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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/10/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1846/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1846/2016, promossa da:
C.F. , in persona del curatore Avv. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Carducci n. 30, presso lo studio Parte_2 dell'Avv. Antonino Maio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore
Contro
, C.F. elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore, via CP_1 C.F._1
Maceo n. 254, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Mandanici, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
, C.F. , e C.F. CP_2 C.F._2 Controparte_3
, elettivamente domiciliati in Terme Vigliatore, via Marchesana n. 311. C.F._3
Convenuti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona del curatore Parte_3
Avv. , agiva in giudizio nei confronti di , e Parte_2 CP_2 Controparte_3 [...]
, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di due atti CP_4 dispositivi, ritenuti lesivi delle ragioni creditorie della massa fallimentare.
Parte attrice rappresentava che, a seguito della dichiarazione di fallimento della con Parte_1 sentenza n. 3/2008 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, emergevano gravi irregolarità gestionali poste in essere da , già amministratore unico della società, consistenti in operazioni CP_2 fittizie, distrazioni patrimoniali e omissioni contabili, tali da compromettere la corretta tenuta della contabilità e da ostacolare la ricostruzione dei flussi economici e patrimoniali della società fallita. In pagina 1 di 8 R.G. n. 1846/2016
particolare, venivano evidenziate plurime operazioni di acquisto e vendita di beni strumentali e immobili, non supportate da idonea documentazione contabile, nonché la mancata istituzione del libro inventari, lo smarrimento del libro verbali delle assemblee e l'omessa tenuta del registro dei beni ammortizzabili, circostanze che, unitamente alla mancata presentazione dei bilanci per gli esercizi
2005, 2006 e 2007, denotavano una gestione societaria gravemente deficitaria, tale da giustificare l'avvio di un'azione risarcitoria nei confronti dell'amministratore per € 194.055,00.
In tale contesto, la curatela deduceva che: in data 25.07.2012, e la moglie CP_2 [...] stipulavano un atto di donazione, rogato dal Notaio repertorio n. 3618, con CP_3 Persona_1 il quale veniva trasferita al figlio la piena proprietà del fabbricato sito in Terme Controparte_4
Vigliatore, via Nazionale San Biagio n. 184, identificato in catasto fabbricati al foglio n. 3, particella
259: che successivamente, in data 18.01.2013, lo stesso stipulava un atto di CP_2 compravendita con la moglie rogato dal medesimo Notaio Controparte_3 Persona_1 repertorio n. 3789, avente ad oggetto la piena proprietà di ulteriori immobili siti in Terme Vigliatore, via Nazionale San Biagio n. 186, e precisamente un fabbricato posto al piano terra e primo, identificato al foglio n. 3, particella 392 sub 3 (ex sub 1 e 2), nonché la corte retrostante di mq 2.812, identificata al foglio n. 3, particella 1819 (catasto terreni) e particella 1821 (catasto fabbricati).
Tali atti dispositivi, secondo la prospettazione attorea, venivano posti in essere in epoca successiva alla notifica della diffida e messa in mora del 29.03.2012, e risultavano privi di effettiva controprestazione economica, essendo il corrispettivo della compravendita tra coniugi fittiziamente rappresentato dal pagamento di presunti debiti pregressi.
La curatela deduceva, pertanto, la sussistenza dei presupposti dell'eventus damni, in quanto gli atti dispositivi avevano determinato un depauperamento del patrimonio del debitore, rendendo più difficoltosa la soddisfazione delle ragioni creditorie della massa fallimentare, nonché del requisito soggettivo, attesa la consapevolezza del pregiudizio arrecato, anche in ragione del vincolo familiare intercorrente tra le parti.
In forza di quanto esposto, il chiedeva l'accoglimento della domanda e Parte_1 conseguentemente la declaratoria di inefficacia, nei confronti della curatela, dell'atto di donazione del
25.07.2012 e dell'atto di compravendita del 18.01.2013, ed in subordine della simulazione di quest'ultimo, con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore dell'Erario, attesa l'attestazione di insufficienza di fondi resa dal Giudice delegato.
La curatela formulava, altresì, domanda di sequestro conservativo ai sensi degli artt. 671 c.p.c. e 2905
c.c., sui beni immobili oggetto degli atti impugnati. pagina 2 di 8 R.G. n. 1846/2016
Costituendosi in giudizio con comparsa del 21.03.2017, , e CP_2 Controparte_4 CP_3
contestavano la domanda proposta dalla curatela e ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese
[...]
e compensi.
Più nello specifico, i convenuti eccepivano l'insussistenza di alcun credito nei confronti dello , CP_2 contestando gli addebiti mossi dalla curatela a riprova della asserita responsabilità dell'amministratore, stante altresì la pendenza del procedimento avviato dalla curatela, ancora non concluso e di esito incerto.
Deducevano, poi, l'insussistenza della consapevolezza di arrecare danno alle ragioni creditorie, atteso che “Il sig. nessuna cognizione poteva avere della volontà del curatore fallimentare di CP_2 iniziare un contenzioso nei suoi confronti in quanto l'atto di diffida del 29/03/2012 veniva consegnato personalmente alla moglie , priva di alcun rapporto o relazione con il sig. Controparte_3 Pt_4
. La sig.ra acquistava l'immobile solo come contropartita degli esborsi che
[...] Controparte_3 aveva dovuto sopportare, per causa del marito, fin dall'anno 2002, tra cui anche la liberazione dell'immobile dalle ipoteche accese dalla Serit per causa dei debiti contratti dal marito con la Cassa dei Geometri, come può evincersi dal testo dello stesso contratto di compravendita del 18/01/2013”.
In ordine all'atto di donazione in favore di deducevano l'insussistenza Controparte_4 dell'elemento soggettivo in capo al beneficiario, oltre che il modesto valore della rendita catastale dell'immobile, precisando altresì che “in ipotesi residuale di accoglimento della richiesta di revocatoria occorre puntualizzare l'attenzione sulla circostanza che essa può riguardare solo meta' della proprietà immobiliare oggetto del contratto, in ragione dell'anzidetta comproprietà tra i coniugi”.
Contestavano, infine, la domanda cautelare svolta dalla curatela, stante l'incertezza del credito asseritamente vantato dalla curatela attrice.
Con ordinanza dell'01.12.2018 il Giudice istruttore, in persona di altro decidente, rigettava l'istanza di sequestro conservativo proposta da parte attrice, riservando al merito la regolamentazione delle spese di lite. Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e successivamente il procedimento veniva rinviato per trattative di bonario componimento pendenti tra le parti.
Indi, all'udienza del 24.06.2025, precisate dalle parti le conclusioni come da verbale, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda del
[...] diretta a conseguire la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di Parte_1
pagina 3 di 8 R.G. n. 1846/2016
compravendita e dell'atto di donazione descritti in citazione deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento in forza della seguente motivazione.
In punto di diritto, giova osservare che l'attore che esperisce l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901
c.c. ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi di tale azione e cioè quello oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo a titolo gratuito od oneroso, effettuato dal debitore, in pregiudizio delle ragioni creditorie, e quello soggettivo, costituito, nel caso di atto a titolo gratuito, dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, e, nel caso di atto a titolo oneroso, anche dalla consapevolezza in capo al terzo.
Ebbene, nel caso in esame la curatela agisce, in questa sede, in revocatoria avverso gli atti di donazione del 25.07.2012 e di compravendita del 18.01.2013, deducendo di vantare nei confronti di CP_2 un credito risarcitorio per € 194.055,00 in ragione delle condotte imputabili all'amministratore, meglio descritte nell'atto di citazione, producendo a riprova della loro addebitabilità la perizia redatta nell'ambito del procedimento penale iscritto al R.G. 1848/2008 (cfr. all. C), dalle quali si evincono le violazioni a carico dell'odierno convenuto (cfr. pagg. 42-43), dando dunque prova della sussistenza della propria legitimatio ad causam.
Con riferimento a tale profilo, prive di pregio paiono le difese spiegate da parte convenuta, in quanto ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, perché sussista il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato, è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005).
Va, altresì, rammentato che ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria di cui agli artt.
2901 e seg. c.c., rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, purché non assolutamente pretestuosa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, n.4212; Cass. S.U. ordinanza n. 9440/2004; Cass. sent. N.
12678/2001; Cass. sent. N. 12144/1999).
In secondo luogo, è da ritenersi sussistente il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria (cd. eventus damni), in quanto è comprovato che gli atti dispositivi di beni immobili il debitore ha arrecato pagina 4 di 8 R.G. n. 1846/2016
pregiudizio alle ragioni creditorie. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la sussistenza del requisito dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione patrimoniale abbia reso impossibile la soddisfazione del credito ma è sufficiente che l'atto di disposizione produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, il requisito in parola ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito. Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori (cfr., Cass. 1 agosto 2007 n. 16986; Cass. 4 luglio 2006 n. 15265; Cass.
27 ottobre 2004 n. 20813; Cass. 17 ottobre 2001 n. 12678; Cass. 5 giugno 2000 n. 7452).
Ancor più nello specifico, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui la maggiore facilità di cessione del denaro rispetto ad un bene immobile e la sua sostituzione con il corrispettivo di una compravendita, comporta di per sé ed indipendentemente dalla congruità della somma versata, una rilevante modifica, dalla quale consegue più difficoltosa oltre che incerta esazione coattiva del credito
(cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012), non assumendo per converso rilevanza, ai fini della sussistenza del pregiudizio, il valore degli immobili alienati o il quantum del denaro incassato.
In applicazione dei superiori principi ermeneutici, deve ritenersi che nel caso in esame il pregiudizio nei confronti del creditore emerge per tabulas dal contenuto degli atti di compravendita e di donazione, che all'evidenza ha determinato una incontestata modifica in peius della situazione patrimoniale del debitore, comportando il trasferimento a terzi di cespiti immobiliari e di fatto incidendo sulla concreta possibilità di integrale soddisfazione in sede esecutiva del credito della procedura concorsuale, con la piena consapevolezza di . CP_2
I convenuti, pur costituendosi in giudizio, non hanno provato in alcun modo che il debitore sia titolare di altri beni qualitativamente omogenei o comunque di valore tale da assicurare, anche a seguito degli atti negoziali, la dovuta garanzia patrimoniale. Deve a tal proposito essere sottolineato che, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è onere della controparte, per sottrarsi agli effetti dell'azione, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori, prova che nel caso in esame non è stata in alcun modo fornita (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 27/10/2015, n. 21808;
Corte appello Reggio Calabria, 26/02/2018, n.113).
Non colgono, peraltro, nel segno le difese svolte da parte convenuta in relazione all'asserita carenza pagina 5 di 8 R.G. n. 1846/2016
dell'elementi soggettivo per difetto di intenzionalità del debitore di ledere, attraverso l'atto di disposizione, le ragioni creditorie. Sul punto, va rammentato che per costante giurisprudenza di legittimità, al fine di integrare il requisito della scientia damni non è necessario che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore”
(Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n. 7262/2000).
La giurisprudenza di legittimità ha poi sottolineato, in tema di azione revocatoria ordinaria, che la prova della consapevolezza di ledere le ragioni del creditore può essere fornita anche mediante presunzioni desumibili dalle circostanze di fatto emerse in corso di giudizio (Cass. 30.12.2014 n. 27546 cit. con particolare riferimento agli atti a titolo gratuito Cass. 29.04.2009, n. 10052; Cass. 19.12.2008,
n. 29869), evidenziando altresì che nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale o donazione di una pluralità di beni, devono ritenersi in re ipsa l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana (cfr. Cassazione civile sez. III, 25/07/2013, n.18034).
Nel caso in esame, in applicazione dei suesposti principi ermeneutici, la prova della consapevolezza in capo a del pregiudizio che l'atto posto in essere ha arrecato ai creditori è da ritenersi in CP_2 re ipsa, discendendo dalla stipula, in un brevissimo lasso temporale, di ben due atti di trasferimento, a titolo gratuito ed oneroso, di beni immobili – peraltro in favore di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare (cfr. Cass., 29.05.2013, n. 13447) - successivamente al sorgere del credito e – circostanza maggiormente rilevante – a distanza di pochi mesi della notifica atto di diffida e messa in mora da parte della curatela fallimentare (cfr. all. D all'atto di citazione).
Ebbene, chiarita la sussistenza della scientia damni in capo al debitore, deve osservarsi, con riferimento alla donazione contestata, che trattandosi di un atto a titolo gratuito, non assume rilevanza la consapevolezza in capo al donatario del pregiudizio arrecato al creditore. Difatti, Controparte_4 trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito, ai fini del valido esperimento dell'azione revocatoria pagina 6 di 8 R.G. n. 1846/2016
alcuna rilevanza assume l'atteggiamento psicologico del terzo (c.d. partecipatio fraudis) - che l'art. 2901, n. 2, c.c. richiede solo in caso di revocatoria di atti a titolo oneroso – e ciò per la sola considerazione che le ragioni del creditore, “qui certat de damno vitando”, vengono dalla legge anteposte rispetto alla tutela del beneficiario, “qui certat de lucro captando” (cfr. Cassazione civile sez.
III, 27/10/2015, n.21808).
Parimenti, con riferimento all'atto di compravendita del 18.01.2013, deve ritenersi che la sussistenza del requisito in parola risulta sufficientemente provata alla luce di plurime, precise e concordanti presunzioni, le quali attestano l'esistenza della conoscenza in capo all'acquirente, del fatto che CP_2
, con l'atto negoziale in questione, ha considerevolmente eroso la garanzia costituita dai suoi
[...] beni (scientia damni), posto che con esso il debitore si è spogliato dei propri cespiti immobiliari.
La giurisprudenza di legittimità ha, difatti, sottolineato, in tema di azione revocatoria ordinaria, che la prova della scientia damni, così come la partecipatio fraudis del terzo acquirente, può essere fornita anche mediante presunzioni desumibili dalle circostanze di fatto emerse in corso di giudizio (cfr. Cass.
30.12.2014 n. 27546 cit;
Cass. 2005/2748).
Nel caso in esame, ai fini della prova dell'elemento soggettivo, assume rilievo il legame familiare intercorrente tra le persone fisiche che hanno stipulato il contratto per cui è causa, come dedotto dalla curatela.
Al riguardo, giova solo osservare che in plurimi pronunciamenti la Corte di Cassazione ha ritenuto che la prova della partecipatio fraudis necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria possa essere ricavata dalla considerazione della sussistenza di un vincolo parentale ovvero affettivo tra i contraenti, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13447 del 29/05/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13404 del 23/05/2008).
In via ulteriore, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'acquirenti può ritenersi provata, in via presuntiva, tenuto conto anche di ulteriori elementi quali la prossimità temporale tra l'atto dispositivo (18.01.2013) e la notifica della diffida (29.03.2012), da parte della curatela, con richiesta di risarcimento del danno asseritamente arrecato alla massa creditoria, effettuata proprio a mani della
, qualificatasi come moglie convivente di (cfr. all. D). CP_3 CP_2
Alla luce di siffatte evidenze, accertata la sussistenza dei presupposti dell'actio pauliana, la domanda proposta dalla curatela attrice deve ritenersi meritevole di accoglimento e va pertanto dichiarata l'inefficacia nei confronti del fallimento istante dell'atto di compravendita a rogito del Notaio Per_1 del 18.01.2013, Repertorio n. 3789 e Raccolta n. 2515, e dell'atto di donazione a rogito del
[...]
pagina 7 di 8 R.G. n. 1846/2016
Notaio del 25.07.2012, Repertorio n. 3618 e Raccolta n. 2385, quest'ultimo Persona_1 limitatamente alla quota trasferita dal debitore . CP_2
L'accoglimento della domanda principale, unitamente al rigetto del ricorso per sequestro conservativo, integra la sussistenza della soccombenza reciproca, cui consegue la parziale compensazione, in ragione del 25%, delle spese processuali ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le quali vanno poste – nella misura residua - a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore indeterminabile e di bassa complessità della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, con condanna a beneficio dell'Erario, attesa l'attestazione in atti del Giudice delegato dell'assenza di fondi per la curatela, cui consegue d'ufficio l'ammissione della procedura concorsuale al gratuito patrocinio ex art. 144 D.P.R. 115/2002 (cfr. Cass. 27310/2020).
I convenuti vanno altresì condannati al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese vive prenotate a debito.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1846/2016, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- accoglie la domanda proposta dal e per l'effetto dichiara inefficace Parte_1 nei confronti di parte attrice l'atto di compravendita a rogito del Notaio del Persona_1
18.01.2013, Repertorio n. 3789 e Raccolta n. 2515, e l'atto di donazione a rogito del Notaio del 25.07.2012, Repertorio n. 3618 e Raccolta n. 2385, quest'ultimo Persona_1 limitatamente ai diritti trasferiti da;
CP_2
- condanna i convenuti in solido, alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese processuali, liquidate – a compensazione già operata - in complessivi € 5.712,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'erario attesa l'attestazione in atti del Giudice delegato dell'assenza di fondi ai sensi dell'art. 144 T.U.S.G.;
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese vive prenotate a debito.
Barcellona Pozzo di Gotto, 01.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1846/2016, promossa da:
C.F. , in persona del curatore Avv. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Carducci n. 30, presso lo studio Parte_2 dell'Avv. Antonino Maio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore
Contro
, C.F. elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore, via CP_1 C.F._1
Maceo n. 254, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Mandanici, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
, C.F. , e C.F. CP_2 C.F._2 Controparte_3
, elettivamente domiciliati in Terme Vigliatore, via Marchesana n. 311. C.F._3
Convenuti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona del curatore Parte_3
Avv. , agiva in giudizio nei confronti di , e Parte_2 CP_2 Controparte_3 [...]
, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di due atti CP_4 dispositivi, ritenuti lesivi delle ragioni creditorie della massa fallimentare.
Parte attrice rappresentava che, a seguito della dichiarazione di fallimento della con Parte_1 sentenza n. 3/2008 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, emergevano gravi irregolarità gestionali poste in essere da , già amministratore unico della società, consistenti in operazioni CP_2 fittizie, distrazioni patrimoniali e omissioni contabili, tali da compromettere la corretta tenuta della contabilità e da ostacolare la ricostruzione dei flussi economici e patrimoniali della società fallita. In pagina 1 di 8 R.G. n. 1846/2016
particolare, venivano evidenziate plurime operazioni di acquisto e vendita di beni strumentali e immobili, non supportate da idonea documentazione contabile, nonché la mancata istituzione del libro inventari, lo smarrimento del libro verbali delle assemblee e l'omessa tenuta del registro dei beni ammortizzabili, circostanze che, unitamente alla mancata presentazione dei bilanci per gli esercizi
2005, 2006 e 2007, denotavano una gestione societaria gravemente deficitaria, tale da giustificare l'avvio di un'azione risarcitoria nei confronti dell'amministratore per € 194.055,00.
In tale contesto, la curatela deduceva che: in data 25.07.2012, e la moglie CP_2 [...] stipulavano un atto di donazione, rogato dal Notaio repertorio n. 3618, con CP_3 Persona_1 il quale veniva trasferita al figlio la piena proprietà del fabbricato sito in Terme Controparte_4
Vigliatore, via Nazionale San Biagio n. 184, identificato in catasto fabbricati al foglio n. 3, particella
259: che successivamente, in data 18.01.2013, lo stesso stipulava un atto di CP_2 compravendita con la moglie rogato dal medesimo Notaio Controparte_3 Persona_1 repertorio n. 3789, avente ad oggetto la piena proprietà di ulteriori immobili siti in Terme Vigliatore, via Nazionale San Biagio n. 186, e precisamente un fabbricato posto al piano terra e primo, identificato al foglio n. 3, particella 392 sub 3 (ex sub 1 e 2), nonché la corte retrostante di mq 2.812, identificata al foglio n. 3, particella 1819 (catasto terreni) e particella 1821 (catasto fabbricati).
Tali atti dispositivi, secondo la prospettazione attorea, venivano posti in essere in epoca successiva alla notifica della diffida e messa in mora del 29.03.2012, e risultavano privi di effettiva controprestazione economica, essendo il corrispettivo della compravendita tra coniugi fittiziamente rappresentato dal pagamento di presunti debiti pregressi.
La curatela deduceva, pertanto, la sussistenza dei presupposti dell'eventus damni, in quanto gli atti dispositivi avevano determinato un depauperamento del patrimonio del debitore, rendendo più difficoltosa la soddisfazione delle ragioni creditorie della massa fallimentare, nonché del requisito soggettivo, attesa la consapevolezza del pregiudizio arrecato, anche in ragione del vincolo familiare intercorrente tra le parti.
In forza di quanto esposto, il chiedeva l'accoglimento della domanda e Parte_1 conseguentemente la declaratoria di inefficacia, nei confronti della curatela, dell'atto di donazione del
25.07.2012 e dell'atto di compravendita del 18.01.2013, ed in subordine della simulazione di quest'ultimo, con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore dell'Erario, attesa l'attestazione di insufficienza di fondi resa dal Giudice delegato.
La curatela formulava, altresì, domanda di sequestro conservativo ai sensi degli artt. 671 c.p.c. e 2905
c.c., sui beni immobili oggetto degli atti impugnati. pagina 2 di 8 R.G. n. 1846/2016
Costituendosi in giudizio con comparsa del 21.03.2017, , e CP_2 Controparte_4 CP_3
contestavano la domanda proposta dalla curatela e ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese
[...]
e compensi.
Più nello specifico, i convenuti eccepivano l'insussistenza di alcun credito nei confronti dello , CP_2 contestando gli addebiti mossi dalla curatela a riprova della asserita responsabilità dell'amministratore, stante altresì la pendenza del procedimento avviato dalla curatela, ancora non concluso e di esito incerto.
Deducevano, poi, l'insussistenza della consapevolezza di arrecare danno alle ragioni creditorie, atteso che “Il sig. nessuna cognizione poteva avere della volontà del curatore fallimentare di CP_2 iniziare un contenzioso nei suoi confronti in quanto l'atto di diffida del 29/03/2012 veniva consegnato personalmente alla moglie , priva di alcun rapporto o relazione con il sig. Controparte_3 Pt_4
. La sig.ra acquistava l'immobile solo come contropartita degli esborsi che
[...] Controparte_3 aveva dovuto sopportare, per causa del marito, fin dall'anno 2002, tra cui anche la liberazione dell'immobile dalle ipoteche accese dalla Serit per causa dei debiti contratti dal marito con la Cassa dei Geometri, come può evincersi dal testo dello stesso contratto di compravendita del 18/01/2013”.
In ordine all'atto di donazione in favore di deducevano l'insussistenza Controparte_4 dell'elemento soggettivo in capo al beneficiario, oltre che il modesto valore della rendita catastale dell'immobile, precisando altresì che “in ipotesi residuale di accoglimento della richiesta di revocatoria occorre puntualizzare l'attenzione sulla circostanza che essa può riguardare solo meta' della proprietà immobiliare oggetto del contratto, in ragione dell'anzidetta comproprietà tra i coniugi”.
Contestavano, infine, la domanda cautelare svolta dalla curatela, stante l'incertezza del credito asseritamente vantato dalla curatela attrice.
Con ordinanza dell'01.12.2018 il Giudice istruttore, in persona di altro decidente, rigettava l'istanza di sequestro conservativo proposta da parte attrice, riservando al merito la regolamentazione delle spese di lite. Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e successivamente il procedimento veniva rinviato per trattative di bonario componimento pendenti tra le parti.
Indi, all'udienza del 24.06.2025, precisate dalle parti le conclusioni come da verbale, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda del
[...] diretta a conseguire la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di Parte_1
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compravendita e dell'atto di donazione descritti in citazione deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento in forza della seguente motivazione.
In punto di diritto, giova osservare che l'attore che esperisce l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901
c.c. ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi di tale azione e cioè quello oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo a titolo gratuito od oneroso, effettuato dal debitore, in pregiudizio delle ragioni creditorie, e quello soggettivo, costituito, nel caso di atto a titolo gratuito, dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, e, nel caso di atto a titolo oneroso, anche dalla consapevolezza in capo al terzo.
Ebbene, nel caso in esame la curatela agisce, in questa sede, in revocatoria avverso gli atti di donazione del 25.07.2012 e di compravendita del 18.01.2013, deducendo di vantare nei confronti di CP_2 un credito risarcitorio per € 194.055,00 in ragione delle condotte imputabili all'amministratore, meglio descritte nell'atto di citazione, producendo a riprova della loro addebitabilità la perizia redatta nell'ambito del procedimento penale iscritto al R.G. 1848/2008 (cfr. all. C), dalle quali si evincono le violazioni a carico dell'odierno convenuto (cfr. pagg. 42-43), dando dunque prova della sussistenza della propria legitimatio ad causam.
Con riferimento a tale profilo, prive di pregio paiono le difese spiegate da parte convenuta, in quanto ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, perché sussista il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato, è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005).
Va, altresì, rammentato che ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria di cui agli artt.
2901 e seg. c.c., rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, purché non assolutamente pretestuosa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, n.4212; Cass. S.U. ordinanza n. 9440/2004; Cass. sent. N.
12678/2001; Cass. sent. N. 12144/1999).
In secondo luogo, è da ritenersi sussistente il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria (cd. eventus damni), in quanto è comprovato che gli atti dispositivi di beni immobili il debitore ha arrecato pagina 4 di 8 R.G. n. 1846/2016
pregiudizio alle ragioni creditorie. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la sussistenza del requisito dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione patrimoniale abbia reso impossibile la soddisfazione del credito ma è sufficiente che l'atto di disposizione produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, il requisito in parola ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito. Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori (cfr., Cass. 1 agosto 2007 n. 16986; Cass. 4 luglio 2006 n. 15265; Cass.
27 ottobre 2004 n. 20813; Cass. 17 ottobre 2001 n. 12678; Cass. 5 giugno 2000 n. 7452).
Ancor più nello specifico, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui la maggiore facilità di cessione del denaro rispetto ad un bene immobile e la sua sostituzione con il corrispettivo di una compravendita, comporta di per sé ed indipendentemente dalla congruità della somma versata, una rilevante modifica, dalla quale consegue più difficoltosa oltre che incerta esazione coattiva del credito
(cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012), non assumendo per converso rilevanza, ai fini della sussistenza del pregiudizio, il valore degli immobili alienati o il quantum del denaro incassato.
In applicazione dei superiori principi ermeneutici, deve ritenersi che nel caso in esame il pregiudizio nei confronti del creditore emerge per tabulas dal contenuto degli atti di compravendita e di donazione, che all'evidenza ha determinato una incontestata modifica in peius della situazione patrimoniale del debitore, comportando il trasferimento a terzi di cespiti immobiliari e di fatto incidendo sulla concreta possibilità di integrale soddisfazione in sede esecutiva del credito della procedura concorsuale, con la piena consapevolezza di . CP_2
I convenuti, pur costituendosi in giudizio, non hanno provato in alcun modo che il debitore sia titolare di altri beni qualitativamente omogenei o comunque di valore tale da assicurare, anche a seguito degli atti negoziali, la dovuta garanzia patrimoniale. Deve a tal proposito essere sottolineato che, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è onere della controparte, per sottrarsi agli effetti dell'azione, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori, prova che nel caso in esame non è stata in alcun modo fornita (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 27/10/2015, n. 21808;
Corte appello Reggio Calabria, 26/02/2018, n.113).
Non colgono, peraltro, nel segno le difese svolte da parte convenuta in relazione all'asserita carenza pagina 5 di 8 R.G. n. 1846/2016
dell'elementi soggettivo per difetto di intenzionalità del debitore di ledere, attraverso l'atto di disposizione, le ragioni creditorie. Sul punto, va rammentato che per costante giurisprudenza di legittimità, al fine di integrare il requisito della scientia damni non è necessario che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore”
(Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n. 7262/2000).
La giurisprudenza di legittimità ha poi sottolineato, in tema di azione revocatoria ordinaria, che la prova della consapevolezza di ledere le ragioni del creditore può essere fornita anche mediante presunzioni desumibili dalle circostanze di fatto emerse in corso di giudizio (Cass. 30.12.2014 n. 27546 cit. con particolare riferimento agli atti a titolo gratuito Cass. 29.04.2009, n. 10052; Cass. 19.12.2008,
n. 29869), evidenziando altresì che nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale o donazione di una pluralità di beni, devono ritenersi in re ipsa l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana (cfr. Cassazione civile sez. III, 25/07/2013, n.18034).
Nel caso in esame, in applicazione dei suesposti principi ermeneutici, la prova della consapevolezza in capo a del pregiudizio che l'atto posto in essere ha arrecato ai creditori è da ritenersi in CP_2 re ipsa, discendendo dalla stipula, in un brevissimo lasso temporale, di ben due atti di trasferimento, a titolo gratuito ed oneroso, di beni immobili – peraltro in favore di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare (cfr. Cass., 29.05.2013, n. 13447) - successivamente al sorgere del credito e – circostanza maggiormente rilevante – a distanza di pochi mesi della notifica atto di diffida e messa in mora da parte della curatela fallimentare (cfr. all. D all'atto di citazione).
Ebbene, chiarita la sussistenza della scientia damni in capo al debitore, deve osservarsi, con riferimento alla donazione contestata, che trattandosi di un atto a titolo gratuito, non assume rilevanza la consapevolezza in capo al donatario del pregiudizio arrecato al creditore. Difatti, Controparte_4 trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito, ai fini del valido esperimento dell'azione revocatoria pagina 6 di 8 R.G. n. 1846/2016
alcuna rilevanza assume l'atteggiamento psicologico del terzo (c.d. partecipatio fraudis) - che l'art. 2901, n. 2, c.c. richiede solo in caso di revocatoria di atti a titolo oneroso – e ciò per la sola considerazione che le ragioni del creditore, “qui certat de damno vitando”, vengono dalla legge anteposte rispetto alla tutela del beneficiario, “qui certat de lucro captando” (cfr. Cassazione civile sez.
III, 27/10/2015, n.21808).
Parimenti, con riferimento all'atto di compravendita del 18.01.2013, deve ritenersi che la sussistenza del requisito in parola risulta sufficientemente provata alla luce di plurime, precise e concordanti presunzioni, le quali attestano l'esistenza della conoscenza in capo all'acquirente, del fatto che CP_2
, con l'atto negoziale in questione, ha considerevolmente eroso la garanzia costituita dai suoi
[...] beni (scientia damni), posto che con esso il debitore si è spogliato dei propri cespiti immobiliari.
La giurisprudenza di legittimità ha, difatti, sottolineato, in tema di azione revocatoria ordinaria, che la prova della scientia damni, così come la partecipatio fraudis del terzo acquirente, può essere fornita anche mediante presunzioni desumibili dalle circostanze di fatto emerse in corso di giudizio (cfr. Cass.
30.12.2014 n. 27546 cit;
Cass. 2005/2748).
Nel caso in esame, ai fini della prova dell'elemento soggettivo, assume rilievo il legame familiare intercorrente tra le persone fisiche che hanno stipulato il contratto per cui è causa, come dedotto dalla curatela.
Al riguardo, giova solo osservare che in plurimi pronunciamenti la Corte di Cassazione ha ritenuto che la prova della partecipatio fraudis necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria possa essere ricavata dalla considerazione della sussistenza di un vincolo parentale ovvero affettivo tra i contraenti, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13447 del 29/05/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13404 del 23/05/2008).
In via ulteriore, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'acquirenti può ritenersi provata, in via presuntiva, tenuto conto anche di ulteriori elementi quali la prossimità temporale tra l'atto dispositivo (18.01.2013) e la notifica della diffida (29.03.2012), da parte della curatela, con richiesta di risarcimento del danno asseritamente arrecato alla massa creditoria, effettuata proprio a mani della
, qualificatasi come moglie convivente di (cfr. all. D). CP_3 CP_2
Alla luce di siffatte evidenze, accertata la sussistenza dei presupposti dell'actio pauliana, la domanda proposta dalla curatela attrice deve ritenersi meritevole di accoglimento e va pertanto dichiarata l'inefficacia nei confronti del fallimento istante dell'atto di compravendita a rogito del Notaio Per_1 del 18.01.2013, Repertorio n. 3789 e Raccolta n. 2515, e dell'atto di donazione a rogito del
[...]
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Notaio del 25.07.2012, Repertorio n. 3618 e Raccolta n. 2385, quest'ultimo Persona_1 limitatamente alla quota trasferita dal debitore . CP_2
L'accoglimento della domanda principale, unitamente al rigetto del ricorso per sequestro conservativo, integra la sussistenza della soccombenza reciproca, cui consegue la parziale compensazione, in ragione del 25%, delle spese processuali ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le quali vanno poste – nella misura residua - a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore indeterminabile e di bassa complessità della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, con condanna a beneficio dell'Erario, attesa l'attestazione in atti del Giudice delegato dell'assenza di fondi per la curatela, cui consegue d'ufficio l'ammissione della procedura concorsuale al gratuito patrocinio ex art. 144 D.P.R. 115/2002 (cfr. Cass. 27310/2020).
I convenuti vanno altresì condannati al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese vive prenotate a debito.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1846/2016, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- accoglie la domanda proposta dal e per l'effetto dichiara inefficace Parte_1 nei confronti di parte attrice l'atto di compravendita a rogito del Notaio del Persona_1
18.01.2013, Repertorio n. 3789 e Raccolta n. 2515, e l'atto di donazione a rogito del Notaio del 25.07.2012, Repertorio n. 3618 e Raccolta n. 2385, quest'ultimo Persona_1 limitatamente ai diritti trasferiti da;
CP_2
- condanna i convenuti in solido, alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese processuali, liquidate – a compensazione già operata - in complessivi € 5.712,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'erario attesa l'attestazione in atti del Giudice delegato dell'assenza di fondi ai sensi dell'art. 144 T.U.S.G.;
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese vive prenotate a debito.
Barcellona Pozzo di Gotto, 01.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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