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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 221/2024 R.G. promossa
DA
( ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Filippa Maria Luisa Morina;
Appellante
CONTRO
( ), CP_1 C.F._1 CP_2
( ); C.F._2 Controparte_3
( ), C.F._3 Controparte_4 C.F._4 [...]
( ), Controparte_5 C.F._5 Controparte_6
( ); C.F._6 Parte_2
( ), C.F._7 Parte_3
( ), ( C.F._8 Parte_4 C.F._9
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Del Campo e Caterina Chiarenza, Appellati
OGGETTO: pubblico impiego – conferimento incarico dirigenziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4.11.2019, gli odierni appellati – dirigenti medici di ruolo dell'Asp di Catania, precedentemente titolari di un rapporto di lavoro convenzionale Parte parasubordinato alle dipendenze delle – adivano il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, chiedendo di accertare e dichiarare il diritto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale di “alta professionalità” fin dalla data di assunzione l'1.8.2006 (e dall'agosto per previsto dall'art. 15 comma 4 dlgs CP_5 CP_5
502/1992 e dalla lettera C dell'art. 27 comma 1 del CCNL del 2000, classificato come C1 nella graduazione delle funzioni aziendali con pesatura minima 30, e al conseguente trattamento economico di retribuzione di posizione, unificata e variabile,
a decorrere dall'1.8.2006 (e dall'agosto del 2000 per;
di Controparte_5
accertare e dichiarare la nullità delle deliberazioni n. 66/1998 e n. 19/2009 per violazione dell'art. 1418 c.c. e artt. 21 septies ed 21 octies della l. n. 241/1990 e conseguentemente di disapplicarle;
di accertare e dichiarare l'invalidità ex art. 2113 e
1418 c.c. della transazione del 19.7.2012, o annullarla ai sensi degli artt. 1975 o 1427
c.c. per errore e/o dolo, limitatamente alla retribuzione variabile o, in subordine, accertare la lesione della libertà negoziale dei ricorrenti e/o la non ultrattività della transazione oltre il 2012; per l'effetto, condannare l'Asp al pagamento nei confronti di ciascuno dei ricorrenti delle differenze retributive a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale maturate dal 2006 al 2018 per un totale di €57.245,50, oltre alle differenze delle mensilità successive al dicembre 2018 per una misura di
€287,00 al mese compresi di accessori, interessi legali e/o rivalutazioni economiche o in via subordinata, al risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali o per perdita di chance per gli stessi importi;
in via ancora più subordinata, nel caso di rigetto della domanda di annullamento/risoluzione o risarcimento del danno discendente dalla transazione del 12.7.2012, dichiarare che la stessa riconosce ai ricorrenti l'incarico dirigenziale di alta professionalità, con la retribuzione di posizione variabile aziendale corrisposta interamente nella misura vigente nel 2006, con pesatura 30, quantomeno dal 1.1.2013, perché la transazione non poteva disporre per il futuro, e per l'effetto condannare l'Asp al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, di € 22.386,00 a titolo di differenze retributive di retribuzione di posizione variabile aziendale maturate dal 2013 e 2018, nonché al pagamento di € 3.731,00 annui per gli anni successivi e, comunque, condannare l'Asp al pagamento delle differenze retributive inerenti alla posizione unificata, quantificate in €3.539,82, per gli anni dal 2006 al 2010, compresi di accessori e interessi di legge e alla rifusione delle spese del giudizio.
Con sentenza n. 4057/2023, il giudice adito – istruita la causa documentalmente – accoglieva parzialmente il ricorso, accertando e dichiarando il diritto dei ricorrenti, tenuto conto dei compiti effettivamente espletati dagli stessi, all'attribuzione dell'incarico di alta professionalità di cui alla lett. C art. 27 CCNL 2000 fin dal mese di agosto 2006 (dall'agosto 2000 per e, per l'effetto, Controparte_5
condannava l'Asp convenuta al pagamento a favore di , CP_1 CP_2
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 Parte_2
, della somma di € 25.925,82
[...] Parte_3 Parte_6
– comprensivi di € 22.386,00 a titolo di retribuzione variabile aziendale dal 2013 in poi e € 3.539,92 a titolo di retribuzione di posizione unificata dal 2006 al 2010 – e
€58.394,92 in favore di di cui € 54.855,10 dovuti a titolo di Controparte_5
variabile aziendale dal 2006 e di € 3.539,82 a titolo di retribuzione di posizione unificata dal 2006 al 2010.
Preliminarmente, dichiarava la cessazione della materia del contendere a decorrere dal mese di dicembre 2019, data dalla quale l'Asp – con le deliberazioni n. 414, 419,
423 del 24.04.2020 – aveva riconosciuto l'incarico richiesto con pesatura “C” ai ricorrenti e , e “C1” Controparte_6 Parte_2 Parte_6
a tutti gli altri. Ricostruiti i fatti di causa, affermava che l'attuale formulazione dell'art. 15 d.lgs.
n. 502/1992, secondo cui “in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici”, confrontata con la precedente, induce a ritenere configurabile un vero e proprio diritto del dirigente, con cinque anni di pregressa esperienza lavorativa e che sia stato valutato positivamente, all'attribuzione delle funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, potendo invece essere attribuiti al dirigente, a discrezione dell'amministrazione, incarichi di direzione di strutture semplici. Rappresentava, dunque, che la novella aveva superato, abrogandolo, l'art. 28 comma 3 e 4 del CCNL 2000, ai sensi del quale “
3. Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art.
27, comma 1 lett. b) e c).
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall'azienda, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale”.
Riteneva configurabile il diritto dei ricorrenti al conferimento di uno tra gli incarichi compresi nell'art. 27 citato, avendo gli stessi maturato il requisito dell'anzianità cumulando gli anni svolti alle dipendenze dell'Asp, con quelli svolti in regime convenzionale parasubordinato per una media non inferiore a 24 ore settimanali, ai sensi dell'art. 48 l. n. 933/1978, come previsto dal DPCM 8 marzo
2001, secondo cui il lavoro prestato nell'ambito di un rapporto convenzionale è utilizzabile anche ai fini dell'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa del Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, per l'accesso agli incarichi di alta professionalità.
In merito all'asserita invalidità della transazione – che prevedeva il pagamento della retribuzione di posizione parte variabile aziendale nella misura del 50% di €
256,00 mensili per gli anni 2007 e 2008 e del 50% di € 328,00 mensili per gli anni dal 2009 al 2012 e il riconoscimento per intero a partire dal 2013 – escludeva che potesse trovare accoglimento la relativa domanda per la dedotta assenza della rappresentanza sindacale e per gli altri difetti di forma denunciati, in quanto l'effettività dell'assistenza sindacale non è condizione di legittimità dell'accordo.
Riteneva, inoltre che – a differenza delle transazioni e rinunce di cui all'art. 2113 c.c.
– nel caso di specie la transazione non aveva avuto ad oggetto diritti indisponibili, atteso che riguardava solo il pagamento di una percentuale di indennità di posizione variabile e non anche il diritto al riconoscimento dell'emolumento. Riteneva che la transazione non potesse essere annullata per errore, come eccepito nel ricorso introduttivo, posto che rileva solo quello sulla situazione costituente il presupposto della “res” controversa e non quello che cade su una questione oggetto di controversia tra le parti.
Dunque, statuiva l'inammissibilità e l'infondatezza delle pretese relative dal 2007 al 31.12.2012, in quanto coperte dall'accordo transattivo, ad eccezione di CP_5
che non aveva aderito alla proposta transattiva.
[...]
Al contrario, riteneva fondata la domanda avente ad oggetto la retribuzione di posizione minima unificata, fatta valere fino al 31.12.10, non essendo stata oggetto di transazione e sussistendo il diritto all'incarico secondo gli importi indicati dai ricorrenti con ricorso, non contestati dalla resistente.
Con riferimento alla domanda relativa alla retribuzione di posizione variabile aziendale per tutti i ricorrenti dal 2013 e per dal 2006 – Controparte_5
richiamato un precedente dell'ufficio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. –, riteneva che l'Asp, nel vigore del d.lgs. 254/2000, non avesse alcuna discrezionalità in merito al conferimento dell'incarico, stante il presupposto dell'anzianità di servizio e considerato che l'Asp non aveva mai specificamente contestato che i dirigenti erano sempre stati valutati positivamente. A fronte del lamentato trattamento discriminatorio nei confronti dei ricorrenti – a cui era stato assegnato un incarico di base con retribuzione variabile corrispondente ad una “pesatura” 16, ove invece ad altri colleghi veniva assegnato, pur svolgendo le medesime funzioni, un incarico di alta professionalità con “pesatura” 30 – osservava che l'Asp non aveva mai fornito chiarimenti in ordine ai criteri utilizzati ai fini del conferimento di incarichi di tipo
C1, formulando solo generiche contestazioni, nonostante una specifica allegazione delle attività di verifica, controllo e ispezione compiute dai ricorrenti e delle analoghe attività svolte dagli altri dirigenti medici nei medesimi ambiti.
Ciò posto, dichiarava assorbite tutte le altre questioni, in considerazione del fatto che erano state proposte dai ricorrenti solo in via subordinata.
Riteneva sufficienti ai fini della decisione i conteggi formulati nel ricorso introduttivo, che dovevano dirsi sufficientemente dettagliati e non oggetto di contestazione specifica, atteso che la mancata o generica contestazione dei conteggi in primo grado rende gli stessi accertati in via definitiva, in conformità all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità.
Con atto dell'8.4.2024, l appellava la Parte_1
sentenza. Instauratosi il contradditorio, , , CP_1 CP_2 CP_3
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_2
, resistevano al gravame.
[...] Parte_3 Parte_6
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 27.3.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico e articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata interpretazione e applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 15 d.lgs. n.
502/1992, come modificato dall'art. 8 comma 1 d.lgs. 254/2000, e dell'art. 27 del CCNL 2000, deducendo l'inesistenza di un diritto all'attribuzione automatica di incarichi dirigenziali.
In particolare, rileva che l'art. 15 ter comma 4 d.lgs.n. 502/1992, nella formulazione in vigore alla data del 27 settembre 2000, disponeva che “I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive, di verifica e di controllo”, ove invece, in seguito alla modifica introdotta con d.lgs n. 254/2000, l'art. 28 del CCNL 2005 ha previsto che “L'esito positivo della richiamata valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti: b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 2 e art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio: -
l'attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici;
- l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia superiore;
la rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale, il cui valore è indicato, nel tempo, dalle tavole degli articoli da 37 a 40. In ogni caso la retribuzione di posizione minima dopo il 31 dicembre 2003 è rideterminata nella misura prevista dagli artt. 42 e 43 ferma rimanendo la modalità di finanziamento stabilita dall'art. 9, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio”.
Precisa che la modifica normativa, pur comportando la doverosità per le aziende sanitarie di istituire posizioni dirigenziali di natura professionale, prendeva in considerazione quanto previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall'art. 4 d.l. n. 158/2012, nella parte in cui dispone che “gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo
3, comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l'articolo 19, comma 1, del D. Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico”.
Allega, inoltre, che i CCNL dell'area dirigenza sanitaria adottati nel tempo hanno riconosciuto una retribuzione di posizione complessiva, composta da una quota stabilita tabellarmente in sede contrattuale e una quota variabile e definibile in sede aziendale, collegata all'incarico e graduata in base al livello di responsabilità relativo alla natura dell'incarico. Precisa, quindi, che gli incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari sono a) incarico di direzione di struttura complessa;
b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (c.d. dirigenti equiparati).
Sostiene che la diversa formulazione lessicale del CCNL del 2000, rispetto a quella del 2005, non può essere ritenuta decisiva, atteso che l'uso del disgiuntivo “anche” consente di ritenere che al dirigente con più di cinque anni di attività e positiva valutazione può essere confermato l'incarico di natura professionale oppure può essergli attribuito l'incarico professionale di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e controllo, costituendo entrambi conferma di un incarico in ogni caso dirigenziale di tipo professionale, sebbene il relativo espletamento non sia accompagnato dall'erogazione della retribuzione di risultato, mancando una specifica pesatura.
Ritiene che debba escludersi qualsiasi automatismo che attribuisca ai dirigenti il diritto ad un incarico professionale di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e controllo, come statuito anche dalla Suprema Corte nella sentenza n. 695/2014 secondo cui “nessun automatismo è ravvisabile nella erogazione del trattamento economico accessorio, poiché la retribuzione di posizione riflette il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed esprime lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale al di fuori di ogni automatismo”.
Aggiunge che lo stesso CCNL prevede la possibilità di ottenere, alla fine dei cinque anni, la conferma dello stesso incarico o l'attribuzione di un altro analogo e che l'attribuzione di un incarico di maggior rilievo discende esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni, da classificarsi quale atto di macro-organizzazione, di esclusiva competenza aziendale, che richiede la previa verifica di capienza del relativo fondo. Afferma, infatti, che il numero e la tipologia di incarichi dirigenziali “non di base” è strettamente legata alle disponibilità economiche aziendali, essendo impensabile che il relativo conferimento possa essere riconosciuto a tutti i dirigenti con cinque anni di attività o ritenere che sia configurabile un diritto soggettivo in tal senso.
Dunque, assume che, nonostante le modifiche intervenute nel tempo, è rimasto immutato in capo all'amministrazione il potere organizzativo da esercitarsi nel rispetto delle norme finanziarie, ove invece alla contrattazione collettiva residuano i profili di disciplina del rapporto di lavoro e dei trattamenti economici.
Sostiene che il disconoscimento del diritto all'attribuzione dell'incarico esclude ogni fondamento alla pretesa risarcitoria per il mancato conferimento, atteso che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, ma esprime l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale comprendente tutta l'attività che afferisce alla detta qualificata.
Ribadisce, altresì, che l'ASP può attribuire incarichi solo quando sussistono determinati requisiti, pena il contrasto con la ratio della disciplina, oltre la produzione di un eventuale danno erariale per inosservanza del tetto massimo del relativo fondo aziendale. Ancora, rileva che – conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità – il dato testuale non può indurre a ritenere che il medico positivamente valutato nel quinquennio abbia diritto ad un incarico di direzione di struttura semplice o di alta professionalità e assimilati, ritenendo, al contrario, che tale attribuzione è una mera possibilità, come desumibile dall'art. 15 ter d.lgs 165/2001, secondo cui l'attribuzione di incarichi medico dirigenziali è subordinata alla verifica delle risorse finanziarie disponibili e alle scelte organizzative dell'ente. Anche la contrattazione collettiva stabilisce che si debba procedere alla scelta con atto scritto e motivato sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e procedure di affidamento, che si rivelano incompatibili con il conferimento automatico di incarichi a tutti coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva.
Considerato, infine, che l'elencazione di cui all'art. 27 del CCNL del 2000 non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, che possono essere disposti solo dall'assetto organizzativo e aziendale, e ribadita l'insussistenza del diritto all'assegnazione dell'incarico di elevatissima professionalità di categoria C ai
Dirigenti Medici, sostiene che l'Azienda non ha alcuna responsabilità in merito alla mancata attribuzione delle differenze retributive spettanti a titolo di variabile aziendale.
1.2. Nella memoria di costituzione, gli appellati eccepiscono il passaggio in giudicato del capo della sentenza che, tenuto conto dei compiti effettivamente espletati dagli odierni appellati, riconosce agli stessi il diritto all'attribuzione di incarico di alta professionalità di cui alla lett. C. dell'art. 27 con pesatura 30, in quanto non oggetto di impugnazione da parte dell'Asp, essendosi la stessa concentrata nell'atto di appello solo sulla questione teorica del diritto ad un qualsiasi incarico maggiore, e non sulla corrispondenza tra le funzioni esercitate e la declaratoria legislativa e contrattuale. Affermano, infatti, che la sentenza gravata ha accertato non solo il diritto ad uno qualsiasi dei maggiori incarichi, ma che i ricorrenti già svolgevano incarichi riconducibili alla declaratoria legislativa e contrattuale, di cui all'art. 15 comma 4 d.lgs 165/2001 e art. 27 lett. C CCNL 2000.
Ripropongono le domande formulate con il ricorso introduttivo non esaminate o ritenute assorbite dal giudice di primo grado. 2. L'appello è fondato nei termini di seguito esposti.
Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'odierna appellata di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 434 c.p.c.
La censura non merita accoglimento.
"Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017.
Nel caso in esame è possibile individuare i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
2.1.Il primo motivo di appello è fondato. L'interpretazione sostenuta dal giudice di primo grado, secondo cui la modifica normativa apportata dal D.Lgs. n.
254/2000 all'art. 15 del D.lgs n.502 avrebbe determinato il riconoscimento del diritto del dirigente con cinque anni di anzianità, con positive valutazioni, all'attribuzione di un incarico tra quelli indicati dall'art. 27 lett. C del CCNL 8 giugno 2000 non può essere condivisa.
Il collegio richiama ex art. 118 disp att. c.p.c. la sentenza n 456/2024 di questa
Corte resa in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio e i precedenti della Suprema Corte ivi richiamati. “… Sul punto il collegio si riporta, condividendolo e non essendovi ragioni per discostarsene, all'ormai il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. n.11574/2023), secondo cui: “…3. non è vero che il dato testuale delle norme di legge induca ad una lettura tale per cui al compimento positivamente valutato del quinquennio il dirigente medico abbia diritto, comunque, ad un incarico o di direzione di struttura semplice o di alta professionalità ed assimilati, di cui all'art. 27 CCNL 28.6.2000-quadriennio 1998-
2001 lett. b) e c); e' vero che l'originario "possono" è stato sostituito, con il D.Lgs.
n. 254 del 2000, art. 8 dall'assertivo "sono" attribuiti, ma ciò che è oggetto di tale attribuzione sono comunque funzioni di natura professionale "anche" (così ancora
l'art. 15. Euro 4) di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, "nonché" (sempre l'art. 15, comma 4) incarichi di direzione di strutture semplici. Anche in tale formulazione l'attribuzione di quelle funzioni più qualificate è dunque una mera possibilità come si desume dalle locuzioni ("anche"/"nonché") utilizzate;
3.1 ricorrono poi ulteriori e fondanti argomenti nel senso della non obbligatorietà dell'attribuzione di quella tipologia di incarichi;
il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 15-ter prevede che gli incarichi medico- dirigenziali siano attribuiti "compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis"; ciò esclude - evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi - che il numero degli incarichi sia necessariamente pari
a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende evidentemente dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative - di merito Parte
- della P.A. di riferimento;
né ha rilievo il fatto che la qui coinvolta, nel proprio atto aziendale, possa avere previsto solo le strutture e non gli incarichi professionali;
la norma è infatti chiara e dunque, almeno quanto a numero, vi deve essere una programmazione organizzativa e finanziaria degli incarichi, secondo un assetto evidente che prescinde da ciò che gli enti in concreto facciano o meno, perché la logica normativa è di assoluta evidenza e, come si dirà, non suscettibile di deroghe;
non vi è poi ragione per valorizzare, nella individuazione del contenuto dell'atto aziendale, soltanto il disposto dell'art.
3-comma 1-bis, che fa riferimento all'individuazione delle strutture, in quanto l'art. 15-ter è inequivocabile - e di stringente logica giuridica - nel coordinare gli aspetti organizzativi e quelli finanziari e nel prevedere quel contenuto dell'atto aziendale;
3.2 infine, la contrattazione collettiva nel regolare, come prevede la legge (D.Lgs. n. 502 del
1992, art. 15, comma 1, seconda parte) le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce (art. 28 CCNL 2000) che si proceda alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l'affidamento (cui nel CCNL 19.12.2019 si aggiunge anche un avviso di selezione interna), il che è palesemente in contrasto con un'attribuzione a tutti, al quinquennio, sempre e comunque, di uno di quegli incarichi;
3.3 la rigorosa disciplina finanziaria ed organizzativa non ammette anzi deroghe da parte della contrattazione collettiva, non trattandosi qui di regolare diritti economici di singoli, ma di rispettare l'assetto di fondo predisposto dal legislatore al fine di assicurare il buon andamento, di caratura costituzionale (art. 97 Cost.), sicché anche le norme negoziali sono da intendere secondo le regole di quel sistema;
basti qui richiamare il sistema generale delle fonti di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, in cui i profili organizzativi (comma 1) sono rimessi alla Pubblica Amministrazione ed alla contrattazione collettiva è demandata invece la disciplina dei rapporti di lavoro e dei trattamenti economici (commi 2 e 3); nonostante le modifiche intervenute nel tempo di tali disposizioni, è rimasta immutata l'attribuzione alla P.A. dei poteri organizzativi (v. anche il rinvio alle norme civilistiche del Libro V, Capo I, Titolo II, nel cui contesto è al datore di lavoro che sono riconosciuti i poteri organizzativi), da esercitarsi nel rispetto delle norme finanziarie, mentre alla contrattazione sono rimessi i profili di disciplina del rapporto di lavoro e dei trattamenti economici;
assetto da cui certamente non si allontana la disciplina del D.Lgs. n. 502 del 1992, che anzi - data la necessità di coordinare l'organizzazione con la cura dell'interesse sanitario alla cui gestione la P.A. è preposta - contiene un'ampia normativa iniziale in cui appunto si delinea proprio l'articolata e complessa potestà organizzativa degli enti di gestione e di indirizzo del settore;
4. quanto sopra esclude che si possa assecondare l'assunto del ricorrente in ordine ad un'obbligatorietà di conferimento di certi incarichi, che non è nel dato normativo complessivamente inteso;
ciò esime da approfondimenti rispetto alle dinamiche retributive della contrattazione collettiva, cui certamente non è consentito, quali esse siano nei più diversi dettagli, di determinare conclusioni diverse rispetto a quelle imposte dall'assetto organizzativo ed a quello finanziario ad esso strettamente collegato … …” (in senso analogo, si vedano altresì Cass. n.5028/2024, n. 5030/2024)”.
Alla stregua di quanto sopra la domanda avente a oggetto il diritto all'incarico e alla relativa retribuzione deve essere rigettata.
Il collegio ritiene che non osti a tale statuizione la dedotta eccezione di giudicato fondata sull'assunto che l'appellante non avrebbe impugnato la sentenza nella parte in cui aveva accertato che i ricorrenti avevano svolto i compiti indicati in ricorso e documentati: la sentenza appellata non ha riconosciuto le differenze retributive in conseguenza dello svolgimento di fatto di mansioni superiori. Peraltro, nell'ambito della dirigenza del pubblico impiego contrattualizzato non trova applicazione l'art. 2103 c.c. con riferimento allo svolgimento di mansioni superiori: in particolare la dirigenza sanitaria è inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello (art. 15 - ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dall'art. 28, comma 6, CCNL 8 giugno 2000).
La sentenza ha accolto la domanda ritenendo che dal conseguimento dell'anzianità di cinque anni derivasse il diritto al conferimento di uno degli incarichi di cui all'art. 27 lett. C del CCNL e non dallo svolgimento di fatto delle mansioni analoghe a quelle svolte dai colleghi cui l'incarico era stato riconosciuto.
Nessun giudicato si è formato sul diritto al conseguimento dell'incarico in conseguenza dello svolgimento di fatto delle mansioni.
La pretesa degli odierni appellati, volta a conseguire un incarico di alta professionalità almeno di pesatura 30, semplicemente per il fatto di avere maturato alle dipendenze dell'ASP appellante un'anzianità ultra-quinquennale, è infondata.
Pertanto, in riforma della sentenza appellata, va rigettata la domanda avanzata in via principale dagli odierni appellati.
2.2.E' invece fondata, nei termini di seguito esposti, la domanda, proposta in primo grado e qui riproposta, di risarcimento del danno per perdita da chance. Si richiama ex art. 118 disp. Att. c.p.c. la già citata sentenza di questa Corte n.
456/2024 resa in fattispecie analoga promossa da altri medici dipendenti dell'ASP di
Catania: “
4.1 Dalla documentazione prodotta dai lavoratori emerge che l'ASP ha attivato la procedura di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi solo nel 2019 con deliberazione n. 663 del 31.5.2019 e con decorrenza dal mese di dicembre 2019; in precedenza, pur avendo conferito ai dirigenti medici, tra cui gli odierni appellati, incarichi con diversa pesatura, non ha indicato i criteri sulla cui base è avvenuta tale assegnazione, in tal modo attuando una discriminazione tra dirigenti. medici che di fatto svolgevano le stesse funzioni, tenuto conto che le funzioni e specializzazioni degli odierni appellanti incidentali - per come deve ritenersi incontestato, in assenza di qualsivoglia diversa allegazione da parte dell -sono identiche o comunque equivalenti a quelle di altri Pt_1
professionisti - i cui curricula sono stati prodotti in atti - e che, a differenza dei primi, hanno invece ottenuto un incarico dirigenziale di maggiore pesatura. 4.2
L' , in merito alla mancata graduazione e pesatura degli incarichi, Parte_1
nulla invero ha dedotto o contestato, limitandosi a sostenere che i medici appellati hanno meritato l'attribuzione di punti 16 ed hanno ottenuto incarichi in linea con tale valutazione, aggiungendo che il conferimento degli incarichi era avvenuto in conformità all'organizzazione che l'amministrazione si era data nel tempo, ma senza documentare che, prima del 2019, la prevista procedura di graduazione fosse stata attuata.
4.3 Né, come s'è detto, l ha contestato che altri medici - i cui Pt_1
curricula sono stati prodotti in primo grado e che effettivamente sembrano aver svolto funzioni identiche o comunque equivalenti a quelle degli appellati - abbiano ricevuto incarichi di pesatura maggiore rispetto a quelli conferiti a questi ultimi, ai quali, d'altra parte, nel 2019 - quando è stata attuata dall la procedura di Pt_1
graduazione degli incarichi - è stato assegnato un incarico di pesatura 30, senza che vi fosse stato alcun mutamento delle funzioni svolte.
4.4 L'operato dell'amministrazione non risulta dunque conforme alle previsioni del CCNL dell'8/6/2000, che, all'art. 28, prevede, per quel che qui rileva, che ai dirigenti del ruolo sanitario, dopo cinque anni di attività sono conferibili incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo (comma 3); gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti ai dirigenti ivi indicati, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato (comma 4); in caso di più candidati all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla base di una rosa di idonei selezionati con i criteri indicati nel comma 9 dai direttori di dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni interne interessati” (comma 8); le aziende - nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 7 - formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.
4.5 La condotta dell'azienda, in definitiva, concreta un inadempimento contrattuale, che legittima il danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno per perdita di chance, in conformità all'orientamento formatosi presso la Corte di Cassazione secondo cui:
“La violazione dell'obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima il dirigente medico interessato a chiedere non
l'adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. A tal fine, il dirigente medico è tenuto solo ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l'inadempimento della controparte;
il datore di lavoro è gravato, invece, dell'onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile”; “Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all'inadempimento della P.A. all'obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi a tal fine necessaria, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa;
in proposito il dipendente deve allegare l'esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni
o secondo parametri di probabilità…”.
Ritiene il collegio in ordine alla quantificazione del danno – che come sopra esposto deve essere liquidato in via equitativa (cfr ex multis Cass. n. 9040/2023; n.
29780/2023)- considerato che gli appellati hanno provato che, qualora l'ASP avesse proceduto correttamente, avevano una plausibile possibilità, ma non la certezza, di ricoprire l'incarico cui ambivano e che in effetti hanno svolto attività di verifica, controllo e/o ispettive analoghe a quelle svolte da altri colleghi cui è stato riconosciuto l'incarico cui aspiravano, che il risarcimento del danno possa quantificarsi in via equitativa nella misura del 50% dell'importo liquidato dal primo giudice.
In definitiva in accoglimento della domanda di risarcimento del danno riproposta dagli odierni appellati l deve essere Parte_1
condannata a corrispondere a ciascuno degli appellati , , CP_1 CP_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 Parte_2
la somma di € 12.962,91
[...] Parte_3 Parte_4
ciascuno oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione e a pagare in favore di Con
per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 29.197,46, oltre Controparte_5
alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda avanzata in via principale dagli odierni appellati, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria riproposta dagli appellati, condanna l a pagare in favore di Parte_1 [...]
, , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_6
, , per i
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_7
titoli di cui in motivazione, la somma di € 12.962,91 ciascuno oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, condanna l a pagare in favore di Parte_1 [...]
per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 29.197,46, oltre Controparte_5
alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;
condanna l a pagare le spese processuali Parte_1
di entrambi i gradi, che liquida in euro 9500,00 per il primo grado e in euro 10.000,00 per il presente grado, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 27.3.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi