell’art. 6 CCII, sul principio della tassatività delle cause di prededuzione e sullo scopo e le finalità di contrazione delle spese sotteso alla nuova normativa, che, attraverso una tecnica redazionale opposta a quella seguita dall’art 111 comma 3 l.fall., disciplina in modo specifico ed analitico le ipotesi di prededuzione. Ciò posto, è quindi da osservare che l’omessa previsione della prededucibilità del credito dell’ “advisor” del debitore che presenta un piano concordatario semplificato non è ascrivibile ad una dimenticanza o trascuratezza del legislatore ma è una scelta chiara, adeguata e consapevole, in linea con i criteri direttivi della legge delega. 8 2.12 Si scorge dunque nell’art. 6 — come anche di recente modificata per effetto del C.d. correttivo ter, d.lgs. 136/2024 – il chiaro intento di limitare il riconoscimento della prededuzione ai soli crediti relativi alle prestazioni rese dai professionisti che assistono il debitore alla predisposizione del piano e alla presentazione della domanda di concordato preventivo ordinario la cui redazione richiede maggiori e più specializzate competenze professionali rispetto ai “concordati minori”. 2.13 Con riferimento alla figura del concordato semplificato, questa Corte nel descriverne la natura ha affermato che lo stesso rappresenta uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza che si inscrive nell’alveo delle procedure concorsuali attuabile esclusivamente a seguito di una composizione negoziata, svoltasi secondo correttezza e buona fede pur senza l’individuazione di soluzioni al risanamento dell’impresa, della quale costituisce uno dei possibili esiti, ai sensi dell’art. 23 comma 2 CCII ( cfr. Cass.9730/2023). 2.14 Lo stesso è, quindi, è un istituto autonomo e non una variante del concordato preventivo dal quale si differenzia notevolmente per l’assenza di una vera e propria fase di ammissione di cui all’art. 47 CCII, la mancata necessità di attestazioni specifiche, fatta salva quella di cui all’art. 84 comma 5 CCII, l’assenza della votazione dei creditori e l’impossibilità di presentare proposte concorrenti di cui agli artt. 90 e 91 CCII. 2.15 La disposizione di cui all’art 6 CCII è nel concordato semplificato espressamente richiamata dall’art. 25 sexies, secondo capoverso, a tenore del quale « dalla data di pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli artt. 6, 46, 94 e 96». 2.16 Il riferimento della norma alla disciplina di cui all’art. 6 CCII in termini di« effetti» che decorrono «dalla data di pubblicazione del ricorso» lascia intendere che il regime della prededuzione nel concordato non può certo riguardare le attività professionali svolte anteriormente alla presentazione della domanda di concordato (che danno luogo ai «crediti 9 sorti in funzione », categoria generale che è stata eliminata) potendosi prospettarsi un riconoscimento della prededucibilità solo a quei crediti dei professionisti maturati per lo svolgimento di attività tecnicamente ‘endoconcorsuali’ di cui alla lett. d) dell’art. 6 CCII. 2.17 Le particolari modalità del richiamo compiuto dall’art. 25 sexies all’art. 6 confermano l’ esclusione dal novero della prededuzione dei crediti professionali riferiti a prestazioni in funzione della presentazione di una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al CCII che non appartengano ad uno di quelli contenuti nell’elenco tassativo di cui all’art. 6 lett. b) e c) CCII ( crediti professionali sorti in funzione degli accordi di ristrutturazione e delle domande di concordato). 2.18 Colgono, quindi, nel segno le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito laddove hanno ritenuto che il concordato sia inammissibile, in quanto prevede, in violazione dell’art. 6 CCII, la prededucibilità dei crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato semplificato. 2.19 Va, quindi, enunciato il seguente principio: “non può essere riconosciuta la prededuzione al credito vantato dal professionista per l’attività di assistenza nella predisposizione del piano e nella presentazione della domanda di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII, non rientrando tale fattispecie nelle ipotesi tipiche e tassative di prededuzione previste dall’art. 6 Codice della Crisi”. 3 Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 6 CCII, con riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 111 Cost., nonché omessa motivazione con riferimento all’art. 360, comma 1 nr 4 c.p.c. : la Corte avrebbe ancora una volta reso una motivazione apparente sulla questione di costituzionalità sollevata dai reclamanti in ordine all’irragionevolezza del trattamento riservato ai crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato semplificato, non assistiti da prededuzione, rispetto ai crediti di 10 cui all’art. 6 comma 1 lett. a),b) e c) CCII per i quali è riconosciuto il soddisfacimento con preferenza rispetto ai crediti concorsuali. 3.1 In ogni caso i ricorrenti ribadiscono l’irragionevolezza della norma, così come interpretata dalla Corte, in quanto, a loro dire, realizza una ingiustificata disparità di trattamento tra professionista chiamato ad assistere l’imprenditore nel concordato preventivo e quello chiamato ad assisterlo nel concordato minore o in quello semplificato. 4 Il motivo è infondato. 4.1 Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, l’impugnata sentenza contiene l’esposizione delle ragioni per le quali la sollevata questione di costituzionalità dell’art. 6 CCII per violazione dell’art. 3 Cost. è stata ritenuta manifestamente infondata. 4.2 Questo Collegio non può che confermare l’assenza dell’ingiustificata disparità di trattamento dei crediti professionali funzionali agli strumenti di regolazione espressamente previsti alle lettere b) e c) rispetto a quelli funzionali al concordato semplificato. 4.3 Il trattamento differenziato dei crediti dei professionisti rappresenta una scelta tanto consapevole quanto non irragionevole, considerate le caratteristiche della procedura semplificata in rapporto al percorso di composizione di cui costituisce epilogo non scontato né implicito. Il ricorso è rigettato. 5 Nulla è da statuire sulle spese non avendo gli intimati svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 11 quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025. Il Consigliere Estensore il Presidente Cosmo Crolla CE ER
ciò in quanto: i) le disposizioni sulla prededuzione sono norme di stretta interpretazione e ciò a maggior ragione dopo la stretta data dal Legislatore, che ne ha inteso ridurre quanto più possibile la portata;
ii) al concordato semplificato non possano applicarsi per analogia le norme del concordato preventivo essendo uno strumento a sé stante, con norme proprie;
iii) corrisponde poi alla ratio dello strumento che nessuna categoria di soggetti possa godere di un trattamento di favore rispetto agli altri. 1.2 Evidenziavano altresì i giudici di seconde cure che l’espresso richiamo all’art. 6 CCII., compiuto dall’art. 25 sexies, comma 2, ultima parte, 3 costituisce una ulteriore conferma del fatto che l’elencazione contenuta in siffatta disposizione debba considerarsi tassativa e ciò anche con riferimento al comma 5 dello stesso art. 25 sexies laddove prevede che il Tribunale debba verificare il rispetto delle cause di prelazione. 1.3 Da ultimo la Corte triestina riteneva insussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale relativamente all’art. 6 CCII in quanto non era predicabile alcuna disparità di trattamento tra il professionista che assiste l’imprenditore nel concordato preventivo e quello che assiste il debitore nell’ambito della negoziazione assistita e del concordato semplificato trattandosi di due strumenti di composizione della crisi distinti ed autonomi. 2 EL AU, LO & C. snc in liquidazione, EL AU, NI RC hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a due motivi, illustrati con memoria. Nessuno degli intimati ha svolto difese. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 25 sexies CCII e 12 delle preleggi, 132 n.4 e 118 dip. att. c.p.c, con riferimento all’art. 360, comma 1° n.4 e 5, c.p.c.: si sostiene che la motivazione della decisione sia illogica, irragionevole e soltanto apparente. 1.1 I ricorrenti, assumono inoltre, che, come sottolineato dalla unanime dottrina, la mancanza di ogni riferimento alla prededuzione dei crediti sorti in funzione della proposta di concordato semplificato non appare coerente con la ratio del codice della crisi e con l’espressa previsione del regime di prededuzione degli stessi crediti riconosciuta per il concordato preventivo e per la liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato. 4 1.2 La doglianza contiene un ampio richiamo a precedenti giurisprudenziali di merito che hanno esteso l’applicazione della disciplina della prededucibilità anche ad ipotesi non espressamente previste dall’art 6, comma 1 lett. c) CCII ma ad esse assimilabili;
si argomenta che una interpretazione restrittiva di tale norma sarebbe in conflitto con la normativa dell’unione europea ed in particolare con la direttiva Insolvensy 1023/2019. 2 Il motivo è infondato. 2.1 L’articolazione della censura che denuncia l’ illogicità, irragionevolezza e apparenza della motivazione della ritenuta esclusione della prededucibilità del credito vantato dal professionista è priva di consistenza, giacché la sentenza impugnata ha esplicitato in maniera sufficientemente chiara e congrua le ragioni, di cui sopra si è dato conto, del proprio convincimento circa l’erronea appostazione nel piano concordatario della prededucibilità del credito del professionista. 2.2 Il profilo della doglianza di violazione delle norme del codice della crisi pone la questione, di rilevanza nomofilattica, della possibilità o meno di collocare in prededuzione ex art. 6 CCII i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato semplificato e la conseguente ammissibilità o meno, in base al disposto dell’art. 6 CCII, di una proposta di concordato semplificato che preveda la prededucibilità dei crediti vantati dai professionisti che hanno assistito il debitore nell’elaborazione della proposta concordataria. 2.3 È noto che nella vigenza della legge fallimentare, la disciplina della prededuzione aveva trovato sistemazione normativa positiva con la riformulazione dell’art 111 a seguito degli interventi dei d.lvo 6/2006 e 169/2007 che hanno integralmente riformulato l’art 111 l.fall. introducendo la tripartizione tra i crediti “così qualificati da una disposizione di legge”, quelli sorti “in occasione“ o “in funzione” delle procedure concorsuali. 5 2.4 Sulla interpretazione della categoria dei crediti dei professionisti “sorti in funzione della procedura”, e cioè quelli relativi ad oneri riconducibili ad attività o iniziative di terzi dalle quali potevano derivare risultati utili per la massa dei creditori (criterio teleologico), è sorto un vivace dibattito che la Corte di cassazione ha risolto enunciando il seguente principio di diritto «il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall. » ( cfr. Cass.S.U. 42093/2021). 2.5 L’art. 6 CCII, intitolato « Prededucibilità dei crediti» nella versione antecedente alla novella del d.lvo. n. 136/2024, applicabile ratione temporis alla controversia in esame, stabilisce quanto segue : « oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge sono prededucibili a) i crediti relativi a spese e compensi per prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47; d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio 6 dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. La prededuzione permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali ». 2.6 La disposizione del codice della crisi, oltre a ribadire la prededucibilità ex lege e a circoscrivere, al comma 1, lettera d), la prededucibilità di quelli che il vecchio art. 111 legge fall. chiamava «crediti sorti in occasione delle procedure concorsuali», perimetra l’area della prededucibilità in base al criterio della funzionalità soltanto a due categorie di crediti professionali: i crediti professionali sorti in funzione (i) della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati o (ii) della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47. 2.7 E’ evidente che, stando al tenore letterale della diposizione di cui all’art 6 CCII, non vi è spazio normativo per attribuire la prededuzione ai crediti professionali sorti in funzione della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza che non sia il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione con esclusione quindi, ai fini che qui più interessano, delle pretese creditorie di tipo professionale sorte in funzione della domanda di accesso al concordato semplificato di cui all’art. 25-sexies CCII. 2.8 Le disposizioni normative sulla prededuzione hanno indubbio carattere eccezionale e tassativo, in quanto derogano ai principi della responsabilità patrimoniale generica e della par condicio creditorum, e quindi, non è ammissibile una estensione analogica fuori dai casi previsti dalla norma. 2.9 Va d’altro canto considerato che la particolare collocazione della norma sulle prededuzione nella sezione intitolata « Pubblicazione delle 7 informazioni ed economicità delle procedure »,inserita nel capo dedicato ai principi generali, costituisce attuazione della disposizione di cui all’art. 2 comma 1 lett. l) della legge delega 155/2017 che richiedeva al legislatore delegato « il contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure». E la relazione illustrativa all’art 6 del codice della crisi precisa che « l’art 6 è diretto all’attuazione del principio contenuto nell’art. 2 , comma 1 lett.i, legge delega nr 155/2017, nella parte in cui mira espressamente al contenimento dei costi delle procedure e dunque delle ipotesi di prededuzione, specie dei professionisti, al fine di evitare che, come attualmente spesso avviene , il pagamento dei crediti prededucibili assorbe in misura rilevante l’attivo delle procedure , compromettendo gli stessi obiettivi di salvaguardia della continuità aziendale e il miglio soddisfacimento dei creditori» 2.10 Il legislatore, eliminando il binomio occasionalità-funzionalità, presente nell’art. 111 l.fall.- formula aperta che dava adito ad interpretazioni estensive- ha, quindi, consapevolmente inteso restringere le ipotesi di prededuzione solo a quelle espressamente previste. 2.11 Il collegio condivide l’approccio restrittivo seguito dalla corte territoriale che riposa sul tenore letterale dell’art. 6 CCII, sul principio della tassatività delle cause di prededuzione e sullo scopo e le finalità di contrazione delle spese sotteso alla nuova normativa, che, attraverso una tecnica redazionale opposta a quella seguita dall’art 111 comma 3 l.fall., disciplina in modo specifico ed analitico le ipotesi di prededuzione. Ciò posto, è quindi da osservare che l’omessa previsione della prededucibilità del credito dell’ “advisor” del debitore che presenta un piano concordatario semplificato non è ascrivibile ad una dimenticanza o trascuratezza del legislatore ma è una scelta chiara, adeguata e consapevole, in linea con i criteri direttivi della legge delega. 8 2.12 Si scorge dunque nell’art. 6 — come anche di recente modificata per effetto del C.d. correttivo ter, d.lgs. 136/2024 – il chiaro intento di limitare il riconoscimento della prededuzione ai soli crediti relativi alle prestazioni rese dai professionisti che assistono il debitore alla predisposizione del piano e alla presentazione della domanda di concordato preventivo ordinario la cui redazione richiede maggiori e più specializzate competenze professionali rispetto ai “concordati minori”. 2.13 Con riferimento alla figura del concordato semplificato, questa Corte nel descriverne la natura ha affermato che lo stesso rappresenta uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza che si inscrive nell’alveo delle procedure concorsuali attuabile esclusivamente a seguito di una composizione negoziata, svoltasi secondo correttezza e buona fede pur senza l’individuazione di soluzioni al risanamento dell’impresa, della quale costituisce uno dei possibili esiti, ai sensi dell’art. 23 comma 2 CCII ( cfr. Cass.9730/2023). 2.14 Lo stesso è, quindi, è un istituto autonomo e non una variante del concordato preventivo dal quale si differenzia notevolmente per l’assenza di una vera e propria fase di ammissione di cui all’art. 47 CCII, la mancata necessità di attestazioni specifiche, fatta salva quella di cui all’art. 84 comma 5 CCII, l’assenza della votazione dei creditori e l’impossibilità di presentare proposte concorrenti di cui agli artt. 90 e 91 CCII. 2.15 La disposizione di cui all’art 6 CCII è nel concordato semplificato espressamente richiamata dall’art. 25 sexies, secondo capoverso, a tenore del quale « dalla data di pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli artt. 6, 46, 94 e 96». 2.16 Il riferimento della norma alla disciplina di cui all’art. 6 CCII in termini di« effetti» che decorrono «dalla data di pubblicazione del ricorso» lascia intendere che il regime della prededuzione nel concordato non può certo riguardare le attività professionali svolte anteriormente alla presentazione della domanda di concordato (che danno luogo ai «crediti 9 sorti in funzione », categoria generale che è stata eliminata) potendosi prospettarsi un riconoscimento della prededucibilità solo a quei crediti dei professionisti maturati per lo svolgimento di attività tecnicamente ‘endoconcorsuali’ di cui alla lett. d) dell’art. 6 CCII. 2.17 Le particolari modalità del richiamo compiuto dall’art. 25 sexies all’art. 6 confermano l’ esclusione dal novero della prededuzione dei crediti professionali riferiti a prestazioni in funzione della presentazione di una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al CCII che non appartengano ad uno di quelli contenuti nell’elenco tassativo di cui all’art. 6 lett. b) e c) CCII ( crediti professionali sorti in funzione degli accordi di ristrutturazione e delle domande di concordato). 2.18 Colgono, quindi, nel segno le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito laddove hanno ritenuto che il concordato sia inammissibile, in quanto prevede, in violazione dell’art. 6 CCII, la prededucibilità dei crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato semplificato. 2.19 Va, quindi, enunciato il seguente principio: “non può essere riconosciuta la prededuzione al credito vantato dal professionista per l’attività di assistenza nella predisposizione del piano e nella presentazione della domanda di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII, non rientrando tale fattispecie nelle ipotesi tipiche e tassative di prededuzione previste dall’art. 6 Codice della Crisi”. 3 Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 6 CCII, con riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 111 Cost., nonché omessa motivazione con riferimento all’art. 360, comma 1 nr 4 c.p.c. : la Corte avrebbe ancora una volta reso una motivazione apparente sulla questione di costituzionalità sollevata dai reclamanti in ordine all’irragionevolezza del trattamento riservato ai crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato semplificato, non assistiti da prededuzione, rispetto ai crediti di 10 cui all’art. 6 comma 1 lett. a),b) e c) CCII per i quali è riconosciuto il soddisfacimento con preferenza rispetto ai crediti concorsuali. 3.1 In ogni caso i ricorrenti ribadiscono l’irragionevolezza della norma, così come interpretata dalla Corte, in quanto, a loro dire, realizza una ingiustificata disparità di trattamento tra professionista chiamato ad assistere l’imprenditore nel concordato preventivo e quello chiamato ad assisterlo nel concordato minore o in quello semplificato. 4 Il motivo è infondato. 4.1 Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, l’impugnata sentenza contiene l’esposizione delle ragioni per le quali la sollevata questione di costituzionalità dell’art. 6 CCII per violazione dell’art. 3 Cost. è stata ritenuta manifestamente infondata. 4.2 Questo Collegio non può che confermare l’assenza dell’ingiustificata disparità di trattamento dei crediti professionali funzionali agli strumenti di regolazione espressamente previsti alle lettere b) e c) rispetto a quelli funzionali al concordato semplificato. 4.3 Il trattamento differenziato dei crediti dei professionisti rappresenta una scelta tanto consapevole quanto non irragionevole, considerate le caratteristiche della procedura semplificata in rapporto al percorso di composizione di cui costituisce epilogo non scontato né implicito. Il ricorso è rigettato. 5 Nulla è da statuire sulle spese non avendo gli intimati svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 11 quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025. Il Consigliere Estensore il Presidente Cosmo Crolla CE ER