TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso Pt_1 dall'avvocato Petrucci Maria Teresa, ricorrente;
e , rappresentato e difeso dall'avvocato Carbone Igino Marco, Controparte_1 resistente;
- Oggetto: giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 21.02.2024, l' - all'esito della verifica del requisito Pt_1 sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler: “disporre una nuova consulenza tecnica al fine di accertare la fondatezza dei motivi di dissenso prospettati dall' e, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e Pt_1 difesa, accogliere la domanda dell' e dichiarare l'insussistenza dei requisiti Pt_1 legittimanti la pretesa dell'originario ricorrente, relativa al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
, costituitosi, ha contestato la fondatezza del ricorso proposto Controparte_1 dall' chiedendo: “I) preliminarmente dichiarare il ricorso inammissibile;
II) Pt_1 rigettare il ricorso perché improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
III) in via gradata e ove solo l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro dovesse ritenere fondate le censure mosse dall'Istituto ricorrente all'elaborato peritale del CTU, chiamare a chiarimenti il Dott. ” Persona_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.). Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni
1 dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. All'esito dell'approfondimento medico legale resosi necessario in relazione alla complessità del quadro patologico in esame, il CTU, dott. dopo aver Persona_2 significativamente rilevato che “la ricaduta funzionale della Poliartrosi (intendendosi con tale termine un quadro articolare degenerativo pluridistrettuale e nel quale rientrano anche le discopatie lombari) è apparsa moderata, a riprova che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente nel corso degli anni, pur a fronte di una condizione di Obesità, non ha esercitato una particolare usura”, laddove segnatamente “in sede di visita peritale la ricaduta funzionale è apparsa moderata: la deambulazione e passaggi posturali autonomi;
il sig. era libero da tutele;
la forza prensile valida;
gli arti CP_1 superiori normomobili ed i movimenti delle anche, ginocchia e caviglie parimenti completi. Il tratto cervicale era limitato di ¼ e nella flessione del tronco a ginocchia estese giungeva a toccare il 3° distale delle gambe. La manovra di è risultata CP_2 positiva bilateralmente ai gradi ultimi. I ROT dei 4 arti erano presenti e gli EPA ed ECD validi e simmetrici”; quanto alla sindrome ansioso-depressiva rilevata, che “nel corso del colloquio il sig. è apparso vigile, orientato nello spazio-tempo, collaborante;
ha CP_1 manifestato solo delle note di ansia libera”, quanto ancora alla Ipoacusia bilaterale neurosensoriale in diagnosi, che lo stesso “era in grado di ben percepire la voce CP_1 parlata”; quanto infine alla Cardiopatia Ipertensiva, che “in sede di visita peritale non sono stati riscontrati segni indicativi della presenza di una tale complicanza quali dispnea da sforzo, edemi declivi, turgore delle vene giugulari etc. ed i valori pressori registrati rientravano nei limiti della norma. Anche in sede di es. ecografico lo spessore del ventricolo sx era ai limiti alti ma sempre nell'ambito della normalità. Il sig. ha CP_1 dichiarato di non essere un fumatore ed infatti l'esame fisico del torace è risultato negativo. Pertanto, si ritiene che il quadro broncopatico sia limitato al solo reperto strumentale allegato, senza ricadute funzionali”; ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che il ricorrente “per le patologie di cui in diagnosi a decorrere dalla data di inoltro della domanda amministrativa non ha subito una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini. Non sussistono, pertanto, i requisiti sanitari per la concessione del beneficio richiesto.” Le conclusioni cui detto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123).
2 L'opposizione proposta deve essere, dunque, accolta, mentre le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. I costi della ctu espletata, da liquidarsi con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 21.02.2024, da nei Pt_1 confronti di , così provvede: accoglie l'opposizione proposta dall' e Controparte_1 Pt_1 per l'effetto dichiara che detto CC non si è trovato e non si trova nella condizione sanitaria che dà diritto all'assegno ordinario di invalidità; dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, Pt_1 liquidate con separato decreto. Lecce, 22 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
3
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso Pt_1 dall'avvocato Petrucci Maria Teresa, ricorrente;
e , rappresentato e difeso dall'avvocato Carbone Igino Marco, Controparte_1 resistente;
- Oggetto: giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 21.02.2024, l' - all'esito della verifica del requisito Pt_1 sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler: “disporre una nuova consulenza tecnica al fine di accertare la fondatezza dei motivi di dissenso prospettati dall' e, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e Pt_1 difesa, accogliere la domanda dell' e dichiarare l'insussistenza dei requisiti Pt_1 legittimanti la pretesa dell'originario ricorrente, relativa al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
, costituitosi, ha contestato la fondatezza del ricorso proposto Controparte_1 dall' chiedendo: “I) preliminarmente dichiarare il ricorso inammissibile;
II) Pt_1 rigettare il ricorso perché improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
III) in via gradata e ove solo l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro dovesse ritenere fondate le censure mosse dall'Istituto ricorrente all'elaborato peritale del CTU, chiamare a chiarimenti il Dott. ” Persona_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.). Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni
1 dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. All'esito dell'approfondimento medico legale resosi necessario in relazione alla complessità del quadro patologico in esame, il CTU, dott. dopo aver Persona_2 significativamente rilevato che “la ricaduta funzionale della Poliartrosi (intendendosi con tale termine un quadro articolare degenerativo pluridistrettuale e nel quale rientrano anche le discopatie lombari) è apparsa moderata, a riprova che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente nel corso degli anni, pur a fronte di una condizione di Obesità, non ha esercitato una particolare usura”, laddove segnatamente “in sede di visita peritale la ricaduta funzionale è apparsa moderata: la deambulazione e passaggi posturali autonomi;
il sig. era libero da tutele;
la forza prensile valida;
gli arti CP_1 superiori normomobili ed i movimenti delle anche, ginocchia e caviglie parimenti completi. Il tratto cervicale era limitato di ¼ e nella flessione del tronco a ginocchia estese giungeva a toccare il 3° distale delle gambe. La manovra di è risultata CP_2 positiva bilateralmente ai gradi ultimi. I ROT dei 4 arti erano presenti e gli EPA ed ECD validi e simmetrici”; quanto alla sindrome ansioso-depressiva rilevata, che “nel corso del colloquio il sig. è apparso vigile, orientato nello spazio-tempo, collaborante;
ha CP_1 manifestato solo delle note di ansia libera”, quanto ancora alla Ipoacusia bilaterale neurosensoriale in diagnosi, che lo stesso “era in grado di ben percepire la voce CP_1 parlata”; quanto infine alla Cardiopatia Ipertensiva, che “in sede di visita peritale non sono stati riscontrati segni indicativi della presenza di una tale complicanza quali dispnea da sforzo, edemi declivi, turgore delle vene giugulari etc. ed i valori pressori registrati rientravano nei limiti della norma. Anche in sede di es. ecografico lo spessore del ventricolo sx era ai limiti alti ma sempre nell'ambito della normalità. Il sig. ha CP_1 dichiarato di non essere un fumatore ed infatti l'esame fisico del torace è risultato negativo. Pertanto, si ritiene che il quadro broncopatico sia limitato al solo reperto strumentale allegato, senza ricadute funzionali”; ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che il ricorrente “per le patologie di cui in diagnosi a decorrere dalla data di inoltro della domanda amministrativa non ha subito una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini. Non sussistono, pertanto, i requisiti sanitari per la concessione del beneficio richiesto.” Le conclusioni cui detto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123).
2 L'opposizione proposta deve essere, dunque, accolta, mentre le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. I costi della ctu espletata, da liquidarsi con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 21.02.2024, da nei Pt_1 confronti di , così provvede: accoglie l'opposizione proposta dall' e Controparte_1 Pt_1 per l'effetto dichiara che detto CC non si è trovato e non si trova nella condizione sanitaria che dà diritto all'assegno ordinario di invalidità; dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, Pt_1 liquidate con separato decreto. Lecce, 22 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
3