CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/12/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 126 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), residente a [...]e ivi elet- Parte_1 C.F._1
tivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Giovanni Murru, che la rap-
presenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente in riassunzione
contro
pagina 1 di 13 (c.f. , residente a [...]e ivi CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Marcello Meloni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
convenuto in riassunzione
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della : voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni Pt_1
avversa istanza, deduzione ed eccezione. operare, con sentenza costitutiva ex
art. 2932 cc, il trasferimento della metà indivisa dell'appartamento sito in Ca-
gliari, via Roma n. 127, piano terzo e IV distinto al NCEU al fg. 18, map.2616
sub 7, zona 1, cat. A/2 Calsse 4 vani 11,5, rend. Cat. Euro 2.494,49, da CP_1
nato a Cuglieri il [...] in [...] , con ordine al
[...] Parte_1
Conservatore di procedere alla trascrizione.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudi-
zio, del giudizio di ZI e di rinvio.
Nell'interesse dell' voglia la Corte d'appello accogliere le CON- CP_1
CLUSIONI come assunte nell'atto di appello notificato in data 07-08/11/2018,
da intendersi qui per integralmente trascritte, con vittoria di spese di tutti i gra-
di del giudizio, per quanto non precluso a fronte del giudizio di ZI (di-
sattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare, in parziale riforma della sentenza n. 2406/2016 N.D. emessa dal Tribunale di Cagliari in composizione monocratica in pagina 2 di 13 data 30.07.2016, pubblicata il 04.08.2016, non notificata e della definitiva sentenza n.
3183/2017, emessa dal Tribunale civile di Cagliari in composizione monocratica il 26.10.2017,
pubblicata il 03.11.2017, non notificata:
A) in relazione ai motivi di appello contro il capo a) della sentenza n. 2046/2016 n.d.: In
via principale: a) accertando e dichiarando che l'appellata ha agito ex art. 2932 c.c. in di-
fetto dei presupposti di legge e per l'effetto previo annullamento del capo a) della sentenza
2406/2016 n.d., respingendo la domanda ex art. 2932 c.c.; b) In subordine: accertando e dichiarando il negozio di cui alla scrittura 10.02.1981 risolto per grave inadempimento del-
la appellata e per l'effetto, previo annullamento del capo a) della sentenza 2406/2016 n.d.,
respingendo la domanda ex art. 2932 c.c.; c) In via ulteriormente subordinata: accertando e dichiarando l'estinzione del diritto fatto valere dall'appellata per intervenuta prescrizione e per l'effetto previo annullamento del capo a) della sentenza 2406/2016 n.d., respingendo la domanda ex art. 2932 c.c;
B) in relazione ai motivi di appello contro il capo c) della sentenza 2406/2016 n.d.:
1. In via principale: a) accertando e dichiarando che il credito dell'appellante nei confronti dell'appellata per i titoli dedotti in giudizio è pari ad € 103.876,87 e per l'effetto previa par-
ziale riforma del capo c) della sentenza 2406/2016 n.d., condannando l'appellata al paga-
mento del relativo importo di € 82.894,26, al lordo dell'importo di € 20.982,61 già ricono-
sciuto e ricevuto, maggiorato di interessi legali dalla data della domanda di primo grado;
b) In via subordinata e condizionatamente all'eventuale conferma del capo a) della
sentenza 2406/2016 n.d. o comunque riconoscimento della titolarità della metà pro in-
diviso dell'immobile di Via Roma 127, Cagliari, in favore dell'appellata: accertando e dichiarando che il credito dell'appellante nei confronti dell'appellata per i titoli dedotti in giudizio è pari ad € 144.010,21 e per l'effetto previa parziale riforma del capo c) della sen-
tenza 2406/2016 n.d., condannando l'appellata al pagamento del relativo importo, al lordo pagina 3 di 13 dell'importo di € 20.982,61, già riconosciuto e ricevuto, maggiorato di interessi legali e ri-
valutazione dalla data della domanda di primo grado.
C) In relazione ai motivi di appello contro il capo 2 della sentenza 3183/2017: annul-
lando il capo 2) del dispositivo della citata sentenza, condannando l'appellata alla rifusione delle spese legali del primo grado di giudizio.
D) IN OGNI CASO: condannando l'appellata alla rifusione delle spese legali del presente grado di giudizio).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 CP_1
di Cagliari, deducendo che:
• tra loro era intercorsa, sin dal 1976, una stabile relazione di con-
vivenza more uxorio;
• con rogito del 9 febbraio 1981, il convenuto aveva acquistato un appartamento a Cagliari, via Roma n. 127, destinato ad abitazione familiare;
• con scrittura privata del 10 febbraio 1981, da entrambi sottoscrit-
ta, l' aveva riconosciuto di avere ricevuto da lei lire CP_1
25.000.000 in contanti per l'acquisto dell'immobile, pari alla quo-
ta del cinquanta per cento, e si era obbligato a trasferirle, a sua semplice richiesta, la quota ideale pari alla metà indivisa dell'appartamento.
L'attrice chiese, pertanto, che il Tribunale pronunciasse sentenza costitutiva,
pagina 4 di 13 ex art. 2932 c.c., di trasferimento della quota di proprietà sull'immobile.
Il convenuto resistette, sollevando diverse eccezioni.
Con memoria ex art. 180 c.p.c., il convenuto eccepì anche la prescrizione decennale del diritto azionato dall'attrice.
Con sentenza non definitiva n. 2406/2016 –per quanto rileva in questa sede-
il Tribunale accolse la domanda principale della . Pt_1
Contro questa sentenza non definitiva propose impugnazione Parte_2
deducendo, tra l'altro, il mancato accoglimento dell'eccezione di prescri-
[...]
zione del diritto azionato dalla . Pt_1
Con la sentenza n. 460, pubblicata il 20 luglio 2020, questa Corte accolse il gravame e, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò la domanda ex
art. 2932 c.c., sul rilievo che il diritto di credito azionato avrebbe dovuto rite-
nersi prescritto e non erano stati allegati atti interruttivi della prescrizione.
Per la ZI della sentenza propose ricorso , deducendo – Parte_1
tra gli altri motivi- la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2944 c.c., per avere la Corte territoriale omesso di considerare la rilevabilità d'ufficio dell'interruzione della prescrizione e la prova testimoniale sul riconoscimento del diritto da parte del convenuto.
Con ordinanza n. 472, pubblicata l'8 gennaio 2024, la Suprema Corte rigettò
il primo e accolse il secondo motivo di ricorso della , rilevando come, nel Pt_1
ritenere la prescrizione del diritto dell'attrice, questa Corte di merito non aves-
pagina 5 di 13 se considerato due principi di diritto consolidati:
- l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in
senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata
d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acqui-
siti agli atti [per cui] il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non
è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è
ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati “ex actis”;
- affinché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto
dall'art. 2944, cod. civ., quale atto idoneo ad interrompere la prescri-
zione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo suffi-
ciente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto
incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al
quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso.
La Suprema Corte censurò, dunque, la decisione impugnata per non avere valutato la prova testimoniale assunta in primo grado sul tema del riconosci-
mento del diritto da parte del convenuto e per essersi limitata ad affermare che l'attrice non avesse allegato atti interruttivi della prescrizione.
Osservò, inoltre, che la sentenza non si era confrontata con la possibile rile-
vanza, ai fini dell'interruzione della prescrizione, delle risultanze istruttorie re-
lative alle dichiarazioni del convenuto, idonee a integrare il riconoscimento del pagina 6 di 13 diritto.
Per tali ragioni, la Corte cassò la sentenza impugnata, con rinvio a questa
Corte distrettuale per la valutazione delle prove testimoniali in ordine alla sus-
sistenza di atti idonei a interrompere la prescrizione me la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
2. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., ha riassunto il giudi- Parte_1
zio, chiedendo l'accoglimento della domanda originaria di trasferimento della metà indivisa dell'appartamento di via Roma n. 127, ai sensi dell'art. 2932 c.c.,
in esecuzione della scrittura privata del 10 febbraio 1981.
Richiamato il dictum della S.C., la ha sostenuto come nel giudizio di Pt_1
primo grado fossero state ritualmente assunte prove orali sul riconoscimento del diritto da parte del convenuto nonché sull'esistenza di un patto fiduciario tra le parti, confermato da dichiarazioni rese da più testimoni, secondo cui
[...]
aveva manifestato la volontà di trasferire la quota dell'immobile CP_2
alla dopo l'estinzione del mutuo gravante sull'immobile. Pt_1
3. Il convenuto ha contestato integralmente l'atto di riassunzione, sostenen-
do –tra le altre difese- come il perimetro del giudizio di rinvio fosse limitato al-
la valutazione delle risultanze della prova testimoniale sul preteso riconosci-
mento del diritto da parte sua, ai fini dell'interruzione della prescrizione, come indicato dall'ordinanza della Corte di ZI n. 472/2024.
Il convenuto ha ribadito, poi, che, nell'ipotesi di accoglimento della doman-
pagina 7 di 13 da principale di , questa Corte avrebbe dovuto esaminare le sue ec- Parte_1
cezioni e domande già formulate in appello e rimaste assorbite, tra cui:
- l'inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. per difetto delle con-
dizioni dell'azione (in riferimento alla mancata conformità catastale e urbanistica);
- l'eccezione di inadempimento della agli obblighi di pagamento di Pt_1
un terzo delle rate di mutuo e della metà degli oneri condominiali, con conseguente richiesta di rigetto della domanda principale;
- la domanda subordinata di condanna della al pagamento Pt_1
di euro 40.183,34 a titolo di rimborso spese, qualora venga disposto il trasferimento della quota dell'immobile.
ha concluso, dunque, per il rigetto della domanda di riassun- CP_1
zione e la conferma delle conclusioni già assunte nell'atto di appello, con vitto-
ria di spese di tutti i gradi di giudizio.
* * *
4. In conformità al dictum della Corte di ZI n. 472/2024, il presente giudizio di rinvio è circoscritto alla valutazione della prova testimoniale assun-
ta in primo grado sul capo n. 6 della memoria ex art. 184 c.p.c. di parte attrice:
si deve verificare se da essa emerga un fatto –ossia il riconoscimento del diritto della da parte di idoneo a integrare un atto interruttivo Pt_1 Parte_3
della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
pagina 8 di 13 Da questa disposizione –come specificamente ha indicato la stessa ordinan-
za che ha disposto il rinvio- si trae la norma per cui la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Per fermo insegnamento, non sono richieste formule speciali o particolari,
essendo sufficiente che il riconoscimento risulti univoco, nel senso che proma-
ni da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso (cfr. Cass., ord. 6
luglio 2020, n. 13897, citata proprio da Cass. n. 472/2024).
Il riconoscimento deve essere volontario, consapevole, univoco, esternato e recettizio (Cass., ord. 22 luglio 2022, n. 22980), atteso che non sono sufficienti comportamenti meramente passivi o dichiarazioni generiche né affermazioni rese in contesti informali prive di riferimenti cronologici e di contenuto preci-
so.
Nel caso di specie, deve ritenersi che la prova testimoniale svolta sul capo n.
6, indicato nelle memorie ex art. 184 c.p.c. di (vero che vi era ac- Parte_1
cordo tra le parti che la metà dell'appartamento di via Roma 127 sarebbe sta-
to ritrasferito all'attrice dopo l'estinzione del mutuo gravante sull'immobile)
non consenta di ravvisare un riconoscimento del diritto altrui da parte del debi-
tore, idoneo a interrompere la prescrizione.
La genericità dei ricordi dei testi impedisce la ricostruzione del contenuto pagina 9 di 13 preciso delle conversazioni e, dunque, non permette di attribuire all' CP_1
espressioni univoche di riconoscimento del diritto della . Pt_1
In ogni caso, poi, tutte le testimonianze sono prive di riferimenti temporali,
anche vaghi, omessi, invero, anche nel capo di prova.
In definitiva, nessun teste ha riferito parole dell' che possano essere CP_1
interpretate come ammissione del diritto.
In particolare, alcune testimonianze risultano, oltre che assolutamente gene-
riche, anche, perlopiù, de relato actoris, come quelle di:
- (cfr. udienza del 27 marzo 2008), la quale ha di- Testimone_1
chiarato: la mi ha riferito che vi era un accordo in tal senso, è ca- Pt_1
pitato che ne discutessero in presenza dell' il quale non ha ec- CP_1
cepito nulla (dichiarazione indiretta, priva di ulteriori riscontri);
- (cfr. udienza del 9 maggio 2013) ha confermato solo Persona_1
quanto riferito dalla , senza riportare parole del convenuto. Pt_1
Le altre testimonianze sono, comunque, generiche e indeterminate ( Per_2
[.
ha affermato ero presente quando ne parlavano; ha di- Per_3 Per_4
chiarato si parlava spesso di queste cose; ha riferito confermo Persona_5
quanto mi viene chiesto; ha esposto mi risulta dai fre- Persona_6
quenti contatti… forse anche con l' . CP_1
Il comportamento silente attribuito da alcuni testi all' (non ha ecce- CP_1
pito nulla) non soddisfa il requisito della univocità richiesto dall'art. 2944 c.c.;
pagina 10 di 13 al più, può ritenersi provato che, nelle occasioni in cui si parlava della questio-
ne, l' stesse in silenzio o parlasse d'altro. CP_1
Tali condotte meramente passive attribuite all'odierno convenuto riescono certamente inidonee a integrare un riconoscimento e, in ogni caso, la mancanza di ogni e qualsiasi riferimento temporale impedisce di verificare l'efficacia in-
terruttiva rispetto al decorso della prescrizione.
Non risultando alcun atto interruttivo della prescrizione, il diritto azionato da deve ritenersi estinto per decorso del termine e la sua domanda Parte_1
deve essere rigettata.
5. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese dei vari gradi di giu-
dizio, sulla base del criterio dell'esito finale della lite, sussistono i presupposti per la compensazione per un terzo delle spese di lite e la condanna della Pt_1
a rifondere l' della residua parte, stante la prevalente soccombenza del- CP_1
la odierna ricorrente in riassunzione.
Ai sensi dell'art. 15, primo comma, c.p.c., i compensi sono liquidati sullo scaglione euro 52.001-260.000,00 (avuto riguardo alla rendita risultante dalla visura allegata alla c.t.u. espletata in primo grado):
- al valore medio per tutte le fasi del primo grado;
- al valore medio per le fasi studio e introduttiva e al valore minimo per la fase di decisione del giudizio di appello e del presente giudizio di rinvio;
pagina 11 di 13 - al valore medio per le fasi del giudizio di cassazione.
Nei rapporti interni, devono essere poste a carico di le spese del- Parte_1
la c.t.u.
*
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussi-
stono i presupposti per porre a carico della ricorrente in riassunzione il versa-
mento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già
dovuto per l'introduzione della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contra-
ria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
- rigetta la domanda di di pronuncia di sentenza costitutiva ex Parte_1
art. 2932 c.c. per il trasferimento della metà indivisa dell'immobile ubi-
cato a Cagliari, via Roma n. 127, piani terzo e quarto, distinto al C.F. al fg. 18, map.2616 sub 7, zona 1, cat. A/2 Calsse 4 vani 11,5, rend. Cat.
euro 2.494,49;
- dichiara le spese processuali compensate per un terzo e condanna Pt_1
alla rifusione in favore dell' della restante parte, che li-
[...] CP_1
quida in:
a) euro 9.402,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il giudizio di primo grado di giudizio;
pagina 12 di 13 b) euro 4.960,00, per compensi ed euro 759,00 per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il giudizio di appello;
c) euro 5.103,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il giudizio di legittimità;
d) euro 4.960,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente grado di giudizio;
- pone a carico di le spese della c.t.u. (nei rapporti con Parte_1
l' ; CP_1
- dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, sussistono i presupposti per porre a carico della ricorrente in riassunzione il versamento di un ulteriore importo a titolo di contri-
buto unificato pari a quello già dovuto per l'introduzione della causa.
Cagliari, 1 dicembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 126 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), residente a [...]e ivi elet- Parte_1 C.F._1
tivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Giovanni Murru, che la rap-
presenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente in riassunzione
contro
pagina 1 di 13 (c.f. , residente a [...]e ivi CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Marcello Meloni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
convenuto in riassunzione
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della : voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni Pt_1
avversa istanza, deduzione ed eccezione. operare, con sentenza costitutiva ex
art. 2932 cc, il trasferimento della metà indivisa dell'appartamento sito in Ca-
gliari, via Roma n. 127, piano terzo e IV distinto al NCEU al fg. 18, map.2616
sub 7, zona 1, cat. A/2 Calsse 4 vani 11,5, rend. Cat. Euro 2.494,49, da CP_1
nato a Cuglieri il [...] in [...] , con ordine al
[...] Parte_1
Conservatore di procedere alla trascrizione.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudi-
zio, del giudizio di ZI e di rinvio.
Nell'interesse dell' voglia la Corte d'appello accogliere le CON- CP_1
CLUSIONI come assunte nell'atto di appello notificato in data 07-08/11/2018,
da intendersi qui per integralmente trascritte, con vittoria di spese di tutti i gra-
di del giudizio, per quanto non precluso a fronte del giudizio di ZI (di-
sattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare, in parziale riforma della sentenza n. 2406/2016 N.D. emessa dal Tribunale di Cagliari in composizione monocratica in pagina 2 di 13 data 30.07.2016, pubblicata il 04.08.2016, non notificata e della definitiva sentenza n.
3183/2017, emessa dal Tribunale civile di Cagliari in composizione monocratica il 26.10.2017,
pubblicata il 03.11.2017, non notificata:
A) in relazione ai motivi di appello contro il capo a) della sentenza n. 2046/2016 n.d.: In
via principale: a) accertando e dichiarando che l'appellata ha agito ex art. 2932 c.c. in di-
fetto dei presupposti di legge e per l'effetto previo annullamento del capo a) della sentenza
2406/2016 n.d., respingendo la domanda ex art. 2932 c.c.; b) In subordine: accertando e dichiarando il negozio di cui alla scrittura 10.02.1981 risolto per grave inadempimento del-
la appellata e per l'effetto, previo annullamento del capo a) della sentenza 2406/2016 n.d.,
respingendo la domanda ex art. 2932 c.c.; c) In via ulteriormente subordinata: accertando e dichiarando l'estinzione del diritto fatto valere dall'appellata per intervenuta prescrizione e per l'effetto previo annullamento del capo a) della sentenza 2406/2016 n.d., respingendo la domanda ex art. 2932 c.c;
B) in relazione ai motivi di appello contro il capo c) della sentenza 2406/2016 n.d.:
1. In via principale: a) accertando e dichiarando che il credito dell'appellante nei confronti dell'appellata per i titoli dedotti in giudizio è pari ad € 103.876,87 e per l'effetto previa par-
ziale riforma del capo c) della sentenza 2406/2016 n.d., condannando l'appellata al paga-
mento del relativo importo di € 82.894,26, al lordo dell'importo di € 20.982,61 già ricono-
sciuto e ricevuto, maggiorato di interessi legali dalla data della domanda di primo grado;
b) In via subordinata e condizionatamente all'eventuale conferma del capo a) della
sentenza 2406/2016 n.d. o comunque riconoscimento della titolarità della metà pro in-
diviso dell'immobile di Via Roma 127, Cagliari, in favore dell'appellata: accertando e dichiarando che il credito dell'appellante nei confronti dell'appellata per i titoli dedotti in giudizio è pari ad € 144.010,21 e per l'effetto previa parziale riforma del capo c) della sen-
tenza 2406/2016 n.d., condannando l'appellata al pagamento del relativo importo, al lordo pagina 3 di 13 dell'importo di € 20.982,61, già riconosciuto e ricevuto, maggiorato di interessi legali e ri-
valutazione dalla data della domanda di primo grado.
C) In relazione ai motivi di appello contro il capo 2 della sentenza 3183/2017: annul-
lando il capo 2) del dispositivo della citata sentenza, condannando l'appellata alla rifusione delle spese legali del primo grado di giudizio.
D) IN OGNI CASO: condannando l'appellata alla rifusione delle spese legali del presente grado di giudizio).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 CP_1
di Cagliari, deducendo che:
• tra loro era intercorsa, sin dal 1976, una stabile relazione di con-
vivenza more uxorio;
• con rogito del 9 febbraio 1981, il convenuto aveva acquistato un appartamento a Cagliari, via Roma n. 127, destinato ad abitazione familiare;
• con scrittura privata del 10 febbraio 1981, da entrambi sottoscrit-
ta, l' aveva riconosciuto di avere ricevuto da lei lire CP_1
25.000.000 in contanti per l'acquisto dell'immobile, pari alla quo-
ta del cinquanta per cento, e si era obbligato a trasferirle, a sua semplice richiesta, la quota ideale pari alla metà indivisa dell'appartamento.
L'attrice chiese, pertanto, che il Tribunale pronunciasse sentenza costitutiva,
pagina 4 di 13 ex art. 2932 c.c., di trasferimento della quota di proprietà sull'immobile.
Il convenuto resistette, sollevando diverse eccezioni.
Con memoria ex art. 180 c.p.c., il convenuto eccepì anche la prescrizione decennale del diritto azionato dall'attrice.
Con sentenza non definitiva n. 2406/2016 –per quanto rileva in questa sede-
il Tribunale accolse la domanda principale della . Pt_1
Contro questa sentenza non definitiva propose impugnazione Parte_2
deducendo, tra l'altro, il mancato accoglimento dell'eccezione di prescri-
[...]
zione del diritto azionato dalla . Pt_1
Con la sentenza n. 460, pubblicata il 20 luglio 2020, questa Corte accolse il gravame e, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò la domanda ex
art. 2932 c.c., sul rilievo che il diritto di credito azionato avrebbe dovuto rite-
nersi prescritto e non erano stati allegati atti interruttivi della prescrizione.
Per la ZI della sentenza propose ricorso , deducendo – Parte_1
tra gli altri motivi- la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2944 c.c., per avere la Corte territoriale omesso di considerare la rilevabilità d'ufficio dell'interruzione della prescrizione e la prova testimoniale sul riconoscimento del diritto da parte del convenuto.
Con ordinanza n. 472, pubblicata l'8 gennaio 2024, la Suprema Corte rigettò
il primo e accolse il secondo motivo di ricorso della , rilevando come, nel Pt_1
ritenere la prescrizione del diritto dell'attrice, questa Corte di merito non aves-
pagina 5 di 13 se considerato due principi di diritto consolidati:
- l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in
senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata
d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acqui-
siti agli atti [per cui] il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non
è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è
ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati “ex actis”;
- affinché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto
dall'art. 2944, cod. civ., quale atto idoneo ad interrompere la prescri-
zione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo suffi-
ciente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto
incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al
quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso.
La Suprema Corte censurò, dunque, la decisione impugnata per non avere valutato la prova testimoniale assunta in primo grado sul tema del riconosci-
mento del diritto da parte del convenuto e per essersi limitata ad affermare che l'attrice non avesse allegato atti interruttivi della prescrizione.
Osservò, inoltre, che la sentenza non si era confrontata con la possibile rile-
vanza, ai fini dell'interruzione della prescrizione, delle risultanze istruttorie re-
lative alle dichiarazioni del convenuto, idonee a integrare il riconoscimento del pagina 6 di 13 diritto.
Per tali ragioni, la Corte cassò la sentenza impugnata, con rinvio a questa
Corte distrettuale per la valutazione delle prove testimoniali in ordine alla sus-
sistenza di atti idonei a interrompere la prescrizione me la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
2. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., ha riassunto il giudi- Parte_1
zio, chiedendo l'accoglimento della domanda originaria di trasferimento della metà indivisa dell'appartamento di via Roma n. 127, ai sensi dell'art. 2932 c.c.,
in esecuzione della scrittura privata del 10 febbraio 1981.
Richiamato il dictum della S.C., la ha sostenuto come nel giudizio di Pt_1
primo grado fossero state ritualmente assunte prove orali sul riconoscimento del diritto da parte del convenuto nonché sull'esistenza di un patto fiduciario tra le parti, confermato da dichiarazioni rese da più testimoni, secondo cui
[...]
aveva manifestato la volontà di trasferire la quota dell'immobile CP_2
alla dopo l'estinzione del mutuo gravante sull'immobile. Pt_1
3. Il convenuto ha contestato integralmente l'atto di riassunzione, sostenen-
do –tra le altre difese- come il perimetro del giudizio di rinvio fosse limitato al-
la valutazione delle risultanze della prova testimoniale sul preteso riconosci-
mento del diritto da parte sua, ai fini dell'interruzione della prescrizione, come indicato dall'ordinanza della Corte di ZI n. 472/2024.
Il convenuto ha ribadito, poi, che, nell'ipotesi di accoglimento della doman-
pagina 7 di 13 da principale di , questa Corte avrebbe dovuto esaminare le sue ec- Parte_1
cezioni e domande già formulate in appello e rimaste assorbite, tra cui:
- l'inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. per difetto delle con-
dizioni dell'azione (in riferimento alla mancata conformità catastale e urbanistica);
- l'eccezione di inadempimento della agli obblighi di pagamento di Pt_1
un terzo delle rate di mutuo e della metà degli oneri condominiali, con conseguente richiesta di rigetto della domanda principale;
- la domanda subordinata di condanna della al pagamento Pt_1
di euro 40.183,34 a titolo di rimborso spese, qualora venga disposto il trasferimento della quota dell'immobile.
ha concluso, dunque, per il rigetto della domanda di riassun- CP_1
zione e la conferma delle conclusioni già assunte nell'atto di appello, con vitto-
ria di spese di tutti i gradi di giudizio.
* * *
4. In conformità al dictum della Corte di ZI n. 472/2024, il presente giudizio di rinvio è circoscritto alla valutazione della prova testimoniale assun-
ta in primo grado sul capo n. 6 della memoria ex art. 184 c.p.c. di parte attrice:
si deve verificare se da essa emerga un fatto –ossia il riconoscimento del diritto della da parte di idoneo a integrare un atto interruttivo Pt_1 Parte_3
della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
pagina 8 di 13 Da questa disposizione –come specificamente ha indicato la stessa ordinan-
za che ha disposto il rinvio- si trae la norma per cui la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Per fermo insegnamento, non sono richieste formule speciali o particolari,
essendo sufficiente che il riconoscimento risulti univoco, nel senso che proma-
ni da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso (cfr. Cass., ord. 6
luglio 2020, n. 13897, citata proprio da Cass. n. 472/2024).
Il riconoscimento deve essere volontario, consapevole, univoco, esternato e recettizio (Cass., ord. 22 luglio 2022, n. 22980), atteso che non sono sufficienti comportamenti meramente passivi o dichiarazioni generiche né affermazioni rese in contesti informali prive di riferimenti cronologici e di contenuto preci-
so.
Nel caso di specie, deve ritenersi che la prova testimoniale svolta sul capo n.
6, indicato nelle memorie ex art. 184 c.p.c. di (vero che vi era ac- Parte_1
cordo tra le parti che la metà dell'appartamento di via Roma 127 sarebbe sta-
to ritrasferito all'attrice dopo l'estinzione del mutuo gravante sull'immobile)
non consenta di ravvisare un riconoscimento del diritto altrui da parte del debi-
tore, idoneo a interrompere la prescrizione.
La genericità dei ricordi dei testi impedisce la ricostruzione del contenuto pagina 9 di 13 preciso delle conversazioni e, dunque, non permette di attribuire all' CP_1
espressioni univoche di riconoscimento del diritto della . Pt_1
In ogni caso, poi, tutte le testimonianze sono prive di riferimenti temporali,
anche vaghi, omessi, invero, anche nel capo di prova.
In definitiva, nessun teste ha riferito parole dell' che possano essere CP_1
interpretate come ammissione del diritto.
In particolare, alcune testimonianze risultano, oltre che assolutamente gene-
riche, anche, perlopiù, de relato actoris, come quelle di:
- (cfr. udienza del 27 marzo 2008), la quale ha di- Testimone_1
chiarato: la mi ha riferito che vi era un accordo in tal senso, è ca- Pt_1
pitato che ne discutessero in presenza dell' il quale non ha ec- CP_1
cepito nulla (dichiarazione indiretta, priva di ulteriori riscontri);
- (cfr. udienza del 9 maggio 2013) ha confermato solo Persona_1
quanto riferito dalla , senza riportare parole del convenuto. Pt_1
Le altre testimonianze sono, comunque, generiche e indeterminate ( Per_2
[.
ha affermato ero presente quando ne parlavano; ha di- Per_3 Per_4
chiarato si parlava spesso di queste cose; ha riferito confermo Persona_5
quanto mi viene chiesto; ha esposto mi risulta dai fre- Persona_6
quenti contatti… forse anche con l' . CP_1
Il comportamento silente attribuito da alcuni testi all' (non ha ecce- CP_1
pito nulla) non soddisfa il requisito della univocità richiesto dall'art. 2944 c.c.;
pagina 10 di 13 al più, può ritenersi provato che, nelle occasioni in cui si parlava della questio-
ne, l' stesse in silenzio o parlasse d'altro. CP_1
Tali condotte meramente passive attribuite all'odierno convenuto riescono certamente inidonee a integrare un riconoscimento e, in ogni caso, la mancanza di ogni e qualsiasi riferimento temporale impedisce di verificare l'efficacia in-
terruttiva rispetto al decorso della prescrizione.
Non risultando alcun atto interruttivo della prescrizione, il diritto azionato da deve ritenersi estinto per decorso del termine e la sua domanda Parte_1
deve essere rigettata.
5. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese dei vari gradi di giu-
dizio, sulla base del criterio dell'esito finale della lite, sussistono i presupposti per la compensazione per un terzo delle spese di lite e la condanna della Pt_1
a rifondere l' della residua parte, stante la prevalente soccombenza del- CP_1
la odierna ricorrente in riassunzione.
Ai sensi dell'art. 15, primo comma, c.p.c., i compensi sono liquidati sullo scaglione euro 52.001-260.000,00 (avuto riguardo alla rendita risultante dalla visura allegata alla c.t.u. espletata in primo grado):
- al valore medio per tutte le fasi del primo grado;
- al valore medio per le fasi studio e introduttiva e al valore minimo per la fase di decisione del giudizio di appello e del presente giudizio di rinvio;
pagina 11 di 13 - al valore medio per le fasi del giudizio di cassazione.
Nei rapporti interni, devono essere poste a carico di le spese del- Parte_1
la c.t.u.
*
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussi-
stono i presupposti per porre a carico della ricorrente in riassunzione il versa-
mento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già
dovuto per l'introduzione della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contra-
ria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
- rigetta la domanda di di pronuncia di sentenza costitutiva ex Parte_1
art. 2932 c.c. per il trasferimento della metà indivisa dell'immobile ubi-
cato a Cagliari, via Roma n. 127, piani terzo e quarto, distinto al C.F. al fg. 18, map.2616 sub 7, zona 1, cat. A/2 Calsse 4 vani 11,5, rend. Cat.
euro 2.494,49;
- dichiara le spese processuali compensate per un terzo e condanna Pt_1
alla rifusione in favore dell' della restante parte, che li-
[...] CP_1
quida in:
a) euro 9.402,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il giudizio di primo grado di giudizio;
pagina 12 di 13 b) euro 4.960,00, per compensi ed euro 759,00 per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il giudizio di appello;
c) euro 5.103,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il giudizio di legittimità;
d) euro 4.960,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente grado di giudizio;
- pone a carico di le spese della c.t.u. (nei rapporti con Parte_1
l' ; CP_1
- dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, sussistono i presupposti per porre a carico della ricorrente in riassunzione il versamento di un ulteriore importo a titolo di contri-
buto unificato pari a quello già dovuto per l'introduzione della causa.
Cagliari, 1 dicembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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