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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1499/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PINTO DIEGO ROSARIO ANTONI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7391/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2480019972 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso I'avviso di accertamento in oggetto (TARI 2022 deducendo di avere rilasciato l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 detenuto a far data dal 1 dicembre 2008, in forza di contratto di locazione del 22 settembre 2008, registrato in data 24 settembre
2008 (All. 2) già dal 2013
II. La stessa, in data 1 luglio 2013, avendo rilasciato l'immobile di Indirizzo_1.
Ha dedotto altresì di avere “ impugnato con successo e e per le stesse motivazioni, i seguenti atti :
- avviso di accertamento n. 2300386948 del 03.05.2023 annullato in autotutela con provvedimento del 31.01.2025 (All. 5); - avviso di accertamento n. 2200111782 del 08.09.2022 annullato in autotutela con provvedimento del 31.01.2025 (All. 5); - avviso di pagamento n. 112301668209, seconda rata 2023, emesso il 19.09.2023,
con scadenza 31.11.2023, contenente anche il richiamo dei seguenti avvisi arretrati:
- n. 111302799377 del 11.12.2013;
- n. 111400175026 del 16.04.2014;
- n. 111401478281 del 24.09.2014;
- n. n. 112200248845 del 08.06.2022 per € 136,94;
- n. 112201645279 del 20.10.2022 per € 127,93. Tali documenti, impugnati innanzi a codesta Corte di Giustizia con ricorso R.G.n.
5149/2024 (All. 6), sono stati tutti annullati con sentenza n. 2712 pubblicata il
28.02.2025; sez. 33”
OM LE è rimasta contumace, mentre MA SP ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva.
Medio tempore l'atto impositivo è stato annullato.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale di OM LE.
Parte ricorrente aveva documentato il proprio assunto, rispetto al quale ha rilievo anche il giudicato esterno formatosi sui medesimi presupposti.
L'annullamento d'ufficio induce solo ad escludere la condanna per resistenza temeraria rispetto ad un ricorso manifestamente fondato.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna OM LE alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 220,00 per compensi, oltre rimborso spese gen., rimborso del c.u.
Roma, 30.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Diego Pinto
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PINTO DIEGO ROSARIO ANTONI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7391/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2480019972 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso I'avviso di accertamento in oggetto (TARI 2022 deducendo di avere rilasciato l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 detenuto a far data dal 1 dicembre 2008, in forza di contratto di locazione del 22 settembre 2008, registrato in data 24 settembre
2008 (All. 2) già dal 2013
II. La stessa, in data 1 luglio 2013, avendo rilasciato l'immobile di Indirizzo_1.
Ha dedotto altresì di avere “ impugnato con successo e e per le stesse motivazioni, i seguenti atti :
- avviso di accertamento n. 2300386948 del 03.05.2023 annullato in autotutela con provvedimento del 31.01.2025 (All. 5); - avviso di accertamento n. 2200111782 del 08.09.2022 annullato in autotutela con provvedimento del 31.01.2025 (All. 5); - avviso di pagamento n. 112301668209, seconda rata 2023, emesso il 19.09.2023,
con scadenza 31.11.2023, contenente anche il richiamo dei seguenti avvisi arretrati:
- n. 111302799377 del 11.12.2013;
- n. 111400175026 del 16.04.2014;
- n. 111401478281 del 24.09.2014;
- n. n. 112200248845 del 08.06.2022 per € 136,94;
- n. 112201645279 del 20.10.2022 per € 127,93. Tali documenti, impugnati innanzi a codesta Corte di Giustizia con ricorso R.G.n.
5149/2024 (All. 6), sono stati tutti annullati con sentenza n. 2712 pubblicata il
28.02.2025; sez. 33”
OM LE è rimasta contumace, mentre MA SP ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva.
Medio tempore l'atto impositivo è stato annullato.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale di OM LE.
Parte ricorrente aveva documentato il proprio assunto, rispetto al quale ha rilievo anche il giudicato esterno formatosi sui medesimi presupposti.
L'annullamento d'ufficio induce solo ad escludere la condanna per resistenza temeraria rispetto ad un ricorso manifestamente fondato.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna OM LE alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 220,00 per compensi, oltre rimborso spese gen., rimborso del c.u.
Roma, 30.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Diego Pinto