Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 8499/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.
Antonio Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8499/2023, avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche, riservata in decisione 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 2.12.2024, promossa da:
(CF e PI: , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Clemente Manzo (c.f.
), elettivamente domiciliata in Caserta alla via C.F._1
Ricciardi n. 15 presso lo studio del predetto difensore
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'all'avv. Antonio Melillo pagina 1 di 7
Traversa Michele Pietravalle n. 11 presso lo studio del predetto difensore
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data
14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Par Con citazione ritualmente notificata la attrice deduceva che, in relazione ai lavori eseguiti in esecuzione dell'appalto “Lavori di realizzazione della nuova area mercatale per fiera settimanale di Via Pigna – I lotto – CIG 74391168B8 – CUP
G94B14000310004”, aveva inoltrato richiesta all'ente convenuto per l'adeguamento dei pagina 2 di 7 prezzi da compensare con quanto già corrisposto mediante SAL alla ditta per effetto del dettato delle disposizioni di cui al DL 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni ter) e D.L.
17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti).
In data 09.02.2023 il Comune di provvedeva ad emettere due certificati CP_1
straordinari di importi pari ad €. 138.526,59, somma che veniva contestata dall'attrice per erroneità del calcolo, essendo le somme dovute secondo la pari ad €. Pt_1
169.002,44, rispettivamente per €. 38.128,05 per compensazione prezzi ai sensi dell'art. 1 septies DL n. 73/2021 ed € 130.874,39 per compensazione ai sensi del DL 50/2022.
L'ente convenuto riteneva insussistente il credito derivante dalla differenza di prezzo richiesta dalla società attrice.
Ciò premesso, la chiedeva la condanna del al Pt_1 Controparte_1
pagamento di €. 31.399,97.
Il si costituiva e impugnava l'avversa Controparte_1
domanda, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a, nel merito deduceva la corretta applicazione dell'art. 1 septies del D.L. 73/2021 e dell'art. 26 del
D.L. 50/2022 (cd. Decreto Aiuti), chiedeva quindi il rigetto della domanda.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ente comunale è fondata.
Preliminarmente deve essere inquadrata la normativa che viene in rilievo nel caso di specie.
pagina 3 di 7 Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis": “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”) ha previsto all'art.
1-septies co. 1 (“Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”) che: “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno
2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento,
verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.
Ai commi 3 e 4 ha previsto rispettivamente che: “La compensazione è
determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità
del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31
dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni” e “Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1. Per le pagina 4 di 7 variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante,
entro quindici giorni dalla predetta data;
il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi”.
Successivamente, sempre allo scopo di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali, il c.d. "Decreto Aiuti" 17 maggio 2022, n. 50 all'art. 26 ha previsto ulteriori disposizioni “in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021”, stabilendo che lo stato di avanzamento dei lavori è adottato, “anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”.
Così individuate le norme di riferimento, si deve osservare che la recente giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato la giurisdizione esclusiva del
G.A. ex art. 133 co. 1 lett. e) c.p.a. secondo cui “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge […] le controversie: […] relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica,
nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché
pagina 5 di 7 quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto […]”.
In particolare, si è osservato che “Le disposizioni sopra riportate hanno introdotto una speciale ipotesi di revisione straordinaria del prezzo d'appalto, nel contesto emergenziale che ha dettato l'intervento legislativo, la quale non si discosta nella sua natura (se non per l'eccezionalità delle previsioni) dall'istituto generale della revisione prezzi.” (Cfr. citata TAR n. 8016/2022; v. anche TAR Puglia – Lecce n. CP_1
1068/2023; TAR Sicilia n. 1313/2023; da ultimo TAR Sicilia n. 3088/2023).
Anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che “che certamente sussiste la giurisdizione (peraltro giurisdizione esclusiva) di questo giudice a conoscere la controversia che occupa. E, infatti, essa, pur attenendo alla fase di esecuzione del contratto (e non alla sequenza pubblicistica a monte di affidamento dello stesso), ricade nell'ambito materiale di cui all'art. 133 comma 1, lett. e), n. 2), c.p.a. (id est delle controversie “relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi
3 e 4, dello stesso decreto” (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. Sesta, n. 1844/2023).
Per i motivi anzidetti, rientrando la controversia in esame, riguardante revisione prezzi del contratto di appalto, nella giurisdizione esclusiva del G.A., deve dichiararsi la carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Adita.
pagina 6 di 7 Data la novità della questione, oggetto di più approfondito esame con riferimento alla normativa emergenziale richiamata solo in tempi recenti, le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla nei Parte_1
confronti del così provvede: Controparte_1
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del G.O in favore dell'Autorità
Giudiziaria Amministrativa in relazione alla domanda formulata da parte attrice;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Aversa, 13.1.2025
Il Giudice
Dr. Antonio Caradonna
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