Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 09/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 27/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
CO TORRI Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere LE LONGO Consigliere relatore Stefania PETRUCCI Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritti al n. 61359 del registro di segreteria, promosso da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Sergio Preden (c.f.
[...]; pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),
LI VA (c.f. [...]; pec:
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), LA TE (c.f.
[...]; pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.
gov.it), e PI CO (c.f. [...]; pec:
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e TT ET
(c.f. [...]; pec: avv.antonia.coretti@postacert.inps.
gov.it) con elezione di domicilio presso l’Avvocatura Centrale INPS in Roma via Cesare Beccaria n. 29.
Appellante Contro
OM (c.f. OM) e OM (c.f. OM), rappresentati e difesi, nel giudizio di primo grado, dall’avv. Angelo Vittorio Antonio TA (pec: angelo.giunta@legalmail.it).
Appellati, non costituiti avverso
la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 112/2023, depositata il 21 febbraio 2023 (non notificata).
VISTO l’atto d’appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nell’udienza del giorno 15 gennaio 2026, svolta con l’assistenza del segretario dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relazione del relatore Cons. LE Longo, l’avvocato PI CO in rappresentanza dell’Inps.
Gli appellati non risultano costituiti in giudizio.
Svolgimento del processo Con la sentenza n. 112/2023, depositata il 21 febbraio 2023, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - ha accolto
(tra le altre avanzate con ricorso cumulativo da numerosi pensionati)
la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico (in base
all’aliquota maggiorata di cui all’art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n.
1092) dei signori MI e MI, ex capi reparto esperti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (in pensione da epoca precedente all’instaurazione del giudizio di I grado), avendo ritenuto che, per il
“militare che ha maturato un’anzianità pari o superiore ai 18 anni al 31.12.1995”, la disposizione contenuta nell’art. 54 TU n. 1092/1973 “
rappresenta la disciplina normale prevista per il personale militare”,
nonché “alla stregua dalla lettura sistematica dell'articolo 1, comma 13, l. n. 335/95”.
Avverso la sentenza, limitatamente alle posizioni dei sigg. MI e MI, ha proposto appello l’INPS, adducendo quale motivo di gravame, la “Violazione dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
In particolare, l’INPS ha sostenuto l’erroneità della sentenza gravata, considerato che entrambi i pensionati avevano maturato, alla data del 31/12/1995, un servizio utile pensionistico maggiore di 18 anni (come, peraltro, riconosciuto dallo stesso giudice di I grado), cosicché al MI è stata conferita pensione liquidata con il “sistema misto 2012”
ed al MI è stata conferita la pensioni liquidata con sistema interamente retributivo.
In particolare, l’INPS ha sottolineato che il comma 12 dell’art. 1 l. n.
335/1995 disciplina il calcolo delle pensioni per coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, mentre il successivo comma 13 prevede che la pensione sia interamente calcolata secondo il previgente sistema di calcolo retributivo (salva una quota contributiva a partire dal 2012 ai sensi della c.d. “legge Fornero”), per coloro i quali, alla medesima data, vantassero 18 o più anni di anzianità contributiva.
Si tratta, dunque, di pensioni da computarsi con il metodo retributivo ai sensi del riferito comma 13 dell’art. 1 della l. n. 335/1995 e non già per quote o con sistema misto, come nella sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite.
Pertanto, secondo l’INPS, risulta “erroneo quanto stabilito dal Giudice di primo grado, in quanto, fra i presupposti legittimanti il preteso diritto degli appellati, non si riscontrano né l’art.1, comma 12, della legge n. 335/1995, né la circostanza che gli stessi rientrassero nell’ambito di applicazione del sistema misto. Nella fattispecie in parola, in conclusione, è stato già applicato il disposto dell’art. 54”.
L’INPS ha, pertanto, concluso chiedendo di accogliere il gravame e, per l’effetto, di riformare l’impugnata sentenza, con ogni conseguente provvedimento.
All’udienza del 3 luglio 2025, questa Corte, considerato che l’INPS aveva notificato detto appello esclusivamente ai signori MI e MI e non anche al Ministero dell’Interno (rimasto contumace in primo grado), con ordinanza resa ha verbale ha ordinato all’Istituto previdenziale, trattandosi di causa non scindibile (cfr. art. 331 c.p.c.),
di notificare l’atto introduttivo del giudizio, insieme all’ordinanza medesima, al Ministero dell’Interno, fissando l’udienza di trattazione del giudizio per la data del 15 gennaio 2026, ore di rito.
Risulta in atti che l’INPS ha dato esecuzione a detta ordinanza, notificandola, insieme all’atto introduttivo del giudizio, al Ministero dell’Interno con pec del 16/7/2025.
All’udienza del 15 gennaio 2026, l’INPS ha insistito nelle argomentazioni e nelle conclusioni già rassegnate.
I pensionati, pur ritualmente citati in giudizio, non risultano costituiti.
Motivi della decisione
[1] In via preliminare, va dichiarata, in rito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 93 e 191 c.g.c., la contumacia degli appellati e del Ministero dell’Interno in quanto non costituitisi nel presente grado di giudizio, nonostante risulti per tabulas la regolare instaurazione del contraddittorio processuale.
[2] Nel merito, ritiene il Collegio che l’appello dell’INPS sia meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione in atti emerge infatti che i due pensionati in questione, alla data del 31/12/1995, avevano già maturato un servizio utile ai fini pensionistici superiore ai 18 anni.
Conseguentemente, ai due pensionati deve ritenersi applicabile il disposto dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, ai sensi del quale “Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”.
Detto esito ricostruttivo non risulta inficiato dalla successiva riforma c.d. “Fornero”, che ha introdotto, anche per questa tipologia di pensioni, la possibilità (previa comparazione con l’ipotesi alternativa di computo interamente retributivo) di un computo misto a decorrere dal 2012, fermo sempre rimanendo il computo interamente retributivo per il periodo precedente.
La giurisprudenza delle Sezioni riunite di questa Corte (sent. n. 1 e 12/QM del 2021), evocata dai pensionati e dalla sentenza gravata, ha riconosciuto, infatti, che il beneficio di cui all’art 54 del TU pensionistico si riferisce a coloro che godano di un trattamento previdenziale calcolato sulla base del sistema misto, come previsto dall’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, per essere in possesso di un’anzianità inferiore ai 18 anni, alla data del 31/12/1995.
Nel contempo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, nella menzionata sentenza n. 1/QM/2021, hanno sottolineato, ai fini dell’individuazione dell’aliquota di rendimento al 31/12/95 per il personale militare con pensione liquidata con il c.d. sistema di calcolo misto, che “… l’applicazione tout court dell’art. 54 (nel combinato disposto dei primi due commi) e l’applicazione dell’aliquota fissa del 44% non possono essere generalizzati per tutto il personale militare, ma circoscritte a coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa …,
rilevando che il legislatore del 1973 … aveva scomposto, in due segmenti uguali ma disomogenei, il percorso ideale secondo il quale l’aliquota massima di rendimento dell’80% si raggiungeva in 40 anni, attribuendo al primo segmento ventennale … una valorizzazione superiore alla metà di quella totale, cioè il 44%, … in ragione del fatto che i 20 anni di servizio erano rilevanti, in quel sistema, per il collocamento a riposo … Con l’intervento del legislatore del 1995, i 20 anni di servizio non hanno più, però, alcuno specifico significato, sicché, … appare necessario valorizzare il solo spartiacque al quale
… è possibile riconoscere, in termini generali, rilevanza sotto il profilo normativo, vale a dire quell’anzianità di 18 anni che la stessa legge 335/1995 ha individuato per tenere distinti, appunto, il sistema retributivo e quello contributivo”.
Peraltro, questo orientamento risulta ormai pacifico nella giurisprudenza contabile di appello, che ha ripetutamente affermato la non spettanza del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale di cui all’art.
54 del d.P.R. n. 1092/1973 (nei termini di cui alla menzionata giurisprudenza delle SS.RR. di questa Corte) ai soggetti destinatari dei benefici propri del sistema retributivo (cfr. Sez. I App., sent. n.
477/2023; Sez. II App., sentenze n. 77/2024, n. 542/2022, n. 482/2022, n. 405/2022, n. 310/2022; n. 141/2025; Sez. III App., sent. n. 114/2023).
L’appello deve, dunque, essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza gravata, limitatamente alle posizioni dei signori MI e MI.
[3] Quanto alle spese di difesa, se ne dispone la compensazione ex art.
31, comma 3, c.g.c., in ragione della riscontrabilità, nella giurisprudenza di merito, di pronunzie di diverso orientamento sulla questione sub iudice.
Nulla per le spese di giustizia, stante la gratuità del contenzioso pensionistico.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, accoglie, nei termini di cui in motivazione, l’appello proposto dall’INPS - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale ed iscritto al n. 61359 del ruolo generale, con conseguente annullamento della sentenza gravata, limitatamente alle posizioni dei signori MI e MI.
Spese di difesa compensate.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to LE Longo F.to CO OR Depositata in Segreteria il 09/02/2026
IL DIRIGENTE
F.to Massimo Biagi