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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 22/09/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 01/12/2021 al n. 3315/2021
R.G., promossa con ricorso depositato in data 01/12/2021
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BINACCHI FEDERICA, elettivamente domiciliata in PIAZZA CASTELLO 24
46029 SUZZARA presso lo studio dell'avv. BINACCHI FEDERICA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. MOZZINI CP_1 C.F._2
MONICA, elettivamente domiciliato in VIA FABIO FILZI, 15 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. MOZZINI MONICA convenuto
E CON L'INTERVENTO DI Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
13/05/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “- Disporre e confermare l'affidamento esclusivo Parte_1
ER della minore alla madre, per i motivi di cui in premessa;
- Disporsi
Con l'impegno ed obbligo, in capo al Sig. di contribuire al mantenimento della FI mediante il pagamento di una somma mensile pari ad euro 500,00, con decorrenza dalla domanda, da versarsi sul c/c intestato alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese. Inoltre, dirsi tenuto, il Sig. Lui a contribuire al mantenimento della moglie con il versamento di una somma mensile (assegno divorzile) pari ad euro 500,00. Dette somme saranno automaticamente rivalutate di anno in anno, a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo la variazione degli indici Istat di legge. Disporsi a carico del marito, a titolo di integrazione del mantenimento versato alla FI, il pagamento della somma di euro 450,00 per l'affitto dell'abitazione ove attualmente risiedono la ricorrente e la FI sul c/c intestato alla madre entro il giorno 10 di ogni mese;
- Disporsi a carico del Sig. Lui il pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50%, come da Protocollo del Tribunale di
Mantova; - Disporsi il diritto, per la Sig.ra di percepire interamente Pt_1
l'assegno unico ed universale per i figli a carico;
- Disporsi a carico del Sig. Lui il pagamento della quota di TFR spettante alla moglie parametrata agli anni di pagina 2 di 14 matrimonio tra i coniugi fino alla pronuncia della sentenza di divorzio, quantificata forfettariamente nella misura di euro 25.000,00 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. - In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed
IVA, come per legge”;
- per “NEL MERITO CP_1
a) Prendersi atto che con sentenza n.794/2022 del Tribunale di Mantova è già stata statuita la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e , in data 10/09/2005, in Gonzaga (MN); CP_1 Parte_1
b) Revocarsi l'ordinanza del 30/12/2023 nella parte in cui affida in via esclusiva la minore alla madre, ripristinandosi l'affidamento condiviso ad
ER entrambi i genitori della FI minore con collocamento prevalente presso la madre, lasciando al Giudice la valutazione in ordine alla opportunità di incontri protetti padre FI per un anno o per il periodo che verrà ritenuto più opportuno.
Al termine del percorso di riavvicinamento padre FI, regolamentare il diritto di visita come già deciso dai genitori in sede di separazione e cioè: il padre
ER potrà vedere ogni volta lo vorrà previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni della minore e della madre. Inoltre il padre potrà vedere e tenere con sé la FI: - nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera entro e non oltre le ore
20.30; - nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 19.30 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana pagina 3 di 14 dall'uscita da scuola fino alle ore 19.30 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre, compatibilmente con le esigenze di studio
ER della minore;
- durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé la FI ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la FI trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
c) Respingersi, non sussistendone i presupposti, la richiesta della ricorrente che il padre contribuisca al mantenimento della FI mediante il pagamento di una somma mensile pari ad euro 500,00 confermandosi che il padre contribuisca al mantenimento della FI nella misura di euro 400,00 entro il giorno 20 di ogni mese;
d) Respingersi, non sussistendone i presupposti, la richiesta della ricorrente che il resistente contribuisca al mantenimento della moglie con il versamento di una somma mensile pari ad euro 500,00;
e) Disporsi che le spese straordinarie, per la cui individuazione si rimanda al protocollo del Tribunale di Mantova, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Con f) Disporsi che il Signor continui a corrispondere la somma mensile di euro 450,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo nel pagina 4 di 14 ER quale la moglie si è trasferita, unitamente alla FI , obbligandosi al versamento di tale ultimo importo a titolo di locazione fino al raggiungimento della maggiore età di quest'ultima.
g) Disporsi il diritto di entrambi i genitori di percepire l'assegno unico nella misura del 50% cosi come al 50% le eventuali detrazioni.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste affinché il Giudice nell'esclusivo interesse della minore, disponga la
CTU già richiesta con le note del 13/11/2023 che:
- accerti la situazione psicofisica della minore;
- accerti la capacità del padre e della madre di rapportarsi adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale;
- accerti la capacità del singolo genitore di garantire la figura dell'altro;
- indichi le modalità più idonee e gli strumenti più adeguati per consentire il graduale recupero del rapporto padre e FI;
- indichi la regolamentazione delle frequentazioni con il genitore non convivente ritenute maggiormente corrispondenti alle esigenze di una serena ed equilibrata crescita psicofisica della minore;
- indichi gli interventi necessari di sostegno a favore della minore e/o dei genitori e quali siano le modalità più idonee di attenuazione della conflittualità tra i genitori nell'interesse della minore.
Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi indicati nella memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 2 e non ammessi dal
Giudice e cioè dei capitoli n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18 e del pagina 5 di 14 capitolo n. 19 indicato nella memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 3 con i testi indicati. In caso di ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta.
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/12/2021, ha chiesto che venga Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
Lui essendo trascorso il periodo di legge dopo la omologazione delle condizioni di separazione richieste consensualmente.
In sede di separazione i coniugi avevano concordato per l'affido condiviso della
ER FI con il più ampio diritto di visita del padre che avrebbe potuto vedere la FI quando avesse voluto.
Il padre avrebbe contribuito con un assegno di euro 400 mensili per il mantenimento della FI. ER il mantenimento della moglie il marito avrebbe corrisposto un assegno mensile di euro 300 il primo anno, 200 il secondo e niente più dal terzo in poi.
Il marito avrebbe corrisposto il prezzo del canone di locazione di euro 450, fino al raggiungimento della maggiore età della FI, dell'immobile nel quale si sarebbe trasferita la moglie con la FI.
pagina 6 di 14 In questo giudizio la ricorrente ha invece chiesto l'affido esclusivo della FI minore e chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé di 500
ER euro mensili ed un contributo al mantenimento della FI di 500 euro al mese.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di cessazione degli CP_1
effetti civili, ma opponendosi alle richieste sull'affidamento ed economiche richieste dalla ricorrente.
Con sentenza parziale n. 794/22 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 10/09/2005.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili, sussistono tutti i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge 1° dicembre 1970
n. 898, come modificati dall'art. 5 legge 6 marzo 1987, n. 74 nonché da ultimo dall'art. 1 della legge n. 55/2015.
Invero, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 898/1970 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 numero 2 lett. b) della cit. legge 898/70, come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui: “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta la separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata pagina 7 di 14 almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso di specie, lo stato di separazione tra i coniugi risulta dimostrato dal decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di
Mantova.
Inoltre, le reciproche allegazioni delle parti, le quali hanno confermato di non aver più ripreso la convivenza coniugale, denotano l'irreversibile impossibilità della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale e la protrazione ininterrotta dello stato di separazione da oltre sei/dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
ER Affidamento della FI minore
In sede di separazione la FI minore è stata affidata in via condivisa ad entrambi i genitori.
L'evoluzione dei rapporti padre/FI ha evidenziato una forte criticità e nonostante la presa in carico dei servizi sociali, è emersa una totale incomunicabilità tra padre e FI ed un suo netto rifiuto ad intrattenere qualsiasi rapporto interpersonale con il padre. pagina 8 di 14 Sia il Tribunale che i Servizi hanno lungamente indagato la possibilità di riuscire a riallacciare i rapporti, eventualmente anche in forma protetta e con l'assistenza dei Servizi.
Il rifiuto è stato netto ed è stato motivato dagli agiti passati del padre verso madre e FI.
Visto che i rapporti tra padre e FI sono allo stato inesistenti, non è possibile confermare l'affidamento condiviso per come previsto in sede di separazione personale e come richiesto dal convenuto perché l'elevatissimo tasso di conflittualità tra i genitori e nel rapporto padre/FI renderebbe impossibile adottare tempestivamente le decisioni, anche quelle più importanti, nell'interesse della FI (che peraltro avendo 16 anni sarà minorenne ancora per molto poco tempo sicché costringerla ad interfacciarsi con il padre, per il quale nutre un così acuto sentimento di repulsione, sarebbe un'inutile forzatura che acuirebbe la difficoltà nei rapporti e trasformerebbe ogni decisione rilevante per la FI in un'occasione di scontro). pagina 9 di 14 ER La FI va quindi affidata in via esclusiva alla madre nella forma super- esclusiva affinché ella possa assumere in autonomia tutte le decisioni riguardanti la FI anche quelle più importanti.
Attribuzione dell'Assegno Unico
L'affido esclusivo comporta automaticamente l'attribuzione dell'Assegno Unico al 100% a favore della madre.
ER Assegno di mantenimento per la FI minore
In sede di separazione consensuale, ad ottobre 2020 poi omologata ad aprile
2021, i genitori avevano stabilito un assegno di mantenimento per la FI pari ad euro 400.
Ritiene pertanto il Tribunale che l'offerta che il padre fa, anche negli scritti conclusivi, di portare l'importo dell'assegno mensile ad euro 450, possa essere accolta prendendo atto il Tribunale di tale disponibilità e facendola decorrere dalla data della presente decisione con successiva rivalutazione annuale agli indici ISTAT a far tempo dal settembre 2026.
Contributo al pagamento del canone di locazione
In sede di separazione le parti concordarono un contributo al pagamento del canone di locazione da porre a carico del resistente pari ad euro 450. Ritiene il
Tribunale che tale importo vada confermato prendendo atto dell'accordo delle parti che ebbero a stipulare in sede di separazione in considerazione del fatto che quel contributo è sostitutivo dell'assegnazione della casa familiare che fu lasciata al resistente visto che era contigua a quella dei suoi genitori e che all'epoca i pagina 10 di 14 rapporti tra le parti non avrebbero consentito alla madre ed alla FI di vivere così vicino ai suoceri ed all'abitazione che avrebbe potuto essere occupata dal resistente.
L'assegno divorzile richiesto per Parte_1
In sede di separazione consensuale le parti concordarono che il marito erogasse un contributo decrescente a partire dall'anno 2021, 2022 e che dal 2023 venisse interrotto il versamento. In sede Presidenziale sono state confermate le condizioni previste in sede di separazione sicché, dal 2023, la ricorrente pertanto si mantiene dal 2023 solo grazie ai circa 350 euro che ricava dalla sua attività lavorativa di 10 ore settimanali quale aiuto cuoco presso un bar, come confermato anche dalla sua datrice di lavoro che ha confermato di non aver mai chiesto alla di aumentare le ore di lavoro, ne per vero neppure che la Pt_1
abbia mai chiesto di fare più ore. Pt_1
Non vi è prova in atti che la abbia dovuto smettere di lavorare per Pt_1
richiesta del marito durante il matrimonio, mentre è pacifico che appena si è separata ha ripreso a lavorare pur svolgendo solo un part-time da 10 ore settimanali.
ER Sul punto è pacifico che la minore sia ormai da lungo tempo integralmente a carico della ricorrente visto che la FI non frequenta il padre e questo rappresenta certamente un carico di lavoro che limita in parte la capacità di aumentare il proprio impegno lavorativo anche se non si può non osservare che la minore è certamente a scuola tutta la mattina sicché l'impegno lavorativo dalle
11.30 alle 13.30 potrebbe essere ampliato rispetto alle due ore giornaliere così pagina 11 di 14 per esempio da non dover chiedere l'aiuto mensile dei genitori che si aggira intorno ai 250-300 euro mensili (come si ricava dall'esame degli estratti conto
MPS prodotti in atti).
Si deve anche osservare come la parte ricorrente non abbia prodotto le buste paga ed i documenti reddituali relativi all'anno 2024 come invece chiesto con la ordinanza del 19/11/2024 a cui ha ottemperato il solo convenuto.
Sul punto va anche osservato che la madre ai Servizi sociali ebbe a riferire nel
2022, di svolgere lavoretti saltuari come aiuto domestico.
Tale circostanza rende evidente il perché la signora non abbia mai provato a chiedere di aumentare le ore di lavoro presso l'esercizio commerciale così' da incrementare il proprio reddito che evidentemente è già più che congruo grazie alla integrazione derivante dal lavoro irregolare come “aiuto domestico presso privati”.
Tale circostanza non può però non avere anche un rilievo sul fatto che la parte ha ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato pur a fronte del fatto che ella svolgesse anche attività irregolare non dichiarate così da evidenziare la non affidabilità delle sue dichiarazioni fiscali e quindi non attendibile la sua situazione reddituale che quindi non le può consentire di ottenere anche una ammissione a spese dello Stato per la difesa tecnica in questo procedimento che va quindi revocata attesa la sua illegittimità della sua ammissione. pagina 12 di 14 Le spese del presente procedimento vanno interamente compensate tra le parti attesa la reciproca parziale soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio dei coniugi;
2) Pone a carico di (C.F. ) l'obbligo di CP_1 C.F._2
versare entro il 10 di ogni mese a favore di (C.F. Parte_1
) un contributo mensile per il mantenimento della FI C.F._1
ER
pari ad euro 450,00 rivalutabile agli indici ISTAT a decorrere dalla data della presente decisione primo aggiornamento a settembre 2026;
3) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova;
4) Prende atto che le parti hanno concordato la corresponsione a carico di
(C.F. ) a favore di C.F. CP_1 C.F._2 Parte_1
) di un importo pari ad euro 450,00 mensili a titolo di C.F._1
contributo per il pagamento dell'affitto fino al raggiungimento della maggiore età della FI minore;
5) Affida la FI minore in via esclusiva nella formula super esclusiva alla madre con il più ampio diritto di visita della FI minore compatibilmente con i rispettivi impegni e la sua volontà mandando ai Servizi sociali, che attualmente hanno in carico il nucleo, di agevolare l'esercizio di tale diritto laddove la FI dovesse manifestare una disponibilità in tal senso;
pagina 13 di 14 6) Assegno unico per la FI al 100% a favore della madre Pt_1
C.F. );
[...] C.F._1
7) Revoca con effetti ex tunc l'ammissione della parte ricorrente ai benefici dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato non sussistendone i requisiti;
8) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GONZAGA (MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 15 parte
2, serie A, anno 2005);
9) Spese compensate attesa la reciproca parziale soccombenza;
Così deciso in Mantova, il 18/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 01/12/2021 al n. 3315/2021
R.G., promossa con ricorso depositato in data 01/12/2021
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BINACCHI FEDERICA, elettivamente domiciliata in PIAZZA CASTELLO 24
46029 SUZZARA presso lo studio dell'avv. BINACCHI FEDERICA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. MOZZINI CP_1 C.F._2
MONICA, elettivamente domiciliato in VIA FABIO FILZI, 15 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. MOZZINI MONICA convenuto
E CON L'INTERVENTO DI Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
13/05/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “- Disporre e confermare l'affidamento esclusivo Parte_1
ER della minore alla madre, per i motivi di cui in premessa;
- Disporsi
Con l'impegno ed obbligo, in capo al Sig. di contribuire al mantenimento della FI mediante il pagamento di una somma mensile pari ad euro 500,00, con decorrenza dalla domanda, da versarsi sul c/c intestato alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese. Inoltre, dirsi tenuto, il Sig. Lui a contribuire al mantenimento della moglie con il versamento di una somma mensile (assegno divorzile) pari ad euro 500,00. Dette somme saranno automaticamente rivalutate di anno in anno, a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo la variazione degli indici Istat di legge. Disporsi a carico del marito, a titolo di integrazione del mantenimento versato alla FI, il pagamento della somma di euro 450,00 per l'affitto dell'abitazione ove attualmente risiedono la ricorrente e la FI sul c/c intestato alla madre entro il giorno 10 di ogni mese;
- Disporsi a carico del Sig. Lui il pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50%, come da Protocollo del Tribunale di
Mantova; - Disporsi il diritto, per la Sig.ra di percepire interamente Pt_1
l'assegno unico ed universale per i figli a carico;
- Disporsi a carico del Sig. Lui il pagamento della quota di TFR spettante alla moglie parametrata agli anni di pagina 2 di 14 matrimonio tra i coniugi fino alla pronuncia della sentenza di divorzio, quantificata forfettariamente nella misura di euro 25.000,00 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. - In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed
IVA, come per legge”;
- per “NEL MERITO CP_1
a) Prendersi atto che con sentenza n.794/2022 del Tribunale di Mantova è già stata statuita la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e , in data 10/09/2005, in Gonzaga (MN); CP_1 Parte_1
b) Revocarsi l'ordinanza del 30/12/2023 nella parte in cui affida in via esclusiva la minore alla madre, ripristinandosi l'affidamento condiviso ad
ER entrambi i genitori della FI minore con collocamento prevalente presso la madre, lasciando al Giudice la valutazione in ordine alla opportunità di incontri protetti padre FI per un anno o per il periodo che verrà ritenuto più opportuno.
Al termine del percorso di riavvicinamento padre FI, regolamentare il diritto di visita come già deciso dai genitori in sede di separazione e cioè: il padre
ER potrà vedere ogni volta lo vorrà previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni della minore e della madre. Inoltre il padre potrà vedere e tenere con sé la FI: - nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera entro e non oltre le ore
20.30; - nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 19.30 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana pagina 3 di 14 dall'uscita da scuola fino alle ore 19.30 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre, compatibilmente con le esigenze di studio
ER della minore;
- durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé la FI ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la FI trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
c) Respingersi, non sussistendone i presupposti, la richiesta della ricorrente che il padre contribuisca al mantenimento della FI mediante il pagamento di una somma mensile pari ad euro 500,00 confermandosi che il padre contribuisca al mantenimento della FI nella misura di euro 400,00 entro il giorno 20 di ogni mese;
d) Respingersi, non sussistendone i presupposti, la richiesta della ricorrente che il resistente contribuisca al mantenimento della moglie con il versamento di una somma mensile pari ad euro 500,00;
e) Disporsi che le spese straordinarie, per la cui individuazione si rimanda al protocollo del Tribunale di Mantova, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Con f) Disporsi che il Signor continui a corrispondere la somma mensile di euro 450,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo nel pagina 4 di 14 ER quale la moglie si è trasferita, unitamente alla FI , obbligandosi al versamento di tale ultimo importo a titolo di locazione fino al raggiungimento della maggiore età di quest'ultima.
g) Disporsi il diritto di entrambi i genitori di percepire l'assegno unico nella misura del 50% cosi come al 50% le eventuali detrazioni.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste affinché il Giudice nell'esclusivo interesse della minore, disponga la
CTU già richiesta con le note del 13/11/2023 che:
- accerti la situazione psicofisica della minore;
- accerti la capacità del padre e della madre di rapportarsi adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale;
- accerti la capacità del singolo genitore di garantire la figura dell'altro;
- indichi le modalità più idonee e gli strumenti più adeguati per consentire il graduale recupero del rapporto padre e FI;
- indichi la regolamentazione delle frequentazioni con il genitore non convivente ritenute maggiormente corrispondenti alle esigenze di una serena ed equilibrata crescita psicofisica della minore;
- indichi gli interventi necessari di sostegno a favore della minore e/o dei genitori e quali siano le modalità più idonee di attenuazione della conflittualità tra i genitori nell'interesse della minore.
Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi indicati nella memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 2 e non ammessi dal
Giudice e cioè dei capitoli n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18 e del pagina 5 di 14 capitolo n. 19 indicato nella memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 3 con i testi indicati. In caso di ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta.
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/12/2021, ha chiesto che venga Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
Lui essendo trascorso il periodo di legge dopo la omologazione delle condizioni di separazione richieste consensualmente.
In sede di separazione i coniugi avevano concordato per l'affido condiviso della
ER FI con il più ampio diritto di visita del padre che avrebbe potuto vedere la FI quando avesse voluto.
Il padre avrebbe contribuito con un assegno di euro 400 mensili per il mantenimento della FI. ER il mantenimento della moglie il marito avrebbe corrisposto un assegno mensile di euro 300 il primo anno, 200 il secondo e niente più dal terzo in poi.
Il marito avrebbe corrisposto il prezzo del canone di locazione di euro 450, fino al raggiungimento della maggiore età della FI, dell'immobile nel quale si sarebbe trasferita la moglie con la FI.
pagina 6 di 14 In questo giudizio la ricorrente ha invece chiesto l'affido esclusivo della FI minore e chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé di 500
ER euro mensili ed un contributo al mantenimento della FI di 500 euro al mese.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di cessazione degli CP_1
effetti civili, ma opponendosi alle richieste sull'affidamento ed economiche richieste dalla ricorrente.
Con sentenza parziale n. 794/22 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 10/09/2005.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili, sussistono tutti i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge 1° dicembre 1970
n. 898, come modificati dall'art. 5 legge 6 marzo 1987, n. 74 nonché da ultimo dall'art. 1 della legge n. 55/2015.
Invero, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 898/1970 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 numero 2 lett. b) della cit. legge 898/70, come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui: “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta la separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata pagina 7 di 14 almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso di specie, lo stato di separazione tra i coniugi risulta dimostrato dal decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di
Mantova.
Inoltre, le reciproche allegazioni delle parti, le quali hanno confermato di non aver più ripreso la convivenza coniugale, denotano l'irreversibile impossibilità della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale e la protrazione ininterrotta dello stato di separazione da oltre sei/dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
ER Affidamento della FI minore
In sede di separazione la FI minore è stata affidata in via condivisa ad entrambi i genitori.
L'evoluzione dei rapporti padre/FI ha evidenziato una forte criticità e nonostante la presa in carico dei servizi sociali, è emersa una totale incomunicabilità tra padre e FI ed un suo netto rifiuto ad intrattenere qualsiasi rapporto interpersonale con il padre. pagina 8 di 14 Sia il Tribunale che i Servizi hanno lungamente indagato la possibilità di riuscire a riallacciare i rapporti, eventualmente anche in forma protetta e con l'assistenza dei Servizi.
Il rifiuto è stato netto ed è stato motivato dagli agiti passati del padre verso madre e FI.
Visto che i rapporti tra padre e FI sono allo stato inesistenti, non è possibile confermare l'affidamento condiviso per come previsto in sede di separazione personale e come richiesto dal convenuto perché l'elevatissimo tasso di conflittualità tra i genitori e nel rapporto padre/FI renderebbe impossibile adottare tempestivamente le decisioni, anche quelle più importanti, nell'interesse della FI (che peraltro avendo 16 anni sarà minorenne ancora per molto poco tempo sicché costringerla ad interfacciarsi con il padre, per il quale nutre un così acuto sentimento di repulsione, sarebbe un'inutile forzatura che acuirebbe la difficoltà nei rapporti e trasformerebbe ogni decisione rilevante per la FI in un'occasione di scontro). pagina 9 di 14 ER La FI va quindi affidata in via esclusiva alla madre nella forma super- esclusiva affinché ella possa assumere in autonomia tutte le decisioni riguardanti la FI anche quelle più importanti.
Attribuzione dell'Assegno Unico
L'affido esclusivo comporta automaticamente l'attribuzione dell'Assegno Unico al 100% a favore della madre.
ER Assegno di mantenimento per la FI minore
In sede di separazione consensuale, ad ottobre 2020 poi omologata ad aprile
2021, i genitori avevano stabilito un assegno di mantenimento per la FI pari ad euro 400.
Ritiene pertanto il Tribunale che l'offerta che il padre fa, anche negli scritti conclusivi, di portare l'importo dell'assegno mensile ad euro 450, possa essere accolta prendendo atto il Tribunale di tale disponibilità e facendola decorrere dalla data della presente decisione con successiva rivalutazione annuale agli indici ISTAT a far tempo dal settembre 2026.
Contributo al pagamento del canone di locazione
In sede di separazione le parti concordarono un contributo al pagamento del canone di locazione da porre a carico del resistente pari ad euro 450. Ritiene il
Tribunale che tale importo vada confermato prendendo atto dell'accordo delle parti che ebbero a stipulare in sede di separazione in considerazione del fatto che quel contributo è sostitutivo dell'assegnazione della casa familiare che fu lasciata al resistente visto che era contigua a quella dei suoi genitori e che all'epoca i pagina 10 di 14 rapporti tra le parti non avrebbero consentito alla madre ed alla FI di vivere così vicino ai suoceri ed all'abitazione che avrebbe potuto essere occupata dal resistente.
L'assegno divorzile richiesto per Parte_1
In sede di separazione consensuale le parti concordarono che il marito erogasse un contributo decrescente a partire dall'anno 2021, 2022 e che dal 2023 venisse interrotto il versamento. In sede Presidenziale sono state confermate le condizioni previste in sede di separazione sicché, dal 2023, la ricorrente pertanto si mantiene dal 2023 solo grazie ai circa 350 euro che ricava dalla sua attività lavorativa di 10 ore settimanali quale aiuto cuoco presso un bar, come confermato anche dalla sua datrice di lavoro che ha confermato di non aver mai chiesto alla di aumentare le ore di lavoro, ne per vero neppure che la Pt_1
abbia mai chiesto di fare più ore. Pt_1
Non vi è prova in atti che la abbia dovuto smettere di lavorare per Pt_1
richiesta del marito durante il matrimonio, mentre è pacifico che appena si è separata ha ripreso a lavorare pur svolgendo solo un part-time da 10 ore settimanali.
ER Sul punto è pacifico che la minore sia ormai da lungo tempo integralmente a carico della ricorrente visto che la FI non frequenta il padre e questo rappresenta certamente un carico di lavoro che limita in parte la capacità di aumentare il proprio impegno lavorativo anche se non si può non osservare che la minore è certamente a scuola tutta la mattina sicché l'impegno lavorativo dalle
11.30 alle 13.30 potrebbe essere ampliato rispetto alle due ore giornaliere così pagina 11 di 14 per esempio da non dover chiedere l'aiuto mensile dei genitori che si aggira intorno ai 250-300 euro mensili (come si ricava dall'esame degli estratti conto
MPS prodotti in atti).
Si deve anche osservare come la parte ricorrente non abbia prodotto le buste paga ed i documenti reddituali relativi all'anno 2024 come invece chiesto con la ordinanza del 19/11/2024 a cui ha ottemperato il solo convenuto.
Sul punto va anche osservato che la madre ai Servizi sociali ebbe a riferire nel
2022, di svolgere lavoretti saltuari come aiuto domestico.
Tale circostanza rende evidente il perché la signora non abbia mai provato a chiedere di aumentare le ore di lavoro presso l'esercizio commerciale così' da incrementare il proprio reddito che evidentemente è già più che congruo grazie alla integrazione derivante dal lavoro irregolare come “aiuto domestico presso privati”.
Tale circostanza non può però non avere anche un rilievo sul fatto che la parte ha ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato pur a fronte del fatto che ella svolgesse anche attività irregolare non dichiarate così da evidenziare la non affidabilità delle sue dichiarazioni fiscali e quindi non attendibile la sua situazione reddituale che quindi non le può consentire di ottenere anche una ammissione a spese dello Stato per la difesa tecnica in questo procedimento che va quindi revocata attesa la sua illegittimità della sua ammissione. pagina 12 di 14 Le spese del presente procedimento vanno interamente compensate tra le parti attesa la reciproca parziale soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio dei coniugi;
2) Pone a carico di (C.F. ) l'obbligo di CP_1 C.F._2
versare entro il 10 di ogni mese a favore di (C.F. Parte_1
) un contributo mensile per il mantenimento della FI C.F._1
ER
pari ad euro 450,00 rivalutabile agli indici ISTAT a decorrere dalla data della presente decisione primo aggiornamento a settembre 2026;
3) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova;
4) Prende atto che le parti hanno concordato la corresponsione a carico di
(C.F. ) a favore di C.F. CP_1 C.F._2 Parte_1
) di un importo pari ad euro 450,00 mensili a titolo di C.F._1
contributo per il pagamento dell'affitto fino al raggiungimento della maggiore età della FI minore;
5) Affida la FI minore in via esclusiva nella formula super esclusiva alla madre con il più ampio diritto di visita della FI minore compatibilmente con i rispettivi impegni e la sua volontà mandando ai Servizi sociali, che attualmente hanno in carico il nucleo, di agevolare l'esercizio di tale diritto laddove la FI dovesse manifestare una disponibilità in tal senso;
pagina 13 di 14 6) Assegno unico per la FI al 100% a favore della madre Pt_1
C.F. );
[...] C.F._1
7) Revoca con effetti ex tunc l'ammissione della parte ricorrente ai benefici dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato non sussistendone i requisiti;
8) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GONZAGA (MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 15 parte
2, serie A, anno 2005);
9) Spese compensate attesa la reciproca parziale soccombenza;
Così deciso in Mantova, il 18/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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