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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8224 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona del dr. Ilario Pontani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 40461/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
(P. IVA , elettivamente domiciliata in Caserta, Parte_1 P.IVA_1
Piazza Aldo Moro n. 2, con l'Avv. MARIA LIBERA PELUSO
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), quale Controparte_1 P.IVA_2 mandataria della , elettivamente domiciliata in Milano, via Sant'Antonio Controparte_2
IA IA n. 1, con l'Avv. COSTANTINO LOIACONO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Noleggio
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente: “a) in via preliminare, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 13091/2024 D. I. del 24/9/2024 (reso nel procedimento monitorio m. 14536/2024) siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto per difetto dei requisiti formali e sostanziali di cui agli artt. 633 e 634 c. p. c.; b) nel merito, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 13091/2024 D. I. del 24/9/2024 (reso nel procedimento monitorio n. 14536/2024) siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto;
c) gradatamente e per mero scrupolo difensivo limitare la domanda ex adverso, se sussistente, al giusto e dovuto secondo le osservazioni svolte. Con il favore delle spese da attribuirsi al sottoscritto difensore per anticipo fattone”
Parte convenuta opposta: “Rigettare l'opposizione proposta per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma ingiunta;
in via
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
subordinata, per la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice adito o che verrà accertata e riconosciuta in corso di causa, con ogni provvedimento conseguente in ordine alle spese di giudizio. Con vittoria di spese ed onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13091/2024 (RG n. 14536/2024) col quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento, in favore di
[...] della somma di € 14.032, 74, oltre interessi e Controparte_1 spese, quale corrispettivo per fornitura e noleggio di attrezzature per l'edilizia, per il periodo da ottobre 2023 a febbraio 2024. Quali motivi di opposizione, ha eccepito: Parte_1
- l'inidoneità probatoria delle fatture commerciali;
- la non corrispondenza tra le somme fatturate e la quantità di merce fornita;
- la presenza di beni non funzionanti;
- il furto di parte delle attrezzature. Ha chiesto, quindi, che il decreto opposto venisse dichiarato nullo o revocato e, in subordine, che la somma dovuta per la fornitura venisse ridotta nei limiti del dovuto. Si costituiva regolarmente la società opposta che contestava la fondatezza delle altrui deduzioni, chiedendo conseguentemente la conferma del decreto con condanna dell'opponente per responsabilità aggravata. Il 15/5/2025 il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato alle parti i termini massimi previsti dall'art. 189 c. p. c. per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza del 7/10/2025 (sostituita dal deposito di note scritte) la causa veniva trattenuta in decisione. L'opposizione è infondata e va respinta. Va rammentato in principio per cui il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione. Sin dalla fase monitoria parte convenuta opposta ha fornito idonea prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo sia il contratto di fleet management (fornitura e noleggio) del 12/4/2018, sia le fatture, sia le note di diffida e messa in mora e risoluzione del contratto mai contestate nel merito, sia la nota di precisazione del credito. Bisogna inoltre considerare che il credito oggetto di opposizione è stato inserito nella sua interezza da nel ricorso ex art. 19 D. Lgs. 12/1/2019 n. 14 Parte_1 (Codice della crisi d'impresa e d'insolvenza) per la composizione negoziata della crisi pendente davanti al Tribunale di Santa IA Capua Vetere, circostanza che costituisce riconoscimento dello stesso. I documenti prodotti dimostrano che la merce per la quale è stato chiesto il pagamento è stata tutta integralmente consegnata e che non è stato domandato il pagamento di merce non inviata.
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Quanto all'asserito ammaloramento e non funzionamento di parte della merce, parte opponente si è limitata ad allegare genericamente tale ammaloramento senza specificare quali e quanti articoli fossero effettivamente viziati ed in cosa i vizi medesimi consistessero. Di tali circostanze, poi, non è stata fornita dall'opponente alcuna idonea prova. In particolare, l'opponente non ha fornito prova alcuna di avere tempestivamente contestato il mancato funzionamento delle attrezzature all'opposta, sebbene su di essa gravasse appunto tale onere. Per quanto riguarda, infine, la denuncia di furto di parte delle attrezzature del 23/1/2024 (quando aveva già maturato un'esposizione debitoria di circa € 3.000), la Parte_1 stessa è stata correttamente gestita da parte opposta, che ha rettificato la fattura originariamente emessa (per € 1.104, 54) per il minor valore di € 743 proprio in considerazione del furto subito. L'opposizione deve quindi essere respinta ed il decreto opposto deve essere conseguentemente confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale). Non può trovare accoglimento la domanda di condannare per Parte_1 responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c. p. c. Si tratta di una figura juris che assolve una funzione risarcitoria e che si inquadra nella responsabilità extracontrattuale per violazione del precetto generale del neminem laedere. Attenendo alla condotta processuale della parte soccombente, costituisce una “figura speciale” della più generale fattispecie della responsabilità per fatto illecito prevista dall'art. 2043 c. c.. Coerentemente con la sua natura risarcitoria, la parte vittoriosa che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento “oggettivo” (esistenza ed entità di un danno concreto ed effettivo patito) e di quello “soggettivo” (“mala fede” o “colpa grave”) della fattispecie. Si tratta di una figura di responsabilità aggravata costituita in maniera tale da imporre alla parte vittoriosa oneri probatori particolarmente gravosi, oneri che non sono stati soddisfatti nel caso in esame.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 40461/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13091/2024 (RG n. 14536/2024) emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di ed in favore Parte_1 di per l'effetto conferma e Controparte_1 dichiara definitivamente esecutivo il decreto stesso;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese processuali che liquida in € 3.400 (euro Controparte_1 tremila quattrocento/00) per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva. Milano, 30/10/2025 Il Giudice Dr. Ilario Pontani
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in composizione monocratica nella persona del dr. Ilario Pontani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 40461/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
(P. IVA , elettivamente domiciliata in Caserta, Parte_1 P.IVA_1
Piazza Aldo Moro n. 2, con l'Avv. MARIA LIBERA PELUSO
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), quale Controparte_1 P.IVA_2 mandataria della , elettivamente domiciliata in Milano, via Sant'Antonio Controparte_2
IA IA n. 1, con l'Avv. COSTANTINO LOIACONO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Noleggio
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente: “a) in via preliminare, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 13091/2024 D. I. del 24/9/2024 (reso nel procedimento monitorio m. 14536/2024) siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto per difetto dei requisiti formali e sostanziali di cui agli artt. 633 e 634 c. p. c.; b) nel merito, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 13091/2024 D. I. del 24/9/2024 (reso nel procedimento monitorio n. 14536/2024) siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto;
c) gradatamente e per mero scrupolo difensivo limitare la domanda ex adverso, se sussistente, al giusto e dovuto secondo le osservazioni svolte. Con il favore delle spese da attribuirsi al sottoscritto difensore per anticipo fattone”
Parte convenuta opposta: “Rigettare l'opposizione proposta per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma ingiunta;
in via
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subordinata, per la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice adito o che verrà accertata e riconosciuta in corso di causa, con ogni provvedimento conseguente in ordine alle spese di giudizio. Con vittoria di spese ed onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13091/2024 (RG n. 14536/2024) col quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento, in favore di
[...] della somma di € 14.032, 74, oltre interessi e Controparte_1 spese, quale corrispettivo per fornitura e noleggio di attrezzature per l'edilizia, per il periodo da ottobre 2023 a febbraio 2024. Quali motivi di opposizione, ha eccepito: Parte_1
- l'inidoneità probatoria delle fatture commerciali;
- la non corrispondenza tra le somme fatturate e la quantità di merce fornita;
- la presenza di beni non funzionanti;
- il furto di parte delle attrezzature. Ha chiesto, quindi, che il decreto opposto venisse dichiarato nullo o revocato e, in subordine, che la somma dovuta per la fornitura venisse ridotta nei limiti del dovuto. Si costituiva regolarmente la società opposta che contestava la fondatezza delle altrui deduzioni, chiedendo conseguentemente la conferma del decreto con condanna dell'opponente per responsabilità aggravata. Il 15/5/2025 il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato alle parti i termini massimi previsti dall'art. 189 c. p. c. per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza del 7/10/2025 (sostituita dal deposito di note scritte) la causa veniva trattenuta in decisione. L'opposizione è infondata e va respinta. Va rammentato in principio per cui il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione. Sin dalla fase monitoria parte convenuta opposta ha fornito idonea prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo sia il contratto di fleet management (fornitura e noleggio) del 12/4/2018, sia le fatture, sia le note di diffida e messa in mora e risoluzione del contratto mai contestate nel merito, sia la nota di precisazione del credito. Bisogna inoltre considerare che il credito oggetto di opposizione è stato inserito nella sua interezza da nel ricorso ex art. 19 D. Lgs. 12/1/2019 n. 14 Parte_1 (Codice della crisi d'impresa e d'insolvenza) per la composizione negoziata della crisi pendente davanti al Tribunale di Santa IA Capua Vetere, circostanza che costituisce riconoscimento dello stesso. I documenti prodotti dimostrano che la merce per la quale è stato chiesto il pagamento è stata tutta integralmente consegnata e che non è stato domandato il pagamento di merce non inviata.
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Quanto all'asserito ammaloramento e non funzionamento di parte della merce, parte opponente si è limitata ad allegare genericamente tale ammaloramento senza specificare quali e quanti articoli fossero effettivamente viziati ed in cosa i vizi medesimi consistessero. Di tali circostanze, poi, non è stata fornita dall'opponente alcuna idonea prova. In particolare, l'opponente non ha fornito prova alcuna di avere tempestivamente contestato il mancato funzionamento delle attrezzature all'opposta, sebbene su di essa gravasse appunto tale onere. Per quanto riguarda, infine, la denuncia di furto di parte delle attrezzature del 23/1/2024 (quando aveva già maturato un'esposizione debitoria di circa € 3.000), la Parte_1 stessa è stata correttamente gestita da parte opposta, che ha rettificato la fattura originariamente emessa (per € 1.104, 54) per il minor valore di € 743 proprio in considerazione del furto subito. L'opposizione deve quindi essere respinta ed il decreto opposto deve essere conseguentemente confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale). Non può trovare accoglimento la domanda di condannare per Parte_1 responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c. p. c. Si tratta di una figura juris che assolve una funzione risarcitoria e che si inquadra nella responsabilità extracontrattuale per violazione del precetto generale del neminem laedere. Attenendo alla condotta processuale della parte soccombente, costituisce una “figura speciale” della più generale fattispecie della responsabilità per fatto illecito prevista dall'art. 2043 c. c.. Coerentemente con la sua natura risarcitoria, la parte vittoriosa che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento “oggettivo” (esistenza ed entità di un danno concreto ed effettivo patito) e di quello “soggettivo” (“mala fede” o “colpa grave”) della fattispecie. Si tratta di una figura di responsabilità aggravata costituita in maniera tale da imporre alla parte vittoriosa oneri probatori particolarmente gravosi, oneri che non sono stati soddisfatti nel caso in esame.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 40461/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13091/2024 (RG n. 14536/2024) emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di ed in favore Parte_1 di per l'effetto conferma e Controparte_1 dichiara definitivamente esecutivo il decreto stesso;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese processuali che liquida in € 3.400 (euro Controparte_1 tremila quattrocento/00) per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva. Milano, 30/10/2025 Il Giudice Dr. Ilario Pontani
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