Art. 3.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi d'importo superiore a lire centomila, effettuate nei confronti dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Organizzazione stessa, sono equiparate, agli effetti dell'IVA, alle operazioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 e al quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modifiche.
Nel limite di detto importo non sono soggette all'IVA le importazioni di beni effettuate dall'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi d'importo superiore a lire centomila, effettuate nei confronti dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Organizzazione stessa, sono equiparate, agli effetti dell'IVA, alle operazioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 e al quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modifiche.
Nel limite di detto importo non sono soggette all'IVA le importazioni di beni effettuate dall'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.