Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2917 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 4/4/2025 e vertente
TRA
(P.I. ) con gli avv.ti Tiziana Parte_1 P.IVA_1
Agostini e Francesco Di Ciollo nel cui studio in Monte San Biagio alla via provinciale San Magno n. 113 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato CP_1 C.F._1
Francesca Rosetti nel cui studio in Roma via Barberini n. 47 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 812 pubblicata il 21/4/2022 del Tribunale di Latina.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 21
In data 21 dicembre 2007, sulla base di un precedente preventivo pari ad Euro 138.000,00, IVA esclusa, stipulavano un contratto di appalto con la per l'esecuzione delle opere, da ultimarsi entro Parte_1 il 7 luglio 2008, termine che le parti consideravano essenziale. L'essenzialità del termine convenuto si evinceva, peraltro, dalla previsione di una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, con salvezza del diritto del committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Tuttavia, sin dalla fase iniziale di esecuzione dei lavori e nella loro successiva prosecuzione, il proprietario dell'immobile evidenziava un ritardo rispetto a quanto programmato in aggiunta all'insorgere delle prime disfunzioni relative all'impianto idraulico in corso di installazione e ne dava tempestiva comunicazione all'appaltatore. I lavori, infine, terminavano nel mese di agosto, con dichiarazione di fine lavori del 21.08.2009 depositata presso il Comune di Roma, Municipio II, il 01.09.2009. Pertanto, la consegna dell'immobile ai proprietari avveniva a quattordici mesi di distanza dalla scadenza del termine convenuto nel contratto. In aggiunta, a seguito del trasferimento presso l'immobile restaurato, il dott. rilevava insieme al Direttore dei lavori la CP_1 presenza di gravi difetti nelle opere eseguite e si rivolgeva alla Società appaltatrice affinché intervenisse nuovamente al fine di rimuovere le suddette difformità. A causa di molteplici tentativi reputati dall'attore non risolutivi delle problematiche segnalate, la Società sospendeva i predetti interventi e, in data 19.11.2009, inviava al una lettera con la quale chiedeva il CP_1 pagamento delle somme residue dovute a titolo di saldo dei lavori effettuati.
Tra le parti si avviava, così, una intensa corrispondenza nel corso della quale il dott. contestava la debenza delle somme richieste ed CP_1 avanzava, inoltre, la richiesta di pagamento delle penali maturate per effetto del ritardo nella conclusione dei lavori, mentre la Parte_1 attribuiva il mancato rispetto del termine al ritardo con cui l'attore aveva provveduto a consegnare i materiali necessari. Poiché, nel frattempo, nella stanza di servizio dell'appartamento si verificavano delle infiltrazioni d'acqua, il dott. si rivolgeva ad CP_1
pag. 2 di 21 un'impresa di sua fiducia al fine di limitare i danni e quest'ultima, una volta recatasi sul posto, rilevava anche l'inadeguatezza dell'impianto precedentemente installato.
Per tali ragioni, il dott. decideva di rivolgersi ad un tecnico, CP_1 l'Ing. , al fine di ottenere la predisposizione di una perizia che Parte_2 accertasse se effettivamente l'impianto fosse stato realizzato a regola d'arte. Dalla perizia dell'Ing. risultavano una serie di anomalie Parte_2 nei lavori effettuati, che riguardavano, in linea generale, il malfunzionamento dell'impianto idrico-termico e l'assenza delle dichiarazioni di conformità richieste dalla legge ed inducevano l'odierno attore a rivolgersi all'autorità giudiziaria, tenuto conto che tra le parti non residuava alcuna possibilità di raggiungere un accordo.
Pertanto, con atto di citazione del 27 febbraio 2010 (R.G. n.
13356/2010), il dott. conveniva la dinanzi al CP_1 Parte_1 Tribunale di Roma chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della stessa degli obblighi derivanti dal contratto di appalto e di condannarla al pagamento della penale, come prevista dal contratto, nella misura di Euro 45.000,00 o nella misura minore o maggiore risultante di giustizia, nonché al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 30.000,00 e alla consegna delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati. In via istruttoria l'attore chiedeva all'adito Tribunale l'ammissione di CTU al fine di verificare l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, di quantificare i danni subiti in conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori nonché i costi degli interventi di ripristino o ricostruzione degli impianti. Chiedeva, infine, l'ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta e la prova per testi.
A sostegno della domanda deduceva che i lavori erano stati terminati con quattordici mesi di ritardo rispetto alle previsioni contrattuali senza che la Società appaltatrice avesse addotto, almeno fino a quel momento, di essere incorsa in impedimenti in corso d'opera dovuti alla condotta della controparte o ad altra causa.
Evidenziava, inoltre, che tale ritardo gli aveva provocato numerosi disagi, costringendo l'intera famiglia a trasferirsi temporaneamente presso un residence, affrontando, così, due traslochi e sostenendo costi ulteriori che si aggiungevano a quelli della ristrutturazione, tra i quali, appunto, gli esborsi relativi al periodo di pernottamento presso la struttura alberghiera. L'attore, inoltre, deduceva il carattere puramente formale dell'ultimazione dei lavori, in quanto sin dal primo ingresso nell'abitazione si erano manifestati molteplici vizi e difformità nelle opere realizzate, che lo inducevano a chiedere l'intervento di un idraulico e poi a rivolgersi ad un esperto al fine di ottenere una perizia concernente la regolarità dei lavori svolti.
pag. 3 di 21 Si costituiva la convenuta con comparsa del 15.10.2010, con la quale eccepiva la continenza tra la causa in oggetto, instaurata dal CP_1 presso il Tribunale di Roma (R.G. n. 13356/2010), e quella scaturente dall'opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le medesime parti dinanzi al Tribunale di Latina (R.G. n. 246/2010), sostenendo che quest'ultima non ammettesse la translatio iudici. Risultava, infatti, che, a seguito dell'introduzione del primo giudizio di cognizione, la aveva notificato alla controparte Parte_1 decreto ingiuntivo n. 72/2010 (R.G. n. 99/2010), emesso dal Tribunale di
Latina-Sezione distaccata di Terracina, con il quale veniva ingiunto al il pagamento della somma di Euro 54.080,72 IVA inclusa, oltre CP_1
Euro 1.508,00 per interessi legali a decorrere dal 23.12.2009 e spese di procedura, a saldo degli importi asseritamente dovuti per i lavori di ristrutturazione eseguiti.
Pertanto, con atto di citazione del 16.04.2010 il dott. CP_1 proponeva opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. n. 246/2010) chiedendo al Tribunale di Latina di accertare, in via preliminare, la propria incompetenza territoriale a favore della competenza del Tribunale di Roma.
Chiedeva, inoltre, di dichiarare la litispendenza e/o la continenza con il giudizio R.G. n. 13356/2010 già pendente dinanzi al Tribunale di Roma e la connessione delle domande formulate dall'opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo con quelle proposte dall'opponente nel procedimento instaurato presso il Tribunale romano.
Sempre in via pregiudiziale in rito, il chiedeva che, in ogni CP_1 caso, fosse disposta la sospensione del procedimento nelle more della definizione del giudizio pendente davanti al Tribunale di Roma. Nel merito, l'opponente chiedeva in via principale che, in accoglimento dell'opposizione spiegata, venisse dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo e che fosse comunque revocato, in quanto infondato in fatto e in diritto. In via riconvenzionale chiedeva, previo accertamento e declaratoria del ritardo nella conclusione dei lavori di 450 giorni da parte dell'opposta, la condanna della al pagamento della penale Parte_1 contrattuale nella misura complessiva di Euro 45.000,00, o nella somma ritenuta all'esito del giudizio, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo. Il chiedeva, inoltre, la condanna della Società al CP_1 risarcimento dei danni provocati nella misura di Euro 30.000,00, pari ai costi che la parte avrebbe dovuto sostenere per l'eliminazione dei vizi, ovvero della somma maggiore e/o minore che sarebbe stata accertata come dovuta nel corso del giudizio, oltre interessi dal giorno del dovuto al soddisfo.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle proposte della ricorrente, chiedeva la compensazione delle reciproche ragioni di credito. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
pag. 4 di 21 Sotto il profilo istruttorio, l'opponente chiedeva l'ammissione di CTU al fine di accertare se i lavori di ristrutturazione fossero stati eseguiti a regola d'arte e al fine di quantificare i danni patiti. Chiedeva, altresì, che fosse ammesso l'interrogatorio formale della convenuta e la prova per testi. Si costituiva la Società opposta con comparsa dell'1.10.2010, con la quale contestava l'avversa ricostruzione dei fatti e la domanda riconvenzionale deducendo, per quanto concerne il rito, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Latina sollevata da controparte, stante l'operatività nel caso di specie dell'art. 1182 c.c., che individua il giudice competente nel luogo nel quale il creditore ha il domicilio, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.
Nel merito, la contestava la fondatezza della Parte_1 domanda riconvenzionale avversa.
A scioglimento della riserva, questo Tribunale dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, previo accertamento della continenza tra i due giudizi, assegnava alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Roma, individuato come giudice competente in quanto previamente adito.
Contro la prefata ordinanza, la proponeva Parte_1 regolamento di competenza, sul quale la Corte di Cassazione si pronunciava con ordinanza n. 6511/2012 individuando il Tribunale di
Latina quale giudice competente a decidere la controversia.
Il dott. pertanto, riassumeva davanti al Tribunale di Latina CP_1 dapprima il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. n. 246/2010) e successivamente, con separato atto di riassunzione, il giudizio di accertamento dell'altrui inadempimento e di condanna al risarcimento dei danni (R.G. n. 382/2013) precedentemente promosso di fronte al Tribunale di Roma.
Con provvedimento del 31.10.2014 questo Tribunale disponeva la riunione dei due giudizi, che assumevano il numero di R.G. 300246/2010 a seguito della soppressione della sede distaccata di Terracina.
Con ordinanza del 20 novembre 2015 veniva ammesso l'interrogatorio formale delle parti nonché la CTU richiesta dall'attore; seguiva l'ammissione di prova per testi e la relativa escussione. Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 8 luglio 2021 a seguito della trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 221 comma 4 D.L. n. 34/2020 come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020 dell'udienza di precisazione delle conclusioni.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra il dott. e la CP_1 Parte_1
ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo n. 72/2010; ha accertato
[...]
pag. 5 di 21 che i lavori oggetto dell'appalto sono terminati in data 21.08.2009, e dunque si sono conclusi con 410 giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale convenuto;
ha, per l'effetto, condannato la al Parte_1 pagamento in favore di delle seguenti somme: Euro CP_1
41.000,00, oltre interessi legali a decorrere dal 27.02.2010 a titolo di penale per ritardo;
Euro 9.472,80, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dall'8.3.2019; ha condannato, altresì, la al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € CP_1
7.254,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
ha posto le spese di CTU definitivamente a carico della
[...] con obbligo di rifusione verso Parte_1 CP_1
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Il sig. agisce in giudizio al fine di CP_1 ottenere l'accertamento e la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto concluso con la per violazione del termine Parte_1 contrattualmente previsto per la conclusione dei lavori, qualificato dalle parti come essenziale, e per i vizi e difetti concernenti le opere eseguite. In particolare, l'attore sostiene che i vizi lamentati sarebbero da ricondurre alle difformità caratterizzanti gli interventi di ristrutturazione svolti rispetto a quanto originariamente progettato e concordato dalle parti all'interno dello stipulato contratto di appalto. A seguito di incarico conferito dal dott. al perito ing. CP_1
affinché accertasse le singole difformità e verificasse se i lavori Parte_2 potessero dirsi complessivamente eseguiti a regola d'arte, in base a quanto disposto dall'art. 1662 c.c., all'esito delle verifiche effettuate, l'ing.
, con perizia del 12.01.2010, ha accertato le seguenti difformità: Parte_2
a) La mancanza della dichiarazione di conformità per gli impianti idrico- sanitario e termico;
b) La presenza di infiltrazioni nella stanza di servizio;
c) La presenza di riflusso dell'acqua di scarico all'interno del piatto doccia del bagno di servizio;
d) La presenza di problemi nella distribuzione dell'acqua sanitaria;
e) Difetti nelle tubazioni di scarico del lavello della cucina;
f) Mancato coordinamento dell'alimentazione elettrica dei circuiti termo-idraulici; g) Difetti nella realizzazione della distribuzione dell'impianto termico;
h) Difetti nel bagno della camera matrimoniale;
i) Errori nell'installazione del serbatoio di accumulo dell'autoclave e nel boiler di accumulo dell'acqua calda sanitaria;
j) Errato dimensionamento ed errata scelta del generatore di calore sia per il riscaldamento che per la produzione dell'acqua calda;
k) Errata installazione del radiatore nel locale salone. In aggiunta, il si duole dell'inadempimento della CP_1 controparte, oltre che sotto il profilo qualitativo, relativo all'esattezza della prestazione eseguita, anche in relazione alle tempistiche concordate per pag. 6 di 21 l'ultimazione dei lavori e la consegna dell'immobile, le quali non sono state parimenti rispettate.
La domanda, con riferimento ad entrambi i profili richiamati, è fondata. Per quanto riguarda l'asserito inadempimento della
[...] sotto il profilo qualitativo, occorre precisare che il Parte_1 comportamento tenuto dall'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) va valutato in modo particolarmente rigoroso sotto il profilo della diligenza impiegata, trattandosi di diligenza qualificata, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che gli impone di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie e i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi (ex multis Cass., Sez. II, n. 1981 del 02/02/2016).
Da un punto di vista processuale, ne consegue che, mentre il committente può limitarsi ad allegare il titolo e il relativo inadempimento, incombe in capo all'appaltatore, nei cui confronti venga richiesto l'adempimento o asserito l'inadempimento, l'onere di fornire la prova di aver esattamente adempiuto nei termini sopra indicati, guardando, per un verso, all'interesse creditorio finale e, per altro verso, ai mezzi impiegati al fine di soddisfarlo.
In alternativa, egli è tenuto a fornire la duplice prova della impossibilità assoluta ad eseguire la prestazione e che tale impossibilità dipenda da causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, a fronte della deduzione, da parte del CP_1 dell'inadempimento di controparte avente titolo nell'allegato contratto di appalto, la Società convenuta si è limitata ad eccepire l'infondatezza e la falsità di tale affermazione, senza però fornire la prova rigorosa relativa alla diligenza impiegata nell'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Tantomeno la ha fornito la prova dell'esistenza di un Parte_1 impedimento assoluto dovuto a causa ad essa non imputabile, limitandosi ad affermare genericamente che «l'esecuzione delle opere è stata notevolmente condizionata dall'attività dei falegnami e decoratori» e che, in ogni caso, «l'impresa era continuamente a disposizione del dott. CP_1 per aggiustamenti, rifiniture ed altro, il tutto letteralmente “a chiamata”». In conclusione, non può ritenersi superata l'affermazione di parte attrice circa l'altrui adempimento inesatto, relativo ai difetti delle opere eseguite.
Da ultimo, occorre altresì evidenziare che, correttamente, con le modalità e nei termini di legge (artt. 1667-1668 c.c.), il dott. ha CP_1 dapprima denunciato l'esistenza dei vizi all'appaltatore e successivamente ha richiesto un intervento finalizzato alla loro definitiva eliminazione.
pag. 7 di 21 Anche con riferimento all'adempimento tardivo, la domanda di accertamento e declaratoria della risoluzione ex art. 1457 c.c. è da considerarsi fondata.
Dal contratto di appalto concluso tra le parti risulta che la data del
7 luglio 2008 è stata individuata quale termine ultimo per la conclusione dei lavori. Tanto che, in difetto, i contraenti hanno previsto l'applicazione di una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Tale termine finale, pertanto, deve ritenersi essenziale, avuto riguardo all'interesse del committente, desumibile dalla natura e dall'oggetto del contratto nonché dal comportamento tenuto dalle parti. Pertanto, la famiglia considerando la data prevista per la CP_1 conclusione dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento acquistato, recedeva dal rapporto di locazione concluso con il titolare dell'immobile nel quale risiedeva dando congruo preavviso. Tuttavia, considerata l'indisponibilità dell'immobile in ristrutturazione al momento della cessazione della precedente locazione, i si trasferivano temporaneamente presso un residence e vi CP_1 rimanevano fino al settembre del 2009.
Alla luce di quanto esposto occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 1457 c.c., «se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione».
Pertanto, a fronte delle vicende intercorse tra le parti sopra richiamate, il contratto stipulato tra il dott. e la CP_1 Parte_1 deve considerarsi risolto di diritto.
[...]
Per le medesime ragioni risulta fondata anche la richiesta, avanzata dal di applicazione della penale contrattualmente convenuta nella CP_1 misura di Euro 100,00/giorno per un ritardo di 410 giorni (dal 7 luglio
2008, data convenuta per la conclusione dei lavori, al 21 agosto 2009, data della dichiarazione di fine lavori sottoscritta dall'arch. , per Persona_2 un importo complessivo pari ad Euro 41.000,00, a cui si aggiungono gli interessi legali a decorrere dalla data di costituzione in mora, trattandosi di debito di valuta (conf. Cass. Sez. III, sent. n. 3641/1998), individuata nella data di proposizione della domanda giudiziale (27.02.2010).
Con riferimento alla richiesta di risarcimento del maggior danno conseguente ai disagi abitativi ed economici subiti per la non immediata disponibilità dell'immobile di cui è causa, nonché per gli esborsi sostenuti dal al fine di eliminare i vizi riportati dalle opere eseguite, si CP_1 afferma la fondatezza della domanda nei termini che seguono.
pag. 8 di 21 Dalla CTU disposta da questo Giudice su richiesta di parte attrice al fine di accertare se i lavori di ristrutturazione siano stati realizzati a regola d'arte, indicare le opere da porre in essere per consentire il corretto funzionamento degli impianti, quantificare i danni subiti in conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori nonché i costi degli interventi di ripristino e/o di ricostruzione degli impianti e/o la congruità di quelli sostenuti dall'attore è emerso quanto di seguito riportato: 1) Sotto il primo profilo, ossia relativamente all'accertamento dello svolgimento dei lavori a regola d'arte, è stata confermata l'assenza della dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del D.M. n. 37/2008 per gli impianti idrico, sanitario e termico, la quale, viceversa, deve obbligatoriamente essere rilasciata dall'impresa installatrice al committente al termine dei lavori, previo svolgimento delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto (art.7 del richiamato Decreto ministeriale). Per quanto concerne la presenza degli ulteriori vizi dei quali è stato richiesto accertamento, anche allo scopo di riscontrare quanto indicato nella relazione peritale redatta dall'ing. e depositata dall'attore, Parte_2 il CTU ha rilevato l'impossibilità di verificare quanto asserito e di effettuare un riscontro generale della citata relazione, in quanto «la maggior parte delle parti imputate quali difetti ad oggi non compongono e non fanno più parte dell'impianto stesso. […] La caldaia installata dall'impresa ed attualmente dismessa, sicuramente era stata pensata come caldaia di “soccorso” per l'impianto di riscaldamento in caso di non funzionamento dell'impianto condominiale, ipotizzando la chiusura manuale di valvola e detentore dell'impianto condominiale con apertura del circuito di emergenza collegato alla caldaia installata dall'impresa. Tale soluzione, condivisibile come richiesta progettuale, non risulta comunque adeguata allo scopo per via di una serie di elementi di sicurezza ed equalizzazione non presenti e non rappresentati dall'impresa esecutrice né da un progetto all'uopo predisposto, per cui, alla luce di ciò, si condivide quanto riportato dall'ing. negli ultimi tre capoversi del punto 7) Pt_3 della propria relazione di non idoneità di esecuzione e quindi di eliminazione del collegamento per motivi di sicurezza» (pagg. 21-22 della
Relazione del CTU). 2) Per quanto riguarda il secondo dei profili indicati, è stato rilevato il corretto funzionamento degli impianti installati, fermo restando che
«dovrà essere eliminato, per motivi di sicurezza, il collegamento sul termosifone nella sala da pranzo con le rispettive valvole e detentori, previsto solo come predisposizione di impianto termico autonomo, per evitare interferenze con l'impianto termico condominiale» (pag. 25 della Relazione).
3) Per quanto riguarda la quantificazione dei danni subiti in conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori, è stato rilevato dal CTU il pag. 9 di 21 corretto funzionamento degli impianti per effetto dei lavori di aggiustamento e di riparazione dei vizi effettuati da una ditta di fiducia del all'uopo incaricata. Pertanto, il danno lamentato è stato ricondotto CP_1 al «fastidio sostenuto per l'esecuzione di dette riparazioni» e valutato in 12 giorni lavorativi di disagio abitativo sostenuto dai proprietari valutato forfettariamente in Euro 400,00 al giorno, per una cifra totale di Euro
4.800,00.
4) I costi degli interventi di ripristino e/o di ricostruzione degli impianti, comprensivi dei costi per l'assistenza tecnica necessari, e/o la congruità di quelli sostenuti dall'attore sono stati determinati conteggiando il 60% del numero di ore di lavoro previsto e il costo orario proposto all'interno dell'offerta del 08.11.2010, per un importo dei costi di riparazione dei vizi pari a: (60%x306h) x 23,00 €/h = Euro 4.222,80 Ai quali vanno sommati i costi dei materiali termoidraulici pari ad
Euro 450,00, per un importo complessivo di Euro 4.672,80. Dalla Relazione del CTU emerge un sensibile discostamento dall'ammontare dei danni richiesti dal sig. sulla base delle fatture CP_1 prodotte in giudizio e pari ad Euro 30.355,16, in quanto, per un verso, le fatture sono state emesse a favore di una società terza, APE 2000 s.r.l., e non direttamente a vantaggio del e, per altro verso, perché trattasi CP_1 di lavori eseguiti dall'attore in maniera del tutto autonoma ed arbitraria, mediante l'ausilio dell'opera di terzi e non avvalendosi direttamente della Società convenuta, per cui si dichiara venuta meno la relativa responsabilità della di cui al contratto di appalto Parte_1 sottoscritto in data 21.12.2007. Alla luce di quanto accertato mediante la richiamata CTU e per quanto in essa motivato, il danno lamentato dall'attore risulta quantificato nell'importo complessivo di Euro 9.472,80, pari alla somma tra € 4.800,00 per i danni relativi al disagio abitativo ed € 4.672,80 per i costi sostenuti per le riparazioni. Per tutto quanto sinora accertato e motivato, si ritiene che sussistano altresì i presupposti per accogliere l'opposizione spiegata dal sig. e revocare il decreto ingiuntivo emesso, attesa la fondatezza CP_1 della prefata opposizione e l'insussistenza di alcun credito residuo in capo alla Società ricorrente-convenuta. Pertanto, sebbene la insista per la conferma del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto per la somma di Euro 54.080,72, iva inclusa, della debenza di quelle somme non può ritenersi raggiunta la prova.
È noto che la mera produzione di una fattura, se costituisce prova sufficiente ai fini del soddisfacimento di una pretesa avanzata in sede monitoria, non può rappresentare una valida prova all'interno del giudizio di merito (ex plurimis Cass., sez. VI, sent. n. 8848/2021; Corte App. Napoli, sez. IX, 3 giugno 2021, n. 2054).
pag. 10 di 21 Per le medesime ragioni, la domanda riconvenzionale di parte attrice è fondata e va accolta, con le seguenti precisazioni: a) per quanto concerne la richiesta di pagamento della penale, essa è liquidata nella somma di Euro 41.000,00 per le medesime ragioni sopra richiamate, ossia tenuto conto che la cifra contrattuale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo va moltiplicata per 410 giorni di ritardo effettivo (dalla data
07.07.2008, prevista quale termine finale del contratto, al 21.08.2009, data di sottoscrizione della dichiarazione di fine lavori), oltre interessi legali a decorrere dalla data di costituzione in mora, individuata nella proposizione della domanda giudiziale (27.02.2010); b) con riguardo alla richiesta di risarcimento danni formulata da parte attrice nella misura totale di Euro
30.355,16 essa va accolta parzialmente, ossia nella misura di Euro
9.472,80, come da Relazione del CTU, oltre interessi legali dalla CTU
(deposita in data 8.3.2019) al saldo.
Da quanto emerge dalla citata relazione, la domanda risarcitoria avanzata dal committente è stata formulata considerando le spese concretamente sostenute per la eliminazione dei vizi, documentate da una serie di fatture prodotte (€12.500,00+€ 6.050,00+€6.050,00+€4.643,98+€1.111,18=€30.355,16), con la precisazione, però, che alcune di queste (fatt. n. 148 del 29.11.2010, fatt. n. 94 del 22.12.2011, fatt. n. 95 del 28.12.2011 e fatt. n. 96 del 28.12.2011) non sono state emesse a favore del sig. bensì di una società terza CP_1
(non meglio identificata nella presente causa) APE 2000 s.r.l., sebbene esse si riferiscano ai lavori eseguiti presso l'unità immobiliare di via Bruxelles n. 47, di proprietà dell'attore. A ciò si aggiunga che le spese sostenute dal sig. documentate CP_1 dalle presenti fatture, nonostante si riferiscano ad interventi di modifica e di ripristino della funzionalità delle opere presenti presso l'immobile di cui è causa, non sono state rilasciate dalla ma da una ditta Parte_1 esterna di incerta qualificazione, la quale è stata appositamente incaricata delle predette operazioni dal CP_1
Tuttavia, così agendo, il sig. ha fatto decadere la CP_1 [...] da ogni residua responsabilità della società per i difetti Parte_1 riconducibili al periodo di esecuzione dell'appalto, dei quali, pertanto, non ha potuto essere raggiunta la prova mediante la richiesta CTU. Pertanto, la richiesta risarcitoria sopra formulata, da accogliersi nei limiti dell'importo complessivo di Euro 9.472,80, come determinato dal CTU, è da intendersi così articolata: - danno per i disagi abitativi forfettariamente valutato in € 400,00 moltiplicato per 12 giorni lavorativi: 12 giorni x € 400,00 = € 4.800,00; - costi di riparazione di aggiustamento e/o riparazione dei vizi pari a (60% x 306 h) x 23,00 €/h = € 4.222,80, dove la percentuale indica il numero di ore forfettariamente considerato per il lavoro previsto ed il costo orario proposto nell'offerta del 08.11.2010; - oltre ad € 450,00 per materiali termoidraulici: € 4.222,80 + € 450,00 = €
pag. 11 di 21 4.672,80 - per un importo complessivo di € 4.800,00 + € 4.672,80 = €
9.472,80.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e la domanda di pagamento avanzata dalla rigettata;
mentre va accolta, Parte_1 nei limiti sopraindicati, la domanda risarcitoria riconvenzionale della opponente. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta venendo liquidate come in dispositivo previa applicazione dello scaglione relativo al decisum.
Le spese di CTU, già liquidate come da decreto in atti, restano definitivamente a carico di parte opposta che deve rifonderle all'opponente che le aveva anticipate.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'adita Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: • In via preliminare, fissare con decreto, l'udienza in camera di consiglio di cui all'artt. 351 e 283 c.p.c. e per la decisione dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza;
• Nel merito riformare la sentenza gravata come di seguito: − Accertare e dichiarare che non poteva essere pronunciata la risoluzione del contratto di appalto per cui è causa in assenza di domanda delle parti;
− Accertare e dichiarare che il Tribunale di Latina in aperta violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c., ha: completamente eluso le risultanze testimoniali e i documenti prodotti nell'istruttoria di primo grado, dai quali emerge chiaramente la richiesta di notevolissime variazioni d'opera extracontratto e la non imputabilità del ritardo alla e, di conseguenza, che nessuna Parte_1 somma a titolo di penale è dovuta;
ritenuto non raggiunta la prova dell'avvenuta esecuzione delle opere da parte della società appaltatrice, ignorando le prove documentali in atti (SAL e conto finale) e finanche la mancata contestazione sul punto nonché, travisando il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, dalle quali si evince chiaramente l'esecuzione a regola d'arte e il relativo buon funzionamento delle opere realizzate dalla e per l'effetto confermare l'opposto decreto ingiuntivo o, in Parte_1 alternativa, condannare il dott. al pagamento della stessa somma CP_1 oggetto del decreto ingiuntivo, o di quella che sarà ritenuta come dovuta a titolo di corrispettivo delle opere realizzate, così come individuate dallo stato finale dei lavori redatto dall'arch. pari a Euro 45.067,27 Persona_1 oltre IVA al 20% (Euro 54.080,72) oltre interessi moratori a decorrere dal 23.12.2009; − Accertare e dichiarare che, in ragione delle notevoli variazioni d'opera in corso di esecuzione dell'appalto, il termine finale non poteva dirsi operante e che la penale per il ritardo, come quantificata dal giudice, non risulta dovuta. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte ritenga dovuto il pagamento di una somma a titolo di penale, considerare quale data di ultimazione dei lavori il 28.11.2008 e provvedere pag. 12 di 21 a una riconduzione ad equità della stessa a norma dell'art. 1384 c.c., contenendola nel limite massimo del 10 % del valore dell'appalto, e dunque nell'importo massimo di euro 13.800,00 (pari al 10% di euro 138.000,00) ovvero nella somma che sarà ritenuta di giustizia;
− Accertare e dichiarare che il risarcimento del danno al dott. per il c.d. disagio abitativo e CP_1 quello per i costi legati al ripristino/riparazione degli impianti realizzate e sono funzionanti, e, in subordine, ridurre tale importo alla misura massima di euro 2.273,80, come indicato dal CTP;
− Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e per tutte le loro fasi.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza - rigettare ogni domanda ed eccezione di controparte, confermare la validità e l'efficacia della sentenza n. 812/2022, pubblicata dal Tribunale di Latina in data 21.04.2022 e, pertanto, confermare che la Parte_1
è debitrice del dott. per i seguenti importi: Euro
[...] CP_1
41.000,00, oltre interessi legali a decorrere dal 27.02.2010 a titolo di penale per ritardo;
- Euro 9.472,80, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dall'8.3.2019complessivo importo pari ad € 9.472,80, dovuti per i danni relativi al disagio abitativo e per i costi sostenuti dall'odierno appellato per le riparazioni;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.”
Sospesa la provvisoria esecutività della sentenza, all'udienza del
04/04/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. Preliminarmente deve ritenersi irrituale la produzione in udienza del certificato storico di residenza estratto il 13.5.2022, che ben avrebbe potuto essere depositata subito dopo la deposizione testimoniale di
Testimone_1
§ 5. L'appello proposto da contiene quattro Parte_1 motivi.
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “NULLITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. PER AVERE IL TRIBUNALE PRONUNCIATO LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN ASSENZA DI DOMANDA DI ALCUNA DELLE PARTI – SULLA NATURA
NON ESSENZIALE DEL TERMINE PREVISTO NEL CONTRATTO DI APPALTO”.
pag. 13 di 21 Con tale motivo l'appellante lamenta il difetto di ultrapetizione della sentenza nella parte in cui ha accertato l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto del 21/12/2007 per inosservanza del termine essenziale,
e contesta che il termine per la fine di lavori fissato il 7/7/2008 fosse essenziale.
Il motivo è fondato.
E' vero che ha ripetutamente contestato CP_1
l'inadempimento della e chiesto il risarcimento dei Parte_1 danni, ma non ha mai invocato la risoluzione del contratto sul presupposto che fosse stato pattuito un termine essenziale. E' di conseguenza illegittima la decisione del Tribunale di accertare la risoluzione del contratto di appalto del 21/12/2007 per essenzialità del termine, né, pur sulla base degli elementi di fatto prospettati, il Tribunale avrebbe potuto riqualificare una domanda di accertamento dell'inadempimento e dei danni, genericamente inquadrabile nell'art. 1218 c.c., come domanda di risoluzione di diritto per termine essenziale, per l'ontologica diversità di cause e conseguenze tra le due azioni. D'altra parte, non vale obiettare che la risoluzione possa essere rilevata d'ufficio, perché così non è, occorrendo una domanda di parte, mentre la giurisprudenza, apparentemente contraria, citata dall'appellato non si riferisce alla risoluzione per inadempimento, ma alla risoluzione per mutuo dissenso, pur nei casi in cui sia pacifico il disimpegno reciproco dalle obbligazioni contrattuali. E' vero anche che il termine per la fine di lavori fissato il 7/7/2008 non fosse essenziale. Pur trascurando che l'essenzialità non possa ricavarsi da stilemi, il Tribunale ha desunto l'essenzialità del termine dalla circostanza che esso fosse qualificato “ultimo” e che fosse presidiato da penale, ma in realtà il termine del 7/7/2008 era stato qualificato ultimo soltanto perché la realizzazione delle opere era articolata in SAL, né può giovare la pattuizione di una penale perché essa non si configura come mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale all'adempimento, ma opera sul diverso e successivo piano degli effetti dell'eventuale inadempimento, costituendo una concordata liquidazione anticipata del danno (Cass. n.
19358 del 22/09/2011). Vero è che il termine per l'adempimento può ritenersi essenziale solo quando risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta la utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo, volontà che va indagata, oltre che con riguardo alle espressioni usate dai contraenti, alla stregua della natura e dell'oggetto del contratto. Nella specie, il contratto del 21/12/2007 fa salva la flessibilità del termine per i casi di “lavori extra non previsti nel contratto e ritardi esclusivamente imputabili ad altre Ditte…”, ricalcando la previsione già
pag. 14 di 21 contenuta nel capitolato accettato del 18/12/2007 nel quale si precisa che la fine dei lavori del 7/7/2008 non è perentoria, occorrendo eccettuare
“imprevisti, qualsiasi lavori extra, ritardi di altre ditte…”. Decisiva è, poi, la circostanza che la contabilità dei SAL e dello stato finale dei lavori, elaborata dal Direttore Arch. nominato dalla Persona_1 committenza, dà atto, senza neppure rilevarne la tardività, che tutte le lavorazioni relative al quarto e al quinto SAL siano state consegnate rispettivamente il 3/9/2008 e il 28/11/2008, e cioè rispettivamente con due e con quattro mesi circa di ritardo, e che taluni lavori da contratto e parte delle lavorazioni in economia siano state ultimate alla data del 28/11/2008 e altre a fine lavori, cioè rispettivamente con quattro e quattordici mesi circa di ritardo.
La mancanza di formale contestazione del ritardo, né da parte del
Direttore dei lavori, né da parte della committenza, indica che persistesse per l'interesse all'esecuzione ritardata dell'appalto, non CP_1 venendo neppure prospettata la perdita di utilità contrattuale nel ricevere la prestazione di ultimazione delle opere con ritardo rispetto alla data del
7/7/2008.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “VIZIO DI MOTIVAZIONE SOLO APPARENTE DELLA SENTENZA PER ESSERE QUEST'ULTIMA FRUTTO DEL DISATTENDIMENTO DELLE RISULTANZE
TESTIMONIALI IN ATTI E DEL TRAVISAMENTO DELLA CTU E FINANCHE DELLE PROVE OFFERTE DA – CP_2
ESISTENZA ED ESATTA REALIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI PER
CUI LA RB COSTRUZIONI HA CHIESTO E OTTENUTO IL D.I. – ESISTENZA DELLE VARIAZIONI D'OPERA RICHIESTA DAL DOTT.
- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE – CP_1 VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe trascurato le deposizioni testimoniali e le risultanze della CTU sull'esatta realizzazione delle opere commissionate, affermando in contrario che l'impresa non avesse dato prova del credito reclamato a saldo, né che la fattura potesse costituire prova dell'esecuzione della prestazione nella fase di opposizione, pur giustificando l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il motivo è fondato.
In via preliminare deve respingersi l'eccezione di CP_1 secondo cui non avrebbe impugnato la sentenza nella Parte_1 parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo, né prospettato motivi di critica all'argomento del giudice per cui il credito non sarebbe stato provato, con conseguente passaggio in giudicato del relativo capo.
pag. 15 di 21 E' vero, in contrario, che ha espressamente Parte_1 chiesto nelle conclusioni di “…confermare l'opposto decreto ingiuntivo o, in alternativa, condannare il dott. al pagamento della stessa somma CP_1 oggetto del decreto ingiuntivo, o di quella che sarà ritenuta come dovuta a titolo di corrispettivo delle opere realizzate, così come individuate dallo stato finale dei lavori redatto dall'arch. pari a Euro 45.067,27 Persona_1 oltre IVA al 20% (Euro 54.080,72) oltre interessi moratori a decorrere dal 23.12.2009”, sul presupposto che avesse il Tribunale errato nell'affermare che l'impresa non avesse dato prova del credito reclamato a saldo, per le ragioni sviluppate nel presente motivo.
Tali ragioni sono fondate perché il credito di è Parte_1 sufficientemente provato. L'impresa ha proposto domanda monitoria allegando la fattura n. 51 del 23/12/2009, solo in parte pagata, che riprende il saldo contabile curato dalla Direzione dei lavori. Benchè tale fattura lasciasse solo presumere nella fase monitoria l'esecuzione delle lavorazioni, giustificando la semplice emissione del decreto ingiuntivo, ma occorrendo nella fase dell'opposizione che l'impresa desse prova piena di tale contestata esecuzione, l'indagine affidata al CTU ha consentito di verificare tale esecuzione nei limiti esatti del credito di € 41.080,72 iva inclusa.
Più segnatamente, l'ing. ha verificato che, al netto di opere CP_3 non completate, l'impresa avesse realizzato lavori che possono giustificare il corrispettivo non pagato pari ad € 41.080,72 iva inclusa, cui è pervenuto pure detraendo pagamenti parziali intervenuti tra l'emissione della fattura n. 51 del 23/12/2009 e l'emissione del decreto ingiuntivo (vedi pagg. 13 e 29 della perizia). Del resto, l'indagine del CTU non ha fatto altro che riscontrare l'esattezza della contabilità di cantiere curata dal Direttore dei lavori Arch.
sul punto non contestata neppure dalla committenza. Persona_1 L'Arch. dopo un analitico riepilogo delle lavorazioni Persona_1 effettuate in esecuzione dei cinque SAL, di ulteriori lavori eseguiti al
21/8/2009, di lavori extra contratto, di opere in economia e lavori di realizzazione dell'impianto elettrico, detratte le lavorazioni non eseguite, aveva stimato un credito complessivo a saldo alla data del 31/8/2009 di € 43.680,96 iva inclusa.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “SULLA (NON) DECORRENZA
DEL TERMINE FINALE – NON DEBENZA DELLE SOMME A TITOLO DI
PENALE PER IL RITARDO AL CUI PAGAMENTO È STATA CONDANNATA LA – VIOLAZIONE DELL'ART. 1384 Parte_1 C.C. IN TEMA DI QUANTIFICAZIONE DELLA CLAUSOLA PENALE.”.
pag. 16 di 21 Con tale motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui l'ha condannata al pagamento della somma di € 41.000,00 per penale contrattuale calcolata per il ritardo di 410 giorni dal termine pattuito del
7/7/2008 alla data della contabilità finale del 21/8/2009, trascurando che tale ritardo sarebbe stato indotto dallo stesso committente che aveva richiesto lavori extracontrattuali in notevole quantità, non aveva fornito per tempo il materiale, non aveva coordinato il lavoro affidato ad altre maestranze nel cantiere, aveva avviato i lavori in ritardo, tanto che nessun ritardo venne mai contestato né dal committente né dal Direttore dei lavori. In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto ridurre equitativamente la penale avuto riguardo all'effettivo interesse della controparte, o avrebbe dovuto contenerla entro il 10% del compenso complessivo per analogia con le norme sugli appalti pubblici.
Il motivo è fondato.
La contabilità dello stato finale dei lavori del Direttore Arch. da conto di analitiche lavorazioni realizzate dall'appaltatore alla Persona_1 data del 30/4/2008 e del 4/7/2008, descritte per tipologia, quantità e compenso, distinte da tutte le altre, ed espressamente qualificate “Lavori extra contratto”. L'oggettiva distinzione dalle lavorazioni contrattuali, pure apprezzata da un tecnico controinteressato, e la loro esecuzione in prossimità della scadenza contrattuale del 7/7/2008, indica che tali opere fossero state commissionate in corso d'opera. La circostanza è confermata dalle deposizioni testimoniali di e di , che parlano di continue richieste Testimone_2 Testimone_3 del , e di , che ha ricordo di cambiamenti di progetto CP_1 Parte_4 ordinati dal Direttore dopo essersi consultato con la committenza. I lavori commissionati in corso d'opera sono stimati dallo stesso Direttore dei lavori in € 25.523,00, somma che, in raffronto con il corrispettivo forfettario dell'intero appalto di € 138.000,00, rappresenta una percentuale superiore al sesto, tanto da non potersi considerare semplici variazioni al progetto disciplinate dall'art. 1661 primo comma c.c., ma vere e proprie lavorazioni extracontrattuali, così come del resto intese dal
Direttore dei lavori.
non si è avvalso dello ius variandi nell'ambito del CP_1 contratto di appalto già stipulato il 21/12/2007, ma ha commissionato un appalto aggiuntivo, per il quale nessuna disposizione di legge impegnava le parti a scambiarsi una scrittura, trattandosi di appalto privato informale, e riferendosi il vincolo di forma pure previsto nell'originario appalto alle migliorie e variazioni, proprie di questo, che fossero state approvate dalla committenza.
In tal caso lo stesso contratto del 21/12/2007 faceva salva la prorogabilità del termine finale del 7/7/2008 di consegna delle opere,
pag. 17 di 21 menzionando espressamente i “lavori extra non previsti nel contratto”, analogamente a quanto aveva previsto il capitolato accettato del 18/12/2007, riferendosi a “qualsiasi lavori extra”. Tanto basta ad escludere la penale calcolata dal Tribunale a partire dal 7/7/2008. Del resto, se è pacifico che le lavorazioni relative al quarto e al quinto SAL siano state consegnate in ritardo rispettivamente di due e quattro mesi, grossomodo il tempo occorso per le tre lavorazioni extracontrattuali riscontrate alla data del 30/4/2008 e la ventina di lavorazioni extracontrattuali riscontrate al 4/7/2008, è altrettanto evidente che i restanti dieci mesi, pure conteggiati nella penale, non possano costituire un ritardo rimproverabile all'impresa. E' vero, infatti, che il certificato di fine lavori è del 21/8/2009, tuttavia la stessa contabilità finale da conto di appena una dozzina di lavorazioni non ricomprese nei SAL eseguite tra il mese di settembre e quello di dicembre 2008, circostanza che trova conferma nel testimoniale laddove i testi e ricordano che i lavori Testimone_3 Testimone_2 terminarono quasi tutti attorno al Natale del 2008, mentre in seguito l'impresa fu impegnata solo in piccoli interventi. Più segnatamente accadeva, ad esempio, che in cantiere dovessero avvicendarsi falegnami e decoratori chiamati dalla committenza per realizzare opere a completamento, sicchè l'impresa, che aveva realizzato l'impianto elettrico, veniva chiamata per spostare gli interruttori, non potendosi in altri termini redigere la certificazione di fine lavori per l'interferenza con altri interventi di completamento. In tal caso lo stesso contratto del 21/12/2007 faceva salva la prorogabilità del termine finale del 7/7/2008 di consegna delle opere, menzionando espressamente i “ritardi esclusivamente imputabili ad altre Ditte”, analogamente a quanto aveva previsto il capitolato accettato del 18/12/2007, riferendosi a “ritardi di altre ditte”. Tutti erano consapevoli che il termine di consegna dovesse spostarsi in avanti per via dei lavori extracontrattuali e delle interferenze nell'esecuzione, tanto che, né alla data del 7/7/2008, né nel corso dei successivi e lunghi quattrordici mesi, da un lato, l'impresa ha chiesto alcuna proroga, e, dall'altra parte, la committenza o il Direttore dei lavori hanno in alcun modo rimproverato ritardi.
Vero è che le parti avevano tacitamente prorogato il termine di fine lavori, sicchè, pur dovendo escludere la rimproverabilità del ritardo all'impresa ai fini del computo della penale, la sua applicazione a quel ritardo era stata sostanzialmente rinunciata. Non vale obiettare che la circostanza del mancato rimprovero del ritardo, sia da parte del committente che del Direttore dei lavori, non fosse stata tempestivamente sollevata, in violazione del diritto di difesa di CP_1
, cui sarebbe stato impedito di documentare per tempo le
[...]
pag. 18 di 21 contestazioni, risultando in contrario espressamente dedotta a pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado di Parte_1
§ 5.4 – Il quarto motivo è intitolato: “SULLA (NON) DEBENZA DEL
SOMME RICONOSCIUTE DAL TRIBUNALE DI LATINA AL DOTT.
PERUZY A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO C.D. ABITATIVO E PER IL COSTO DELLE RIPARAZIONI (ASSERITAMENTE) EFFETTUATE.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto al committente la somma di € CP_1 4.800,00 per disagio abitativo e di € 4.672,00 per costi delle riparazioni, trascurando che la consulenza sarebbe caduta in contraddizione, da un lato, parlando di opere realizzate tutte a regola d'arte e funzionanti, e, dall'altro, riconoscendo la congruità di riparazioni effettuate dalla committenza durante le quali essa sarebbe stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione. In ogni caso, sarebbe stata eccessiva la quantificazione in € 400,00 dell'indennità giornaliera e di 12 giorni dell'assenza dall'abitazione, tanto che il proprio CTP aveva calcolato il risarcimento al massimo in € 2.272,00, senza che a tale conteggio il CTU avesse opposto argomenti.
Il motivo è infondato.
In risposta al quesito se le opere fossero state realizzate a regola d'arte, il CTU Ing. si è limitato a constatare che la redazione di una CP_3 contabilità finale senza riserve deponesse nel senso della sostanziale conformità delle opere pattuite con quelle realizzate, non senza accreditare la ricorrenza di modeste imperfezioni apprezzando la congruità degli interventi successivi di ripristino. E' vero che per ogni vizio eccepito dal tecnico di parte della committenza il CTU ha accertato la funzionalità del lavoro o dell'impianto interessato, tuttavia ha scrupolosamente distinto gli interventi correttivi di difetti, in tal modo accreditati, da interventi integrativi, aggiuntivi di opere o funzionalità, non strettamente essenziali con quanto pattuito, opportunamente esclusi dai costi addebitabili all'impresa. Così procedendo il CTU ha congruamente stimato in € 4.672,00, per materiali e ore di lavoro, i costi delle riparazioni necessarie, già affrontate dalla committenza nella maggior somma di € 30.355,16. Strettamente legata a tali interventi e alla loro durata è, poi, l'indisponibilità dell'abitazione, che lo stesso CTU ha congruamente stimato in € 400,00 al giorno per 12 giorni e così per complessivi € 4.800,00. Non vale obiettare che la tipologia di interventi non avrebbe reso indisponibile l'immobile, perché in contrario rileva che la necessità, ad esempio, di eliminare per motivi di sicurezza il collegamento nella pag. 19 di 21 distribuzione dell'impianto termico o ripristinare la tubazione dell'acqua fredda, non ha consentito di abitare l'appartamento. Parimenti congrua è la stima di € 400,00 per l'indisponibilità giornaliera, sol che si rifletta sull'impossibilità di reperire la soluzione abitativa alternativa proposta dal CTP per un tempo così limitato e alle condizioni indicate, restando praticabile per le quattro persone che abitavano l'appartamento unicamente la soluzione alberghiera.
§ 6. – In conclusione, deve essere parzialmente accolto l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettata ogni altra domanda, va condannato al pagamento, in favore della CP_1 Parte_1
[...
della somma di € 41.080,72 iva inclusa, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto, oltre interessi legali dalla domanda monitoria del 23/12/2009. D'altra parte, la deve essere condannata al pagamento, Parte_1 in favore di , della somma di € 9.472,80, a titolo di rimborso CP_1 dei costi di ripristino e danni, oltre interessi legali dal deposito della perizia dell'8/3/2019.
§ 7. – Le spese del doppio grado vanno compensate per un quarto, avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca, restando a carico di per i restanti tre quarti, e vanno liquidate, ex decreto n. 147 CP_1 del 13/8/2022, in rapporto al quarto scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di contro la sentenza n. 812 Parte_1 CP_1 pubblicata il 21/4/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Latina, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie in parte l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettata ogni altra domanda, condanna CP_1
al pagamento, in favore della di €
[...] Parte_1
41.080,72 iva inclusa, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto, oltre interessi legali dal 23/12/2009, nonché condanna la
[...] al pagamento, in favore di , di € Parte_1 CP_1
9.472,80, a titolo di rimborso dei costi di ripristino e danni, oltre interessi legali dall'8/3/2019; 2. – condanna al pagamento dei tre quarti delle CP_1 spese di lite, in favore di liquidate, per il Parte_1 primo grado, per l'intero in complessivi € 7.616,00, di cui €
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva,
€ 1.806,00 per la fase di trattazione, € 2.905,00 per la fase decisoria, e, per il secondo grado, per l'intero in complessivi €
pag. 20 di 21 9.991,00, di cui 2.058,00 per la fase di studio, 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%,
IVA e CPA, come per legge;
3. – compensa il restante quarto delle spese di lite tra le parti;
4. – pone a carico di i tre quarti delle spese di CTU, CP_1 lasciando il restante quarto definitivamente a carico di
[...]
con obbligo di rimborso in favore della parte che Parte_1 abbia diversamente anticipato.
Così deciso in Roma il giorno 4/4/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 21 di 21