Articolo 13 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 12Articolo 14
Versione
22 marzo 1913
Art. 13.

La proposta del Consiglio notarile, insieme coi documenti, sara' sottoposta alla Corte d'appello, che udito il pubblico ministero, esprimera' in Camera di consiglio il suo avviso motivato. Il presidente della Corte trasmettera' quindi tutte le carte al Ministero di grazia e giustizia.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913