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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 07/12/2022 al n. 3422/2022
R.G., promossa con ricorso depositato in data 07/12/2022
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. GRASSI Parte_1 C.F._1
MADDALENA, elettivamente domiciliato in VIA GRAZIOLI 34 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. GRASSI MADDALENA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. GHIZZI CP_1 C.F._2
ELISA, elettivamente domiciliata in VIA G. CHIASSI 54 46100 MANTOVA
presso lo studio dell'avv. GHIZZI ELISA
convenuto
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 03/12/2024 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “1) sia pronunciata la separazione personale dei Parte_1
coniugi;
2) sia disposto l'affidamento condiviso di , con collocazione Persona_1
prevalente presso il padre;
3) sia ordinato a di versare a un assegno CP_1 Parte_1
mensile pari ad euro 300 a titolo di contributo al mantenimento della bambina
; Persona_1
4) sia dato atto che nessun assegno deve essere disposto in favore della moglie,
stante la assoluta e piena indipendenza economica della medesima;
5) sia stabilito che ciascuno dei genitori provvederà alle spese straordinarie
inerenti alla minore nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di
Mantova”;
- per “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi CP_1
autorizzandoli a vivere separati;
Per_ 2) Affidare la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori, con
collocamento prevalente presso la Sig.ra attualmente domiciliata presso l'abitazione CP_1
della di lei madre;
Quanto alle modalità di permanenza della minore presso il
padre, sia confermato il calendario previsto in sede Presidenziale;
3) Obbligarsi il Sig. a corrispondere alla Sig.ra un Pt_1 CP_1
assegno di mantenimento di € 400,00 mensili quale contributo nel mantenimento
della figlia minore e di € 200,00 quale contributo nel mantenimento del coniuge,
pagina 2 di 7 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Mantova;
Si precisa che allo stato attuale la Sig.ra risulta disoccupata;
CP_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e condanna del
ricorrente e risarcimento in favore della resistente ex art. 96 c.p.c.”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha depositato ricorso per la separazione giudiziale dalla moglie Parte_1
esponendo che la stessa fosse emigrata in Germania CP_1
abbandonandolo con la figlia minore . Per_1
Ha quindi chiesto che gli fosse disposto l'affidamento esclusivo della figlia . Per_1
Ha chiesto che la moglie gli versasse un assegno mensile pari ad CP_1
euro 300 a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
Ha infine chiesto che l'appartamento nel quale lo stesso conviveva con la figlia fosse assegnato a lui.
Si è costituita la convenuta non opponendosi alla richiesta di separazione, ma opponendosi alle richieste di affido esclusivo e di corresponsione di un assegno di mantenimento.
La causa è stata istruita mediante prova orale e produzioni documentali.
Sulla separazione
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata tra le parti e provata dal fallimento del tentativo di conciliazione, dalle conclusioni formulate dalle parti nonché dal consolidamento della situazione obiettiva e giuridica conseguente ai provvedimenti adottati dal Presidente in sede di comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, provvedimento pure confermato dalla pagina 3 di 7 Corte d'Appello a seguito del rigetto del reclamo proposto dal ricorrente, sicché
sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi che va quindi accolta.
Sul collocamento e mantenimento della figlia
Posto che la figlia fin dalla prima udienza di comparizione è stata affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso la madre, non sono emersi dall'istruttoria elementi ostativi alla prosecuzione di tale forma di affidamento che consente alla minore di trascorrere tempi congrui con entrambi i genitori.
La regolamentazione fatta in sede di prima comparizione non appare necessitare di modifiche anche grazie al fatto che alle parti è stata data la possibilità di procedere a modifiche concordate in caso di necessità.
La figlia va quindi affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza e collocazione prevalente della stessa presso la madre, e con diritto dovere del padre di vederla quando lo desideri, previo accordo con la madre, e di tenerla con sé, salvo diversi accordi di volta in volta tra le parti:
- nella settimana in cui il padre lavora con turno dalle 13.50 alle 20.10, nel suo giorno libero dal lavoro, dall'uscita da scuola di nel periodo scolastico o Per_1
dalle ore 9.30 in periodo non scolastico, sino al mattino successivo, quando il padre la riaccompagnerà a scuola, in periodo scolastico, o dalla madre, entro le ore 10.00; il mattino del sabato (se la minore non frequenta la scuola) e il mattino della domenica, dalle 9.30 sino alle 13.30;
- nella settimana in cui il padre lavora con turno dalle 8.40 alle 15.00, il pomeriggio del venerdì, del sabato e della domenica, dalle ore 15.30 alle ore
21.30 e nel giorno di riposo infrasettimanale, dall'uscita da scuola di nel Per_1
periodo scolastico o dalle ore 10.00 in periodo non scolastico, sino al mattino successivo, quando il padre la riaccompagnerà a scuola, in periodo scolastico, o pagina 4 di 7 dalla madre, prima di recarsi al lavoro entro le ore 10.00, in periodo non scolastico;
il padre dovrà comunicare alla madre i propri turni di lavoro e quindi i giorni in cui terrà con sé non appena a conoscenza dei propri turni di Per_1
lavoro e comunque, di volta in volta, con una settimana di anticipo;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno il giorno di
Natale ed il giorno di Capodanno, e tre giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza, di anno in anno del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
- tre settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Quanto al mantenimento della minore l'importo previsto di euro 200 mensili rivalutati annualmente agli indici ISTAT così come previsto in sede presidenziale nel 2023, appare importo congruo e compatibile con le disponibilità economiche del padre che peraltro lo ha sempre versato.
In relazione all'Assegno Unico per la figlia questo va percepito al 100% dalla madre la quale si trova nella quotidianità a dover gestire la figlia ed anche per compensare il fatto che il padre espone difficoltà a contribuire alle spese così che la madre possa contare su un contributo regolare erogato dallo Stato viste le difficoltà esposte dal padre.
Sul mantenimento a favore del coniuge
Il Collegio osserva, all'esito del lungo procedimento, come non sia contestato tra le parti che la convenuta abbia volontariamente rinunciato ad una occupazione che le garantiva uno stipendio netto mensile di circa 1.500 euro.
La convenuta avrebbe potuto conservare tale occupazione anche una volta fatto ritorno dalla Germania, ma ha preferito dimettersi.
Anche tale circostanza è pacifica tra le parti.
Non sono note le ragioni per le quali la convenuta ha scelto di rinunciare ad un lavoro che oggi le consentirebbe di avere un reddito addirittura superiore a pagina 5 di 7 quanto percepisce il ricorrente, ciò che in ogni caso emerge è che la convenuta non possa pretendere, ancora oggi, un assegno di mantenimento da parte del marito sia perché il reddito del marito non è compatibile con la corresponsione di alcun assegno per la moglie, sia perché la scelta di lasciare un posto di lavoro ben retribuito non appare giustificata.
La valutazione che oggi si può fare all'esito dell'istruttoria, porta il Collegio a ritenere che tale assegno non fosse necessario fin dal sorgere del procedimento quando ancora non si era accertato che la moglie avesse rinunciato ad un lavoro che le garantiva un reddito di euro 1.500 mensili per cercare infondatamente fortuna all'estero.
Si rileva inoltre come la convenuta abbia poco più di 30 anni e tuttavia in questi quasi tre anni che è durato il procedimento, non risulta aver trovato una occupazione stabile e remunerativa come quella lasciata per andare a cercar miglior sorte in Germania nonostante sia pacifico tra le parti che al suo ritorno dalla Germania il posto di lavoro fosse ancora disponibile.
In ogni caso i redditi del marito, esposti nelle buste paga che coprono quasi due anni di retribuzioni, sono incompatibili con la permanenza della corresponsione di un assegno di mantenimento che va quindi revocato ex tunc in base alle valutazioni sopra esposte.
Le spese del presente procedimento, anche considerate quelle del procedimento di reclamo, vanno interamente compensate tra le parti alla luce della reciproca parziale soccombenza e del fatto che il procedimento fosse in parte necessitato.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Pone a carico di (C.F. ) Parte_1 C.F._1
pagina 6 di 7 l'obbligo di corrispondere a favore di (C.F. CP_1
) di un assegno di mantenimento per la figlia di C.F._2 Per_1
euro 200,00 mensili da corrispondersi a far tempo dal 5 giugno 2023 con aggiornamento annuale agli indici ISTAT a far tempo dal 5 giugno 2024;
3) Dispone che l'assegno unico per la figlia sia percepito al 100% da
C.F. ); CP_1 C.F._2
4) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova;
5) Revoca ex tunc l'assegno di mantenimento di euro 200 disposto in favore della moglie;
6) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 91 parte
1, anno 2013);
7) Spese compensate tra le parti;
Così deciso in Mantova nella camera di Consiglio effettuata via Teams il
26/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 07/12/2022 al n. 3422/2022
R.G., promossa con ricorso depositato in data 07/12/2022
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. GRASSI Parte_1 C.F._1
MADDALENA, elettivamente domiciliato in VIA GRAZIOLI 34 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. GRASSI MADDALENA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. GHIZZI CP_1 C.F._2
ELISA, elettivamente domiciliata in VIA G. CHIASSI 54 46100 MANTOVA
presso lo studio dell'avv. GHIZZI ELISA
convenuto
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 03/12/2024 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “1) sia pronunciata la separazione personale dei Parte_1
coniugi;
2) sia disposto l'affidamento condiviso di , con collocazione Persona_1
prevalente presso il padre;
3) sia ordinato a di versare a un assegno CP_1 Parte_1
mensile pari ad euro 300 a titolo di contributo al mantenimento della bambina
; Persona_1
4) sia dato atto che nessun assegno deve essere disposto in favore della moglie,
stante la assoluta e piena indipendenza economica della medesima;
5) sia stabilito che ciascuno dei genitori provvederà alle spese straordinarie
inerenti alla minore nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di
Mantova”;
- per “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi CP_1
autorizzandoli a vivere separati;
Per_ 2) Affidare la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori, con
collocamento prevalente presso la Sig.ra attualmente domiciliata presso l'abitazione CP_1
della di lei madre;
Quanto alle modalità di permanenza della minore presso il
padre, sia confermato il calendario previsto in sede Presidenziale;
3) Obbligarsi il Sig. a corrispondere alla Sig.ra un Pt_1 CP_1
assegno di mantenimento di € 400,00 mensili quale contributo nel mantenimento
della figlia minore e di € 200,00 quale contributo nel mantenimento del coniuge,
pagina 2 di 7 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Mantova;
Si precisa che allo stato attuale la Sig.ra risulta disoccupata;
CP_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e condanna del
ricorrente e risarcimento in favore della resistente ex art. 96 c.p.c.”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha depositato ricorso per la separazione giudiziale dalla moglie Parte_1
esponendo che la stessa fosse emigrata in Germania CP_1
abbandonandolo con la figlia minore . Per_1
Ha quindi chiesto che gli fosse disposto l'affidamento esclusivo della figlia . Per_1
Ha chiesto che la moglie gli versasse un assegno mensile pari ad CP_1
euro 300 a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
Ha infine chiesto che l'appartamento nel quale lo stesso conviveva con la figlia fosse assegnato a lui.
Si è costituita la convenuta non opponendosi alla richiesta di separazione, ma opponendosi alle richieste di affido esclusivo e di corresponsione di un assegno di mantenimento.
La causa è stata istruita mediante prova orale e produzioni documentali.
Sulla separazione
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata tra le parti e provata dal fallimento del tentativo di conciliazione, dalle conclusioni formulate dalle parti nonché dal consolidamento della situazione obiettiva e giuridica conseguente ai provvedimenti adottati dal Presidente in sede di comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, provvedimento pure confermato dalla pagina 3 di 7 Corte d'Appello a seguito del rigetto del reclamo proposto dal ricorrente, sicché
sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi che va quindi accolta.
Sul collocamento e mantenimento della figlia
Posto che la figlia fin dalla prima udienza di comparizione è stata affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso la madre, non sono emersi dall'istruttoria elementi ostativi alla prosecuzione di tale forma di affidamento che consente alla minore di trascorrere tempi congrui con entrambi i genitori.
La regolamentazione fatta in sede di prima comparizione non appare necessitare di modifiche anche grazie al fatto che alle parti è stata data la possibilità di procedere a modifiche concordate in caso di necessità.
La figlia va quindi affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza e collocazione prevalente della stessa presso la madre, e con diritto dovere del padre di vederla quando lo desideri, previo accordo con la madre, e di tenerla con sé, salvo diversi accordi di volta in volta tra le parti:
- nella settimana in cui il padre lavora con turno dalle 13.50 alle 20.10, nel suo giorno libero dal lavoro, dall'uscita da scuola di nel periodo scolastico o Per_1
dalle ore 9.30 in periodo non scolastico, sino al mattino successivo, quando il padre la riaccompagnerà a scuola, in periodo scolastico, o dalla madre, entro le ore 10.00; il mattino del sabato (se la minore non frequenta la scuola) e il mattino della domenica, dalle 9.30 sino alle 13.30;
- nella settimana in cui il padre lavora con turno dalle 8.40 alle 15.00, il pomeriggio del venerdì, del sabato e della domenica, dalle ore 15.30 alle ore
21.30 e nel giorno di riposo infrasettimanale, dall'uscita da scuola di nel Per_1
periodo scolastico o dalle ore 10.00 in periodo non scolastico, sino al mattino successivo, quando il padre la riaccompagnerà a scuola, in periodo scolastico, o pagina 4 di 7 dalla madre, prima di recarsi al lavoro entro le ore 10.00, in periodo non scolastico;
il padre dovrà comunicare alla madre i propri turni di lavoro e quindi i giorni in cui terrà con sé non appena a conoscenza dei propri turni di Per_1
lavoro e comunque, di volta in volta, con una settimana di anticipo;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno il giorno di
Natale ed il giorno di Capodanno, e tre giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza, di anno in anno del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
- tre settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Quanto al mantenimento della minore l'importo previsto di euro 200 mensili rivalutati annualmente agli indici ISTAT così come previsto in sede presidenziale nel 2023, appare importo congruo e compatibile con le disponibilità economiche del padre che peraltro lo ha sempre versato.
In relazione all'Assegno Unico per la figlia questo va percepito al 100% dalla madre la quale si trova nella quotidianità a dover gestire la figlia ed anche per compensare il fatto che il padre espone difficoltà a contribuire alle spese così che la madre possa contare su un contributo regolare erogato dallo Stato viste le difficoltà esposte dal padre.
Sul mantenimento a favore del coniuge
Il Collegio osserva, all'esito del lungo procedimento, come non sia contestato tra le parti che la convenuta abbia volontariamente rinunciato ad una occupazione che le garantiva uno stipendio netto mensile di circa 1.500 euro.
La convenuta avrebbe potuto conservare tale occupazione anche una volta fatto ritorno dalla Germania, ma ha preferito dimettersi.
Anche tale circostanza è pacifica tra le parti.
Non sono note le ragioni per le quali la convenuta ha scelto di rinunciare ad un lavoro che oggi le consentirebbe di avere un reddito addirittura superiore a pagina 5 di 7 quanto percepisce il ricorrente, ciò che in ogni caso emerge è che la convenuta non possa pretendere, ancora oggi, un assegno di mantenimento da parte del marito sia perché il reddito del marito non è compatibile con la corresponsione di alcun assegno per la moglie, sia perché la scelta di lasciare un posto di lavoro ben retribuito non appare giustificata.
La valutazione che oggi si può fare all'esito dell'istruttoria, porta il Collegio a ritenere che tale assegno non fosse necessario fin dal sorgere del procedimento quando ancora non si era accertato che la moglie avesse rinunciato ad un lavoro che le garantiva un reddito di euro 1.500 mensili per cercare infondatamente fortuna all'estero.
Si rileva inoltre come la convenuta abbia poco più di 30 anni e tuttavia in questi quasi tre anni che è durato il procedimento, non risulta aver trovato una occupazione stabile e remunerativa come quella lasciata per andare a cercar miglior sorte in Germania nonostante sia pacifico tra le parti che al suo ritorno dalla Germania il posto di lavoro fosse ancora disponibile.
In ogni caso i redditi del marito, esposti nelle buste paga che coprono quasi due anni di retribuzioni, sono incompatibili con la permanenza della corresponsione di un assegno di mantenimento che va quindi revocato ex tunc in base alle valutazioni sopra esposte.
Le spese del presente procedimento, anche considerate quelle del procedimento di reclamo, vanno interamente compensate tra le parti alla luce della reciproca parziale soccombenza e del fatto che il procedimento fosse in parte necessitato.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Pone a carico di (C.F. ) Parte_1 C.F._1
pagina 6 di 7 l'obbligo di corrispondere a favore di (C.F. CP_1
) di un assegno di mantenimento per la figlia di C.F._2 Per_1
euro 200,00 mensili da corrispondersi a far tempo dal 5 giugno 2023 con aggiornamento annuale agli indici ISTAT a far tempo dal 5 giugno 2024;
3) Dispone che l'assegno unico per la figlia sia percepito al 100% da
C.F. ); CP_1 C.F._2
4) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova;
5) Revoca ex tunc l'assegno di mantenimento di euro 200 disposto in favore della moglie;
6) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 91 parte
1, anno 2013);
7) Spese compensate tra le parti;
Così deciso in Mantova nella camera di Consiglio effettuata via Teams il
26/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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