Sentenza 2 febbraio 2023
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CONVIVENZA DI FATTO E RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI: GUIDA COMPLETA L'ordinamento giuridico italiano, in linea con le direttive europee e i principi internazionali, riconosce una crescente importanza ai legami familiari nel contesto del diritto dell'immigrazione. La nozione di “famiglia” si è evoluta, superando i confini del vincolo matrimoniale per includere anche le unioni stabili e di fatto. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO La disciplina del permesso di soggiorno per motivi familiari legato alla convivenza si articola su più livelli normativi, nazionali e sovranazionali. NORMATIVA NAZIONALE Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998): L'art. 19, comma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2023, n. 3279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3279 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2023 |
Testo completo
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. LU De NZ, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n.58/2020 pubblicata il 22-01-2020 la Corte d’appello di AN ha respinto l’appello proposto da HO DE, cittadino del Marocco, avverso l’ordinanza del Tribunale di AN che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto il riconoscimento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, negato con provvedimento del 30.6.2017 dalla Questura di Macerata. Il giudice d’appello ha rilevato che, avendo il Comune di Recanati, con provvedimento del 4.7.2016, dichiarato il fratello del ricorrente, HO Rahhal, cittadino italiano, decaduto dall’assegnazione dell’alloggio popolare sito in Campo dei Fiori, non poteva ritenersi integrato in capo al ricorrente il requisito del possesso dell’alloggio legittimante il rinnovo del permesso di soggiorno, a nulla rilevando che di fatto la famiglia aveva continuato a risiedere, evidentemente in modo abusivo, nell’unità abitativa di edilizia popolare 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 3. Con ordinanza interlocutoria n.11778/2022 della Sesta Sezione civile di questa Corte la causa è stata rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile. 4. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica è stato applicato lo speciale rito «cartolare» previsto 3 di 7 dall’art.23, comma 8 bis, del d.l. 137 del 28-10-2020, convertito con modificazioni dalla legge 18-12-2020 n.176 e prorogato a tutto il 2022 dal d.l. 30-12-2021 n.228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I motivi di ricorso sono così rubricati:«I.Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c.: Violazione o falsa applicazione degli art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari) e 22, comma 3, (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286);II.Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5 c.p.c.: Omesso esame e valutazione della circostanza che l’E.r.a.p. Marche richiede il pagamento del canone di locazione al fratello del ricorrente;
III. Nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c.: Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sui motivi di appello indicati nell’atto di citazione di appello ai numeri 2, 3, 4, 5 in parte qua e 6; IV. Nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c.: Violazione dell’art. 132 c.p.c. per illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di Appello di AN motiva in ordine alla violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990». Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 30 e 22 d.lgs. n. 286/1998, sul rilievo che la prima norma non indica l’alloggio come requisito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, mentre la seconda norma è del tutto estranea alla fattispecie di cui è causa, concernendo la documentazione che deve produrre il datore di lavoro ove non abbia diretta conoscenza dello straniero residente all’estero; il ricorrente rileva, altresì, di poter reperire, insieme al fratello convivente, altra abitazione, nell’ipotesi in cui l’Istituto 4 di 7 Autonomo delle Case Popolari dovesse interrompere il rapporto di locazione avente ad oggetto l’alloggio all’attualità occupato da entrambi. Con il secondo motivo denuncia l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’Appello considerato che l’ente locatore, in quattro anni, non aveva mai dato esecuzione al provvedimento di revoca dell’assegnazione dell’alloggio ed aveva continuato a richiedere al fratello del ricorrente il pagamento dei canoni di locazione. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sui motivi di appello, indicati nell’atto di citazione in appello ai numeri 2, 3, 4, 5 e, in parte qua, 6. Con il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ. per illogicità della motivazione, nella parte cui la Corte di Appello ha ritenuto insussistente la dedotta violazione degli artt. 10 e 10 bis della L. 214/1990. 2. Il primo motivo è fondato. 2.1. Occorre premettere che si controverte in tema di domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino straniero fratello di un soggetto di nazionalità italiana e la fattispecie è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 19, comma 2 lett. c), d.lgs n. 286/1998, che prevede l’inespellibilità degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, e 28, comma 1 lett. b), DPR n. 394/1999 (regolamento di attuazione del Testo Unico dell’Immigrazione), disponendo quest’ultima norma che “Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico”. 5 di 7 2.2. La Corte d’Appello, nel proprio percorso argomentativo, non ha messo in dubbio che il ricorrente conviva effettivamente con il fratello, ma ha valutato come elemento imprescindibile per il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno la sussistenza del requisito del possesso legittimo di un alloggio da parte del richiedente o del suo familiare convivente, ritenendo irrilevante che di fatto la famiglia, costituita dal ricorrente e da suo fratello, avesse continuato a risiedere nell’unità abitativa di edilizia popolare dopo la revoca dell’assegnazione di detto alloggio e, quindi, senza un formale e legittimo titolo giustificativo. Posto che l'oggetto della dimostrazione "documentata" che il richiedente deve dare, in base alla citata norma, è la convivenza con il cittadino italiano a cui il primo sia legato da parentela entro il secondo grado (o da coniugio), con la citata ordinanza interlocutoria è stata evidenziata la questione, in diritto, che si pone nel caso di specie, dovendosi, in particolare, stabilire quale connotazione debba avere la suddetta convivenza, e cioè se debba essere una convivenza connotata anche dal requisito di una disponibilità “titolata” di un alloggio, come ritenuto dalla Corte d’Appello di AN, oppure se sia sufficiente il dato fattuale dell’effettività della convivenza, intesa quale stabile coabitazione e comunanza di vita. Va, altresì, precisato, come rilevato dalla Procura Generale, che il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 (permesso di soggiorno per motivi familiari) e 22, comma 3, (lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) del D.Lgs 25.07.1998, a cui impropriamente anche la Corte d’appello ha fatto riferimento, ma dette norme non sono applicabili nella specie, in quanto il fratello non è contemplato tra i “familiari” per i quali è possibile il ricongiungimento (solo il coniuge, i figli maggiorenni e i genitori a carico). Ciò nondimeno, in base al contenuto della censura che si evince chiaramente dall’illustrazione della stessa e dalle ragioni, anche di fatto, esposte nel motivo che si 6 di 7 sta scrutinando, la doglianza investe l’intero percorso argomentativo della Corte di merito, che, nella premessa, ha anche richiamato gli artt. 19, comma 2, lett. c) d.lgs n. 286/1998 e 28, comma 1, lett. b) DPR n. 394/1999, della cui violazione sostanzialmente l’odierno ricorrente si duole. 2.3.Tanto premesso, come si è detto, la Corte d’Appello, nel valutare imprescindibili il possesso o la disponibilità “titolati” e formali di un alloggio da parte del richiedente o del parente di secondo grado convivente, ha ritenuto che fosse necessario quel requisito ulteriore che non solo non è previsto dalle norme sopra citate del Testo Unico dell’Immigrazione e del suo regolamento di attuazione, ma neppure è desumibile per implicito dal combinato disposto delle norme sopra citate. Come condivisibilmente osservato dalla Procura Generale, la ratio delle norme è quella di introdurre un regime di favore per coloro che hanno uno stretto vincolo parentale con soggetti di nazionalità italiana, sul presupposto, implicito ma logicamente correlato alla suddetta ratio, che essi vogliano e possano supportare il congiunto, fornendogli l’aiuto materiale e morale necessario, anche ai fini di un eventuale futuro suo inserimento nel Paese di accoglienza, e ciò in virtù del loro legame affettivo. A fronte del tenore letterale, pur scarno e minimale, delle disposizioni sopra citate, non è consentita, pena la violazione di quella ratio, un’interpretazione estensiva sistematica o per analogia, ad esempio rispetto al diverso strumento del ricongiungimento familiare, che conduca al risultato di “aggiungere” connotazioni ulteriori non previste dal legislatore, oltretutto nella delicata materia che riguarda lo status delle persone e che, perciò, non tollera esegesi penalizzanti, quale è quella effettuata dalla Corte territoriale. In quest’ottica, l’indagine fattuale dovrà svolgersi, piuttosto, accertando, in concreto e secondo le peculiarità del singolo caso, l’effettività della convivenza nel senso precisato, ossia in ragione della stabile coabitazione accompagnata 7 di 7 da una comunanza di vita, secondo l’ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari. 3. In conclusione, il primo motivo merita accoglimento, restando assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti del motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di AN, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:« In tema di domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con coniuge di nazionalità italiana ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 2 lett. c), d.lgs n. 286/1998 e 28, comma 1 lett. b), D.P.R. n. 394/1999, il giudice di merito è tenuto ad accertare solo l’effettività della convivenza, intesa quale stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l’ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari, non essendo consentita un’esegesi che introduca connotazioni ulteriori non previste dal legislatore, come è quella della disponibilità “titolata” di un alloggio, in contrasto con la “ratio” del regime di favore dettato dalle citate norme ». Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di AN, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2022.