TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3972 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 4634/2024 di Ruolo Generale
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Perciaccante
-ricorrenti -
E
“ ”, con sede legale in Via Controparte_1 CP_1
Sardegna n. 129, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di CP_1
in persona del procuratore speciale avv. Paolo Maria Salimei, giusta procura P.IVA_1 speciale a rogito Notaio dott. di del 22 gennaio 2024, rep. n. 29276, Persona_1 CP_1 P.IVA_ racc. n. , conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. CP_2 quale legale rappresentante della stessa (doc. n. 1), rappresentata e difesa,
[...] CP_1 dall'avv. Paolo Pannunzio,
Resistente - Oggetto: domanda di restrizione di ipoteca
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 23 aprile 2024 , Parte_1 Pt_2
, e , hanno adito il Tribunale esponendo che in data 28.06.2023, con
[...] Parte_3
Presentazione n. 30, Registro Generale n. 81388, Registro Particolare n. 12238, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di veniva iscritta, su incarico della BCC, ipoteca CP_1 giudiziale su 12 immobili di proprietà dei ricorrenti (doc. 1) a garanzia di un credito di Euro 197.113,25 vantato dalla BCC in forza della Sentenza n. 12551/2022 (R.G. 4620/2019) del Tribunale di Roma (doc. 2). Il valore dei 12 beni immobili sottoposti ad ipoteca – valutabile in oltre Euro 1.000.000,00 - è ben superiore al credito da garantire pari a Euro 197.113,25 il quale per buona parte risulta pagina 1 di 4 recuperato dalla banca medesima attraverso la procedura esecutiva di pignoramento immobiliare iscritta al R.G.E. 550/2018 del Tribunale di Roma, avviata con Atto di pignoramento immobiliare del 22.02.2018 . In tale procedura esecutiva, veniva, infatti, disposta la vendita dell'immobile pignorato e dal ricavato, alla BCC, veniva assegnato l'importo di Euro 181.572,77, come risulta dal Progetto di Distribuzione depositato in data 26.05.2023 dichiarato esecutivo all'udienza del 31.07.2023 con contestuale autorizzazione all'emissione dei mandati di pagamento. Tanto premesso i ricorrenti hanno sostenuto nel ricorso introduttivo che, ai sensi degli artt.2874 e 2875 cod. civ. è sufficiente limitare l'iscrizione ipotecaria alla “Unità negoziale n. 2“ indicata nella visura prodotta (si veda doc. 1, pag. 2) e, quindi, ai due immobili ivi indicati (immobile A2 – abitazione di tipo civile, Via Benedetto Croce n. 27, individuato al N.C.E.U. del Comune di al foglio n. 853, particella n. 138, sub 63, vani 2,5; immobile C6 – stalle, CP_1 scuderie, rimesse, autorimesse, Via Benedetto Croce n. 27, individuato al N.C.E.U. del Comune di al foglio n. 853, particella n. 356, sub 29, consistenza 20 metri quadrati, chiedendo la CP_1 liberazione degli altri 10 immobili di proprietà dei ricorrenti. Hanno concluso , quindi, in ricorso chiedendo “1) In via principale, ordinare la riduzione ex art. 2874 cov. civ. dell'ipoteca giudiziale di cui alla Presentazione n. 30 del 28.06.2023, Registro Generale n. 81388, Registro Particolare n. 12238, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di (si veda doc. 1) per il credito di Euro 197.113,25, e, quindi, ordinare la CP_1 cancellazione dell'ipoteca sugli immobili individuati sub “Unità negoziale n. 1” (pag. 1 del doc. 1, due immobili) e sub “Unità negoziale n. 3” (pagg. 2 e 3 del doc. 1, otto immobili) a cura e spese della resistente;
2) Condannare, in Controparte_1 ogni caso, la parte convenuta al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti anche derivanti da responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. “
2. Si è costituita la “ ” esponendo a Controparte_1 sua volta che la Banca è creditrice nei confronti dei signori , e Parte_1 Parte_2 in forza della sentenza 12551/2022, emessa dal Tribunale di Roma in data 19 Parte_3 agosto 2022, a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 23935/2018 . In particolare, il decreto era emesso in dipendenza dei seguenti rapporti bancari: “apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria” del 16 luglio 2007 dell'importo di Euro 150.000,00 atto per Notaio di repertorio n. 132505, concesso alla “3F Persona_2 CP_1 di DA IA S.r.l.”; finanziamento imprese a tasso variabile dell'importo di Euro 50.000,00 del 16 dicembre 2011, concesso sempre alla predetta società Non avendo ricevuto il pagamento di quanto dovuto, la “ , ha richiesto ed ottenuto dal CP_1
Tribunale il decreto ingiuntivo n. 23935/2018 (R.G. n. 9962/2018) il cui giudizio di opposizione si è definito con l'emissione della sentenza n. 12551/2022 in forza della quale è stata iscritta l'ipoteca giudiziale oggetto del presente giudizio. Non è vero che credito vantato dalla BCC in forza della sentenza n. 12551/2022 sia stato recuperato dalla banca attraverso la procedura esecutiva di pignoramento immobiliare iscritta al R.G.E. n. 558/2018 in quanto la sentenza n. 12551/2022, non è mai stata oggetto di esecuzione. pagina 2 di 4 Infatti, dalla lettura dell'atto di pignoramento immobiliare emerge che la sopra citata procedura esecutiva immobiliare, aveva ad oggetto due distinti titoli esecutivi, ossia i contratti di mutuo fondiario entrambi a rogito Notaio in del 16 luglio 2007, Persona_2 CP_1 repertorio n. 132504 e dell'8 marzo 2011 repertorio n. 137013 . Pertanto, le ragioni creditorie della “ derivanti dalla sentenza n. 12551/2022 sono ad CP_1 oggi rimaste integralmente insoddisfatte, avendo i ricorrenti perseverato nel proprio inadempimento. Ad oggi, la “Banca” è creditrice degli odierni ricorrenti:
- della somma complessiva di Euro Euro 215.321,81=, in forza della sentenza n. 12551/2022, di cui Euro 163.826,72= quale saldo debitore del c/c n. 10 sul quale è stata accreditata l'apertura di credito con garanzia ipotecaria ed Euro 51.495,09= a titolo di interessi al tasso del 4,66% decorrenti dal 16 agosto 2017 (data di chiusura dei rapporti) sino al 13 maggio 2024 (doc. n. 11);
- di Euro 40.538,67=, sempre in forza della sentenza n. 12551/2022, di cui Euro 33.286,56= quale saldo debitore del mutuo chirografario ed Euro 7.252,14= a titolo di interessi al tasso del 3,23% decorrenti dal 16 agosto 2017 (data di chiusura dei rapporti) sino al 13 maggio 2024 (doc. n. 12);
- Euro 14.591,20=, quale compenso professionale liquidato nella sentenza n. 12551/2022 già comprensivo di spese generali, I.v.a. e C.p.a.. Ciò premesso la banca resistente ribadendo che il credito vantato dalla “ in forza della CP_1 sentenza n. 12551/2022 (Euro 270.451,68=) è rimasto integralmente insoddisfatto, ha sostenuto in comparsa che del tutto illegittimamente i ricorrenti chiedono la riduzione dell'iscrizione ipotecaria limitandola a due beni dalla stessa arbitrariamente individuati in una abitazione di tipo civile cat. A/2 di soli 2,5 vani ed una autorimessa cat. C/6 di soli 20 mq. senza fornire alcun concreto valore di stima degli stessi.
3. La domanda attorea, alla luce del contenuto delle note scritte depositate in corso di causa , è volta ad ottenere una pronuncia giurisdizionale con la quale determinare un restringimento dell'ipoteca ovvero una limitazione della iscrizione solo a taluno dei beni oggi gravati. E' al riguardo da ricordare che la riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale e disposta se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta. Inoltre, ai sensi dell'art. 2875 c.c. si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'articolo 2855. Ciò premesso, la Banca creditrice resistente ha documentato – in ciò non contestata dai ricorrenti - un credito superiore ad euro 270.451,68 in forza della sentenza n. 12551/2022 per come sopra specificato e la non detraibilità delle somme assegnate all'esito della procedura esecutiva R.G.E. n. 558/2018 avente ad oggetto i due diversi titoli esecutivi costituiti dai contratti di mutuo fondiario a rogito Notaio in del 16 Persona_2 CP_1 luglio 2007, repertorio n. 132504 e dell'8 marzo 2011 repertorio n. 137013 . pagina 3 di 4 Ciò premesso , va ancora rilevato, che quanto ai beni immobili indicati in ricorso ai quali dovrebbe essere ristretta la garanzia ipotecaria (immobile A2 – abitazione di tipo civile, Via Benedetto Croce n. 27, individuato al N.C.E.U. del Comune di al foglio n. 853, particella n. CP_1
138, sub 63, vani 2,5; immobile C6 – stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, Via Benedetto Croce n. 27, individuato al N.C.E.U. del Comune di al foglio n. 853, particella n. 356, sub CP_1
29, consistenza 20 metri quadrati), la parte che ne aveva interesse - nel limitarsi ad una mera indicazione degli estremi catastali di tali immobili - ha del tutto omesso di fornire il pur minimo elemento descrittivo e/o di valutazione dal quale possa desumersi la misura, lo stato e la consistenza dei beni oggetto di riduzione ipotecaria, lacuna questa che esclude che possa ritenersi in qualche modo dimostrato che i beni sui quali dovrebbe limitarsi la cautela siano sufficienti a garantire il credito per cui si procede. Né può accogliersi, per gli stessi motivi, la diversa domanda formulata dai ricorrenti soltanto con le note datate e depositate il 7 giugno 2024 con le quali , modificando l'originaria domanda, essi hanno richiesto il restringimento dell'ipoteca all'immobile sito in Via CP_1
Benedetto Croce 27, Iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di al Foglio 853, Particella CP_1
139, Subalterno 24, Categoria A/2, appartamento di superficie totale di mq 174 di 8 vani , sulla base della sola Visura catastale e alle quotazioni Omi allegate alle stesse note, documentazione inidonea a certificare il valore anche di tale bene ( vedi tra le altre Cass. ordinanza n.13992/2019 sul valore meramente indiziario delle quotazioni ). Pur a voler ritenere , infatti, processualmente ammissibile tale diversa indicazione , in difetto di altri elementi di prova che possano attestare il valore dello specifico bene rispetto al quale la restrizione dovrebbe essere operata, la domanda di riduzione non può essere accolta . Tenuto conto, tuttavia, che il numero dei beni ipotecati e la documentazione prodotta rappresentano indizi- ancorchè non sufficienti all'accoglimento della domanda- della possibile sproporzione tra il credito garantito e il valore dei beni stessi, sussistono serie ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite .
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento;
in Roma il 14 marzo 2025 Il Giudice
Elena Fulgenzi
pagina 4 di 4