Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00384/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00003/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro LO Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei provvedimenti di rigetto delle istanze presentate dai ricorrenti, volte al riconoscimento della corresponsione dell'indennità di volo pienamente cumulabile all'indennità pensionabile ed indennità di pronto intervento aereo, adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, comunicati via PEC, il giorno 03 ottobre 2023 prot. n. -OMISSIS-, recante “comunicazione motivi ostativi”, ed il giorno 25 ottobre 2023, prot. n. -OMISSIS-, recante “provvedimento definitivo”, nonché tutti gli atti presupposti e successivi, e conseguente pagamento delle somme non corrisposte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. LO SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, appartenenti alla Guardia di Finanza e svolgenti attività aerea (sia specialisti che piloti), percepiscono, nella misura del 50%, un’indennità definita di aeronavigazione per i piloti e di volo per gli specialisti appartenenti all’equipaggio fisso di volo, oltre a quella di Supplementare Volo di Pronto Intervento Aereo.
In data 28 luglio 2023 i predetti hanno presentato istanza al Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendone la corresponsione integrale, con gli arretrati non corrisposti.
A fronte di tali istanze il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha, dapprima, in data 3 ottobre 2023, comunicato, con un unico atto per tutti i ricorrenti, i motivi ostativi per il diniego, e, successivamente, in data 25 ottobre 2023, ha notificato il provvedimento di diniego delle istanze.
Con ricorso depositato in data 2 gennaio 2024 i ricorrenti hanno impugnato i suddetti dinieghi chiedendo che sia riconosciuta loro la spettanza nella misura piena dell’indennità pensionabile, dell’indennità di aeronavigazione e di volo, nonché dell’indennità supplementare volo di Pronto Intervento Aereo e siano corrisposte tutte le differenze dovute, a decorrere da cinque anni prima della presentazione dell’istanza.
A fondamento del ricorso, i ricorrenti lamentano la asseritamente illegittima corresponsione in loro favore di indennità nella misura ridotta del 50%, ove siano meno favorevoli dell’indennità cd. pensionabile, oppure la riduzione, in pari percentuale, dell’indennità pensionabile nel caso sia questa quella meno favorevole.
In particolare, secondo i ricorrenti non sarebbe applicabile l’art. 1, comma 2, l. n. 505 del 1978, come richiamato dall’art. 17, l. n. 78 del 1983, perché la disciplina richiamata sarebbe stata superata dall’adozione del primo contratto normativo; l’art. 11, d.p.r. n. 395 del 1995, prevederebbe una disciplina incompatibile con quella di cui all’art. 3, comma 3, l. n. 34 del 1984; il Ministero, poi, avrebbe violato la disciplina della uniformazione del trattamento delle FF.OO. a quello delle FF.AA.; le indennità di aeronavigazione e di volo, di pronto intervento aereo e pensionabile, dovrebbero essere corrisposte nella loro misura integrale non potendo operare alcuna limitazione di cumulo tra di esse.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze per resistere al ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio non ritiene di doversi discostare da quanto statuito e argomentato nella sentenza n. 1557 del 2025.
A tal proposito, si richiama integralmente la relativa decisione.
I ricorrenti sostengono la tesi della piena cumulabilità dell’indennità pensionabile prevista per le forze di polizia con le indennità di aeronavigazione e di volo.
La tesi è tuttavia superata da consolidata giurisprudenza, che il Collegio condivide e rispetto alla quale il ricorso e le memorie dei ricorrenti non forniscono elementi per dissociarsi.
Come sottolineato anche recentemente dal Tar Sardegna, sez. I, 16 giugno 2025, n. 550: « La pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente ha ad oggetto il regime di cumulo fra l'indennità pensionabile di polizia e l'indennità di aeronavigazione. L'Amministrazione, nell’opporre diniego alla richiesta del ricorrente, ha applicato l'art. 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505, che così dispone: "A decorrere dalla stessa data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento". Il ricorrente argomenta con ampi svolgimenti che tale disposizione non sia applicabile all'indennità pensionabile di polizia. Così non è. La disposizione citata è stata richiamata espressamente dalle disposizioni sopravvenute (art. 17 legge 23 marzo 1983, n. 78 e art. 3, comma 3, legge 20 marzo 1984, n. 34; art. 44, comma 1, d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, che richiama l'art. 17 della legge n. 78 del 1983). Essa, pertanto, deve ritenersi applicabile al cumulo fra l'indennità pensionabile spettante alle forze di polizia e altre indennità (T.a.r. Toscana, Sezione I, 22 giugno 2004, n. 2261)” (T.a.r. Sardegna, sez. I, 4 novembre 2011, n. 1056). Nella giurisprudenza più recente, richiamata anche dall’Avvocatura dello Stato, è stato ampiamente chiarito che “Secondo l’art. 1 comma 2 l. n. 505/78, a decorrere dal 01/04/78 “e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento”. L’art. 17 comma 1 l. n. 78/83, poi, prevede che le indennità ivi indicate, tra cui quelle di aeronavigazione e di volo, “salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennità e le indennità di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505”. L’art. 43 l. n. 121/81 ha introdotto l’indennità pensionabile che unitamente allo stipendio del livello retributivo individua il trattamento economico delle Forze di polizia. In attuazione del citato art. 43, l’art. 5 d.p.r. n. 69/84, a decorrere dal 01/01/84, ha soppresso l’indennità d’istituto di cui alla l. n. 1054/70 ed ha quantificato l’indennità pensionabile. Secondo l’art. 3 comma 3 l. n. 34/84, poi, “l'indennità mensile pensionabile è cumulabile con l'indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505”; contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente la disposizione in esame non si applica solo ai dirigenti ma a tutto il personale non rinvenendosi nell’articolo 3 citato alcuna limitazione in tal senso e ciò a differenza di quanto previsto nell’art. 2 commi 1 e 2 della medesima legge. Nello stesso senso l’art. 11 comma 1 d.p.r. n. 395/95 stabilisce che, “fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dall'art. 3, commi 18- bis e 18- quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative”. Il quadro normativo in esame induce il Tribunale a ritenere non condivisibile la prospettazione di parte ricorrente in ordine all’inapplicabilità all’indennità pensionabile del limite al cumulo delle indennità previsto dall’art. 1 comma 2 l. n. 505/78. Come, in più occasioni, affermato dalla giurisprudenza (TAR Lazio – Roma n. 9739/19; TAR Lazio – Roma n. 789/14; TAR Sardegna n. 1056/11; TAR Lazio – Roma n. 7648/05; TAR Toscana n. 2261/04), numerose disposizioni normative successive all’istituzione dell’indennità pensionabile hanno espressamente esteso anche ad essa le disposizioni di cui all’art. 1 comma 2 l. n. 505/78; si tratta, in particolare, degli artt. 3 comma 3 l. n. 34/84 (norma applicabile a tutto il personale di polizia e non solo ai dirigenti, come già detto) ed 11 e 44 d.p.r. n. 395/95. A fronte di tali espresse disposizioni normative deve, pertanto, escludersi l’abrogazione implicita o per incompatibilità dell’art. 1 comma 2 l. n. 505/78 così come risultano irrilevanti il prospettato “superamento del regime transitorio” (costituente, ad avviso dei ricorrenti, limite temporale di efficacia all’applicabilità della normativa di cui all’art. 1 l. n. 505/78) e la dedotta diversità di natura tra indennità per servizi d’istituto e indennità pensionabile (per altro, tale diversità è contestata da TAR Lazio – Roma n. 789/14)” (T.a.r. Lazio, Roma, sez. II ter, 11 marzo 2020, n. 3178). 9. Anche ai fini della declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti è sufficiente richiamare la già citata sentenza T.a.r. Lazio, Roma, n. 3178/2020, anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a.: “Manifestamente infondata, poi, risulta la questione di legittimità sollevata dai ricorrenti i quali, in ragione della natura retributiva delle indennità pensionabile, da una parte, e di volo ed aeronavigazione, dall’altra (per queste ultime riconosciuta dalla l. n. 78/83 operante “come normativa sostanziale innovativa”: pag. 13 dell’atto introduttivo), deducono che a tali indennità si applicherebbe il principio d’irriducibilità della retribuzione, previsto dall’art. 2103 c.c., e che nella fattispecie sarebbe configurabile la violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. sia in relazione al diverso trattamento riservato ai piloti ed aeronaviganti delle Forze armate sia per violazione dei principi di proporzionalità e congruità del corrispettivo rispetto alla prestazione lavorativa. Ed, infatti, la diversità tra il trattamento economico dei ricorrenti e quello degli appartenenti alle Forze Armate è prospettata nel gravame in forma generica e dubitativa e, comunque, qualora esistente, non presenterebbe profili di manifesta irrazionalità in ragione della differenza delle funzioni istituzionali espletate e dei relativi trattamenti giuridici ed economici. Né risulta violato l'art. 36 della Costituzione, giacché secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, la tutela apprestata da tale norma, mentre garantisce al lavoratore una retribuzione che gli assicuri un’esistenza libera e dignitosa, non si estende ad ogni compenso corrispettivo di un qualsiasi tipo di prestazione accessoria, ovvero di particolari sacrifici previsti per talune categorie, riguardando la globalità della retribuzione e non i singoli emolumenti che la compongono (Corte Cost. n. 229/83; Corte Cost. n. 131/82; TAR Lazio – Roma n. 7648/05 )».
Il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni che precedono, sì che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
Le spese devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LO SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO SI | LO IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.