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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/11/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1982/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1982/2022 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ) e residente Parte_1 C.F._1 in Milano nel Corso XXII Marzo n. 29, elettivamente domiciliata nel Vicolo delle Saline n. 4/B presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Casano p.e.c. che la Email_1 rappresenta e difende
- attrice -
e
, nato a [...] il [...], C.F.: , residente in CP_1 C.F._2
DO IS (MI9, Via Vivaldi n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Attilio Giulio PEC: presso il cui studio in Milano, Piazza Sant'Agostino n. 24, è Email_2 elettivamente domiciliato
- convenuto -
e nei confronti di
C.F. , nata a Pardubice (Repubblica Ceca) in [...] CP_2 C.F._3
1/7/1974, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo
Ingino con domicilio eletto presso il di lui Studio in Milano, via E. Cernuschi 1,
Email_3
- convenuta-
1 avente ad oggetto: divisione di beni e surrogazione reale dell'ipoteca sulle somme_
Conclusioni delle parti: attrice: Dichiarare lo scioglimento della comunione dell'immobile oggetto del presente procedimento e,
- Assegnare la quota del 50% dell'immobile del convenuto alla sig.ra CP_1 [...]
; Parte_1
- Ordinare al Conservatore dell'Ufficio Provinciale di Trapani la cancellazione, limitatamente all'immobile oggetto di divisione, delle seguenti formalità iscritte in danno di dalla CP_1
Sig.ra per la quota pari al 50% indiviso dell'immobile oggetto di divisione: CP_2
1) Ipoteca Giudiziale iscritta in data 12/02/2015 Registro Generale n. 2303 – Registro Particolare n.
202;
2) Pignoramento Immobiliare iscritto in data 10/01/2020 Registro Generale n. 472 - Registro
Particolare n. 387.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Convenuto in comparsa responsiva, chiede il rigetto di tutte le domande avversarie. CP_1
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
Come da Memoria autorizzata, per l'udienza del 11 giugno 2025.
Convenuta in comparsa di costituzione e di risposta, procedere alla divisione come CP_2 richiesta da parte attrice e in caso di vendita dell'immobile ordinare la distribuzione a favore della convenuta dell'importo di €. 36.591,61 oltre competenze di giudizio da porre a carico della CP_2 quota di ricavato spettante a o, in alternativa, nel caso residuale di divisione del bene CP_1 in due distinte unità immobiliari, trasferire l'ipoteca sull'intera proprietà dell'immobile attribuito a
CP_1
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
il Giudice
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
"svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione";
2 - ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse"
(per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,
OSSERVA
1) Con atto di citazione datato 5 ottobre 2022 l'attrice sig.ra esponeva: Parte_1 che l'odierna attrice è comproprietaria, per la metà indivisa, di un immobile di civile abitazione sito in
Marsala nella C/da Pispisia n. 162/B, composto di n. 5 vani più accessori, con annessa, nel piano seminterrato, una cantina;
l'abitazione ha una superficie di mq 174 circa oltre a mq 51 di cantina e da mq 743 circa di terreno libero circostante. L'intero immobile, ivi compresa l'area di pertinenza, è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Marsala con il Foglio di Mappa 97 particella n. 31 sub
3 5, Cat. A/2, cl. 6, vani 7,5, rendita catastale € 697,22; la corte comune di accesso al fabbricato è censita come bene comune non censibile ed è identificata con la particella n. 31 sub 4;
• che l'altra metà indivisa appartiene al Sig. fratello germano dell'odierna attrice;
CP_1
• che la detta unità immobiliare è pervenuta ai sig.ri e giusta atto di Parte_1 CP_1 compravendita al rogito di Notaio del 15.02.1991 (Rep. 2456 – Racc. 661) registrato il Persona_1
07.03.1991 al n. 794;
• che l'immobile suddetto, come da perizia tecnica di stima è stato valutato in € 66.000,00;
• che il suddetto immobile, così come risulta dalle visure ipotecarie, è gravato da Ipoteca Giudiziale in favore della Sig.ra per la metà indivisa di proprietà del Sig. ; CP_2 CP_1
• che l'odierna attrice ha interesse e diritto a chiedere la divisione del suddetto bene di cui è comproprietaria per ½ indiviso;
• che vano è risultato l'esperimento della mediazione obbligatoria fissata per il 25.05.2022 a causa della mancata comparizione del Sig. CP_1 concludeva chiedendo:
Disporre lo scioglimento della comunione del bene di cui alla premessa e, accertata la sua divisibilità, disporre le relative assegnazioni delle quote fisando i relativi incombenti ovvero, qualora dall'esito della CTU dovesse risultare l'indivisibilità dello stesso, disporre la vendita all'incanto del medesimo e la divisione pro quota del controvalore in denaro che sarà realizzato;
- Con vittoria di spese ed onorari.
2) Si costituiva a seguito della rinnovazione della citazione, con comparsa di costituzione il convenuto contestando la citazione di controparte;
CP_1
e chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie, con vittoria di spese ed onorari di lite.
3) Si costituiva inoltre, e prima di detta rinnovazione, la convenuta rappresentando CP_2 che la comparente nulla oppone alla divisione giudiziale domandata dall'attrice, e che:
- la comparente è titolare di un diritto di credito in forza della sentenza n. 234/2015 della Corte
d'Appello di Milano nei confronti di pari ad €. 36.591,61 di cui capitale per €. CP_1
21.750,00 e interessi per €. 6.086,89; rappresentando poi che il signor non ha mai adempiuto alla sua obbligazione e il CP_1 credito è certo, liquido ed esigibile e chiedendo, conclusivamente, di procedere alla divisione come richiesta da parte attrice e in caso di vendita dell'immobile ordinare la distribuzione a favore della convenuta dell'importo di €. 36.591,61 oltre competenze di giudizio da porre a carico della CP_2 quota di ricavato spettante a o, in alternativa, nel caso residuale di divisione del bene CP_1
4 in due distinte unità immobiliari, trasferire l'ipoteca sull'intera proprietà dell'immobile attribuito a
CP_1
4) Così instaurato il contraddittorio tra le parti, e doverosamente delineato come sopra, l'ambito del dibattito processuale, concessi i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c., in via istruttoria veniva disposta una ctu e all'esito del deposito dell'elaborato peritale, l'attrice rappresentava poi l'intenzione della stessa di rilevare (chiedere l'assegnazione a fronte del pagamento del prezzo di stima) la quota del fratello alla luce di quanto illustrato dal ctu nell'elaborato peritale;
e chiedeva un rinvio al CP_1 solo di fine di poter interloquire con il creditore ipotecario e convenuta CP_2
In seguito, il procuratore di parte attrice esplicitava di avere depositato telematicamente istanza di assegnazione della quota dell'immobile a fronte del pagamento di euro 38.085,60 pari al 50% dell'intero del prezzo di stima dell'immobile e di avere comunicato a mezzo pec ai procuratori delle controparti la volontà dell'attrice di rilevare la quota del 50% dell'immobile; reiterando, pertanto,
l'istanza di assegnazione chiedendo termine per la notifica della stessa unitamente al verbale d'udienza alle controparti costituite.
Il Giudice, ritenuta la necessità che tutte le parti interloquissero compiutamente, autorizzava la notifica dell'istanza di assegnazione alle controparti costituite.
Nel prosieguo, veniva rappresentato che con memoria difensiva aveva CP_2 richiesto quale creditrice ipotecaria di potersi soddisfare con preferenza su ogni altro creditore in ragione del privilegio di cui è titolare sull'intera somma, essendo il credito da aggiornare in euro
38.092,50 (essendo maturati nel corso del giudizio sul capitale di euro 21.750, ulteriori interessi per euro 1.500,89, rispetto alla precisazione del credito in compara di risposta del 28/12/2022), come da sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 234/2015.
E dunque, veniva chiesto un termine al fine di consentire il detto pagamento in favore della creditrice ipotecaria ai fini dell'assegnazione, e al fine di depositare/attestare in via documentale l'avvenuto pagamento.
-All'udienza del 5 febbraio 2025 il procuratore di parte attrice rappresentando di avere depositato copia della contabile del bonifico effettuato da in favore di Parte_1 CP_2 quale creditore ipotecario, e stante l'avvenuto pagamento ha chiesto l'assegnazione della quota pari al
50 % della quota dell'immobile oggetto del presente procedimento di divisione (in quanto il restante
50% si appartiene già alla stessa ) con vittoria di spese;
e chiedendo inoltre onerarsi il Parte_1 creditore ipotecario della cancellazione dell'ipoteca.
5 -Ritenuto che l'odierna fattispecie attiene a divisione giudiziale ordinaria che si attiva quando i comproprietari non concordano sul fatto di dividere i beni di cui sono comproprietari o non concordano sulle modalità, e considerato che nel procedimento di divisione giudiziale ordinaria se sorgono contestazioni il giudice all'esito dell'istruzione della causa e pronuncia sentenza, considerate inoltre le deduzioni delle parti prospettate in giudizio, la causa è stata così avviata una prima volta alla fase decisoria.
-Quindi, all'udienza di discussione orale dell'11 giugno 2025, è stato rappresentato il deposito copia delle note di trascrizione dell'ipoteca giudiziale e del pignoramento.
E parte attrice ha concluso chiedendo:
Dichiarare lo scioglimento della comunione dell'immobile oggetto del presente procedimento e,
- Assegnare la quota del 50% dell'immobile del convenuto alla sig.ra CP_1 [...]
; Parte_1
- Ordinare al Conservatore dell'Ufficio Provinciale di Trapani la cancellazione, limitatamente all'immobile oggetto di divisione, delle seguenti formalità iscritte in danno di dalla CP_1
Sig.ra per la quota pari al 50% indiviso dell'immobile oggetto di divisione. CP_2
Va dato atto che il convenuto nella memoria datata 4 giugno 2025 ha esplicitato di CP_1 essere disponibile – come lo è sempre stato alla vendita e/o assegnazione alla sorella o a terzi della propria quota dell'immobile, nonché di avere aderito al progetto ed alle richieste della signora , CP_1
e che il procedimento è rimasto nella fase non contenziosa proprio per l'adesione del signor
[...] nulla gli può essere addebitato, nonché che sia le spese di CTU che di giudizio dovranno CP_1 essere sopportate dall'attrice che chiede l'assegnazione dell'immobile.
Con ordinanza dell'8.10.2025, visti gli atti e le risultanze documentali prodotte ed acquisite, considerati i princìpi applicabili nella fattispecie avuto riguardo all'oggetto del giudizio e alle domande di parte attrice, ritenuto che sulla scorta della compulsazione delle ispezioni ipotecarie occorresse l'acquisizione di apposita certificazione in ordine alla eventuale pendenza di esecuzioni immobiliari, la causa era rimessa sul ruolo disponendo che a cura della cancelleria venisse acquisita precipua certificazione presso la cancelleria esecuzioni immobiliari di questo Tribunale in ordine alla sussistenza di procedure esecutive immobiliari in corso ovvero cancellate nei confronti del convenuto
CP_1
La causa è stata in seguito così assunta in decisione all'udienza del 19.11.2025.
5) Merito della controversia, qualificazione della domanda ed analisi delle risultanze istruttorie, princìpi applicabili.
6 La domanda è fondata e va accolta nei limiti e con le precisazioni e per i motivi che appresso si esporranno.
Premesso, intanto, la questione relativa alla qualità di litisconsorti necessari dei creditori titolari di ipoteca, pur essendo ancora dibattuta in dottrina e giurisprudenza, sembra essere stata risolta dal più recente orientamento dei giudici di legittimità nel senso dell'esclusione di tale qualità, essendo la chiamata in giudizio dei predetti soggetti una mera condizione di opponibilità nei loro confronti della decisione giudiziale (cfr. Cass., 9.11.2012, n. 19529), non può esservi alcun dubbio, stante l'espressa previsione legislativa in tal senso, che i creditori che abbiano trascritto ai sensi dell'art. 2646, comma 2,
c.p.c. l'atto di opposizione, di cui al secondo comma dell'art. 1113 c.c., siano litisconsorti necessari nel giudizio di divisione, sicché la sentenza resa in assenza della loro chiamata in causa sarebbe inutiliter data e, per l'effetto, radicalmente nulla (v. Trib. Roma, Sez. VIII, 24.02.2015).
Sotto altro profilo, si deve sottolineare che il giudizio di divisione ha un duplice oggetto:
l'accertamento del diritto di ciascun condividente allo scioglimento della comunione e l'attuazione di quel diritto attraverso la determinazione delle concrete modalità della stessa.
La duplicità dell'oggetto non esclude, tuttavia, l'unitarietà del giudizio, stante la strumentalità della fase volta ad accertare l'an dividendum sit rispetto a quella finalizzata alla determinazione del quomodo dividendum sit.
Considerata l'adesione delle parti convenute nei termini in precedenza riportati, va pertanto disposta la divisione nei termini e secondo le precisazioni che seguono.
5.1) In diritto, richiamando la giurisprudenza di merito, si osserva che, qualora l'ipoteca sia costituita su una quota di beni indivisi, l'art. 2825 c.c. al suo primo comma dispone che detta ipoteca produce effetto rispetto a quei beni che nella divisione verranno assegnati al costituente.
Inoltre, allo scopo di evitare che la garanzia si risolva nel nulla quando al partecipante siano assegnati, in sede di divisione, beni diversi da quello da lui ipotecato, il secondo comma della norma in commento prevede il trasferimento dell'ipoteca su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché
l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.
Il comma quarto del citato art. 2825 dispone, infine, che i creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguaglio o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione
7 determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.
Dovendosi procedere allo scioglimento della comunione mediante liquidazione in favore del condividente non assegnatario di un conguaglio in denaro, deve essere riconosciuto il diritto del creditore ipotecario a soddisfarsi con prelazione, come dagli stessi richiesto, sulle somme dovute al convenuto per il conguaglio in applicazione dell'art. 2825 c.c., comma 4, c.c.
Ed invero, le ipoteche sui beni comuni iscritte contro il singolo colpiscono i beni di cui egli risulti con la divisione proprietario (art. 2825 c.c. - Cass. n. 3971/1980), conseguendone la cancellazione di quelle stesse iscrizioni sui beni assegnati agli altri. Ne scaturisce un effetto retroattivo della divisione, per cui, al di fuori delle eccezioni previste dall'art. 2825 c.c., il bene assegnato deve pervenire al condividente libero dai pesi imposti da colui che, a posteriori, risulti privo della facoltà di disporne (infra Cass. II,
28 maggio 2020, n. 10067; Cass. n. 1062/1979).
Ne segue che va dichiarata la “risoluzione del diritto ad iscrivere ipoteca” sulla quota del diritto immobiliare del convenuto assegnata all'altra condividente non debitrice e va ordinata CP_1 la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
I creditori, invece, qualora non venga assegnato alcun bene al condividente-debitore ma “venga attribuita una somma di denaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei rispettivi titoli, nei limiti però del valore dei beni precedente ipotecati.” Il creditore ipotecario avrà diritto alla somma dovuta a titolo di conguaglio nei limiti del credito garantito dal gravame realizzandosi così una c.d. surrogazione reale dell'ipoteca sulle somme: pretium succedit in locum rei. Risulta, pertanto, dirimente determinare il valore di stima della quota dei diritti oggetto di iscrizione ipotecaria il cui surrogato monetario costituisce l'oggetto del diritto di surroga in capo alla creditrice ipotecaria, Tribunale di
Milano Sentenza n. 1455/2022 del 15 febbraio 2022.
Richiamando quanto in precedenza considerato, e considerato che è stato effettuato dall'attrice
[...]
il pagamento in favore della creditrice ipotecaria ai fini dell'assegnazione della quota pari Parte_1 al 50 % della quota dell'immobile oggetto del presente procedimento di divisione (in quanto il restante
50% si appartiene già alla stessa ), conseguono le statuizioni come in dispositivo. Parte_1
6) Vanno poi riportate le conclusioni a cui è addivenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio ing.
ritenendo infatti, il giudice, che le conclusioni raggiunte nell'espletata consulenza Persona_2 rispettino i princìpi a cui fare riferimento, e di dover pertanto espressamente richiamare le chiare argomentazioni espresse dal ctu arch. nel corso della trattazione –istruzione anche quale ragione Per_2
8 di fatto della decisione e fare proprie le conclusioni addotte dal c.t.u., e che le coordinate giuridiche sin qui lungamente tracciate debbano calarsi al caso di specie conseguendone le statuizioni conseguenti.
E ciò, premettendo che comunque parte attrice ha assolto all'onere probatorio, prodromico alle operazioni divisionali, di produrre il titolo di provenienza dell'immobile (atto di compravendita del
15.02.1991 e nota di trascrizione del 07.03.1991), al fine di verificare l'effettiva titolarità della proprietà indivisa dei germani visure catastali storica e l'ispezione ipotecaria per consentire al CP_1 giudice di verificare la presenza di condizioni ostative dell'azione divisoria, quali quelle afferenti alla sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, nonché l'esistenza eventuale di altri litisconsorti necessari.
Il giudizio di divisione ha un duplice oggetto: l'accertamento del diritto di ciascun condividente allo scioglimento della comunione e l'attuazione di quel diritto attraverso la determinazione delle concrete modalità della stessa.
La duplicità dell'oggetto non esclude, tuttavia, l'unitarietà del giudizio, stante la strumentalità della fase volta ad accertare l'an dividendum sit rispetto a quella finalizzata alla determinazione del quomodo dividendum sit (v. Cass., 8.11.1983, n. 6591).
La natura parzialmente esecutiva della seconda fase del giudizio divisorio, che, come è noto, può concludersi con la vendita all'incanto dei beni (art. 720, ult. parte, c.c.), ne giustifica la sottoposizione alla disciplina di cui all'art. 567 c.p.c. che, appunto, condiziona l'ammissibilità della domanda alla produzione della già menzionata documentazione.
Al consulente d'ufficio sono stati demandati i seguenti quesiti:
1) descriva anche mediante riproduzione grafica e fotografica gli immobili oggetto della comunione e ne determini il valore attuale di mercato, esponendo analiticamente i criteri della stima;
2) dica se gli immobili siano comodamente divisibili secondo le quote di comproprietà dei condividenti ( ) senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore del bene;
3) in caso affermativo predisponga un progetto divisionale de-terminando gli eventuali conguagli spettanti all'una o all'altro dei condividenti, secondo le rispettive quote di comproprietà; 4) dica se gli immobili siano in regola con la normativa urbanistica ed edilizia e presentino i requisiti che ne consentono la commerciabilità, ai sensi della legge 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche nonché i requisiti di conformità dello stato di fatto alle risultanze catastali di cui all'art. 29 comma 1 bis legge 27.2.1985 n. 52.
-Quanto alle condizioni per l'adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente, appare evidente l'ammissibilità dei quesiti posti (essendo stato rispettato il divieto di deferire all'ausiliario accertamenti
9 merito alla qualificazione giuridica di fatti ovvero alla conformità al diritto di comportamenti); sussiste la specificità dell'oggetto dell'indagine tecnica compiuta e la correttezza dell'accertamento tecnico sia con riferimento alla completezza degli accertamenti strumentali sia con riferimento alla intrinseca coerenza ed alla adeguatezza delle argomentazioni rispetto alle nozioni correnti e condivise della scienza di riferimento;
è stata effettuata una discussione critica da parte dell'ausiliario delle osservazioni e deduzioni delle parti e dei loro consulenti mediante indicazione di argomentate, e scientificamente controllabili, ragioni di dissenso.
-Avendo in proposito la Suprema Corte ben chiarito che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, mentre le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive
(Cass.
2.2.15 n. 1815 e 9.1.09 n. 282).
-Proprio delle risultanze emerse a conclusioni delle operazioni peritali e delle valutazioni espresse dal nominato consulente tecnico d'ufficio deve dunque farsi carico il Giudicante al fine di risolvere tutte le problematiche dedotte in giudizio: si ritiene di aderire alle conclusioni espresse nella CTU, le cui puntualizzazioni hanno fornito un dettagliato punto di vista fondato su pregnanti argomentazioni in ordine alle questioni affrontate, e per cui gli apporti conseguiti e di cui agli accertamenti espletati - confortati dalle risultanze documentali – hanno introdotto elementi innegabilmente chiarificatori.
5.1) Così, il ctu ing. ha descritto l'immobile fabbricato di civile abitazione, Persona_2 costituto da una elevazione fuori terra e da un piano seminterrato, sito a Marsala in C/da Pispisia n.
162/B, riportato nel C.F. al foglio n. 97 particella n. 31, sub.
5. Rientra nella comproprietà, un piccolo terreno adibito a corte comune, riportato in catasto al foglio n.97 del comune di Marsala part. 31 sub.
4
Il fabbricato, che ha copertura piana a terrazza, ha struttura in c,a, […].
Ed ancora, quanto al titolo di provenienza che è prevenuto all'attrice e al convenuto Parte_1 che risultano proprietari di ½ indiviso, unitamente alla comproprietà in ragione di ¼ CP_1 indiviso di un piccolo terreno adibito a corte comune, per atto di compravendita rogato dal Notaio
a Marsala il 15/02/1991, n. 2456 di Rep., n.661 di Racc., trascritto a Trapani il 14/03/1991 al Per_1
Reg. Generale n. 6289, Reg. Part. n.5475.
10 L'immobile suddetto, come risulta dalle visure ipotecarie, per la metà indivisa di proprietà del sig.
è gravato da Ipoteca giudiziale in favore della sig.ra CP_1 CP_2
Il lotto di terreno su cui insiste il fabbricato ricade in zona E/2 del piano comprensoriale di Marsala con indice di edificabilità di 0,10mc./mq.
Per l'immobile è stata rilasciata la Concessione edilizia in sanatoria n.381 del 13/11/1995, a nome di
e , trascritta a Trapani il 05/12/1995 n. 49, Reg. Part. n. 17430 Reg. CP_1 Parte_1
Gen. n.20693.
Il lotto di terreno su cui ricade il fabbricato è riportato al C.T. di Marsala al foglio n. 97 , part. n. 31.
Il fabbricato risulta riportato al C.F. di Marsala al foglio n. 97 ,part. n. 31 sub. 5 , cat. A/2 , cl.6, cons.7,5 , Contrada Pispisia n.162/A , piano S1-T. La corte comune è riportata al C.F. di Marsala al foglio n. 97 part. n.31 sub. 4 ,bene comune non censibile.
Quanto alla determinazione del valore di mercato, esso viene indicato in : Vm = € 76.171,20.
5.2) Soprattutto, e quanto alla divisibilità dell'immobile, che:
Per procedere alla divisione del bene secondo le quote di comproprietà dei condividenti è necessario
che il bene sia suscettibile di divisione fisica;
che tale divisione non comporti la creazione di servitù e limitazioni eccessive e non richieda opere di notevole costo;
che sia possibile formare porzioni suscettibili di autonomo godimento;
che la divisione non determini un deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero.
L'immobile in oggetto non è comodamente divisibile, secondo le quote di comproprietà dei condividenti. Quindi non è possibile predisporre un progetto di divisione, secondo le rispettive quote di comproprietà. E così in via conclusiva affermando che l'immobile in oggetto non è comodamente divisibile, secondo le quote di comproprietà dei condividenti: […] l'immobile non risulta comodamente divisibile;
quindi, non è possibile predisporre un progetto di divisione, secondo le rispettive quote di comproprietà.
E infine, che dagli accertamenti effettuati negli uffici preposti e dal sopralluogo si è constatata la conformità dei titoli edilizi rilasciati allo stato attuale dei luoghi, quindi ai sensi della legge 28/02/1985
n. 47 l'immobile risulta commerciabile.
L'immobile in oggetto risulta censito al C.F. di Marsala al foglio n.97, particella n. 31, sub. 5, cat. A/2, cl.6, cons.7,5, Contrada Pispisia n.162/A, piano S1-T.
11 Per quanto riguarda la conformità di cui all'art. 29 comma 1 legge 27/02/1985 n,52, si è constatato che nella planimetria catastale, c'è corrispondenza allo stato attuale dei luoghi, per quanto riguarda la consistenza e la distribuzione interna dei vani, manca la veranda scoperta esistente sul prospetto nord.
Quindi occorre presentare al catasto una pratica di variazione catastale per conformare la planimetria catastale allo stato di fatto e alla planimetria degli elaborati planimetrici approvati con Concessione edilizia in sanatoria n.381 del 13/11/1995, rilasciata dal comune di Marsala.
5.3) Dovendosi trarre delle conclusioni, considerato il suindicato valore di stima, la quota di appartenenza al convenuto è di € 38.085,60 pari al 50% del prezzo di stima. CP_1
Risultando dirimente la determinazione del valore di stima della quota del diritto oggetto di iscrizione ipotecaria il cui surrogato monetario costituisce l'oggetto del diritto di surroga in capo alla creditrice ipotecaria, e a cui va attribuita una somma di denaro in luogo del bene in natura, potendo far valere le sue ragioni su tale somma con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione del titolo, nei limiti del valore del bene precedentemente ipotecato e dunque sulla somma di euro
38.092,50 stante gli interessi maturati sul capitale e già corrisposta da parte attrice come comprovato in via documentale.
La rimanente quota pari al 50% appartiene all'odierna attrice . Parte_1
Tenuto conto, pertanto, dell'adesione di entrambi i convenuti, va dichiarato il diritto di
[...]
allo scioglimento della comunione ereditaria tra la stessa e accertando il Parte_1 CP_1 diritto di alla divisione dell'immobile in questione e dichiarando lo scioglimento Parte_1 della comunione dell'immobile oggetto del presente procedimento, nonché, in accoglimento dell'istanza svolta dall'attrice, attribuendo e assegnando il 50% dell'immobile appartenente a
[...]
a (già proprietaria del restante 50%), dandosi atto dell'avvenuta CP_1 Parte_1 corresponsione da parte di della somma di euro 38.092,50 alla creditrice ipotecaria Parte_1
e disponendo/ordinando al Conservatore dell'Ufficio Provinciale di Trapani la CP_2 cancellazione, limitatamente all'immobile oggetto di divisione, e solamente della seguente formalità iscritta in danno di da per la quota pari al 50% indiviso CP_1 CP_2 dell'immobile oggetto di divisione:
ISCRIZIONE Ipoteca Giudiziale iscritta in data 12/02/2015 Registro Generale n. 2303 – Registro
Particolare n. 202.
Nulla si dispone in ordine alle altre ipoteche non essendovi il consenso espresso del creditore ipotecario alla relativa cancellazione.
12 In tal senso, all'esito della disposta acquisizione dell'attestazione presso la Cancelleria Immobiliare effettuate le ricerche sul registro SIECIC risultano iscritti a ruolo contro , i CP_1 pignoramenti immobiliari di seguito indicati:
1) n. 195/2014 r.g. es. imm., creditore procedente , Parte_2 dichiarato estinto con ordinanza resa in data 1.02.2017, con la quale si subordina l'emissione dell'ordine di cancellazione della relativa trascrizione al deposito della nota di trascrizione del pignoramento;
2) n. 169/2019 r.g. es. imm., creditore procedente , dichiarato estinto il CP_2
5.11.2020, con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Parimenti, nulla si dispone per dette formalità (pignoramenti) rilevando che le procedure sono estinte e che, in ogni caso, la cancellazione è di competenza del Giudice dell'esecuzione (e risulta, come detto, già disposto l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento relativo al proc. n. 169/2019
r.g. es. imm., creditore procedente , dichiarato estinto il 5.11.2020). CP_2
Con riferimento alle spese di lite, va evidenziato che “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte, ovviamente , secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cassazione civile sez. VI,
06/02/2020, n.2770; Cassazione civile, sez. II, 24 febbraio 1986 n. 1111 ) .
In applicazione dei principi sopra enunciati, pertanto, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti con riferimento agli onorari di difesa e alle spese vive.
Le spese di CTU vanno invece poste pro quota a carico delle parti condividenti, quali spese di massa.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, nella causa n. 1982/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara il diritto di allo scioglimento della comunione ereditaria tra la stessa e Parte_1
accertando il diritto di alla divisione dell'immobile censito al C.F. di CP_1 Parte_1
Marsala al foglio n.97, particella n. 31, sub. 5, cat. A/2, cl.6, cons.7,5, Contrada Pispisia n.162/A, piano S1-T e dichiara e dispone lo scioglimento della comunione dell'immobile oggetto del presente
13 procedimento, avente ad oggetto il bene descritto dal CTU nell'elaborato peritale depositato l'8/3/2024, secondo l'individuazione indicata in parte motiva nonché, in accoglimento dell'istanza svolta dall'attrice,
2) attribuisce e assegna il 50% dell'immobile anzidetto appartenente a a CP_1 [...]
(già proprietaria del restante 50%), dandosi atto dell'avvenuta corresponsione da parte di Parte_1
della somma di euro 38.092,50 alla creditrice ipotecaria Parte_1 CP_2
3) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio relative agli onorari di difesa e alle spese vive,
4) ponendo definitivamente a carico delle parti condividenti e in Parte_1 CP_1 ragione del 50% ciascuna, le spese di CTU, liquidate con separato decreto;
5) ordina e dispone al Conservatore dell'Ufficio Provinciale di Trapani la cancellazione, limitatamente all'immobile oggetto di divisione, della seguente formalità iscritta in danno di da CP_1 per la quota pari al 50% indiviso dell'immobile oggetto di divisione: CP_2
I. ISCRIZIONE Ipoteca Giudiziale iscritta in data 12/02/2015 Registro Generale n. 2303 – Registro
Particolare n. 202;
Marsala, 27 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1982/2022 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ) e residente Parte_1 C.F._1 in Milano nel Corso XXII Marzo n. 29, elettivamente domiciliata nel Vicolo delle Saline n. 4/B presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Casano p.e.c. che la Email_1 rappresenta e difende
- attrice -
e
, nato a [...] il [...], C.F.: , residente in CP_1 C.F._2
DO IS (MI9, Via Vivaldi n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Attilio Giulio PEC: presso il cui studio in Milano, Piazza Sant'Agostino n. 24, è Email_2 elettivamente domiciliato
- convenuto -
e nei confronti di
C.F. , nata a Pardubice (Repubblica Ceca) in [...] CP_2 C.F._3
1/7/1974, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo
Ingino con domicilio eletto presso il di lui Studio in Milano, via E. Cernuschi 1,
Email_3
- convenuta-
1 avente ad oggetto: divisione di beni e surrogazione reale dell'ipoteca sulle somme_
Conclusioni delle parti: attrice: Dichiarare lo scioglimento della comunione dell'immobile oggetto del presente procedimento e,
- Assegnare la quota del 50% dell'immobile del convenuto alla sig.ra CP_1 [...]
; Parte_1
- Ordinare al Conservatore dell'Ufficio Provinciale di Trapani la cancellazione, limitatamente all'immobile oggetto di divisione, delle seguenti formalità iscritte in danno di dalla CP_1
Sig.ra per la quota pari al 50% indiviso dell'immobile oggetto di divisione: CP_2
1) Ipoteca Giudiziale iscritta in data 12/02/2015 Registro Generale n. 2303 – Registro Particolare n.
202;
2) Pignoramento Immobiliare iscritto in data 10/01/2020 Registro Generale n. 472 - Registro
Particolare n. 387.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Convenuto in comparsa responsiva, chiede il rigetto di tutte le domande avversarie. CP_1
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
Come da Memoria autorizzata, per l'udienza del 11 giugno 2025.
Convenuta in comparsa di costituzione e di risposta, procedere alla divisione come CP_2 richiesta da parte attrice e in caso di vendita dell'immobile ordinare la distribuzione a favore della convenuta dell'importo di €. 36.591,61 oltre competenze di giudizio da porre a carico della CP_2 quota di ricavato spettante a o, in alternativa, nel caso residuale di divisione del bene CP_1 in due distinte unità immobiliari, trasferire l'ipoteca sull'intera proprietà dell'immobile attribuito a
CP_1
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
il Giudice
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
"svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione";
2 - ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse"
(per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,
OSSERVA
1) Con atto di citazione datato 5 ottobre 2022 l'attrice sig.ra esponeva: Parte_1 che l'odierna attrice è comproprietaria, per la metà indivisa, di un immobile di civile abitazione sito in
Marsala nella C/da Pispisia n. 162/B, composto di n. 5 vani più accessori, con annessa, nel piano seminterrato, una cantina;
l'abitazione ha una superficie di mq 174 circa oltre a mq 51 di cantina e da mq 743 circa di terreno libero circostante. L'intero immobile, ivi compresa l'area di pertinenza, è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Marsala con il Foglio di Mappa 97 particella n. 31 sub
3 5, Cat. A/2, cl. 6, vani 7,5, rendita catastale € 697,22; la corte comune di accesso al fabbricato è censita come bene comune non censibile ed è identificata con la particella n. 31 sub 4;
• che l'altra metà indivisa appartiene al Sig. fratello germano dell'odierna attrice;
CP_1
• che la detta unità immobiliare è pervenuta ai sig.ri e giusta atto di Parte_1 CP_1 compravendita al rogito di Notaio del 15.02.1991 (Rep. 2456 – Racc. 661) registrato il Persona_1
07.03.1991 al n. 794;
• che l'immobile suddetto, come da perizia tecnica di stima è stato valutato in € 66.000,00;
• che il suddetto immobile, così come risulta dalle visure ipotecarie, è gravato da Ipoteca Giudiziale in favore della Sig.ra per la metà indivisa di proprietà del Sig. ; CP_2 CP_1
• che l'odierna attrice ha interesse e diritto a chiedere la divisione del suddetto bene di cui è comproprietaria per ½ indiviso;
• che vano è risultato l'esperimento della mediazione obbligatoria fissata per il 25.05.2022 a causa della mancata comparizione del Sig. CP_1 concludeva chiedendo:
Disporre lo scioglimento della comunione del bene di cui alla premessa e, accertata la sua divisibilità, disporre le relative assegnazioni delle quote fisando i relativi incombenti ovvero, qualora dall'esito della CTU dovesse risultare l'indivisibilità dello stesso, disporre la vendita all'incanto del medesimo e la divisione pro quota del controvalore in denaro che sarà realizzato;
- Con vittoria di spese ed onorari.
2) Si costituiva a seguito della rinnovazione della citazione, con comparsa di costituzione il convenuto contestando la citazione di controparte;
CP_1
e chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie, con vittoria di spese ed onorari di lite.
3) Si costituiva inoltre, e prima di detta rinnovazione, la convenuta rappresentando CP_2 che la comparente nulla oppone alla divisione giudiziale domandata dall'attrice, e che:
- la comparente è titolare di un diritto di credito in forza della sentenza n. 234/2015 della Corte
d'Appello di Milano nei confronti di pari ad €. 36.591,61 di cui capitale per €. CP_1
21.750,00 e interessi per €. 6.086,89; rappresentando poi che il signor non ha mai adempiuto alla sua obbligazione e il CP_1 credito è certo, liquido ed esigibile e chiedendo, conclusivamente, di procedere alla divisione come richiesta da parte attrice e in caso di vendita dell'immobile ordinare la distribuzione a favore della convenuta dell'importo di €. 36.591,61 oltre competenze di giudizio da porre a carico della CP_2 quota di ricavato spettante a o, in alternativa, nel caso residuale di divisione del bene CP_1
4 in due distinte unità immobiliari, trasferire l'ipoteca sull'intera proprietà dell'immobile attribuito a
CP_1
4) Così instaurato il contraddittorio tra le parti, e doverosamente delineato come sopra, l'ambito del dibattito processuale, concessi i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c., in via istruttoria veniva disposta una ctu e all'esito del deposito dell'elaborato peritale, l'attrice rappresentava poi l'intenzione della stessa di rilevare (chiedere l'assegnazione a fronte del pagamento del prezzo di stima) la quota del fratello alla luce di quanto illustrato dal ctu nell'elaborato peritale;
e chiedeva un rinvio al CP_1 solo di fine di poter interloquire con il creditore ipotecario e convenuta CP_2
In seguito, il procuratore di parte attrice esplicitava di avere depositato telematicamente istanza di assegnazione della quota dell'immobile a fronte del pagamento di euro 38.085,60 pari al 50% dell'intero del prezzo di stima dell'immobile e di avere comunicato a mezzo pec ai procuratori delle controparti la volontà dell'attrice di rilevare la quota del 50% dell'immobile; reiterando, pertanto,
l'istanza di assegnazione chiedendo termine per la notifica della stessa unitamente al verbale d'udienza alle controparti costituite.
Il Giudice, ritenuta la necessità che tutte le parti interloquissero compiutamente, autorizzava la notifica dell'istanza di assegnazione alle controparti costituite.
Nel prosieguo, veniva rappresentato che con memoria difensiva aveva CP_2 richiesto quale creditrice ipotecaria di potersi soddisfare con preferenza su ogni altro creditore in ragione del privilegio di cui è titolare sull'intera somma, essendo il credito da aggiornare in euro
38.092,50 (essendo maturati nel corso del giudizio sul capitale di euro 21.750, ulteriori interessi per euro 1.500,89, rispetto alla precisazione del credito in compara di risposta del 28/12/2022), come da sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 234/2015.
E dunque, veniva chiesto un termine al fine di consentire il detto pagamento in favore della creditrice ipotecaria ai fini dell'assegnazione, e al fine di depositare/attestare in via documentale l'avvenuto pagamento.
-All'udienza del 5 febbraio 2025 il procuratore di parte attrice rappresentando di avere depositato copia della contabile del bonifico effettuato da in favore di Parte_1 CP_2 quale creditore ipotecario, e stante l'avvenuto pagamento ha chiesto l'assegnazione della quota pari al
50 % della quota dell'immobile oggetto del presente procedimento di divisione (in quanto il restante
50% si appartiene già alla stessa ) con vittoria di spese;
e chiedendo inoltre onerarsi il Parte_1 creditore ipotecario della cancellazione dell'ipoteca.
5 -Ritenuto che l'odierna fattispecie attiene a divisione giudiziale ordinaria che si attiva quando i comproprietari non concordano sul fatto di dividere i beni di cui sono comproprietari o non concordano sulle modalità, e considerato che nel procedimento di divisione giudiziale ordinaria se sorgono contestazioni il giudice all'esito dell'istruzione della causa e pronuncia sentenza, considerate inoltre le deduzioni delle parti prospettate in giudizio, la causa è stata così avviata una prima volta alla fase decisoria.
-Quindi, all'udienza di discussione orale dell'11 giugno 2025, è stato rappresentato il deposito copia delle note di trascrizione dell'ipoteca giudiziale e del pignoramento.
E parte attrice ha concluso chiedendo:
Dichiarare lo scioglimento della comunione dell'immobile oggetto del presente procedimento e,
- Assegnare la quota del 50% dell'immobile del convenuto alla sig.ra CP_1 [...]
; Parte_1
- Ordinare al Conservatore dell'Ufficio Provinciale di Trapani la cancellazione, limitatamente all'immobile oggetto di divisione, delle seguenti formalità iscritte in danno di dalla CP_1
Sig.ra per la quota pari al 50% indiviso dell'immobile oggetto di divisione. CP_2
Va dato atto che il convenuto nella memoria datata 4 giugno 2025 ha esplicitato di CP_1 essere disponibile – come lo è sempre stato alla vendita e/o assegnazione alla sorella o a terzi della propria quota dell'immobile, nonché di avere aderito al progetto ed alle richieste della signora , CP_1
e che il procedimento è rimasto nella fase non contenziosa proprio per l'adesione del signor
[...] nulla gli può essere addebitato, nonché che sia le spese di CTU che di giudizio dovranno CP_1 essere sopportate dall'attrice che chiede l'assegnazione dell'immobile.
Con ordinanza dell'8.10.2025, visti gli atti e le risultanze documentali prodotte ed acquisite, considerati i princìpi applicabili nella fattispecie avuto riguardo all'oggetto del giudizio e alle domande di parte attrice, ritenuto che sulla scorta della compulsazione delle ispezioni ipotecarie occorresse l'acquisizione di apposita certificazione in ordine alla eventuale pendenza di esecuzioni immobiliari, la causa era rimessa sul ruolo disponendo che a cura della cancelleria venisse acquisita precipua certificazione presso la cancelleria esecuzioni immobiliari di questo Tribunale in ordine alla sussistenza di procedure esecutive immobiliari in corso ovvero cancellate nei confronti del convenuto
CP_1
La causa è stata in seguito così assunta in decisione all'udienza del 19.11.2025.
5) Merito della controversia, qualificazione della domanda ed analisi delle risultanze istruttorie, princìpi applicabili.
6 La domanda è fondata e va accolta nei limiti e con le precisazioni e per i motivi che appresso si esporranno.
Premesso, intanto, la questione relativa alla qualità di litisconsorti necessari dei creditori titolari di ipoteca, pur essendo ancora dibattuta in dottrina e giurisprudenza, sembra essere stata risolta dal più recente orientamento dei giudici di legittimità nel senso dell'esclusione di tale qualità, essendo la chiamata in giudizio dei predetti soggetti una mera condizione di opponibilità nei loro confronti della decisione giudiziale (cfr. Cass., 9.11.2012, n. 19529), non può esservi alcun dubbio, stante l'espressa previsione legislativa in tal senso, che i creditori che abbiano trascritto ai sensi dell'art. 2646, comma 2,
c.p.c. l'atto di opposizione, di cui al secondo comma dell'art. 1113 c.c., siano litisconsorti necessari nel giudizio di divisione, sicché la sentenza resa in assenza della loro chiamata in causa sarebbe inutiliter data e, per l'effetto, radicalmente nulla (v. Trib. Roma, Sez. VIII, 24.02.2015).
Sotto altro profilo, si deve sottolineare che il giudizio di divisione ha un duplice oggetto:
l'accertamento del diritto di ciascun condividente allo scioglimento della comunione e l'attuazione di quel diritto attraverso la determinazione delle concrete modalità della stessa.
La duplicità dell'oggetto non esclude, tuttavia, l'unitarietà del giudizio, stante la strumentalità della fase volta ad accertare l'an dividendum sit rispetto a quella finalizzata alla determinazione del quomodo dividendum sit.
Considerata l'adesione delle parti convenute nei termini in precedenza riportati, va pertanto disposta la divisione nei termini e secondo le precisazioni che seguono.
5.1) In diritto, richiamando la giurisprudenza di merito, si osserva che, qualora l'ipoteca sia costituita su una quota di beni indivisi, l'art. 2825 c.c. al suo primo comma dispone che detta ipoteca produce effetto rispetto a quei beni che nella divisione verranno assegnati al costituente.
Inoltre, allo scopo di evitare che la garanzia si risolva nel nulla quando al partecipante siano assegnati, in sede di divisione, beni diversi da quello da lui ipotecato, il secondo comma della norma in commento prevede il trasferimento dell'ipoteca su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché
l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.
Il comma quarto del citato art. 2825 dispone, infine, che i creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguaglio o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione
7 determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.
Dovendosi procedere allo scioglimento della comunione mediante liquidazione in favore del condividente non assegnatario di un conguaglio in denaro, deve essere riconosciuto il diritto del creditore ipotecario a soddisfarsi con prelazione, come dagli stessi richiesto, sulle somme dovute al convenuto per il conguaglio in applicazione dell'art. 2825 c.c., comma 4, c.c.
Ed invero, le ipoteche sui beni comuni iscritte contro il singolo colpiscono i beni di cui egli risulti con la divisione proprietario (art. 2825 c.c. - Cass. n. 3971/1980), conseguendone la cancellazione di quelle stesse iscrizioni sui beni assegnati agli altri. Ne scaturisce un effetto retroattivo della divisione, per cui, al di fuori delle eccezioni previste dall'art. 2825 c.c., il bene assegnato deve pervenire al condividente libero dai pesi imposti da colui che, a posteriori, risulti privo della facoltà di disporne (infra Cass. II,
28 maggio 2020, n. 10067; Cass. n. 1062/1979).
Ne segue che va dichiarata la “risoluzione del diritto ad iscrivere ipoteca” sulla quota del diritto immobiliare del convenuto assegnata all'altra condividente non debitrice e va ordinata CP_1 la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
I creditori, invece, qualora non venga assegnato alcun bene al condividente-debitore ma “venga attribuita una somma di denaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei rispettivi titoli, nei limiti però del valore dei beni precedente ipotecati.” Il creditore ipotecario avrà diritto alla somma dovuta a titolo di conguaglio nei limiti del credito garantito dal gravame realizzandosi così una c.d. surrogazione reale dell'ipoteca sulle somme: pretium succedit in locum rei. Risulta, pertanto, dirimente determinare il valore di stima della quota dei diritti oggetto di iscrizione ipotecaria il cui surrogato monetario costituisce l'oggetto del diritto di surroga in capo alla creditrice ipotecaria, Tribunale di
Milano Sentenza n. 1455/2022 del 15 febbraio 2022.
Richiamando quanto in precedenza considerato, e considerato che è stato effettuato dall'attrice
[...]
il pagamento in favore della creditrice ipotecaria ai fini dell'assegnazione della quota pari Parte_1 al 50 % della quota dell'immobile oggetto del presente procedimento di divisione (in quanto il restante
50% si appartiene già alla stessa ), conseguono le statuizioni come in dispositivo. Parte_1
6) Vanno poi riportate le conclusioni a cui è addivenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio ing.
ritenendo infatti, il giudice, che le conclusioni raggiunte nell'espletata consulenza Persona_2 rispettino i princìpi a cui fare riferimento, e di dover pertanto espressamente richiamare le chiare argomentazioni espresse dal ctu arch. nel corso della trattazione –istruzione anche quale ragione Per_2
8 di fatto della decisione e fare proprie le conclusioni addotte dal c.t.u., e che le coordinate giuridiche sin qui lungamente tracciate debbano calarsi al caso di specie conseguendone le statuizioni conseguenti.
E ciò, premettendo che comunque parte attrice ha assolto all'onere probatorio, prodromico alle operazioni divisionali, di produrre il titolo di provenienza dell'immobile (atto di compravendita del
15.02.1991 e nota di trascrizione del 07.03.1991), al fine di verificare l'effettiva titolarità della proprietà indivisa dei germani visure catastali storica e l'ispezione ipotecaria per consentire al CP_1 giudice di verificare la presenza di condizioni ostative dell'azione divisoria, quali quelle afferenti alla sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, nonché l'esistenza eventuale di altri litisconsorti necessari.
Il giudizio di divisione ha un duplice oggetto: l'accertamento del diritto di ciascun condividente allo scioglimento della comunione e l'attuazione di quel diritto attraverso la determinazione delle concrete modalità della stessa.
La duplicità dell'oggetto non esclude, tuttavia, l'unitarietà del giudizio, stante la strumentalità della fase volta ad accertare l'an dividendum sit rispetto a quella finalizzata alla determinazione del quomodo dividendum sit (v. Cass., 8.11.1983, n. 6591).
La natura parzialmente esecutiva della seconda fase del giudizio divisorio, che, come è noto, può concludersi con la vendita all'incanto dei beni (art. 720, ult. parte, c.c.), ne giustifica la sottoposizione alla disciplina di cui all'art. 567 c.p.c. che, appunto, condiziona l'ammissibilità della domanda alla produzione della già menzionata documentazione.
Al consulente d'ufficio sono stati demandati i seguenti quesiti:
1) descriva anche mediante riproduzione grafica e fotografica gli immobili oggetto della comunione e ne determini il valore attuale di mercato, esponendo analiticamente i criteri della stima;
2) dica se gli immobili siano comodamente divisibili secondo le quote di comproprietà dei condividenti ( ) senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore del bene;
3) in caso affermativo predisponga un progetto divisionale de-terminando gli eventuali conguagli spettanti all'una o all'altro dei condividenti, secondo le rispettive quote di comproprietà; 4) dica se gli immobili siano in regola con la normativa urbanistica ed edilizia e presentino i requisiti che ne consentono la commerciabilità, ai sensi della legge 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche nonché i requisiti di conformità dello stato di fatto alle risultanze catastali di cui all'art. 29 comma 1 bis legge 27.2.1985 n. 52.
-Quanto alle condizioni per l'adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente, appare evidente l'ammissibilità dei quesiti posti (essendo stato rispettato il divieto di deferire all'ausiliario accertamenti
9 merito alla qualificazione giuridica di fatti ovvero alla conformità al diritto di comportamenti); sussiste la specificità dell'oggetto dell'indagine tecnica compiuta e la correttezza dell'accertamento tecnico sia con riferimento alla completezza degli accertamenti strumentali sia con riferimento alla intrinseca coerenza ed alla adeguatezza delle argomentazioni rispetto alle nozioni correnti e condivise della scienza di riferimento;
è stata effettuata una discussione critica da parte dell'ausiliario delle osservazioni e deduzioni delle parti e dei loro consulenti mediante indicazione di argomentate, e scientificamente controllabili, ragioni di dissenso.
-Avendo in proposito la Suprema Corte ben chiarito che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, mentre le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive
(Cass.
2.2.15 n. 1815 e 9.1.09 n. 282).
-Proprio delle risultanze emerse a conclusioni delle operazioni peritali e delle valutazioni espresse dal nominato consulente tecnico d'ufficio deve dunque farsi carico il Giudicante al fine di risolvere tutte le problematiche dedotte in giudizio: si ritiene di aderire alle conclusioni espresse nella CTU, le cui puntualizzazioni hanno fornito un dettagliato punto di vista fondato su pregnanti argomentazioni in ordine alle questioni affrontate, e per cui gli apporti conseguiti e di cui agli accertamenti espletati - confortati dalle risultanze documentali – hanno introdotto elementi innegabilmente chiarificatori.
5.1) Così, il ctu ing. ha descritto l'immobile fabbricato di civile abitazione, Persona_2 costituto da una elevazione fuori terra e da un piano seminterrato, sito a Marsala in C/da Pispisia n.
162/B, riportato nel C.F. al foglio n. 97 particella n. 31, sub.
5. Rientra nella comproprietà, un piccolo terreno adibito a corte comune, riportato in catasto al foglio n.97 del comune di Marsala part. 31 sub.
4
Il fabbricato, che ha copertura piana a terrazza, ha struttura in c,a, […].
Ed ancora, quanto al titolo di provenienza che è prevenuto all'attrice e al convenuto Parte_1 che risultano proprietari di ½ indiviso, unitamente alla comproprietà in ragione di ¼ CP_1 indiviso di un piccolo terreno adibito a corte comune, per atto di compravendita rogato dal Notaio
a Marsala il 15/02/1991, n. 2456 di Rep., n.661 di Racc., trascritto a Trapani il 14/03/1991 al Per_1
Reg. Generale n. 6289, Reg. Part. n.5475.
10 L'immobile suddetto, come risulta dalle visure ipotecarie, per la metà indivisa di proprietà del sig.
è gravato da Ipoteca giudiziale in favore della sig.ra CP_1 CP_2
Il lotto di terreno su cui insiste il fabbricato ricade in zona E/2 del piano comprensoriale di Marsala con indice di edificabilità di 0,10mc./mq.
Per l'immobile è stata rilasciata la Concessione edilizia in sanatoria n.381 del 13/11/1995, a nome di
e , trascritta a Trapani il 05/12/1995 n. 49, Reg. Part. n. 17430 Reg. CP_1 Parte_1
Gen. n.20693.
Il lotto di terreno su cui ricade il fabbricato è riportato al C.T. di Marsala al foglio n. 97 , part. n. 31.
Il fabbricato risulta riportato al C.F. di Marsala al foglio n. 97 ,part. n. 31 sub. 5 , cat. A/2 , cl.6, cons.7,5 , Contrada Pispisia n.162/A , piano S1-T. La corte comune è riportata al C.F. di Marsala al foglio n. 97 part. n.31 sub. 4 ,bene comune non censibile.
Quanto alla determinazione del valore di mercato, esso viene indicato in : Vm = € 76.171,20.
5.2) Soprattutto, e quanto alla divisibilità dell'immobile, che:
Per procedere alla divisione del bene secondo le quote di comproprietà dei condividenti è necessario
che il bene sia suscettibile di divisione fisica;
che tale divisione non comporti la creazione di servitù e limitazioni eccessive e non richieda opere di notevole costo;
che sia possibile formare porzioni suscettibili di autonomo godimento;
che la divisione non determini un deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero.
L'immobile in oggetto non è comodamente divisibile, secondo le quote di comproprietà dei condividenti. Quindi non è possibile predisporre un progetto di divisione, secondo le rispettive quote di comproprietà. E così in via conclusiva affermando che l'immobile in oggetto non è comodamente divisibile, secondo le quote di comproprietà dei condividenti: […] l'immobile non risulta comodamente divisibile;
quindi, non è possibile predisporre un progetto di divisione, secondo le rispettive quote di comproprietà.
E infine, che dagli accertamenti effettuati negli uffici preposti e dal sopralluogo si è constatata la conformità dei titoli edilizi rilasciati allo stato attuale dei luoghi, quindi ai sensi della legge 28/02/1985
n. 47 l'immobile risulta commerciabile.
L'immobile in oggetto risulta censito al C.F. di Marsala al foglio n.97, particella n. 31, sub. 5, cat. A/2, cl.6, cons.7,5, Contrada Pispisia n.162/A, piano S1-T.
11 Per quanto riguarda la conformità di cui all'art. 29 comma 1 legge 27/02/1985 n,52, si è constatato che nella planimetria catastale, c'è corrispondenza allo stato attuale dei luoghi, per quanto riguarda la consistenza e la distribuzione interna dei vani, manca la veranda scoperta esistente sul prospetto nord.
Quindi occorre presentare al catasto una pratica di variazione catastale per conformare la planimetria catastale allo stato di fatto e alla planimetria degli elaborati planimetrici approvati con Concessione edilizia in sanatoria n.381 del 13/11/1995, rilasciata dal comune di Marsala.
5.3) Dovendosi trarre delle conclusioni, considerato il suindicato valore di stima, la quota di appartenenza al convenuto è di € 38.085,60 pari al 50% del prezzo di stima. CP_1
Risultando dirimente la determinazione del valore di stima della quota del diritto oggetto di iscrizione ipotecaria il cui surrogato monetario costituisce l'oggetto del diritto di surroga in capo alla creditrice ipotecaria, e a cui va attribuita una somma di denaro in luogo del bene in natura, potendo far valere le sue ragioni su tale somma con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione del titolo, nei limiti del valore del bene precedentemente ipotecato e dunque sulla somma di euro
38.092,50 stante gli interessi maturati sul capitale e già corrisposta da parte attrice come comprovato in via documentale.
La rimanente quota pari al 50% appartiene all'odierna attrice . Parte_1
Tenuto conto, pertanto, dell'adesione di entrambi i convenuti, va dichiarato il diritto di
[...]
allo scioglimento della comunione ereditaria tra la stessa e accertando il Parte_1 CP_1 diritto di alla divisione dell'immobile in questione e dichiarando lo scioglimento Parte_1 della comunione dell'immobile oggetto del presente procedimento, nonché, in accoglimento dell'istanza svolta dall'attrice, attribuendo e assegnando il 50% dell'immobile appartenente a
[...]
a (già proprietaria del restante 50%), dandosi atto dell'avvenuta CP_1 Parte_1 corresponsione da parte di della somma di euro 38.092,50 alla creditrice ipotecaria Parte_1
e disponendo/ordinando al Conservatore dell'Ufficio Provinciale di Trapani la CP_2 cancellazione, limitatamente all'immobile oggetto di divisione, e solamente della seguente formalità iscritta in danno di da per la quota pari al 50% indiviso CP_1 CP_2 dell'immobile oggetto di divisione:
ISCRIZIONE Ipoteca Giudiziale iscritta in data 12/02/2015 Registro Generale n. 2303 – Registro
Particolare n. 202.
Nulla si dispone in ordine alle altre ipoteche non essendovi il consenso espresso del creditore ipotecario alla relativa cancellazione.
12 In tal senso, all'esito della disposta acquisizione dell'attestazione presso la Cancelleria Immobiliare effettuate le ricerche sul registro SIECIC risultano iscritti a ruolo contro , i CP_1 pignoramenti immobiliari di seguito indicati:
1) n. 195/2014 r.g. es. imm., creditore procedente , Parte_2 dichiarato estinto con ordinanza resa in data 1.02.2017, con la quale si subordina l'emissione dell'ordine di cancellazione della relativa trascrizione al deposito della nota di trascrizione del pignoramento;
2) n. 169/2019 r.g. es. imm., creditore procedente , dichiarato estinto il CP_2
5.11.2020, con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Parimenti, nulla si dispone per dette formalità (pignoramenti) rilevando che le procedure sono estinte e che, in ogni caso, la cancellazione è di competenza del Giudice dell'esecuzione (e risulta, come detto, già disposto l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento relativo al proc. n. 169/2019
r.g. es. imm., creditore procedente , dichiarato estinto il 5.11.2020). CP_2
Con riferimento alle spese di lite, va evidenziato che “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte, ovviamente , secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cassazione civile sez. VI,
06/02/2020, n.2770; Cassazione civile, sez. II, 24 febbraio 1986 n. 1111 ) .
In applicazione dei principi sopra enunciati, pertanto, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti con riferimento agli onorari di difesa e alle spese vive.
Le spese di CTU vanno invece poste pro quota a carico delle parti condividenti, quali spese di massa.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, nella causa n. 1982/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara il diritto di allo scioglimento della comunione ereditaria tra la stessa e Parte_1
accertando il diritto di alla divisione dell'immobile censito al C.F. di CP_1 Parte_1
Marsala al foglio n.97, particella n. 31, sub. 5, cat. A/2, cl.6, cons.7,5, Contrada Pispisia n.162/A, piano S1-T e dichiara e dispone lo scioglimento della comunione dell'immobile oggetto del presente
13 procedimento, avente ad oggetto il bene descritto dal CTU nell'elaborato peritale depositato l'8/3/2024, secondo l'individuazione indicata in parte motiva nonché, in accoglimento dell'istanza svolta dall'attrice,
2) attribuisce e assegna il 50% dell'immobile anzidetto appartenente a a CP_1 [...]
(già proprietaria del restante 50%), dandosi atto dell'avvenuta corresponsione da parte di Parte_1
della somma di euro 38.092,50 alla creditrice ipotecaria Parte_1 CP_2
3) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio relative agli onorari di difesa e alle spese vive,
4) ponendo definitivamente a carico delle parti condividenti e in Parte_1 CP_1 ragione del 50% ciascuna, le spese di CTU, liquidate con separato decreto;
5) ordina e dispone al Conservatore dell'Ufficio Provinciale di Trapani la cancellazione, limitatamente all'immobile oggetto di divisione, della seguente formalità iscritta in danno di da CP_1 per la quota pari al 50% indiviso dell'immobile oggetto di divisione: CP_2
I. ISCRIZIONE Ipoteca Giudiziale iscritta in data 12/02/2015 Registro Generale n. 2303 – Registro
Particolare n. 202;
Marsala, 27 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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