Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente dott. Stefania Basso Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 13.05.2025, in trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 966/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pietrantonio Ciccone, presso il cui Parte_1 studio elettivamente domicilia in Nola (NA) alla piazza Salvo D'Acquisto n. 3
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.04.2024, impugnava la sentenza n. 681 del Parte_1
2024 del giudice del lavoro di Nola che aveva rigettato la domanda diretta ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dal 22.06.2017 al 31.07.2019, con CP_1
come badante di sua madre
[...] Persona_1
In particolare, contestava che il primo giudice avesse ritenuto lacunose e contraddittorie le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, asserendo che, invece, fossero idonee a provare la fondatezza della pretesa azionata.
Non si costituiva in giudizio e all'esito dell'udienza, tenuta con la modalità Controparte_1
sopra detta, la causa è stata decisa.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Con il ricorso di primo grado la esponeva: Parte_1
22/24, con orario di lavoro dalle ore 00.01 alle ore 23.59 dal lunedì al sabato, tranne il giovedì, in cui godeva di 5 ore per uscire, e la domenica;
-di aver percepito per i primi mesi euro 650,00 e poi euro 700,00 mensili;
-di essere stata addetta alla pulizia della casa, a cucinare e assistere la per i pasti, per Per_1
l'igiene personale, per la somministrazione dei farmaci e, all'occorrenza, per la notte;
-di avere diritto, in ragione delle mansioni svolte, all'inquadramento nel livello B super del CCNL per i lavoratori domestici;
-di non avere percepito la tredicesima mensilità, il TFR né il compenso per il lavoro straordinario, di non aver mai goduto di ferie retribuite, di maggiorazione per l'attività prestata nei giorni festivi, di indennità di malattia, né di aver ricevuto il risarcimento per le lesioni riportate (frattura del polso) nell'esercizio delle sue mansioni;
-di essere stata licenziata senza alcun preavviso a seguito delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 23.06.2019.
Tanto premesso, chiedeva di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le caratteristiche predette e di condannare la parte convenuta al pagamento della somma lorda di euro 15.925,55 a titolo di differenze retributive e di euro 2.605,32 a titolo di TFR, come da conteggi allegati, oltre al risarcimento dei danni per l'omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con vittoria di spese ed attribuzione.
Trattandosi di giudizio attinente al riconoscimento di un rapporto di lavoro di natura subordinata, appare opportuno, ad avviso di questo Collegio, premettere i tratti salienti che devono caratterizzare tale tipo di rapporto, rispetto a quello avente natura autonoma, come da consolidato orientamento della Suprema Corte.
Nel delineare la figura del prestatore di lavoro subordinato, l'art. 2094 c.c. individua, quale elemento tipico che contraddistingue il lavoro dipendente da quello autonomo, come da ogni altro rapporto ove sia dedotta un'attività umana di rilevanza economica, le peculiari modalità di svolgimento del lavoro.
In particolare, rientra nella definizione in oggetto l'attività lavorativa, manuale o intellettuale, prestata “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore o, più in generale, del datore di lavoro (art. 2239 c.c.).
Al riguardo, la costante giurisprudenza di legittimità, nel precisare che il vincolo della subordinazione va inteso come soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e organizzativo del datore, ha ribadito che la questione determinante, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, è la sussistenza o meno di tale vincolo (cfr. Cass n. 2622 del 2004).
Tuttavia, ove la posizione di effettiva subordinazione del lavoratore non risulti agevolmente apprezzabile, a causa del concreto atteggiarsi del rapporto secondo caratteristiche non univoche, occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari - come l'osservanza di un preciso orario di lavoro, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, la continuità della prestazione, l'assenza di rischio in capo al lavoratore - i quali, benché privi di valore decisivo, se individualmente considerati, possono essere valutati globalmente alla stregua di indizi o situazioni
“sintomatiche” della subordinazione;
in altri termini, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evenienze indicative di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Tenuto conto dei principi sopra delineati, occorre enucleare le risultanze delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte ricorrente, che erano del seguente tenore:
che abitava nello stesso stabile della dichiarava: “… Testimone_1 Per_1
Voglio precisare che io ho iniziato ad abitare lì intorno all'anno 2010 e la madre della CP_1 ancora deambulava e veniva assistita un po' dal vicinato;
successivamente è peggiorata e si è allettata e la si rivolgeva a diverse persone per assisterla tra cui anche la Controparte_1
ricorrente. Ho un giudizio in corso nei confronti della resistente per lo sfratto di un cortile comune
… la ricorrente ha prestato assistenza alla madre della dal 2017 per circa un anno e CP_1
mezzo/due. Io lavoro in ferrovia, 4/5 giorni a settimana con uno/due giorni di riposo, secondo turni. Posso riferire che la ricorrente stava lì tutti i giorni. Non sono in grado di dire se si occupasse anche della pulizia della casa in quanto non ci sono mai entrato. Posso riferire che la ricorrente talvolta si intratteneva con la mia compagna a parlare nel cortile. Credo che un giorno
a settimana la ricorrente godesse di riposo ma non so dire quale fosse. Il mio turno di lavoro è di
8 ore ma svolgendo mansioni di tecnico polifunzionale non sono sempre orari fissi perché ad esempio può capitare che accompagni il personale in viaggio sul treno e quindi il mio orario si prolunghi anche per 13 ore. Quando lavoro in ufficio lavoro dalle ore 6:00 alle 15:30 oppure dalle 13:30 alle ore 21:32. La mia stazione di lavoro è presso Marcianise. Impiego circa una mezz'ora per raggiungere la sede di lavoro. Quando vi era la ricorrente, non ho visto nessun'altra persona che si occupasse della madre della Posso riferire che la o il marito CP_1 CP_1
venivano ad assistere la madre quando era il giorno di riposo della ricorrente. Non ho mai visto il figlio della resistente, almeno quello che è qui fuori all'aula. Posso riferire che la ricorrente riferì nell'ultimo periodo di lavoro che si era infortunata e che la Sig.ra voleva CP_1
mandarla via. Tanto so perché ho visto che ne parlava nel cortile con la mia ex compagna e poi per aver incontrato nel cortile la ricorrente che aveva il polso fasciato. Non so quanto percepiva la ricorrente”;
riferiva: “Conosco la ricorrente in quanto è amica di mia moglie, anch'ella di Testimone_2
nazionalità ucraina ... So che la ricorrente ha lavorato in Roccarainola e tanto posso riferire perché lo disse a mia moglie la quale, a sua volta, mi chiese di accompagnare la ricorrente presso
l'abitazione di un'anziana signora che doveva assistere ma di cui, adesso, non ricordo il nome.
Mi è capitato poi altre volte di averla accompagnata presso tale abitazione soprattutto quando pioveva in quanto l'abitazione era lontana dalla stazione di Roccarainola. È poi capitato che mia moglie le facesse visita presso la casa della signora anziana per portarle piccoli pacchi che provenivano dall'Ucraina. La ricorrente ha lavorato dal giugno 2017 fino al giugno 2019, circa.
Nell'arco del mese di giugno, non ricordo con precisione il giorno, mi sono recato presso
l'abitazione dell'anziana signora per soccorrere la ricorrente che era caduta tra la scala di ingresso dell'abitazione e la cucina. So che la ricorrente si occupava di assistere la signora anziana, di darle da mangiare. Ricordo che dopo che la ricorrente si è infortunata, mia moglie è andata ad aiutarla, così come un'altra amica, una tale Non c'era nessun altro in casa oltre Per_2
la ricorrente. Ero io che accompagnavo mia moglie quando doveva consegnare alla ricorrente il pacco e in tali occasioni ho visto la ricorrente dedita alle attività che ho prima riferito. A volte il pacco lo consegnavamo una volta a settimana, altre volte ogni 15 gg. La ricorrente godeva di un giorno di riposo a settimana, la domenica, nonché del giovedì pomeriggio. Dopo l'infortunio, come ho detto, la ricorrente chiese a mia moglie e ad un'altra sua amica di poterla aiutare nelle faccende domestiche e nell'assistenza all'anziana signora;
dopo qualche mese è andata via, credo
5/6 mesi dopo. L'anziana signora che io ho visto non era autonoma. Io quando accompagnai la prima volta la ricorrente presso l'abitazione dell'anziana signora vidi che era presente la figlia,
o la nipote, non so, con cui la ricorrente parlò per stabilire le condizioni del rapporto di lavoro.
Preciso, tuttavia, che io rimasi in macchina e non ho assistito al colloquio. Tanto è accaduto nel giugno 2017. ADR quando accompagnavo mia moglie a consegnare il pacco alla ricorrente ci trattenevamo il tempo di una chiacchierata e di un caffè. Quando la ricorrente si è fatta male, ci trattenevamo il tempo necessario per aiutare la ricorrente. Ricordo che l'anziana signora era robusta.”
Da tali affermazioni non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato così come dedotto nel ricorso di prime cure.
Le dichiarazioni di peraltro in lite con la erano generiche, nulla riferiva sulle Tes_1 CP_1
attività espletate, su ordini o disposizioni ricevute dalla parte appellata e in parte relative anche a circostanze apprese dalla ex compagna (“Non sono in grado di dire se si occupasse anche della pulizia della casa in quanto non ci sono mai entrato” e, ancora, “Tanto so perché ho visto che ne parlava nel cortile con la mia ex compagna”); inoltre, il teste per gli orari di lavoro riferiti era fuori casa per gran parte della giornata.
Parimenti sommarie erano le asserzioni del teste , collegate a sporadici episodi in cui aveva Tes_2 accompagnato con la propria auto sul luogo di lavoro l'appellante nei giorni in cui pioveva
(circostanza che, comunque, non collimava con l'orario di lavoro riferito dall'istante in ricorso -
h24), o sua moglie, che, in quanto amica della predetta, le portava talvolta pacchi provenienti dall'Ucraina, intrattenendosi nell'occasione “il tempo di una chiacchierata e di un caffè”. Nulla, dunque, riferiva in merito all'orario e ai giorni di lavoro, alle mansioni espletate e asseriva di una continuazione del rapporto di lavoro dopo la frattura del polso per un tempo ben ulteriore a quello indicato in ricorso.
Tali emergenze probatorie non riescono ad essere significativamente e positivamente integrate dai documenti prodotti - ossia le schede di intervento dell'infermiere dell' relative ai Parte_2 periodi dall'1.01.2019 al 31.01.2019 e dall'1.06.2019 al 30.06.2019, recanti ciascuna due firme dell'appellante (cfr. all. 8 in produzione) - per consentire una valutazione difforme da quella effettuata dal Tribunale.
A tale riguardo, si condividono le argomentazioni svolte sul punto dal primo Giudice che affermava: “entrambi i documenti fanno riferimento unicamente a due accessi da parte dell'infermiere presso l'abitazione della senza alcuna indicazione di giorni e ed orari in Per_1
cui tali accessi sono stati compiuti, essendo genericamente indicato in alto al documento solo il mese (rispettivamente gennaio 2019 e giugno 2019)”.
Dunque, anche a ritenere, come nel provvedimento impugnato, l'inattendibilità delle deposizioni dei testi dell'odierna parte appellata e a valorizzare in questa sede che la stessa nel CP_1 ricorso riferiva che l'istante aveva prestato la sua attività presso l'abitazione della madre (seppure in occasioni sporadiche con compenso di volta in volta rapportato alla prestazione resa), gli elementi complessivamente emersi, comunque, non consentono di ritenere provata la domanda.
Sul punto, invero, non si ignora che la saltuarietà, sporadicità e occasionalità delle prestazioni rese non costituisce elemento idoneo di per sé a escludere la qualificazione del rapporto come subordinato poiché il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici indefettibili la permanenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro.
Nel caso in esame, però, per la genericità delle stesse ammissioni e la carenza di ulteriori e specifici elementi, non può ritenersi provato l'esatto contenuto dell'attività e la sua quantificazione.
Dunque, pur a fronte di mansioni esecutive, semplici e ripetitive, quali potevano essere quelle di una collaboratrice domestica badante, l'istante, oltre a fornire una dettagliata prova sulla quantità e qualità del lavoro svolto, con riferimento a tutto il periodo considerato (2017-2019), avrebbe dovuto anche offrire elementi sintomatici della subordinazione (quali, si ripete, obbligo di rispettare un orario, di comunicare gli impedimenti, di giustificare le assenze e di attenersi alle direttive impartite), nei confronti proprio del soggetto citato in giudizio, tutti tratti che non sono assolutamente emersi.
Del resto, il prestatore di lavoro che agisce in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro ha l'onere processuale (art. 2697 c.c.) di provare, attraverso riscontri documentali e/o testimoniali, di avere intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato nel periodo, con le mansioni e con l'orario di lavoro assunti in ricorso, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi delle avverse pretese.
Alla luce delle considerazioni espresse, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Nulla per le spese in considerazione della contumacia della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 13.05.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente