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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
3329/2025 V.G., avente ad oggetto “domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile”, proposta da
( ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
IS OL
e da
), con l'Avv. Parte_2 C.F._2
IC RI HÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE – causa rimessa in decisione all'udienza dell'01/12/2025, sostituita con deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c.
Esaminato il ricorso proposto in data 25/06/2025 dai predetti coniugi, separati giusta decreto di omologazione del Tribunale di
1 Bari pubblicato in data 12/07/2022, non reclamato, ricorso finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse delle figlie;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza
P.Q.M.
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile celebrato in Bitonto in data 09/12/1992 tra
(BARI (BA), 17/10/1968) e Parte_1
(BITONTO (BA), 06/10/1974) e Parte_2
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 14, parte I, anno 1992;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto
2 al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 16/12/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
3329/2025 V.G., avente ad oggetto “domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile”, proposta da
( ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
IS OL
e da
), con l'Avv. Parte_2 C.F._2
IC RI HÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE – causa rimessa in decisione all'udienza dell'01/12/2025, sostituita con deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c.
Esaminato il ricorso proposto in data 25/06/2025 dai predetti coniugi, separati giusta decreto di omologazione del Tribunale di
1 Bari pubblicato in data 12/07/2022, non reclamato, ricorso finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse delle figlie;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza
P.Q.M.
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile celebrato in Bitonto in data 09/12/1992 tra
(BARI (BA), 17/10/1968) e Parte_1
(BITONTO (BA), 06/10/1974) e Parte_2
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 14, parte I, anno 1992;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto
2 al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 16/12/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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