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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4816 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29419 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
PARTE ATTRICE nei confronti di
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi, 13/06/2025, ad ore 12,30 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri sono comparsi: per , l'avv. BRANDOLINI STEFANO Parte_1 per l'avv. Gianantonio Martone in sostituzione dell'avv. MORELLI Controparte_1
ROBERTO e PARRILLO LUCA
Il procuratore di parte attrice precisale conclusioni come da foglio depositato telematicamente;
il procuratore di parte convenuta si riporta alle conclusioni precisate in comparsa e nella prima memoria ex art. 176 ter c.p.c.
Il Giudice
Invita le parti alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 13.30, dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 29419 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del OT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29419 / 2024 r.g. promossa da:
, , con l'avv. BRANDOLINI STEFANO, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE
CONTRO
, con l'avv. MORELLI ROBERTO e PARRILLO LUCA Controparte_1 P.IVA_1
( ) VIA ANTONIO MORANDI, 34 41122 MODENA;
ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente e come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 31.7.2024, la sig.ra (sig.ra o Parte_1 Pt_1
Attrice) ha convenuto in giudizio la società o Convenuta) chiedendo, Controparte_1 CP_1
previo accertamento della risoluzione ex art.1454 c.c. del contratto di appalto concluso fra le parti per grave inadempimento della convenuta, la condanna della stessa alla restituzione dell'importo di
€ 12.355,75 pagato a fronte di lavori non eseguiti, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo restituzione.
Esponeva l'Attrice di aver concluso con , tramite accettazione del preventivo predisposto CP_1 dalla Convenuta in data 4.6.2022, un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di sostituzione del Manto di copertura delle tettoie private, la bonifica e rimozione della copertura esistente e fornitura e posa di nuova copertura coibentata con spessore di 3 cm e che, in base agli accordi fra le parti,
l'ultimazione dei lavori era indicata in “circa 30 giorni lavorativi”, al prezzo concordato e indicato in preventivo (specificando che il corrispettivo indicato nella voce “elenco prezzi” si riferiva non solo alle opere da realizzare nell'unità immobiliare di sua proprietà, ma anche quelle di un altro proprietario di un immobile sito nel medesimo condominio). Sulla base delle disposizioni di cui al preventivo, il pagamento dell'importo dovuto sarebbe stato effettuato per il 50% tramite sconto in fattura e il 50% ad inizio lavori;
sempre secondo l'attrice, a seguito dell'emissione da parte di della fattura n. 76/2022, relativo all'intero corrispettivo per il lavoro da svolgere, CP_1 riportante lo sconto in fattura del 50% e l'importo da pagare a carico del committente pari ad
€12.355,75, la stessa aveva provveduto, in data 30.06.2022, al pagamento a favore di del CP_1 menzionato importo di € 12.355,75. Sempre secondo quanto esposto dall'attrice, malgrado l'intervenuto pagamento, la convenuta non provvedeva alla realizzazione di nessuna delle opere contrattualmente previste, malgrado i solleciti della committente, anche tramite il proprio legale, prive di riscontro concreto. CP_2
Si costituiva in giudizio , affermando che l'inadempimento era dipeso da causa non a lei CP_1
imputabile, ovvero le ben note difficoltà o impossibilità sopravvenuta di cedere i crediti fiscali nascenti dall'esecuzione di diversi interventi edili dalla stessa assunti sul presupposto della possibilità di monetizzare gli stessi. Secondo la convenuta, pertanto, la stessa non avrebbe potuto finanziare l'avvio dei lavori appaltati dall'attrice, e pertanto l'obbligazione si sarebbe prorogata per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c.
Secondo la convenuta, dunque, per fatto che non le è imputabile, non ha potuto nemmeno finanziare l'avvio dei lavori appaltati dalla Sig.ra e pertanto l'obbligazione contratta si sarebbe Pt_1
prorogata per impossibilità sopravvenuta, ex art. 1256 c.c.
Dava atto, inoltre, di avere, nelle more, trovato la possibilità di monetizzare la maggior parte dei crediti generati in forza di un'operazione di cartolarizzazione che si sarebbe completata entro la fine del 2024, dichiarando la propria disponibilità a dare corso ai lavori appaltati secondo un cronoprogramma da definire con la committente con inizio degli interventi a partire dal gennaio del
2025.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande dell'attrice, non essendo il ritardo nell'esecuzione dei lavori a lei imputabile, e dichiarava la propria disponibilità all'esecuzione delle opere.
Non avendo le parti formulato istanze istruttorie, successivamente alla prima udienza la causa veniva posta in decisione. Parte attrice formulava le proprie conclusioni chiedendo l'accertamento dell'intervenuta risoluzione ipso iure ex art. 1454 c.c. del contratto d'appalto concluso tra le parti avente ad oggetto le opere edili per il rifacimento della tettoia private dell'unità immobiliare sita a Gorla Minore (VA), Via
Adua n. 13, di sua proprietà e la condanna di al pagamento a favore dell'attrice della CP_1
somma € 12.355,75, oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;
o, in via subordinata,
l'accertamento dell'inadempimento di alle obbligazioni connesse al contratto d'appalto CP_1
concluso tra le parti e, per l'effetto, e la dichiarazione del contratto per inadempimento della
Convenuta, e conseguente condanna della stessa al pagamento a favore dell'attrice della somma di €
12.355,75 oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;
in via subordinata, chiedeva l'accertamento ex art. 2041 c.c. dell'indebito arricchimento di
CP_1
e per l'effetto la condanna della stessa al pagamento a favore dell'attrice della somma di €
[...]
12.355,75, oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo.
Parte convenuta non depositava proprio foglio di pc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
E' provato e non contestato la conclusione fra le parti, in data 4.6.2022, di un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di sostituzione del manto di copertura delle tettoie private, la bonifica e rimozione della copertura esistente e fornitura e posa di nuova copertura coibentata, da eseguirsi entro 30 giorni dalla data della conclusione del contratto.
Del pari, non è contestato l'intervenuto pagamento da parte della sig.ra dell'importo di € Pt_1
12.355,75, e la mancata realizzazione delle opere nei tempi pattuiti, né successivamente.
Quanto alla tesi di secondo cui il mancato adempimento sarebbe stato dovuto a causa non CP_1
a lei imputabile, e conseguentemente il termine per l'esecuzione dei lavori sarebbe stato prorogato per impossibilità sopravvenuta, ex art. 1256 c.c., la stessa risulta infondata, non essendo previsto nel contratto che l'esecuzione dei lavori da parte di fosse subordinata alla cessione del CP_1
credito, né è possibile ritenere che l'impossibilità sopravvenuta abbia l'effetto di prorogare a tempo indefinito l'esecuzione di un contratto.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi l'inadempimento della convenuta al Controparte_1
contratto concluso con la sig.ra in data 4.6.2022, con conseguente condanna della stessa Pt_1 alla restituzione di quanto pagato dall'attrice in esecuzione delle proprie obbligazioni e indebitamente trattenuta dalla convenuta, pari a € 12.355,75, oltre interessi di mora dalla data del pagamento effettuato dall'attrice al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- accerta l'inadempimento della convenuta al contratto d'appalto concluso in CP_1
data 2.4.2021 e, per l'effetto,
- condanna la convenuta alla restituzione a favore della sig.ra Controparte_1 Pt_1 dell'importo di € 12.355,75, oltre interessi di mora dalla data del pagamento
[...]
effettuato dalla stessa al saldo effettivo;
- condanna la convenuta alla rifusione a favore della controparte delle spese di Controparte_1 lite, liquidate complessivamente in € 2.777, di cui € 237 per spese documentate e € 2.540 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e CPA
Così deciso in Milano, il 13/06/2025
Il OT
(Micaela Magri)
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
PARTE ATTRICE nei confronti di
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi, 13/06/2025, ad ore 12,30 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri sono comparsi: per , l'avv. BRANDOLINI STEFANO Parte_1 per l'avv. Gianantonio Martone in sostituzione dell'avv. MORELLI Controparte_1
ROBERTO e PARRILLO LUCA
Il procuratore di parte attrice precisale conclusioni come da foglio depositato telematicamente;
il procuratore di parte convenuta si riporta alle conclusioni precisate in comparsa e nella prima memoria ex art. 176 ter c.p.c.
Il Giudice
Invita le parti alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 13.30, dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 29419 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del OT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29419 / 2024 r.g. promossa da:
, , con l'avv. BRANDOLINI STEFANO, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE
CONTRO
, con l'avv. MORELLI ROBERTO e PARRILLO LUCA Controparte_1 P.IVA_1
( ) VIA ANTONIO MORANDI, 34 41122 MODENA;
ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente e come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 31.7.2024, la sig.ra (sig.ra o Parte_1 Pt_1
Attrice) ha convenuto in giudizio la società o Convenuta) chiedendo, Controparte_1 CP_1
previo accertamento della risoluzione ex art.1454 c.c. del contratto di appalto concluso fra le parti per grave inadempimento della convenuta, la condanna della stessa alla restituzione dell'importo di
€ 12.355,75 pagato a fronte di lavori non eseguiti, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo restituzione.
Esponeva l'Attrice di aver concluso con , tramite accettazione del preventivo predisposto CP_1 dalla Convenuta in data 4.6.2022, un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di sostituzione del Manto di copertura delle tettoie private, la bonifica e rimozione della copertura esistente e fornitura e posa di nuova copertura coibentata con spessore di 3 cm e che, in base agli accordi fra le parti,
l'ultimazione dei lavori era indicata in “circa 30 giorni lavorativi”, al prezzo concordato e indicato in preventivo (specificando che il corrispettivo indicato nella voce “elenco prezzi” si riferiva non solo alle opere da realizzare nell'unità immobiliare di sua proprietà, ma anche quelle di un altro proprietario di un immobile sito nel medesimo condominio). Sulla base delle disposizioni di cui al preventivo, il pagamento dell'importo dovuto sarebbe stato effettuato per il 50% tramite sconto in fattura e il 50% ad inizio lavori;
sempre secondo l'attrice, a seguito dell'emissione da parte di della fattura n. 76/2022, relativo all'intero corrispettivo per il lavoro da svolgere, CP_1 riportante lo sconto in fattura del 50% e l'importo da pagare a carico del committente pari ad
€12.355,75, la stessa aveva provveduto, in data 30.06.2022, al pagamento a favore di del CP_1 menzionato importo di € 12.355,75. Sempre secondo quanto esposto dall'attrice, malgrado l'intervenuto pagamento, la convenuta non provvedeva alla realizzazione di nessuna delle opere contrattualmente previste, malgrado i solleciti della committente, anche tramite il proprio legale, prive di riscontro concreto. CP_2
Si costituiva in giudizio , affermando che l'inadempimento era dipeso da causa non a lei CP_1
imputabile, ovvero le ben note difficoltà o impossibilità sopravvenuta di cedere i crediti fiscali nascenti dall'esecuzione di diversi interventi edili dalla stessa assunti sul presupposto della possibilità di monetizzare gli stessi. Secondo la convenuta, pertanto, la stessa non avrebbe potuto finanziare l'avvio dei lavori appaltati dall'attrice, e pertanto l'obbligazione si sarebbe prorogata per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c.
Secondo la convenuta, dunque, per fatto che non le è imputabile, non ha potuto nemmeno finanziare l'avvio dei lavori appaltati dalla Sig.ra e pertanto l'obbligazione contratta si sarebbe Pt_1
prorogata per impossibilità sopravvenuta, ex art. 1256 c.c.
Dava atto, inoltre, di avere, nelle more, trovato la possibilità di monetizzare la maggior parte dei crediti generati in forza di un'operazione di cartolarizzazione che si sarebbe completata entro la fine del 2024, dichiarando la propria disponibilità a dare corso ai lavori appaltati secondo un cronoprogramma da definire con la committente con inizio degli interventi a partire dal gennaio del
2025.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande dell'attrice, non essendo il ritardo nell'esecuzione dei lavori a lei imputabile, e dichiarava la propria disponibilità all'esecuzione delle opere.
Non avendo le parti formulato istanze istruttorie, successivamente alla prima udienza la causa veniva posta in decisione. Parte attrice formulava le proprie conclusioni chiedendo l'accertamento dell'intervenuta risoluzione ipso iure ex art. 1454 c.c. del contratto d'appalto concluso tra le parti avente ad oggetto le opere edili per il rifacimento della tettoia private dell'unità immobiliare sita a Gorla Minore (VA), Via
Adua n. 13, di sua proprietà e la condanna di al pagamento a favore dell'attrice della CP_1
somma € 12.355,75, oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;
o, in via subordinata,
l'accertamento dell'inadempimento di alle obbligazioni connesse al contratto d'appalto CP_1
concluso tra le parti e, per l'effetto, e la dichiarazione del contratto per inadempimento della
Convenuta, e conseguente condanna della stessa al pagamento a favore dell'attrice della somma di €
12.355,75 oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;
in via subordinata, chiedeva l'accertamento ex art. 2041 c.c. dell'indebito arricchimento di
CP_1
e per l'effetto la condanna della stessa al pagamento a favore dell'attrice della somma di €
[...]
12.355,75, oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo.
Parte convenuta non depositava proprio foglio di pc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
E' provato e non contestato la conclusione fra le parti, in data 4.6.2022, di un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di sostituzione del manto di copertura delle tettoie private, la bonifica e rimozione della copertura esistente e fornitura e posa di nuova copertura coibentata, da eseguirsi entro 30 giorni dalla data della conclusione del contratto.
Del pari, non è contestato l'intervenuto pagamento da parte della sig.ra dell'importo di € Pt_1
12.355,75, e la mancata realizzazione delle opere nei tempi pattuiti, né successivamente.
Quanto alla tesi di secondo cui il mancato adempimento sarebbe stato dovuto a causa non CP_1
a lei imputabile, e conseguentemente il termine per l'esecuzione dei lavori sarebbe stato prorogato per impossibilità sopravvenuta, ex art. 1256 c.c., la stessa risulta infondata, non essendo previsto nel contratto che l'esecuzione dei lavori da parte di fosse subordinata alla cessione del CP_1
credito, né è possibile ritenere che l'impossibilità sopravvenuta abbia l'effetto di prorogare a tempo indefinito l'esecuzione di un contratto.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi l'inadempimento della convenuta al Controparte_1
contratto concluso con la sig.ra in data 4.6.2022, con conseguente condanna della stessa Pt_1 alla restituzione di quanto pagato dall'attrice in esecuzione delle proprie obbligazioni e indebitamente trattenuta dalla convenuta, pari a € 12.355,75, oltre interessi di mora dalla data del pagamento effettuato dall'attrice al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- accerta l'inadempimento della convenuta al contratto d'appalto concluso in CP_1
data 2.4.2021 e, per l'effetto,
- condanna la convenuta alla restituzione a favore della sig.ra Controparte_1 Pt_1 dell'importo di € 12.355,75, oltre interessi di mora dalla data del pagamento
[...]
effettuato dalla stessa al saldo effettivo;
- condanna la convenuta alla rifusione a favore della controparte delle spese di Controparte_1 lite, liquidate complessivamente in € 2.777, di cui € 237 per spese documentate e € 2.540 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e CPA
Così deciso in Milano, il 13/06/2025
Il OT
(Micaela Magri)