Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/05/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2976/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 26/05/2025, alle ore 9.30, nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
[...]
- ATTORE/TRICE
E
Controparte_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv. Brozzo in rappresentanza dell'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
PERUGIA, per l'attore la quale conclude come da atto di citazione.
l'Avv. Elisabetta Manfolini per il convenuto, per delega dell'Avv. ROSCINI FABIO, la quale conclude come da comparsa di costituzione e risposta richiamando il contenuto delle note illustrative depositate.
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
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Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 26.5.2025, che precede e della discussione orale della causa, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 2976/2024 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa organicamente dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia e domiciliata ex lege presso la sede di quest'ultima, sita in Perugia, via degli Offici n. 12;
Attrice
Contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Roscini del foro di Perugia (c.f.
, pec: ed elettivamente C.F._1 Email_1 domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Perugia, Via L. Catanelli n.12, giusta procura in atti;
Convenuta
e
Controparte_2
Convenuta contumace
Avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 26.5.2025
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 23.7.2024, ritualmente notificato, la Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di inefficacia
[...] nei suoi confronti dell'atto di donazione del 04.03.2022 con il quale Controparte_1 ha trasferito a la proprietà di 2/3, dei cespiti immobiliari siti nel Controparte_2
Comune di Perugia censiti al Foglio 368 mappale 213 sub 2 cat. A/7 e al Foglio 368 mappale 213 sub 2 cat. C/4 per cui la donante si è riservata il diritto di abitazione e, in subordine, l'accertamento della simulazione dello stesso atto, con conseguente dichiarazione di nullità e inefficacia.
1.1. A sostegno della propria pretesa, l'attrice ha dedotto quanto segue in punto di fatto:
- di essere creditrice, quale Agente per la riscossione per la provincia di Perugia, nei confronti della sig.ra della somma complessiva di € 149.414,06, in forza di CP_1 ruoli erariali e relativi oneri e accessori maturati;
- che le relative cartelle esattoriali sono state recapitate alla convenuta tramite PEC e sulle medesime non esiste più alcun contenzioso;
- che in data 4.3.2022 la convenuta ha donato alla figlia Controparte_1 convivente gli immobili menzionati, aventi un valore di € Controparte_2
22.544,00 ai fini dell'imposta di registro e valore complessivo ex art 79 d.P.R. n.
602/73 pari a € 86.937,98.
1.2. In punto di diritto, l'attrice ha dunque dedotto che sussistono tutti i requisiti di legge per addivenire ad una dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo ai sensi dell'art. 2901
c.c.
In primo luogo, ha puntualizzato l' che l'atto di disposizione pregiudizievole è Pt_1 sicuramente successivo al sorgere del credito. Infatti, la parte più consistente del credito fiscale è relativa a cartelle notificate prima del 4.3.2022, ma anche la restante porzione, per cui le cartelle sono state notificate in seguito all'atto di donazione, si riferisce ad anni di imposta antecedenti. Aggiunge, ancora, la convenuta che la notificazione della cartella di pagamento costituisce solo il momento della formalizzazione della richiesta di pagamento del ruolo e della formazione del titolo esecutivo, mentre la consapevolezza dell'esistenza del debito da parte del debitore risale ad un momento anteriore, ovvero alla scadenza dei singoli adempimenti fiscali. Ne consegue che trattasi di atto gratuito e successivo al sorgere del credito, rispetto al quale la prova dell'elemento soggettivo consiste nella sola consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore.
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Inoltre, sussisterebbe l'eventus damni, visto che il debitore si è spogliato a titolo gratuito del proprio patrimonio immobiliare, impedendo le azioni di recupero coattive sullo stesso;
osserva, a riguardo, che per esperire con successo l'azione revocatoria non è necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma anche solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, anche modificando solo qualitativamente il patrimonio.
Inoltre, sussisterebbero anche i requisiti per accertare e dichiarare la natura simulatoria dell'atto di donazione impugnato, nel senso che le stesse non abbiano realmente inteso trasferire i beni, ma solo di far apparire una diversa intestazione proprietaria degli stessi, in ragione dei rapporti tra loro intercorrenti.
Da qui le conclusioni di cui all'atto di citazione, rimaste immutate all'esito del deposito della prima memoria ex art. 171ter c.p.c.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2024 si è costituita in giudizio la sig.ra chiedendo l'integrale reiezione di tutte le domande avversarie. Controparte_1
Ha dedotto la convenuta, in punto di fatto, di aver acquistato l'immobile per cui è causa in parti uguali insieme al marito e alla sorella con Per_1 Controparte_3 corresponsione della maggior parte del prezzo (€ 300.000,00 su 450.000,00) mediante mutuo fondiario con iscrizione ipotecaria di primo grado sullo stesso immobile per l'ammontare di € 600.000,00.
Contestualmente all'acquisto, i coniugi avevano altresì costituito un fondo patrimoniale, destinando l'abitazione ai “bisogni della famiglia”.
La convenuta aveva poi acquistato la quota di proprietà del marito, dando atto nella compravendita di voler mantenere l'immobile assoggettato alla disciplina del fondo patrimoniale, così come nell'atto di donazione del 2022. L'immobile sarebbe tuttora finalizzato ai bisogni della famiglia, costituendo la prima casa di abitazione della sig.ra nella quale risiede insieme ai due figli non economicamente autosufficienti. CP_1
In punto di diritto, ha osservato quindi la convenuta che l'atto di donazione impugnato non ha pregiudicato le pretese creditorie di dal momento che: i) il bene era già Pt_1 schermato da qualsivoglia azione esecutiva per la sua costituzione in fondo patrimoniale (il cui atto di costituzione era di molto antecedente al sorgere del credito e certamente non dolosamente preordinato a ridurre la garanzia patrimoniale dei crediti futuri); ii)
l'abitazione di via Umbria n.108 è una prima casa non di lusso nella quale la convenuta risiede coi figli, di talché si tratta di un bene sottratto all'esecuzione da parte dell'Agenzia ai sensi dell'art. 76, co. 1, lett. a) d.p.r. 602/1973; iii) l'immobile è gravato da ipoteca di primo grado per € 600.000,00 nei confronti di a garanzia di un mutuo fondiario Controparte_4
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per cui ancora residua un debito complessivo di € 149.085,00, per cui dall'azione esecutiva l'Agenzia non potrebbe soddisfarsi, tenuto conto del valore della quota di proprietà della convenuta e del “grado” che avrebbe l'eventuale sua iscrizione ipotecaria rispetto a quella della banca;
iv) una parte consistente dei crediti posti a fondamento dell'azione revocatoria non sarebbe più esigibile per intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R. n.602 del 1973, essendo trascorsi oltre tre anni tra il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione e la notifica delle cartelle di pagamento n.08020190013176822000,
n.08020200000649503000, n.08020220010828921000, n.08020220013526628000.
Da qui le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, come qui sinteticamente compendiate.
3. Compiute le verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c. e preso atto della mancata costituzione della convenuta sig.ra , la causa è stata oggetto di trattazione Controparte_2 mediante il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., nelle quali l'attrice, oltre a replicare alle eccezioni della convenuta, ha altresì chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni data la natura documentale della causa. Alla prima udienza di comparizione delle parti, lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione nonché la superfluità delle richieste istruttorie della convenuta, ha rinviato il procedimento all'udienza odierna per la rimessione della causa in decisione, disponendone lo svolgimento mediante discussione orale ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
4. La domanda revocatoria è fondata e, come tale, merita accoglimento.
Al fine di meglio chiarire quanto si dirà in seguito, si impongono alcune considerazioni preliminari in merito all'azione revocatoria, la quale, essendo espressione del potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, è preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire esecutivamente sul patrimonio del proprio debitore, in modo tale che risulti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ai sensi dell'art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella propria consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole.
4.1. Attraverso detto tipo di tutela, il creditore, infatti, realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale
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dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.).
4.2. In via di prima approssimazione, il primo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c. è costituito dalla sussistenza di un credito del revocante che può anche essere un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (Cass., sent. n. 238/1982; Cass., sent. n. 1050/1996) né la formazione di un titolo esecutivo ed essendo al contrario sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, a prima vista non assolutamente pretestuosa e che si atteggi come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata (Cass., sent. n. 12678/2001). Anche in tal caso, infatti, l'attore è portatore di un interesse concreto ed attuale a prevenire il pregiudizio che potrebbe derivargli dall'atto revocabile nel momento in cui la sua ragione creditoria (pur meramente eventuale o comunque condizionata) si trasformasse in un credito certo (Cass, sent. n.
1220/1986; Cass., sent. n. 2400/1990; Cass., sent. n. 1050/1996; Cass., sent. n. 8013/1996;
Cass., sent. n. 1712/1998; Cass., sent. n. 591/1999; Cass., sent. n. 12144/1999). Ed infatti, primo, ed indefettibile, presupposto dell'azione stessa è la sussistenza del credito, di talché, conformemente ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. civ. 3113/1997), in caso di esperimento dell'azione revocatoria, tale circostanza dovrà essere verificata in funzione legittimante, pur in mancanza di una esplicita ed autonoma domanda sul punto. In particolare, facendo seguito a quanto prima si diceva, ciò risulta non rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, non richiedendosi nell'art. 2901 c.c. che il credito azionato debba essere liquido, esigibile o definitivamente accertato, essendo sufficiente che la ragione del credito sia meramente eventuale o sottoposta ad accertamento giudiziale
(Trib. Trani, 25 gennaio 2005; Trib. Caltanissetta, 3 luglio 2014; Trib. Pavia, 20 settembre
2018): invero, l'azione revocatoria può essere esperita anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, stante il fatto che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o dell'aspettativa dello stesso (Cass. Civ., 18 luglio 2016,
n. 14648). A riguardo, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della
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qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 22 marzo 2016, n. 5619; cfr. anche
Cass. civ. sez. III, 7 marzo 2017, n. 5618). Ed infatti, deve specificarsi che non è richiesto che il credito abbia i connotati della liquidità e della esigibilità e, men che meno, è richiesto che colui il quale si afferma creditore sia munito di un titolo esecutivo, restando tale profilo del tutto indifferente ai fini della pronuncia da rendere: ciò che rileva è la aspettativa del credito che non risulti, prima facie, infondata ma che, ancorché con una valutazione incidenter tantum, possa essere oggetto di apprezzamento come probabile.
4.3. Sempre a livello di profilo oggettivo dell'azione revocatoria, deve evidenziarsi che ulteriore presupposto per l'azione in esame è costituito dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni), riscontrabile laddove l'atto realizzato dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'azione revocatoria, l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando lo renda solamente più difficoltoso (ex multis: Cass. Civ., sent. n. 8930/1987).
In punto di diritto, poi, mette conto evidenziare che il pregiudizio alle ragioni del credito, cd. eventus damni, consiste nella lesione arrecata dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito. Tale lesione, secondo una più che condivisibile impostazione dottrinaria e giurisprudenziale cui si intende dare continuità, ricorre non solo quando l'atto abbia prodotto un danno effettivo ma anche quando abbia comportato una maggiore difficoltà, incertezza od anche solo dispendiosità nell'azione coattiva del credito.
Ciò in quanto «… l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore (Cass. n. 19131 del 2004)…» (cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 27718 del 16/12/2005, Rv. 586681). L'azione revocatoria non persegue difatti scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore dei creditori del disponente, inclusi quelli meramente eventuali: v. in proposito, Cass., 29/10/1999, n. 12144; Cass., 24/07/2003, n. 11471. La nozione lata di
"credito" accolta nell'art. 2901 c.c., n. 1, nel riferirsi alle "ragioni del creditore", non è dunque limitata, in termini di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, bensì si estende fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, coerentemente con la funzione propria dell'azione posta a generale tutela del credito. Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve
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ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione - a far dichiarare inefficace ogni atto dispositivo che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo. La rappresentazione del cd. eventus damni, come detto, è da intendersi semplicemente come conoscenza della variazione qualitativa o quantitativa che l'atto dispositivo implica per il patrimonio dell'obbligato (così Cass.
26151/2014); occorre dunque considerare insita nell'azione di cui all'art. 2901 c.c. “…la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione esecutiva l'eccepisca, fornire la prova…” (così
Cass. 966/2007) e pertanto il suo particolare fondamento non esige neppure la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che - per essere suscettibile di revocatoria - renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
4.4. A livello soggettivo è, poi, necessario, che ricorra la cd. scientia fraudis, ossia la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio che l'atto di disposizione comporta alle ragioni del creditore, pregiudicando la garanzia patrimoniale dei suoi crediti;
ove l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, tale consapevolezza va provata anche in capo al terzo (cd. partecipatio fraudis): in sostanza, il creditore deve fornire la prova della consapevolezza da parte del debitore e del terzo, ove richiesto dalla legge, dell'eventus damni.
5. Ciò posto, passando ad esaminare nel dettaglio la fattispecie oggetto del presente giudizio, risultano ricorrenti tutti i presupposti di legge perché l'atto impugnato venga dichiarato inefficace nei confronti del creditore Controparte_5
[...]
5.1. Osserva il Tribunale che parte attrice ha dato prova documentale della titolarità di un credito fiscale pari a € 149.414,06, comprensivi di imposta, sanzioni ed altre spese, che risulta provato dalle iscrizioni a ruolo a carico della sig.ra e a quest'ultima CP_1 notificate. Non vi è stata del resto contestazione, da parte della convenuta costituita, della sua qualità di debitrice di Infatti, tutte le sue difese sono state incentrate sulla Pt_1
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carenza del requisito dell'eventus damni, senza mettere in discussione l'esistenza di un credito dell' passibile di essere pregiudicato da un eventuale Controparte_5 atto dispositivo del debitore.
Vero è che la convenuta assume che una parte consistente dei crediti posti a fondamento dell'azione revocatoria non sarebbe più esigibile per intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R.
n.602 del 1973, essendo trascorsi oltre tre anni tra il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione e la notifica delle cartelle di pagamento n.08020190013176822000,
n.08020200000649503000, n.08020220010828921000, n.08020220013526628000.
Nondimeno, tale aspetto varrebbe a rendere il credito litigioso ma non preclude certo l'esperimento dell'azione revocatoria.
5.2. Quanto alla valutazione dell'elemento soggettivo, occorre verificare se l'atto sospetto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito dell'atto e se sia oneroso o gratuito. A seconda delle caratteristiche presentate dall'atto “sospetto”, infatti, il
Legislatore ha disegnato differentemente l'atteggiarsi dei presupposti dell'azione, per vero evocati da tutte le parti in modo non sempre puntuale e preciso. Ed allora, volendo procedere in via di prima approssimazione allo scopo di meglio lumeggiare quanto si dirà di qui a breve, si può dire che nel caso di atto a titolo oneroso, il Legislatore richiede, fra i presupposti dell'azione revocatoria, che anche in capo al terzo sia possibile riscontrare determinati elementi, cosa che, invece, non accade nel caso di atto a titolo gratuito. Per vero, con maggior impegno esplicativo, qualora l'atto sia gratuito è sufficiente che il debitore sia consapevole del pregiudizio o, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, che tale atto sia stato dallo stesso «dolosamente preordinato» a pregiudicarne il soddisfacimento.
Qualora l'atto sia oneroso, invece, in uno con la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, è richiesto, alternativamente, il riscontro della consapevolezza del pregiudizio anche in capo al terzo contraente ovvero, ancora una volta in caso di atto posto in essere anteriormente al sorge del credito, la compartecipazione di questi alla dolosa preordinazione da parte del creditore. È, dunque, entro tali coordinate che occorre valutare la natura dell'atto contestato.
5.3. Nel caso di specie, risulta che le cartelle esattoriali sono state inviate in parte prima e in parte dopo il compimento dell'atto asseritamente pregiudizievole. In particolare, prima dell'atto impugnato, dall'8.8.2019 al 17.12.2021, sono state notificate quattro cartelle per il complessivo valore di € 106.521,95; mentre a seguito della donazione del 4.3.2022 ne sono state recapitate altre nove, per l'ammontare di € 42.892,11.
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Tuttavia, costituisce ius receptum presso la giurisprudenza di legittimità, anche ai fini dell'azione revocatoria, che il credito tributario si determini con riferimento agli anni di imposta e non con riferimento al momento del successivo accertamento.
Al verificarsi dei presupposti il contribuente è tenuto a liquidare l'imposta dovuta, a corrisponderla all'amministrazione finanziaria ed a comunicare l'avvenuta corresponsione;
l'attività dell'amministrazione è diretta al controllo della dichiarazione, ma l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione (Cassazione civile , sez. III , 26/11/2019 , n. 30737).
Il che è del resto coerente con la ricostruzione pacifica che viene data della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinata dal d.P.R. n. 602 del 1973, per cui la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell'art. 25 del d.P.R. citato, assolve uno actu le funzioni svolte, ex art. 479 cod. proc. civ., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica, e che il disposto dell'art. 50 del medesimo d.P.R. depone univocamente in tal senso (Cass., 8 febbraio 2018, n. 3021), trattandosi di atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto, ma non determina l'inizio della procedura esecutiva (cfr.
Cass., 25 ottobre 2022, n. 31560). Se, quindi, la cartella di pagamento svolge le funzioni che, nel processo esecutivo civile, sono proprie del titolo esecutivo e del precetto, è evidente che essa si inserisce in un momento successivo rispetto al sorgere del credito dell'amministrazione finanziaria, che ordinariamente avviene nell'anno cui l'imposta dichiarata e non versata si riferisce, quando le somme sono iscritte a ruolo a seguito di liquidazione della dichiarazione annuale ex artt. 36bis d.P.R. n. 600/73 e 54 d.P.R. n.
633/72.
Sulla scorta di queste coordinate, allora, risulta che tutte le posizioni debitorie dell'odierna convenuta risalgono ad epoca antecedente l'atto di donazione: dagli estratti di ruolo allegati, si evince che gli anni di imposta non versata vanno dal 2014 al
2020, tutti precedenti all'atto di donazione del 2022.
5.4. Poiché quindi l'atto di donazione pregiudizievole deve considerarsi posteriore al sorgere del debito e pacificamente a titolo gratuito, venendo ad esaminare il profilo soggettivo dell'azione revocatoria, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie (Cass. Civ.,
18 giugno 2019, n. 16221), non essendo richiesta analoga consapevolezza in capo al terzo.
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Peraltro, laddove il debitore disponga, come avvenuto nel caso in esame, con l'atto impugnato, di patrimonio comunque aggredibile dai creditori, l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio patrimoniale di tale atto per le ragioni creditorie devono ritenersi in re ipsa (Cass. Civ., 25 luglio 2013, n. 18034). D'altro canto, si ricorda che in tema di azione revocatoria ordinaria, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. Civ., 30 giugno 2015, n. 13343), non imponendosi, quindi, nella fattispecie in esame, un'indagine circa l'esistenza di una eventuale volontà dei convenuti di ridurre, o meglio, di privare parte attrice, della garanzia ex art. 2740 c.c.
5.5. Prendendo in considerazione nello specifico il caso di specie, emerge chiaramente che la debitrice non poteva che essere consapevole dell'eventuale pregiudizio alle ragioni creditorie che il compimento dell'atto di donazione avrebbe potuto arrecare: il compendio sito in via Umbria costituiva infatti l'unico cespite immobiliare di proprietà della sig.ra
e la stessa natura dell'operazione rivela un intento, se non puramente simulatorio, CP_1 quantomeno elusivo delle pretese dei creditori, trattandosi di una donazione a vantaggio di figlia convivente con riserva del diritto di abitazione, che non pare avere una funzione economica diversa da quella di modificare la consistenza qualitativa e quantitativa del proprio patrimonio, così sottraendolo alla garanzia patrimoniale generica.
D'altra parte, la convenuta costituita non ha nemmeno rappresentato elementi idonei a vincere la presunzione di consapevolezza della pregiudizialità dell'atto impugnato.
Sussistono quindi indizi gravi, precisi e concordanti che fanno presumere che la debitrice fosse consapevole di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
6. Passando a considerare la componente dell'eventus damni, reputa il Tribunale che le eccezioni sollevate sul punto dalla convenuta debbano essere tutte disattese.
6.1. Deduce innanzitutto la convenuta che l'atto di donazione non causerebbe alcun pregiudizio ad perché il bene sarebbe ricompreso in un fondo patrimoniale Pt_1 sottratto alla garanzia patrimoniale generica.
In primo luogo, si osserva che l'azione revocatoria va ad incidere solo sull'efficacia dell'atto nei confronti del creditore e non anche sulla sua validità di guisa che non è corretto postulare una automatica reviviscenza del vincolo rappresentato dal conferimento del fondo patrimoniale.
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Di contro, una volta posto in essere l'atto dispositivo (donazione) non si può, con riguardo ad un bene che era oggetto di un fondo patrimoniale, ritenere che, all'esito della revocatoria ordinaria dell'atto, riviva automaticamente il primo vincolo impresso al bene: ed infatti, ai fini dell'azione revocatoria, come è noto, è sufficiente un atto di disposizione che immuti qualitativamente o quantitativamente il patrimonio del disponente o ne renda più difficile l'esecuzione, così come è certamente per un atto di donazione che, in tal senso, anzi, importa l'imprescindibile ed inequivoca revoca del fondo patrimoniale stabilito su quel bene (in termini, Cass. civ. sez. III, 13/09/2019, n. 22886)
In secondo luogo, il precedente conferimento del bene in fondo patrimoniale non è comunque circostanza tale da escludere, qualora il bene venga alienato, la possibilità di una connotazione dell'alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell'alienante all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria: ciò in quanto la valutazione della idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale,
e, dunque, dev'essere in termini di potenzialità.
Potenzialità che è, nella specie, certamente esistente atteso che, mentre i beni che costituiscono oggetto di fondo patrimoniale, pur essendo destinati al soddisfacimento delle esigenze della famiglia, restano pur sempre nel patrimonio del disponente e possono essere oggetto di esecuzione ex art. 170 c.c. nei limiti e con le condizioni previste, la donazione invece determina la perdita della proprietà del bene e dunque diminuisce senza alcun dubbio il patrimonio del donante: con la donazione l'istituto di credito è stato privato in radice della possibilità di agire esecutivamente nei confronti del debitore principale, spogliatosi del proprio patrimonio immobiliare in favore della figlia.
Il fatto che l'accoglimento della presente azione comporti il “ripristino virtuale”, quanto ad opponibilità, della situazione precedente e dunque la connotazione del bene quale facente parte del fondo patrimoniale, ciò attiene unicamente alla possibilità per il creditore di poter aggredire, ricorrendone le condizioni, esecutivamente il bene che è pur sempre nel patrimonio del disponente.
Da ciò consegue che la preesistenza del fondo patrimoniale non fa venir meno il carattere pregiudizievole dell'atto.
D'altronde, come detto, il pregiudizio al quale fa riferimento l'art. 2901 c.c. va oltre il concetto di danno, per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno;
la
Suprema Corte ha evidenziato invero che interesse del creditore non è soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva
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susseguente all'utile esperimento della revocatoria, sicché il pregiudizio può essere costituito finanche da una variazione (sia quantitativa, che qualitativa) del patrimonio del debitore, purché tale variazione comporti appunto una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito, oppure ne comprometta la fruttuosità.1
6.2. Andando più nel dettaglio, deve anzitutto ribadirsi che il diritto del creditore di soddisfarsi sui beni del proprio debitore, in forza della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., è ovviamente di portata generale.
Esso, con specifico riguardo ai beni conferiti dal debitore in fondo patrimoniale, non perde tale carattere, ma deve coniugarsi con la regola eccettuativa dettata dall'art. 170 c.c., secondo cui “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Il creditore, dunque, non può agire esecutivamente su detti beni (sempre che il fondo sia stato regolarmente costituito e annotato sull'atto di matrimonio, questioni qui non in discussione) se: a) il debito è insorto per il soddisfacimento di scopi estranei ai bisogni della famiglia;
b) il creditore stesso ne era a conoscenza (all'atto della stessa insorgenza del debito). Pertanto, nel momento in cui il creditore aggredisce senz'altro esecutivamente i beni già conferiti in fondo patrimoniale all'atto del pignoramento (e sempre che il fondo sia stato regolarmente costituito e annotato, ut supra, giacché in caso contrario non v'è alcun ostacolo all'azione esecutiva del creditore), viene speso il presupposto implicito della pignorabilità dei beni stessi, ossia, correlativamente: aa) che il debito venne contratto per far fronte ai bisogni della famiglia;
ed inoltre, bb) che esso creditore non era a conoscenza dell'estraneità dell'obbligazione ai bisogni familiari;
pertanto, è in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma II, che il debitore esecutato può far valere il descritto regime di impignorabilità, restando onerato di dimostrare che detti presupposti
(implicitamente o esplicitamente invocati dal pignorante, non importa) sono nella specie insussistenti (circa l'attribuzione dell'onere della prova in capo all'opponente, in subiecta materia, si vedano, ex multis, Cass. n. 2970/2013; Cass. n. 4011/2013; Cass. n.
5385/2013; Cass. n. 21800/2016; Cass. n. 18110/2020; Cass. n. 41255/2021): egli deve dunque dimostrare che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari e che il creditore ne era consapevole, da tanto discendendo, dunque, l'insussistenza del diritto del pignorante di procedere esecutivamente sui beni aggrediti, benché conferiti nel fondo patrimoniale.
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Il riparto dell'onere probatorio non può che essere il medesimo in questa sede, dove l'opponibilità del fondo patrimoniale ai creditori viene spesa dalla convenuta come fatto impeditivo del diritto di di ottenere l'inopponibilità nei suoi confronti dell'atto Pt_1 oggetto di revocatoria per mancanza di eventus damni.
Del resto, la presunzione di inerenza è a tal punto forte che il debitore non può beneficiare di una presunzione di non inerenza ai bisogni della famiglia per il solo fatto che il credito (anche tributario) è sorto nell'esercizio di una attività di impresa (ad esempio, come nel caso di specie, per i crediti tributari IVA): come già rilevato da Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023, in motivazione, la succitata impostazione, per la verità, risulta eccentrica rispetto alla costante giurisprudenza della S.C. sul tema della distribuzione dell'onere della prova, giacché l'inerenza al soddisfacimento delle esigenze familiari non può ricollegarsi semplicemente alla tipologia dell'attività nel cui contesto l'obbligazione è sorta, ma richiede comunque la valutazione della finalità sottostante, che deve essere quella di soddisfare esigenze - anche in senso ampio - della famiglia (per l'affermazione che la suddetta finalità “non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge”, v. Cass. n. 3738/2015; conf. Cass. n.
23876/2015, secondo la quale l'inerenza dell'obbligazione - nella specie, tributaria - ai bisogni della famiglia e la relativa conoscenza da parte del titolare del credito sono
“circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa”).
D'altra parte (come ancora sottolinea la stessa Cass. n. 41255/2021), in base all'espressa e letterale disposizione dell'art. 170 c.c., il fatto che giustifica l'esenzione dall'esecuzione forzata dei beni del fondo patrimoniale e che, quindi, deve essere provato dall'opponente, è un fatto negativo (cioè il fatto che il debito non venne contratto per far fronte ai bisogni della famiglia).
Pertanto, la tesi preferibile in giurisprudenza di legittimità ritiene che corrisponda all'id quod plerumque accidit e quindi possa fondare oggetto di una ragionevole presunzione il fatto che i debiti, anche tributari, contratti all'attività imprenditoriale o professionale svolta dal coniuge siano attinenti alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, desumendo proprio dalla disciplina della famiglia - sia nella Carta Costituzionale (artt. 2 e 29), sia nel codice civile (artt. 143 e 144 c.c.), quale società naturale – l'ordinaria destinazione alle esigenze familiari dei proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi.
Neanche in questo caso, dunque, vi è un alleggerimento dell'onere della prova gravante sull'attore circa l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia ai sensi dell'art. 170 c.c., ma, all'opposto, opera una presunzione in senso contrario.
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6.2.1. In un simile quadro normativo e giurisprudenziale, dunque, non può che essere rilevato che, nel caso di specie, la convenuta non ha né allegato né tantomeno provato, anche con l'ausilio di presunzioni, che il debito fiscale fosse stato “contratto” per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Del resto, alla luce della giurisprudenza sopra riportata che esclude qualsiasi presunzione di estraneità per i debiti contratti nell'esercizio dell'attività professionale, la non inerenza ai bisogni della famiglia si potrebbe al più presumere con riguardo ad obbligazioni di carattere voluttuario o speculativo, quali sicuramente non sono quelle tributarie, anche collegate all'esercizio di una attività imprenditoriale.
6.3. Va poi considerato che, anche laddove il fondo patrimoniale fosse stato opponibile all' , la donazione sarebbe stata comunque pregiudizievole Controparte_6 per il creditore nell'ottica di una futura procedura esecutiva, dal momento che il fondo patrimoniale è destinato a cessare in caso di scioglimento del matrimonio o di raggiungimento della maggiore età e/o dell'indipendenza economica da parte dei figli (art. 171 c.c.), per cui (anche considerata la maggiore età della prole e l'attuale separazione dei coniugi) non potrebbe comunque essere esclusa una futura esecuzione su tali beni, con conseguente danno per il ceto creditorio dall'atto di alienazione.
6.4. Da ultimo, non coglie nel segno l'osservazione della convenuta, contenuta nella II memoria 171ter c.p.c., secondo cui l'immobile sarebbe stato costituito in fondo patrimoniale prima che sorgessero i crediti tributari e quindi non si porrebbe la questione della prova dell'estraneità o meno del credito rispetto ai bisogni della famiglia, dovendo al contrario l'attrice provare la dolosa preordinazione della costituzione del fondo patrimoniale al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito.
Infatti, il debitore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, quindi i successivi debiti tributari della sig.ra sarebbero comunque stati garantiti da tutti i beni presenti nel suo CP_1 patrimonio, salva ovviamente la costituzione di patrimoni destinati come il fondo patrimoniale, la cui disciplina, però, fa gravare sul debitore la prova che il credito, anche successivo alla costituzione del fondo, fosse stato contratto per i bisogni della famiglia, operando altrimenti la presunzione contraria.
In sostanza, anche il fondo patrimoniale, analogamente al patrimonio “generico” del debitore, costituisce garanzia per tutti i debiti presenti e futuri, eccettuati quelli “che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. Quanto alla prova dell'elemento soggettivo del dolo specifico (c.d. dolosa preordinazione), essa sarebbe stata richiesta laddove l'attrice avesse proposto la revocatoria dell'atto costitutivo del fondo
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patrimoniale, mentre nel caso di specie è stata impugnata la donazione del 4.3.2022, rispetto alla quale i crediti tributari erano, come si è detto, tutti anteriori.
6.5. Parimenti non fondata è l'ulteriore eccezione secondo cui non vi sarebbe alcun pregiudizio per dal momento che l' non potrebbe in ogni caso pignorare Pt_1 Pt_1
l'abitazione oggetto dell'atto di donazione, trattandosi di una abitazione non di lusso adibita a prima casa, secondo il dettato dell'art. 76, co. 1, d.P.R. 602/1973.
È evidente, infatti, che l'amministrazione finanziaria ha tutto l'interesse ad esperire l'azione revocatoria anche solo allo scopo di ottenere l'iscrizione di ipoteca su un immobile, pur non essendo ancora maturate le condizioni per procedere al pignoramento ai sensi dell'art. 76 d.P.R. cit., per cui l'impossibilità di iscrivere ipoteca sull'immobile alienato costituisce senz'altro un eventus damni rilevante ai fini dell'art. 2901 c.c.
Pare perfino superfluo ricordare, infatti, che la condizione di impignorabilità del bene è collegata alla sua destinazione come luogo di residenza del debitore e dal fatto di essere l'unico immobile di sua proprietà; circostanze che, invero, sono passibili di cambiare nel corso del tempo, rendendo così possibile per l'amministrazione addivenire al pignoramento e dunque alla soddisfazione coattiva del suo credito sull'immobile vincolato a garanzia del suo credito. Del resto, l'interesse dell'amministrazione finanziaria a ottenere l'iscrizione di ipoteca sulla base del ruolo a prescindere dalla effettiva pignorabilità dell'immobile appare sancito anche dal successivo art. 77, laddove stabilisce che “L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma
1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro”.
Ne discende quindi che l'affermata impignorabilità del bene non esclude la sussistenza di un pregiudizio alle ragioni del creditore il quale, in forza delle regole pubblicistiche che sovrintendono l'attività di riscossione dei tributi, se non vi fosse stato l'atto pregiudizievole, avrebbe potuto iscrivere ipoteca sull'immobile alienato.
6.6. Del pari, non meritevole di favorevole considerazione è poi l'ulteriore eccezione per cui l'immobile sarebbe già gravato da un'altra ipoteca, tale per cui sarebbe Pt_1 comunque impossibilitata a soddisfarsi sul bene in sede esecutiva anche in caso di iscrizione ipotecaria.
Sul punto, infatti, il Tribunale ritiene non vi siano motivi di discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1/02/2024, n. 3020; Cass., 27/02/2023,
n.5815; Cass. 26/11/2019, n.30736) secondo cui l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo non esclude la ricorrenza dell'eventus damni.
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L'eventus damni consiste infatti nel pericolo attuale di un danno futuro dipendente dalla lesione dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia generica del credito e per integrarne i presupposti non è necessario che ricorra una effettiva diminuzione del patrimonio del debitore - altrimenti non si spiegherebbe per quale ragione l'azione revocatoria possa essere esperita sol perché il debitore sostituisca beni facilmente aggredibili con altri più difficili da sottoporre all'eventuale e futura azione esecutiva del creditore - né che il debitore si renda insolvente;
proprio perché non postula un pregiudizio attuale e certo del creditore medesimo, derivante da uno stato effettivo di insolvenza del debitore, bastando anche il semplice pericolo di insolvenza, e, cioè, l'eventualità che il patrimonio del debitore non offra adeguate garanzie per il soddisfacimento del credito
(Cass. 27/06/1977, n. 2761).
Secondo la S.C., in materia di revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore non esclude l'eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (così in motivazione, Cass. 8/08/2018, n. 20671; nello stesso senso già Cass.
12/03/2018, n. 5860; Cass. 25/05/2017, n. 13172, Cass. 10/06/2016, n. 11892).
È stato opportunamente chiarito, del resto, che “condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità” (Cass.
29/03/1999, n. 2971); deve, allora, riconoscersi che una “situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro”, sicché “la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro”, donde “non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà” (Cass. 10/06/2016, n. 11892).
Non è, dunque, necessario che il creditore dimostri, onde veder accolta l'actio pauliana, la concreta possibilità di soddisfazione del credito, atteso che l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da
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richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso;
ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi;
ciò esclude, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agisce in revocatoria debba dimostrare, al fine di esperire l'azione di cui all'art. 2901 cod. civ.,
l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione.
Diverso sarebbe stato se fosse stata dimostrata la ricorrenza di una procedura esecutiva immobiliare in atto sul bene, giacché in tal caso, in applicazione del principio enunciato da Cass. n. 16464 del 15/07/2009, e più volte ribadito (Cass. 29/08/2019, n.21783; Cass. n.
3020/2024, cit.), in fattispecie in cui l'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria riguardava un bene sottoposto già ad esecuzione e la revocatoria era stata esercitata da un creditore che era intervenuto nella procedura esecutiva, non avrebbe potuto ritenersi impossibile sapere se e come la garanzia ipotecaria avrebbe agito in futuro ed avrebbe dovuto ribadirsi che “il pregiudizio deve essere specificamente valutato - nella sua certezza ed effettività - con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo” (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/03/2024, n.8422).
Poiché, nel caso di specie, sul bene donato non risulta essere stata avviata alcuna procedura esecutiva, sul creditore non grava alcun onere della prova circa le effettive possibilità di realizzo del proprio credito sull'immobile già ipotecato, essendo sempre possibile, prima dell'eventuale pignoramento, che la garanzia ipotecaria preesistente nei confronti di venga estinta o modificata o che semplicemente il mutuo Controparte_4 fondiario venga restituito regolarmente, senza necessità di far valere la garanzia ipotecaria.
Ne consegue che nemmeno sotto il profilo della concreta possibilità di soddisfacimento sul bene può essere esclusa la sussistenza di un eventus damni verso l'odierna attrice.
6.7. Infine, non meritevole di accoglimento appare anche l'ultima eccezione di parte convenuta, secondo cui sarebbe ormai decaduta da una Controparte_5 rilevante parte dei crediti fiscali per essere spirato inutilmente il termine di decadenza di cui all'art. 25, co 1, lett. a), d.P.R. 602/1973, in combinato disposto con l'art. 36-bis d.P.R. n.
600/73 (per le imposte sui redditi) e con l'art. 54-bis d.P.R. n. 633/72 (per l'iva).
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In primo luogo, deve essere rilevato che per tutte le quattro cartelle delle quale viene eccepita la decadenza non opera il termine previsto all'art. 25, co. 1, lett. a), a mente del quale “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre […] del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. È pur vero, infatti, che tutte le cartelle si riferiscono a somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36bis del D.P.R. n.600 del 1973 e/o dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972; ma tutte danno altresì atto che l'iscrizione a ruolo è avvenuta per “Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini” di una rata ai sensi dell'art. 15 ter, co. 1, a mente del quale
“il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena”. Ne consegue, dunque, che non è la lett. a) a trovare applicazione, ma la lett. c- bis), ai sensi della quale la cartella deve essere notificata a pena di decadenza entro il “terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter”.
Passando a considerare le singole cartelle, dunque, si rileva che:
- la cartella n.08020190013176822000, riferita all'anno di imposta 2014 e dichiarazione
2015, non avrebbe avuto come termine di decadenza il 31.12.2018, ai sensi del comma 1, lett. a), ma, poiché vi era stato un piano di rateazione e l'ultima rata rimasta inadempiuta scadeva il 31.1.2018, essa sarebbe decaduta il 31.12.2021, a mente del comma 1, lett. c-bis). Poiché la cartella è stata notificata a mezzo PEC alla convenuta l'8.8.2019, l'amministrazione finanziaria non è incorsa in alcuna decadenza;
- la cartella n.08020200000649503000, relativa all'anno di imposta 2015 e alla dichiarazione 2016, non avrebbe avuto come termine di decadenza il 31.12.2019, ai sensi del comma 1, lett. a), ma, poiché vi era stato un piano di rateazione e l'ultima rata rimasta inadempiuta scadeva il 31.5.2018, essa sarebbe decaduta il 31.12.2021, a mente del comma 1, lett. c-bis). Poiché la cartella è stata notificata a mezzo PEC alla convenuta il 26.2.2020, l'amministrazione finanziaria non è incorsa in alcuna decadenza;
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- la cartella n.08020220010828921000, relativa all'anno di imposta 2013 e alla dichiarazione 2014, non avrebbe avuto come termine di decadenza il 31.12.2017, ai sensi del comma 1, lett. a), ma, poiché vi era stato un piano di rateazione e l'ultima rata rimasta inadempiuta scadeva il 28.2.2019, essa sarebbe decaduta il 31.12.2022, a mente del comma 1, lett. c-bis). Poiché la cartella è stata notificata a mezzo PEC alla convenuta il 6.10.2022, l'amministrazione finanziaria non è incorsa in alcuna decadenza;
- la cartella n.08020220013526628000, relativa all'anno di imposta 2016 e alla dichiarazione 2017. non avrebbe avuto come termine di decadenza il 31.12.2020, ai sensi del comma 1, lett. a), ma, poiché vi era stato un piano di rateazione e l'ultima rata rimasta inadempiuta scadeva il 30.9.2020, essa sarebbe decaduta il 31.12.2023, a mente del comma 1, lett. c-bis). Poiché la cartella è stata notificata a mezzo PEC alla convenuta il 12.7.2022, l'amministrazione finanziaria non è incorsa in alcuna decadenza.
In secondo luogo, va comunque chiarito che anche laddove si fosse effettivamente verificata la decadenza dell'amministrazione dalla possibilità di riscuotere le imposte sui redditi e IVA nei confronti della sig.ra l'atto di donazione impugnato avrebbe CP_1 comunque arrecato un pregiudizio alle residue ragioni creditorie di riducendo Pt_1 quantitativamente il patrimonio del debitore e spogliandolo dell'unico bene immobile.
7. Superate le eccezioni della convenuta, non può essere revocato in dubbio il fatto che il compimento da parte della debitrice di una donazione nei Controparte_1 confronti della figlia convivente della quota di 2/3 della proprietà Controparte_2 dell'immobile sito in Perugia, via Umbria, n. 108, fosse tale da poter determinare un pregiudizio alle ragioni del credito modificando la sua situazione patrimoniale in pregiudizio dei creditori, i quali non possono agire esecutivamente su tale bene con ciò determinando, come già sopra rilevato, quella maggiore difficoltà al soddisfacimento del credito idonea ad integrare l'eventus damni atteso che priva il disponenti di ogni forma di garanzia. Di talché, per effetto di tale operazione è fin troppo evidente la consistente riduzione della garanzia patrimoniale generica, di cui all'art. 2740 c.c. giacché, la fuoriuscita di tale bene dal patrimonio della sig.ra ha ridotto la garanzia generale dei creditori CP_1 sul patrimonio del disponente;
in proposito, si deve ulteriormente osservare che l'onere della prova circa il carattere non pregiudizievole dell'atto di disposizione patrimoniale – in considerazione della capienza del patrimonio residuo e la pari garanzia dallo stesso prestato
– grava sul debitore convenuto in revocatoria. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che
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meramente qualitativa del patrimonio del debitore (v. Cass., 18/3/2005, n. 5972; Cass.,
27/10/2004, n. 20813; Cass., 29/10/1999, n. 12144), e pertanto anche la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (v. Cass., 1/6/2000, n. 7262). Ancora, si osserva che il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone una valutazione sul pregiudizio effettivo arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore
(v. Cass., 9/3/2006, n. 5105). In tema di revocatoria ordinaria, pertanto, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23743 del 14/11/2011; Sez. 1, Sentenza n. 755 del
08/03/1969). Come si diceva, incombe sul convenuto in revocatoria l'onere di provare l'insussistenza del rischio di insoddisfazione delle ragioni creditorie, dimostrando documentalmente l'esistenza di ampie residualità patrimoniali e facendo quindi emergere la mancanza del cd. eventus damni (così Cass. 1902/2015, cfr. Cass. 289672012, Cass.
24757/2008, Cass. 15310/2007Cass. 3470/2007, ecc.).
Nel caso di specie, con l'atto del 4 marzo 2022, la sig.ra risulta aver dismesso CP_1
l'unico immobile di sua proprietà, certamente aumentando il rischio che al momento dell'eventuale esecuzione il suo patrimonio non fosse in grado di offrire la necessaria garanzia patrimoniale del credito dell'amministrazione finanziaria (pari ad almeno €
149.414,06), non avendo nel resto né allegato, né provato in questo giudizio l'esistenza di residualità patrimoniali ulteriori idonee ad escludere l'eventus damni, mancando così di assolvere l'onere probatorio su di essa gravante.
8. La domanda attorea ex art. 2901 c.c. è quindi fondata e meritevole di accoglimento, con conseguente assorbimento della domanda di accertamento della simulazione svolta dall' solo in via subordinata. Controparte_5
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste in capo alle convenute in solido fra loro. Le stesse sono liquidate in dispositivo, tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia (rapportata al credito per cui è chiesta tutela), della non
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particolare complessità delle questioni sottoposte al Tribunale e dell'attività svolta, caratterizzata dall'assenza di attività istruttoria, elementi tutti che, congiuntamente valutati, consentono di fare applicazione della massima riduzione all'interno dello scaglione di riferimento per la fase di studio, introduttiva e decisionale senza riconoscimento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di
[...]
, dell'atto di donazione del 4.3.2022, trascritto in data Controparte_5
10.3.2022 presso l'Ufficio del Territorio di Perugia avente ad oggetto il trasferimento alla convenuta della proprietà di 2/3, per cui la Controparte_2 donante si è riservata il diritto di abitazione, dei Controparte_1 cespiti immobiliari siti nel Comune di Perugia, censiti al Foglio 368, mapp. 213 sub 2 cat. A/7 e al Foglio 368 mapp. 213 sub 2 cat. C/4);
➢ Ordina l'annotazione della presente sentenza al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari;
➢ Condanna le convenute e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro a rifondere in favore di le spese legali Controparte_5 che si liquidano in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge.
Perugia, li 26 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ex plurimis, Cass. 02.04.2004, n. 6511; Cass. 15.06.1995, n. 6777; Cfr. Cass. Civ. 04.07.2006, n. 15265; Cass. Civ. 29.10.1999, n. 12144; Cass. Civ. 08.07.1998, n. 6676; Cass. Civ. 06.05.1998, n. 4578).