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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1880/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1880/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Maggiolo Laura Parte_1
Ricorrente contro
, resistente Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione e scioglimento del matrimonio
Conclusioni in ordine alla separazione
Per parte ricorrente:
“- autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza;
- pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi;
- assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva del ricorrente, sita a Selvazzano Dentro (Pd), Via
Carnia n.4, con tutti i beni e gli arredi ivi esistenti, al signor;
Parte_1
- dichiarare che la signora è economicamente indipendente e pertanto nulla deve il Controparte_1 marito a qualsiasi titolo e ragione”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 12.4.2024 , premesso di aver contratto matrimonio civile in Parte_1
Selvazzano Dentro (PD) il 4.12.2012 con , trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Selvazzano Dentro al n.24 Parte I Serie Ufficio 1 dell'anno 2015, ha formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
La parte resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza ex art.473 bis. 21 c.p.c. del 25.10.2024 il Giudice delegato, dato atto della impossibilità di esperie il tentativo di conciliazione per la mancata comparazione della resistente, rilevata la ritualità e tempestività della notifica ex art. 143 c.p.c. nei confronti di , ha dichiarato la Controparte_1 contumacia di quest'ultima, autorizzato i coniugi a vivere separati e, ritenuta la causa matura per la decisione, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese da parte ricorrente, del disinteresse per il processo manifestato da parte resistente e degli altri elementi desumibili dagli atti e documenti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata prima dell'inizio della causa.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Va rigettata, invece, la domanda di assegnazione della casa coniugale, non sussistendo i presupposti per una pronuncia in tal senso.
Invero, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è funzionale alla tutela dei figli minori e/o figli maggiorenni non autosufficienti conviventi e soddisfa l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare;
nel caso di specie, dal momento che la coppia non ha figli, nulla si deve provvedere in punto di assegnazione della casa familiare.
In assenza di una domanda di assegno di mantenimento da parte di , nulla va Controparte_1
disposto sul punto.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa prosegua per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima Civile, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1880/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Maggiolo Laura Parte_1
Ricorrente contro
, resistente Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione e scioglimento del matrimonio
Conclusioni in ordine alla separazione
Per parte ricorrente:
“- autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza;
- pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi;
- assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva del ricorrente, sita a Selvazzano Dentro (Pd), Via
Carnia n.4, con tutti i beni e gli arredi ivi esistenti, al signor;
Parte_1
- dichiarare che la signora è economicamente indipendente e pertanto nulla deve il Controparte_1 marito a qualsiasi titolo e ragione”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 12.4.2024 , premesso di aver contratto matrimonio civile in Parte_1
Selvazzano Dentro (PD) il 4.12.2012 con , trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Selvazzano Dentro al n.24 Parte I Serie Ufficio 1 dell'anno 2015, ha formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
La parte resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza ex art.473 bis. 21 c.p.c. del 25.10.2024 il Giudice delegato, dato atto della impossibilità di esperie il tentativo di conciliazione per la mancata comparazione della resistente, rilevata la ritualità e tempestività della notifica ex art. 143 c.p.c. nei confronti di , ha dichiarato la Controparte_1 contumacia di quest'ultima, autorizzato i coniugi a vivere separati e, ritenuta la causa matura per la decisione, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese da parte ricorrente, del disinteresse per il processo manifestato da parte resistente e degli altri elementi desumibili dagli atti e documenti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata prima dell'inizio della causa.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Va rigettata, invece, la domanda di assegnazione della casa coniugale, non sussistendo i presupposti per una pronuncia in tal senso.
Invero, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è funzionale alla tutela dei figli minori e/o figli maggiorenni non autosufficienti conviventi e soddisfa l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare;
nel caso di specie, dal momento che la coppia non ha figli, nulla si deve provvedere in punto di assegnazione della casa familiare.
In assenza di una domanda di assegno di mantenimento da parte di , nulla va Controparte_1
disposto sul punto.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa prosegua per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima Civile, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3