TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1599 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
DISPOSITIVO
Della sentenza nella controversia in materia di lavoro promossa con domanda in data 24/04/2025
DA
Parte_1
Avv. SERNIA SABINO +1
CONTRO
Controparte_1
Dott. Lorenzo Calvi
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , Controparte_1
in persona del a corrispondere alla ricorrente, a titolo di Controparte_2
indennità sostitutiva delle ferie e dei giorni di festività soppresse non goduti, l'importo corrispondente a 69,65 giorni per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
condanna altresì il convenuto a rifondere ai ricorrenti le del processo, che CP_1
liquida in €1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e con distrazione a favore della difesa antistataria.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 11/12/2025
IL GIUDICE
IA NN DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
DISPOSITIVO
Della sentenza nella controversia in materia di lavoro promossa con domanda in data 24/04/2025
DA
Parte_1
Avv. SERNIA SABINO +1
CONTRO
Controparte_1
Dott. Lorenzo Calvi
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , Controparte_1
in persona del a corrispondere alla ricorrente, a titolo di Controparte_2
indennità sostitutiva delle ferie e dei giorni di festività soppresse non goduti, l'importo corrispondente a 69,65 giorni per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
condanna altresì il convenuto a rifondere ai ricorrenti le del processo, che CP_1
liquida in €1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e con distrazione a favore della difesa antistataria.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 11/12/2025
IL GIUDICE
IA NN DI