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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/09/2025, n. 3721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3721 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 13478/2022 RGL, promosso da
Parte_1
[...] contro
DI ROMA CP_1
alle ore 9:30 sono presenti l'avv. DI GARBO MARIA ALESSANDRA in sostituzione degli avv.ti ANTONUCCIO DAVIDE e CHIARAMONTE
GIUSEPPE per parte ricorrente nonché l'avv. CIANCIMINO ROSARIA per l' e l'avv. D'ANDREA PABLO in sostituzione dell'avv. BAIAMONTE CP_1
LORENZO per l' CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13478 / 2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con gli avv.ti CHIARAMONTE GIUSEPPE e ANTONUCCIO
DAVIDE
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con le avv.te OLLA MARINA e FURCAS
LAURA
-resistente -
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BAIAMONTE
LORENZO
-resistente- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 16/09/2025
DISPOSITIVO
2 Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'intimazione di pagamento pagamento n. 296 2022
9020790757, limitatamente ai crediti portati dagli avvisi d'addebito n. 596
2016 0004628575, n. 596 2016 0008824390, n. 596 2018 0004535440, n.
596 2018 0004556262, n. 596 2019 0005099079, n. 596 2019
0008783503,
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida complessivamente in € 3.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari e compensando le spese tra le altre parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/12/2022 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'Intimazione CP_1
di pagamento n. 296 2022 9020790757, relativamente agli avvisi d'addebito in essa contenuti: n. 596 2016 0004628575, n. 596 2016 0008824390, n.
596 2018 0004535440, n. 596 2018 0004556262, n. 596 2019
0005099079, n. 596 2019 0008783503, deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione e intercorsa prescrizione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, eccependo la disintegrità del contraddittorio, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio, l'ente creditore depositava istanza di chiamata di terzo nei confronti dell' accolta con ordinanza riservata del CP_2
precedente giudice del 21.2.2025.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Preliminarmente deve rilevarsi come, nel giudizio di accertamento
3 negativo dell'obbligo contributivo instaurato nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.p.c. (opposizione a intimazione di pagamento) la qualità di litisconsorte necessario dell'Ente creditore (cfr. Cass. SS.UU.n.
7514/2023) non esime il ricorrente dalla chiamata in giudizio dell'ente riscossore, anch'esso da considerarsi in tale circostanza litisconsorte necessario, atteso che atteso che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare dell'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema Corte con la prefata sentenza n. 7514/2023 ha chiarito che l'ente creditore è litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio.
Avuto riguardo all'eccezione di omessa notifica dei titoli esecutivi si osserva che l'Ente creditore chiamato a fornire prova della notificazione a mezzo PEC degli avvisi d'addebito si è limitato a depositare documentazione del tutto insufficiente al riguardo, avendo versato in atti files .xml e in alcuni casi files .txt (files di testo non codificato) attestanti i primi l'invio a qualcuno di qualcosa d'indistinto e, i secondi nulla attestanti.
Sul punto, deve rilevarsi che se è vero che la verifica delle avvenute accettazione e consegna ad una determinata data e ora del messaggio di posta elettronica certificato deve ritenersi in sé sufficiente a far ritenere perfezionata la notifica, è anche vero che ciò si verifica esclusivamente allorquando il sistema genera le ricevute di accettazione del messaggio e di successiva consegna dello stesso nella casella del destinatario, determinando una presunzione di conoscenza da parte di quest'ultimo, ai sensi degli artt. 1334 e 1335 C.c.
E così come la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata non può che essere data mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della stessa, debitamente sottoscritto dal ricevente, o da colui che riceva la missiva presso l'indirizzo del destinatario, la prova della ricezione del messaggio di P.E.C. è data dalle ricevuto di accettazione e consegna e, al fine
4 della prova processuale, non può che essere dato mediante deposito – in formato elettronico – delle ricevute di accettazione e consegna.
L'immaterialità del messaggio e dell'avviso di ricevimento, nonché
l'assenza della certificazione dell'”ufficiale postale”, presuppone la dimostrazione inconfutabile di invio e ricezione, che deve giocoforza essere data mediante la produzione del pacchetto originale inalterabile, che contenga al suo interno sia il file del contenuto del messaggio
(postacert.eml) che i dati d'invio: mittente, gestore del mittente, destinatario, data e ora dell'invio (daticert.eml)
Tale prova non può essere data mediante la produzione del solo file “.xml” che è un dato tecnico d'invio non relazionabile in alcun modo al documento che si pretende inviato, né tantomeno con un file “.pdf” riproducente il testo del file “.xml”, che è un file di testo il cui contenuto può essere teoricamente creato indipendentemente sia dall'effettivo invio e ricezione di un documento che dall'effettiva esistenza del documento stesso.
Se quindi risulta ammissibile la produzione di una copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, che può far fede in luogo dell'originale fino alla specifica contestazione della stessa, così non è, e non può essere, per il deposito di un documento che non sia neanche la conforme copia dell'originale del messaggio corredato da ogni dato d'invio, ma la stampa di una parte del pacchetto dati.
Occorre osservare che, secondo la normativa vigente il “documento informatico”, qual è la PEC, è la “rappresentazione informatica di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti”.
L'art. 3 del DPCM del 13 novembre del 2014 (recante le “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis, 23 -ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma
1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”, stabilisce che: “1. Il documento informatico è formato mediante
5 una delle seguenti principali modalità: (…) b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente;
d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
2. Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta
e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione.
3. Il documento informatico, identificato in modo univoco e persistente, è memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione la cui tenuta può anche essere delegata a terzi”.
Così, la Posta Elettronica Certificata (PEC), in quanto documento di natura informatica, va conservata per il tempo prestabilito.
A norma dell'art. 2220 C.c., i documenti e le scritture contabili devono essere conservati per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione e, con particolare riferimento all'art. 2214 (che prevede l'obbligo, per l'imprenditore di «conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite» e dell'articolo
2220 del Codice Civile che dispone la conservazione per dieci anni delle lettere e dei telegrammi ricevuti, nonché delle copie delle lettere e dei telegrammi spediti), si impone di “conservare ordinatamente per ciascun affare” la corrispondenza ricevuta e spedita oltre alle fatture e alle scritture contabili.
Oltre a ciò è opportuno rilevare che l'art. 43 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
6 82, (Codice dell'Amministrazione Digitale) stabilisce che i documenti informatici di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento sono conservati “in modo permanente con modalità digitali” nel rispetto delle regole tecniche.
Sorgendo l'obbligo, pertanto, di conservazione della “ricevuta di consegna completa” in quanto contiene tutti gli elementi atti a garantirne la conservazione nel tempo, (messaggio inviato, la ricevuta, la firma elettronica e infine il file daticert.xml che contiene al suo interno tutte le informazioni necessarie (identificato id del messaggio PEC, la consegna e mittente della PEC)..
Ancora la rilevanza della riferibilità della prova della notifica all'atto del quale deve essere provato l'invio appare estremamente rilevante per la natura dell'atto stesso.
Dovendo il giudice comunque pronunciarsi, anche ex officio, sull'eventuale prescrizione, l'esatto contenuto dell'atto e la data esatta della notifica, senza alcun possibile dubbio, assumono rilievo troncante.
Se tali dati non risultano verificabili dall'esame congiunto del file postacert.eml, nessuna statuizione può essere emessa.
Tenendo pure in debito conto l'obbligo del gestore del servizio di P.E.C. di conservazione della movimentazione della posta per almeno 30 mesi a far data da ogni singolo messaggio.
Non potendo, in conclusione, considerarsi fornita la prova dell'effettivo invio e della ricezione dei documenti attestanti l'interruzione della prescrizione per i crediti ingiunti, il cui onere ex art. 2967 C.c., ricadeva sulla cassa opposta, deve dichiararsi la prescrizione estintiva dei crediti contributivi già al momento del ricorso monitorio;
pertanto, il ricorso deve essere integralmente accolto, dichiarando la prescrizione estintiva dei crediti oggetto dell'ingiunzione di pagamento.
Ritenendo assorbita ogni altra questione il ricorso va accolto e l'intimazione in parte qua annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
vanno liquidate tenendo conto
7 della effettuazione di udienze dovute all' integrazione del contraddittorio disposta dall'Ufficio e poste a carico del solo ente creditore in ragione dei motivi della decisione.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 16/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
8
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 13478/2022 RGL, promosso da
Parte_1
[...] contro
DI ROMA CP_1
alle ore 9:30 sono presenti l'avv. DI GARBO MARIA ALESSANDRA in sostituzione degli avv.ti ANTONUCCIO DAVIDE e CHIARAMONTE
GIUSEPPE per parte ricorrente nonché l'avv. CIANCIMINO ROSARIA per l' e l'avv. D'ANDREA PABLO in sostituzione dell'avv. BAIAMONTE CP_1
LORENZO per l' CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13478 / 2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con gli avv.ti CHIARAMONTE GIUSEPPE e ANTONUCCIO
DAVIDE
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con le avv.te OLLA MARINA e FURCAS
LAURA
-resistente -
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BAIAMONTE
LORENZO
-resistente- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 16/09/2025
DISPOSITIVO
2 Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'intimazione di pagamento pagamento n. 296 2022
9020790757, limitatamente ai crediti portati dagli avvisi d'addebito n. 596
2016 0004628575, n. 596 2016 0008824390, n. 596 2018 0004535440, n.
596 2018 0004556262, n. 596 2019 0005099079, n. 596 2019
0008783503,
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida complessivamente in € 3.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari e compensando le spese tra le altre parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/12/2022 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'Intimazione CP_1
di pagamento n. 296 2022 9020790757, relativamente agli avvisi d'addebito in essa contenuti: n. 596 2016 0004628575, n. 596 2016 0008824390, n.
596 2018 0004535440, n. 596 2018 0004556262, n. 596 2019
0005099079, n. 596 2019 0008783503, deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione e intercorsa prescrizione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, eccependo la disintegrità del contraddittorio, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio, l'ente creditore depositava istanza di chiamata di terzo nei confronti dell' accolta con ordinanza riservata del CP_2
precedente giudice del 21.2.2025.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Preliminarmente deve rilevarsi come, nel giudizio di accertamento
3 negativo dell'obbligo contributivo instaurato nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.p.c. (opposizione a intimazione di pagamento) la qualità di litisconsorte necessario dell'Ente creditore (cfr. Cass. SS.UU.n.
7514/2023) non esime il ricorrente dalla chiamata in giudizio dell'ente riscossore, anch'esso da considerarsi in tale circostanza litisconsorte necessario, atteso che atteso che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare dell'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema Corte con la prefata sentenza n. 7514/2023 ha chiarito che l'ente creditore è litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio.
Avuto riguardo all'eccezione di omessa notifica dei titoli esecutivi si osserva che l'Ente creditore chiamato a fornire prova della notificazione a mezzo PEC degli avvisi d'addebito si è limitato a depositare documentazione del tutto insufficiente al riguardo, avendo versato in atti files .xml e in alcuni casi files .txt (files di testo non codificato) attestanti i primi l'invio a qualcuno di qualcosa d'indistinto e, i secondi nulla attestanti.
Sul punto, deve rilevarsi che se è vero che la verifica delle avvenute accettazione e consegna ad una determinata data e ora del messaggio di posta elettronica certificato deve ritenersi in sé sufficiente a far ritenere perfezionata la notifica, è anche vero che ciò si verifica esclusivamente allorquando il sistema genera le ricevute di accettazione del messaggio e di successiva consegna dello stesso nella casella del destinatario, determinando una presunzione di conoscenza da parte di quest'ultimo, ai sensi degli artt. 1334 e 1335 C.c.
E così come la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata non può che essere data mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della stessa, debitamente sottoscritto dal ricevente, o da colui che riceva la missiva presso l'indirizzo del destinatario, la prova della ricezione del messaggio di P.E.C. è data dalle ricevuto di accettazione e consegna e, al fine
4 della prova processuale, non può che essere dato mediante deposito – in formato elettronico – delle ricevute di accettazione e consegna.
L'immaterialità del messaggio e dell'avviso di ricevimento, nonché
l'assenza della certificazione dell'”ufficiale postale”, presuppone la dimostrazione inconfutabile di invio e ricezione, che deve giocoforza essere data mediante la produzione del pacchetto originale inalterabile, che contenga al suo interno sia il file del contenuto del messaggio
(postacert.eml) che i dati d'invio: mittente, gestore del mittente, destinatario, data e ora dell'invio (daticert.eml)
Tale prova non può essere data mediante la produzione del solo file “.xml” che è un dato tecnico d'invio non relazionabile in alcun modo al documento che si pretende inviato, né tantomeno con un file “.pdf” riproducente il testo del file “.xml”, che è un file di testo il cui contenuto può essere teoricamente creato indipendentemente sia dall'effettivo invio e ricezione di un documento che dall'effettiva esistenza del documento stesso.
Se quindi risulta ammissibile la produzione di una copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, che può far fede in luogo dell'originale fino alla specifica contestazione della stessa, così non è, e non può essere, per il deposito di un documento che non sia neanche la conforme copia dell'originale del messaggio corredato da ogni dato d'invio, ma la stampa di una parte del pacchetto dati.
Occorre osservare che, secondo la normativa vigente il “documento informatico”, qual è la PEC, è la “rappresentazione informatica di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti”.
L'art. 3 del DPCM del 13 novembre del 2014 (recante le “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis, 23 -ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma
1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”, stabilisce che: “1. Il documento informatico è formato mediante
5 una delle seguenti principali modalità: (…) b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente;
d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
2. Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta
e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione.
3. Il documento informatico, identificato in modo univoco e persistente, è memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione la cui tenuta può anche essere delegata a terzi”.
Così, la Posta Elettronica Certificata (PEC), in quanto documento di natura informatica, va conservata per il tempo prestabilito.
A norma dell'art. 2220 C.c., i documenti e le scritture contabili devono essere conservati per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione e, con particolare riferimento all'art. 2214 (che prevede l'obbligo, per l'imprenditore di «conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite» e dell'articolo
2220 del Codice Civile che dispone la conservazione per dieci anni delle lettere e dei telegrammi ricevuti, nonché delle copie delle lettere e dei telegrammi spediti), si impone di “conservare ordinatamente per ciascun affare” la corrispondenza ricevuta e spedita oltre alle fatture e alle scritture contabili.
Oltre a ciò è opportuno rilevare che l'art. 43 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
6 82, (Codice dell'Amministrazione Digitale) stabilisce che i documenti informatici di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento sono conservati “in modo permanente con modalità digitali” nel rispetto delle regole tecniche.
Sorgendo l'obbligo, pertanto, di conservazione della “ricevuta di consegna completa” in quanto contiene tutti gli elementi atti a garantirne la conservazione nel tempo, (messaggio inviato, la ricevuta, la firma elettronica e infine il file daticert.xml che contiene al suo interno tutte le informazioni necessarie (identificato id del messaggio PEC, la consegna e mittente della PEC)..
Ancora la rilevanza della riferibilità della prova della notifica all'atto del quale deve essere provato l'invio appare estremamente rilevante per la natura dell'atto stesso.
Dovendo il giudice comunque pronunciarsi, anche ex officio, sull'eventuale prescrizione, l'esatto contenuto dell'atto e la data esatta della notifica, senza alcun possibile dubbio, assumono rilievo troncante.
Se tali dati non risultano verificabili dall'esame congiunto del file postacert.eml, nessuna statuizione può essere emessa.
Tenendo pure in debito conto l'obbligo del gestore del servizio di P.E.C. di conservazione della movimentazione della posta per almeno 30 mesi a far data da ogni singolo messaggio.
Non potendo, in conclusione, considerarsi fornita la prova dell'effettivo invio e della ricezione dei documenti attestanti l'interruzione della prescrizione per i crediti ingiunti, il cui onere ex art. 2967 C.c., ricadeva sulla cassa opposta, deve dichiararsi la prescrizione estintiva dei crediti contributivi già al momento del ricorso monitorio;
pertanto, il ricorso deve essere integralmente accolto, dichiarando la prescrizione estintiva dei crediti oggetto dell'ingiunzione di pagamento.
Ritenendo assorbita ogni altra questione il ricorso va accolto e l'intimazione in parte qua annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
vanno liquidate tenendo conto
7 della effettuazione di udienze dovute all' integrazione del contraddittorio disposta dall'Ufficio e poste a carico del solo ente creditore in ragione dei motivi della decisione.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 16/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
8