Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Barbara Licitra PRESIDENTE
Sara Cargasacchi GIUDICE
Francesca Riccardi GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 70/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. GIOVANNINI PAOLA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. GIOVANNINI PAOLA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
“Per queste ragioni i ricorrenti, ritenendo di non poter recuperare il rapporto matrimoniale, si sono determinati ad adire la S.V. Ill.ma ed il Tribunale di Sondrio al fine di ottenere la sentenza che prenda atto e omologhi la loro separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in Albosaggia, Via Moia 58, di proprietà del padre del sig. CP_1
rimarrà nell'esclusiva disponibilità dello stesso, mentre la SI si
[...] Parte_1
trasferirà con i figli nella nuova abitazione presa in locazione sita in Albosaggia, Via Moia 26, a pochi metri dalla casa abitata dal marito.
3) I figli minori verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso entrambi i genitori. Questi ultimi eserciteranno congiuntamente la responsabilità
1
le decisioni urgenti relative ai minori saranno assunte dal genitore che, nella circostanza, si trova con loro, ferma l'immediata informativa all'altro genitore.
4) Ciascun genitore terrà i figli, durante la settimana, per tre giorni consecutivi (il lunedì, il martedì e il mercoledì i figli staranno con un genitore, il giovedì, il venerdì e il sabato con l'altro genitore); le domeniche verranno trascorse dai figli in via alternata con entrambi i genitori. Questi ultimi concorderanno di volta in volta l'orario in cui andare a prendere e riportare i figli presso le abitazioni reciproche, a seconda delle diverse esigenze dei figli.
5) Durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti – con priorità di scelta ad anni alterni – entro il mese di maggio. Le vacanze di Natale e di Pasqua verranno trascorse dai figli con entrambi i genitori, suddivise in due periodi di pari durata;
con alternanza del giorno di Natale e Pasqua.
6) Sono salvi diversi accordi tra le parti, sempre nel rispetto della volontà dei minori.
7) In considerazione dello squilibrio reddituale delle parti, il sig. contribuirà al CP_1
mantenimento dei figli, oltre che in via diretta per il tempo in cui li terrà con sé, anche versando alla SI , entro il giorno 5 di ogni mese - la somma di 1.200,00 euro (€ 300,00 per Pt_1
ciascun figlio) mediante bonifico bancario sul conto di cui il sig. ha già gli estremi, CP_1
rivalutabile annualmente come da indici ISTAT;
il padre provvederà inoltre a sostenere il 100% delle spese straordinarie per i figli, previamente concertate e documentate, intendendosi
“straordinarie” le spese indicate nel protocollo in uso al Tribunale di Sondrio.
8) La SI percepirà integralmente l'assegno unico ed universale per i figli. Pt_1
9) Il sig. si impegna a sostenere gli eventuali costi di riparazione che dovessero necessitare CP_1 all'autovettura di proprietà della moglie, e a sostenere le spese per l'acquisto di una diversa e idonea autovettura da intestare alla SI , in caso di necessità. Parte_1
10) Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e in generale dei documenti validi all'espatrio per sé stessi e per i figli minori.
11) Le spese della presente procedura verranno sostenute dal sig. CP_1
***
Tanto premesso, i signori e Parte_1 CP_1
CHIEDONO che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Sondrio Voglia fissare udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé sin d'ora anticipando che non intendono riconciliarsi e quindi chiedendo che la predetta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e che
2 successivamente la S.V. rimetta la causa in decisione al collegio per l'emissione di sentenza che omologhi la separazione alle condizioni indicate.
I coniugi reciprocamente rinunciano al deposito della documentazione di cui all'art. 473 -bis 12 terzo comma cpc.
I coniugi chiedono anche che, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente/o Giudice Relatore, o comunque dalla data dell'udienza se fissata a trattazione scritta, la causa venga rimessa nel ruolo e previa udienza di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ovvero autorizzato il deposito di note di trattazione scritta in luogo della comparizione, accertata la sussistenza delle condizioni di cui all' art. 3 n. 2 lett. b), primo e secondo capoverso, della Legge 01.12.1970, n. 898 e successive modifiche e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato in Albosaggia in data 10 giugno 2006 iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune - Atti di Matrimonio - al n. 5 parte II, serie A, anno 2006 alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Albosaggia (SO) di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio come sopra iscritto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.01.2024 e proponevano domanda Parte_2 CP_1
congiunta per separazione personale e dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Albosaggia (SO) il 10.06.2006 da cui erano nati i figli nel 2007, Per_1
nel 2009, nel 2011 ed nel 2018. Per_2 Per_3 Per_4
Con sentenza n. 213/2024, pubblicata il 06.06.2024, il Tribunale di Sondrio dichiarava la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici indicate nel ricorso congiunto depositato il 29.01.2024.
Contestualmente, il Tribunale di Sondrio provvedeva con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento anche alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnando alle parti termine perentorio sino al
02.12.2024 per il deposito di note scritte.
Le parti depositavano note scritte confermando integralmente le condizioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando acquiescenza all'emananda sentenza.
3 Con ordinanza del 19.12.2024 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
celebrato in Albosaggia (SO) il 10.06.2006, iscritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del predetto Comune dell'anno 2006 al n. 5, parte II, Serie A;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente
Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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