Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 17/04/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE PER I MINORENNI
composta dai magistrati:
dott.ssa Domenica Motta Presidente
dott. Emanuele De Gregorio Consigliere rel.
dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
dott.ssa Silvana Lomonaco Consigliere on.
dott. Fernando Sardo Consigliere on.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6/2025 V.G. avente ad oggetto appello avverso la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità n. 75/2024 del Tribunale per i minorenni di AN, pubblicata in data
19/12/2024, a definizione del procedimento n. 263/2023 R.G. MIN., promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...], e Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...] e residente a [...], entrambi CP_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Filippina Bellomo con studio in Pietraperzia, Via Giovanni Falcone
n. 19 (C.F. , PEC ), presso il quale sono C.F._1 Email_1
domiciliati, giusta procura allegata (per il primo) e giusta decreto di nomina emesso dal Tribunale per i Minorenni di AN (per la seconda);
-appellanti -
nei confronti del
P.M.M. presso il Tribunale per i Minorenni di AN
nonche' nei confronti di
Avv. Luca Di Salvo, del Foro di Enna, C.F , quale tutore del minore CodiceFiscale_2
nato ad [...] l'[...], giusta sentenza n. 75/2024 del Tribunale per i Persona_1
1
93, elegge domicilio
- appellato -
e con l'intervento del Procuratore generale presso questa Corte.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 1/4/2025, il cui contenuto si trascrive: < richieste istruttorie ivi indicate>>.
Per il tutore del minore nato ad [...] l'[...], come da note scritte ex art. Persona_1
127-ter c.p.c., depositate in data 1/4/2025, il cui contenuto si trascrive: < in tutte le difese spiegate nella propria comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente trascritta, ed insiste nella richiesta di rigetto dell'appello interposto da parte avversa>>.
Per il Procuratore Generale: atti comunicati in data 21/1/2025, depositato in data 13/3/2025 parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 75/2024, deliberata in data 20.9.2024 e pubblicata in data 19.12.2024, il Tribunale per i minorenni di AN (di seguito, per brevità, il Tribunale) ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore nato ad [...] l'[...]; ha confermato la sospensione Persona_1
dall'esercizio della responsabilità genitoriale di nato a [...] il [...] e di Controparte_1
nata a [...] il [...] sul figlio nato a [...] il CP_2 Persona_1
01/07/2023; ha confermato la nomina, quale tutore provvisorio del minore, dell'Avv. Luca Di Salvo;
ha mandato al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Enna per quanto di competenza.
Il Giudice di prime cure ha premesso:
- che a seguito di ricorso del P.M.M. del 23/08/2023 è stata richiesta l'apertura del procedimento iscritto al n. 263/2023 ai sensi degli artt. 8 e seguenti della Legge 184 del 1983 per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore nato a [...] il 1° luglio 2023; Persona_1
2 - che il P.M.M. ha richiamato le domande già avanzate nell'ambito del procedimento ex art. 330
c.c. n. 8/2023 R.G. MIN.;
- che il Tribunale, con un primo decreto provvisorio del 25/08/2023, ha così provveduto:
“DICHIARA aperta la procedura per l'accertamento dello stato di abbandono del minore
[...]
, nato a [...] il [...]; AVVERTE i genitori nato a [...] il Per_1 Controparte_1
04/02/1962 e , nata a [...] il [...] dell'apertura del presente procedimento CP_2
iscritto al n. 263/2023 R.G. MIN. relativo al minore nato a [...] il [...]; Persona_1
DISPONE la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale di nato a [...]
Enna il 04/02/1962 e di , nata a [...] il [...]; quale tutore del CP_2 Pt_1 predetto minore l'Avv. Luca Di Salvo del foro di Enna invitato a prestare il giuramento di rito all'udienza del 27/10/2023 ore 9:20 avanti il giudice delegato presso il Tribunale per i Minorenni di
AN, via Don Giovanni Minzoni 43; INCARICA il Servizio Sociale del Comune di Villarosa di vigilare sul minore, sulle sue condizioni di salute e di benessere e di svolgere gli opportuni approfondimenti ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge 184 del 1983 e verificando le condizioni dell'abitazione familiare e approfondendo le complessive condizioni psico socio familiari dei genitori;
INCARICA il Consultorio Familiare competente sul territorio del Comune di Villarosa di prendere in carico entrambi i genitori alla fine di verificare la sussistenza di adeguate competenze genitoriali;
INCARICA la N.P.I. competente sul territorio del Comune di Villarosa di svolgere attività di osservazione e di sostegno del minore al fine di favorire una sana e corretta crescita;
PRESCRIVE ad entrambi i genitori di collaborare con i Servizi Sociali e specialistici incaricati nell'interesse di una equilibrata e serena crescita del figlio, assicurando la partecipazione agli incontri e ai colloqui con gli operatori, nonché permettendone l'accesso presso l'attuale abitazione;
RICHIEDE ai suddetti
Servizi incaricati di relazionare in merito agli incarichi conferiti con urgenza e, in ogni caso, entro
e non oltre il 20/10/2023; DISPONE la comparizione dei genitori sigg. nato a [...]
Enna il 04/02/1962 e di , nata a [...] il [...] presso questo Tribunale per CP_2
i Minorenni sito a AN via Don Minzoni davanti al giudice delegato Dott.ssa Roberta
Pettineo e al giudice onorario Dott.ssa Denise Franzone per l'udienza del 27/10/2023 ore 09:30;
AVVERTE E INFORMA i genitori sigg. nato a [...] il [...] e Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...]: che se non compariranno senza la prova di un legittimo CP_2
impedimento il Tribunale potrà dichiarare lo stato di abbandono del minore ai sensi dell'articolo 15
Legge 184 del 1983: della facoltà di nominare in ogni momento, ove non vi abbiano già provveduto, un proprio difensore di fiducia e, ove non provvederanno almeno 10 giorni prima della data fissata per l'udienza, sarà nominato una difensore d'ufficio; dell'obbligo di retribuire il difensore nominato
o comunque il difensore d'ufficio, salvo che sussistano le condizioni previste dagli articoli 76 e 77
3 T.U. Spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002) per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello
Stato;del diritto riconosciuto ai sensi dell'articolo 10, comma 2 Legge 184 del 1983 di partecipare tramite il difensore a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale, nonché di presentare istanze anche istruttorie, di prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice delegato. DISPONE l'acquisizione a cura della cancelleria del certificato di nascita in originale del minore , nato a [...] il [...] e dello Stato di Persona_1
famiglia storico del padre nato a [...] il [...] e della madre Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...].”; CP_2
- che, in data 15/09/2023, il Tribunale ha emesso un ulteriore decreto provvisorio con cui ha stabilito, su parere positivo del P.M.M., quanto segue: “INCARICA il Servizio Sociale del Comune di Villarosa anche di concerto con il tutore e i servizi specialistici competenti di: individuare con urgenza una famiglia disponibile e idonea all'affidamento temporaneo del neonato, senza scopi adozionali e possibilmente con prole, da reperire anche attraverso gli Uffici Affidi dei distretti di
Corte d'Appello Siciliani;
comunicare l'esito di tale ricerca al Tribunale;
monitorare costantemente
l'andamento della situazione del minore, riferendo successivamente entro il 15/10/2023 a questo
Tribunale”;
- che si sono costituiti sia il tutore che i genitori del minore, tramite difensore di fiducia, con deposito formale delle rispettive comparse di costituzione;
- che, effettuate le audizioni dei genitori del minore ex artt. 10-12 L.A. in data 27/10/2023 e svolti gli approfondimenti istruttori da parte dei Servizi Sociali e Specialistici, è stato fissato il termine per la precisazione delle conclusioni (nella forma della trattazione scritta, ammessa dalla legislazione emergenziale in vigore) e sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusive finali.
Il Tribunale, tutto ciò premesso, ha ritenuto:
- che dagli elementi acquisiti e dal comportamento dei genitori sono emersi gravi elementi di fatto che attestano in termini inequivoci lo stato di abbandono morale e materiale del minore ex art. 8 della l. n. 184/1983;
- che, come accertato tramite l'istruttoria svolta anche nell'ambito del procedimento civile n.
8/2023 R.G. MIN. ex artt. 330 e ss. c.c. (atti integralmente acquisiti nella procedura volta alla dichiarazione dello stato di adottabilità), è emersa la totale incapacità genitoriale e l'assenza di figure genitoriali vicarianti;
4 - che è emersa, già in sede di audizione avvenuta in data 21/07/2023 nel procedimento n. 8/2023
R.G. MIN., la pressoché totale inadeguatezza di entrambi i genitori e, in particolare: a) la madre del minore si è mostrata del tutto incapace di orientarsi nel tempo e nello spazio, si è presentata in condizioni igieniche precarie, con abbigliamento casalingo e con evidenti macchie di alimenti, incapace persino di dare seguito alla richiesta del Giudice delegato e del Giudice onorario di fornire le proprie generalità, soddisfatta attraverso l'esibizione fisica della carta d'identità, senza proferire alcuna parola;
b) il padre del minore, dall'età già avanzata, si è espresso con difficoltà in italiano durante l'audizione e ha risposto alle domande rivolte alla compagna, che non comprendeva le richieste più basilari;
ha dichiarato di lavorare tutto il giorno nei campi: “lavoro con gli animali;
ho
200 pecore;
sono pecore che non fanno il latte (…) ho 62 anni;
lavoro dalla mattina alla sera;
esco di mattina presto, torno alle 9 per fare colazione, poi rivado sino alle 12; e poi di pomeriggio ” (v. verbale audizione sig. del 21/07/2023); lo stesso, incalzato sulla domanda relativa a chi, in Per_1
sua assenza, avrebbe accudito il bambino, stanti le evidenti difficoltà della madre, ha riferito che avrebbero potuto accudire in minore una sua zia, ultrassessantacinquenne, ed una sua figlia, nata da un precedente matrimonio, salvo poi dover ammettere che quest'ultima, lavora sia di mattina che di pomeriggio. In ogni caso, anche con riferimento alle altre domande finalizzate al vaglio della capacità genitoriale, lo stesso ha fornito risposte che evidenziano la sua scarsa capacità in tal senso (“a badare al bambino ci sarebbe mia figlia;
c'è anche mia cugina che abita vicino casa nostra;
mia figlia lavora facendo le pulizie due volte al giorno;
mia cugina non lavora, ha 67 anni” (v. verbale audizione sig. del 21/07/2023); Per_1
- che è emerso, dalle relazioni del Servizio Sociale di Villarosa di prima segnalazione del nucleo, il grave quadro abitativo-familiare: “le condizioni strutturali sono fatiscenti, la metà del controsoffitto in cucina è caduto, la casa risulta molto umida, e in pessime condizioni igieniche. Nella camera da letto si osserva un posacenere stracolmo di cicche di sigarette, lenzuola molto sporche (…) anche le altre camere si presentano sporche e in disordine (…) stoviglie sporche accatastate in cucina e nella stanza adiacente definita dal sig. “Stalla”, indumenti vari sia sporchi che puliti, sparsi Per_1 ovunque” (v. relazione del 05/07/2023 del S.S. di Villarosa e C.F.);
- che tali condizioni in seguito non sono affatto migliorate (v. relazioni di aggiornamento in atti del S.S. di Villarosa, in particolare relazione del 13/03/2024);
- che la risulta essere stata valutata al C.S.M. e beneficiaria di amministrazione di sostegno, CP_2 in ragione della sua invalidità all'80%, affetta da un grave ritardo mentale;
la stessa “ha già avuto un figlio da una relazione occasionale quando viveva a Leonforte presso il padre, ma il bambino è stato
5 tolto alla nascita e dato in adozione” (v. relazione del S.S. di Villarosa e C.F. del 05/07/2023 e l'allegato alla relazione del 05/09/2023);
- che è emersa, da subito, la resistenza dei genitori, in particolare del , ad una Per_1
collaborazione con i Servizi, soprattutto in riferimento al collocamento madre-bambino in struttura;
- che gli assistenti sociali e gli specialisti del C.F., al momento dell'ingresso del minore e della madre in Comunità, hanno notato “una forte resistenza da parte del padre del minore sig. , Per_1 relativamente al collocamento della compagna in struttura ovvero quest'ultimo si lamentava del fatto che sarebbe rimasto solo in casa e che quindi avrebbe dovuto trovarsi una nuova compagna proponendo a mo' di merce di scambio che la sig.ra restasse in Comunità durante il giorno, CP_2 facendo poi obbligatoriamente rientro a casa di sera.” (v. relazione della Comunità del Parte_2
24/08/2023);
- che, pochi giorni dopo il collocamento comunitario del minore, avvenuto presso la Comunità
di Villarosa in data 28/07/2023, unitamente alla madre , quest'ultima ha deciso, Parte_2 CP_2
in data 31/07/2023, di allontanarsi dalla struttura ospitante, lasciando il bambino “dopo alcuni giorni in cui mostrava palese insofferenza alle regole comunitarie e disinteresse nei confronti del figlio, ha espressamente dichiarato di non volere più restare in comunità ad accudirlo e di volersi recare presso l'abitazione del compagno sig. (v. relazione dimissioni dalla Comunità Controparte_1
); Parte_2
- che dall'osservazione della madre “si constatavano nella sig.ra non solo pessime condizioni CP_2 igieniche, ma anche un abbigliamento inadeguato;
infatti, quest'ultima indossava un grembiule da casa e delle ciabatte (riferiva agli operatori di non avere addosso indumenti intimi: precisava che, da quando era in stato di gravidanza, avendo preso peso, non indossava reggiseno e, invece delle mutande, indossava dei pannoloni). (…) gli operatori (…) invitavano la sig.ra a fare una CP_2 doccia, ma, sin da subito, quest'ultima mostrava difficoltà nel lavarsi da sola rimanendo immobile davanti alla doccia al punto che si decideva di farla aiutare e guidare da una operatrice socio- assistenziale.” (v. relazione della Comunità Arcobaleno del 24/08/2023);
- che, quanto al minore, egli è nato a [...] parto cesareo d'urgenza prematuro, presumibilmente alla 31^ settimana, atteso che “non è stato possibile datare con certezza la gravidanza in quanto la signora non ha saputo dire la data dell'ultima mestruazione ed ha scoperto di essere incinta CP_2 alla 17^ settimana, quando a seguito di un'emorragia, accompagnata in pronto soccorso, le hanno comunicato lo stato di gravidanza gemellare. Uno dei gemelli è nato morto.” (v. relazione di prima segnalazione del S.S. di Villarosa e del C.F. del 05/07/2023);
6 - che, subito dopo la nascita, il piccolo è stato ricoverato presso l' del presidio Per_1 CP_3 ospedaliero di Enna fino al 28/07/2023 con diagnosi “prematurità – distress respiratorio lieve – ipocalcemia – DIV – PFO – cisti del setto pellucido” e “all'obiettività neurologica si rilevano ipotonia assiale ed appendicolare e lassità coxo-femorale”, oltre ad una serie di ulteriori criticità delle condizioni di salute meglio descritte nelle relazioni elaborate dalla N.P.I. del 02/10/2023 e del
18/03/2024 in atti;
- che dai successivi accertamenti clinici, si è appurato che “ è affetto da ritardo globale Per_1 dello sviluppo, encefalopatia dello sviluppo ed epilettica, così come da diagnosi dell'IRCCS
Associazione Oasi Maria SS. Di Troina, presso il quale è stato ricoverato (sotto invio della neuropsichiatra infantile Dott.ssa la quale ha la presa in carico del minore) dal Persona_2
21/01/24 al 24/01/24” (v. relazione della Comunità Arcobaleno del 21/03/2024);
- che tali gravi condizioni determinano una costante necessità di cura e attenzione per il minore, che nel corso dei mesi è stato più volte ricoverato per complicanze (v. relazioni della Comunità
Arcobaleno in atti, in particolare relazione di aggiornamento del 21/03/2024);
- che un simile livello di accudimento non può essere garantito né dalla madre, invalida all'80% per il suo grave ritardo mentale, né dal padre, impegnato nel suo lavoro e prettamente interessato alla compagnia della donna;
- che dall'audizione dei genitori del 27/10/2023 ex artt. 10-12 L.A. è risultata confermata sia l'inadeguatezza dei genitori, sia l'assenza di ulteriori figure vicarianti ed è emerso il loro distacco e totale disinteresse per il piccolo , come risulta palesemente dalle parole del sig. : Per_1 Per_1
“se tanti sacrifici non porteranno a nulla, ribadisco, è meglio levarci mano! La verità è che sto bambino non doveva proprio arrivare! Uno è morto;
mi è costato il funerale 900 euro e sto spendendo altri soldi per la casa;
sta storia mi sta costando tanto;
pure il fatto che devo attenermi agli orari di lavoro mentre prima ero per conto mio;
no, non sono disposto a fare sacrifici;
è inutile che uno insiste;
è inutile… ammuttari u sceccu 'nta muntata! (v. verbale di audizione dei genitori del
27/10/2023).
- che la gravità e l'irreversibilità delle carenze genitoriali si riverbera in termini di inefficacia di ogni misura di sostegno nei confronti dei genitori e del nucleo, verso il quale sono stati attivati gli interventi dei Servizi Sociali e Specialistici;
- che la descrizione delle interazioni con il minore negli incontri in comunità e dell'atteggiamento dei genitori dimostra, nuovamente, la povertà della relazione e la mancanza di sintonizzazione con i bisogni del minore: “la , sia durante i tre giorni di permanenza in Comunità che durante le CP_2
7 successive visite al figlio , ha sempre mostrato totale distacco nei confronti di quest'ultimo Per_1
e una marcata inadeguatezza nel rivestire il ruolo genitoriale: queste manifestazioni di disinteresse nei confronti del figlio si sono notate anche nel momento in cui la ha deciso di rientrare presso CP_2
l'abitazione del;
infatti al momento della separazione, si notava che la madre, piuttosto che Per_1
salutare il figlio, piangeva come fosse una bambina ripetendo in continuazione che lei questo bambino non lo voleva e di volere tornare subito dal ”. (v. relazione della Comunità Per_1
Arcobaleno del 24/08/2023);
- che, quanto agli incontri in Comunità, la coppia genitoriale spesso li ha saltati senza dare alcun preavviso (v. relazione della Comunità Arcobaleno del 24/08/2023) ed in altre occasioni ha disertato gli appuntamenti con i S.S. e il C.F., manifestando in tal modo una mancanza di effettiva volontà di collaborare (v. relazione del S.S. di Villarosa e del C.F. del 05/09/2023);
- che il lieve miglioramento dell'interazione della sig.ra con il figlio, evidenziato nell'ultima CP_2
relazione del 21/03/2024 dagli operatori della Comunità, in occasione degli ultimi incontri, non può considerarsi sufficiente per la marcata ed irrecuperabile inadeguatezza nel rivestire il ruolo genitoriale;
- che, a più riprese, i Servizi incaricati hanno evidenziato che le capacità genitoriali di entrambi i genitori non sono neppure latenti e che qualsivoglia intervento e progetto di recupero e sostegno risulterebbe vano (v. relazione del S.S. di Villarosa e del C.F. del 05/09/2023);
- che il piccolo versa, quindi, in un evidente stato di abbandono, ciò che rende urgente Per_1
l'intervento atto a sacrificare l'esigenza primaria di crescita della minore in seno alla famiglia biologica;
- che i limiti nell'accudimento del figlio sono inemendabili ed è stata constatata l'assenza di figure parentali in grado di svolgere funzioni genitoriali vicarianti;
- che l'inserimento del piccolo in un contesto familiare in grado di soddisfarne le Per_1
esigenze, attuali e future, di crescita ed a garantirne, stabilmente, un equilibrato ed armonioso percorso evolutivo risulta la soluzione più appropriata, valutato il miglior interesse del bambino;
- che appare superfluo insistere nella valutazione di eventuali capacità accuditive delle famiglie di origine dei genitori, quella del padre inesistente anche per lui, quella della madre priva di risorse adeguate (come già valutato dai Servizi Sociali e Specialistici);
8 - che risulta perciò legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità con inserimento di Per_1
in un contesto familiare in grado di soddisfarne le esigenze attuali e future di crescita e di cura e a garantirne, stabilmente, un equilibrato ed armonioso percorso evolutivo;
- che sussistono i presupposti per la declaratoria di adottabilità del minore, tenuto conto dell'assoluta inadeguatezza di entrambi i genitori, nonché l'assoluta mancanza di altre figure di riferimento anche nell'ambito familiare di entrambi i genitori per occuparsi del piccolo , la cui malattia richiede Per_1
una famiglia capace di accudirlo amorevolmente e di sostenerlo nelle cure mediche necessarie;
- che conseguono alla declaratoria di adottabilità ex art. 19 della l. n. 184/1983, la sospensione dei genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale e la conferma della nomina del tutore provvisorio.
§§§
Avverso tale sentenza, che dichiara lo stato di adottabilità del minore , hanno Persona_1
proposto appello, ex art. 17 L. n. 184 del 1983, e , rispettivamente Controparte_1 CP_2
padre e madre del minore, affidato ad un unico motivo rubricato “Mancata assunzione della disponibilita' della sig.ra quale figura genitoriale vicariante”. CP_4
Con tale unico motivo deducono che la difesa dei genitori del minore ha richiesto al Tribunale di “…voler convocare la signora (sorella del sig. ) al fine di verificare la Sua CP_4 Per_1
disponibilità e idoneità a sostenere la famiglia . Attivare, processi finalizzati ad una Per_1
supervisione nel processo di accompagnamento familiare, necessarie al sostegno e al recupero di eventuali deficit o difficoltà che possono intervenire lungo tale percorso e in particolare disporre intervento di Domiciliarità Assistita a cura dei Servizi Sociali del Comune di residenza utile a migliorare la gestione ambientale e relazionale in caso di difficoltà oggettive, mensilmente, per almeno un anno;
Supervisione periodica da parte del Consultorio Familiare del quartiere necessaria
a monitorare il buon andamento evolutivo-relazionale tra i genitori ed il figlio a cadenza bimensile;
Valutazione semestrale da parte del Servizio di NPI, territorialmente competente, utile per stabilire se vi è un'armonica e naturale crescita pedagogica e psicologica del minore, semestralmente.
Disporre l'archiviazione del presente procedimento.”
Gli appellanti affermano che “nel caso di specie va richiamato l'art.8 della Legge n.184 del 1983
e la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come applicata dalla Corte Europea dei diritti umani, nonché i principi espressi in materia dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria, come affermati anche dalla Corte di Cassazione,
9 impongono di tutelare e attuare prima di ogni altro il diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia”
Sostengono che va fatta applicazione dei principi dettati dalla legge n. 184 del 1983 e dalla
Convenzione ONU 2006, ratificata con l. 18/2009 sul diritto del minore di crescere e svilupparsi in modo sano e con lo sviluppo armonioso della sua personalità.
Chiedono che la Corte di appello “…voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, pronunciare la parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale dei Minori di AN , indicata in epigrafe, e specificamente: Attivare, processi finalizzati ad una supervisione nel processo di accompagnamento familiare, necessarie al sostegno e al recupero di eventuali deficit o difficoltà che possono intervenire lungo tale percorso e in particolare disporre intervento di Domiciliarità Assistita
a cura dei Servizi Sociali del Comune di residenza utile a migliorare la gestione ambientale e relazionale in caso di difficoltà oggettive, mensilmente, per almeno un anno;
Supervisione periodica da parte del Consultorio Familiare del quartiere necessaria a monitorare il buon andamento evolutivo-relazionale tra i genitori ed il figlio a cadenza bimensile;
Valutazione semestrale da parte del Servizio di NPI, territorialmente competente, utile per stabilire se vi è un'armonica e naturale crescita pedagogica e psicologica del minore, semestralmente. In vai istruttoria: convocare la signora (sorella del sig. ) al fine di verificare la Sua disponibilità e idoneità a CP_4 Per_1 sostenere la famiglia ”. Per_1
Si è costituito l'Avv. Luca Di Salvo, quale tutore del minore il quale, nel Persona_1
riportare ampi stralci della motivazione della sentenza impugnata e nel condividere tutte le argomentazioni del giudice di prime cure, ha concluso per il rigetto dell'appello proposto con vittoria delle spese.
Con riferimento alle richieste istruttorie formulate dagli appellanti (richiesta di “convocare la signora (sorella del sig. ) al fine di verificare la Sua disponibilità e idoneità a CP_4 Per_1 sostenere la famiglia ”), ha dedotto come le stesse non siano state proposte innanzi al Per_1
Tribunale per i Minorenni e, dunque, sono nuove ed inammissibili in sede di appello e comunque appaiono defatigatorie in quanto l'eventuale disponibilità della stessa CP_4
ad aiutare il nucleo familiare non farebbe venire meno i presupposti che hanno condotto alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore.
Gli atti processuali sono stati comunicati al Procuratore Generale, per metterlo nella condizione di intervenire.
Lo stesso ha fatto pervenire il proprio parere scritto con la richiesta di rigetto del gravame.
10 L'udienza del 2 aprile 2025 è stata sostituita dal deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di dette note, verificato il loro effettivo deposito da parte degli appellanti e del tutore del minore, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da e ex art. 17 della legge 4 maggio 1983, CP_2 Controparte_1
n. 184, è infondato.
Lo stringato atto di appello non si confronta adeguatamente con le argomentazioni poste dal
Tribunale a base della dichiarazione di adottabilità del minore . Persona_1
A fronte di una attività istruttoria svolta dal Tribunale che si connota per la completezza, la precisione e la puntualità delle osservazioni specialistiche provenienti dai Servizi che hanno monitorato il nucleo nell'ambito del procedimento volto alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore , gli appellanti si sono limitati a richiedere l'ascolto di Persona_3
(zia paterna del minore) per verificare se la stessa sia disponibile a sostenere CP_4
la coppia genitoriale e il minore ed a formulare richieste di attivazione dei Servizi Sociali del Comune, del Servizio di NPI e del Consultorio familiare alquanto generiche e che non tengono conto delle attività finora svolte.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “…nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi, ancorché non asseverate da giuramento, costituiscono, nel quadro dei rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria e secondo il rito camerale, indizi sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento e la cui valutazione non comporta violazione del diritto di difesa dei genitori, atteso che questi ultimi, nel successivo giudizio di impugnazione della dichiarazione di adottabilità (e già in precedenza nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità), hanno diritto di prendere cognizione delle relazioni, nonché di controdedurre e di offrire prova contraria”.
(Cass. 1883/2019).
Nel caso in esame, le relazioni dei Servizi Sociali e di N.P.I. incaricati e della stessa
Comunità ove il minore è stato collocata fin dal luglio 2023 (di cui la motivazione della sentenza gravata riporta ampi stralci), sono indubbiamente utilizzabili per la decisione e permettono di delineare in modo assolutamente chiaro il quadro della carente e degradata condizione personale della coppia genitoriale, sotto il profilo psicologico e relazionale, e delle
11 figure parentali di riferimento, così da supportare la valutazione dello stato di abbandono del minore negli stessi termini affermati dal Tribunale.
A fronte delle problematiche personali palesate dalla coppia genitoriale, nel corso dell'istruttoria in prime cure, non emergono dei segnali in controtendenza che meritino di essere esplorati attraverso una ulteriore attività di indagine al fine di confutare quanto unanimemente espresso dai servizi sociali e N.P.I.
Tutti gli elementi posti a fondamento della decisione impugnata conducono univocamente a riscontrare l'irreversibile condizione di abbandono, morale e materiale, del minore , Persona_1
nato a [...] il [...] e non risulta nessuna violazione del diritto del minore di vivere nella sua famiglia di origine, principio affermato dall'art. 1 della legge n. 184/1983.
Invero, il piccolo è nato il [...] presso l'ospedale di Enna e subito dopo Per_1 la nascita, è stato ricoverato presso l' del presidio ospedaliero di Enna fino al 28/07/2023 con CP_3 diagnosi “prematurità – distress respiratorio lieve – ipocalcemia – DIV – PFO – cisti del setto pellucido” e “all'obiettività neurologica si rilevano ipotonia assiale ed appendicolare e lassità coxo- femorale”, oltre ad una serie di ulteriori criticità delle condizioni di salute meglio descritte nelle relazioni elaborate dalla N.P.I. del 02/10/2023 e del 18/03/2024 in atti.
Dai successivi accertamenti clinici, si è appurato che “ è affetto da ritardo globale dello Per_1 sviluppo, encefalopatia dello sviluppo ed epilettica, così come da diagnosi dell'IRCCS Associazione
Oasi Maria SS. Di Troina, presso il quale è stato ricoverato (sotto invio della neuropsichiatra infantile Dott.ssa la quale ha la presa in carico del minore) dal 21/01/24 al 24/01/24” Persona_2
(v. relazione della Comunità Arcobaleno del 21/03/2024).
Pochi giorni dopo il collocamento comunitario del minore, avvenuto presso la Comunità Parte_2 di Villarosa in data 28/07/2023, unitamente alla madre sig.ra , quest'ultima ha deciso, in data CP_2
31/07/2023, di allontanarsi dalla struttura ospitante, lasciando il bambino “dopo alcuni giorni in cui mostrava palese insofferenza alle regole comunitarie e disinteresse nei confronti del figlio, ha espressamente dichiarato di non volere più restare in comunità ad accudirlo e di volersi recare presso l'abitazione del compagno sig. (v. relazione dimissioni dalla Comunità Controparte_1
). Parte_2
La madre del minore si è mostrata del tutto incapace di orientarsi nel tempo e nello spazio, si è presentata in condizioni igieniche precarie, con abbigliamento casalingo e con evidenti macchie di alimenti, incapace persino di dare seguito alla richiesta del Giudice delegato e del Giudice onorario
12 di fornire le proprie generalità, soddisfatta attraverso l'esibizione fisica della carta d'identità, senza proferire alcuna parola.
La è stata valutata al C.S.M. ed è beneficiaria di amministrazione di sostegno, in ragione CP_2 della sua invalidità all'80%, affetta da un grave ritardo mentale;
la stessa “ha già avuto un figlio da una relazione occasionale quando viveva a Leonforte presso il padre, ma il bambino è stato tolto alla nascita e dato in adozione” (v. relazione del S.S. di Villarosa e C.F. del 05/07/2023 e l'allegato alla relazione del 05/09/2023).
Il padre del piccolo , dall'età già avanzata, si è espresso con difficoltà in italiano durante Per_1
l'audizione e ha risposto alle domande rivolte alla compagna, che non comprendeva le richieste più basilari;
ha dichiarato di lavorare tutto il giorno nei campi: “lavoro con gli animali;
ho 200 pecore;
sono pecore che non fanno il latte (…) ho 62 anni;
lavoro dalla mattina alla sera;
esco di mattina presto, torno alle 9 per fare colazione, poi rivado sino alle 12; e poi di pomeriggio ” (v. verbale audizione sig. del 21/07/2023); lo stesso, incalzato sulla domanda relativa a chi, in sua Per_1
assenza, avrebbe accudito il bambino, stanti le evidenti difficoltà della madre, ha riferito che avrebbero potuto accudire in minore una sua zia, ultrassessantacinquenne, ed una sua figlia, nata da un precedente matrimonio, salvo poi dover ammettere che quest'ultima, lavora sia di mattina che di pomeriggio. In ogni caso, anche con riferimento alle altre domande finalizzate al vaglio della capacità genitoriale, lo stesso ha fornito risposte che evidenziano la sua scarsa capacità in tal senso (“a badare al bambino ci sarebbe mia figlia;
c'è anche mia cugina che abita vicino casa nostra;
mia figlia lavora facendo le pulizie due volte al giorno;
mia cugina non lavora, ha 67 anni” (v. verbale audizione sig. del 21/07/2023). Per_1
Dalle relazioni del Servizio Sociale di Villarosa di prima segnalazione del nucleo è emerso il grave quadro abitativo-familiare: “le condizioni strutturali sono fatiscenti, la metà del controsoffitto in cucina è caduto, la casa risulta molto umida, e in pessime condizioni igieniche. Nella camera da letto si osserva un posacenere stracolmo di cicche di sigarette, lenzuola molto sporche (…) anche le altre camere si presentano sporche e in disordine (…) stoviglie sporche accatastate in cucina e nella stanza adiacente definita dal sig. “Stalla”, indumenti vari sia sporchi che puliti, sparsi ovunque” Per_1
(v. relazione del 05/07/2023 del S.S. di Villarosa e C.F.).
Tali condizioni in seguito non sono affatto migliorate (v. relazioni di aggiornamento in atti del S.S. di Villarosa, in particolare relazione del 13/03/2024).
Le gravi condizioni di salute del piccolo , obiettivamente riscontrate, determinano una Per_1
costante necessità di cura e attenzione per il minore, che nel corso dei mesi è stato più volte ricoverato
13 per complicanze (v. relazioni della Comunità in atti, in particolare relazione di Parte_2
aggiornamento del 21/03/2024).
Un simile livello di accudimento non può essere garantito né dalla madre, invalida all'80% per il suo grave ritardo mentale, né dal padre, impegnato nel suo lavoro e prettamente interessato alla compagnia della donna.
Anche dall'audizione dei genitori del 27/10/2023 ex artt. 10-12 L.A. è stata confermata sia l'inadeguatezza dei genitori, sia l'assenza di ulteriori figure vicarianti ed è emerso il loro distacco e totale disinteresse per il piccolo , come risulta palesemente dalle parole del sig. : Per_1 Per_1
“se tanti sacrifici non porteranno a nulla, ribadisco, è meglio levarci mano! La verità è che sto bambino non doveva proprio arrivare! Uno è morto;
mi è costato il funerale 900 euro e sto spendendo altri soldi per la casa;
sta storia mi sta costando tanto;
pure il fatto che devo attenermi agli orari di lavoro mentre prima ero per conto mio;
no, non sono disposto a fare sacrifici;
è inutile che uno insiste;
è inutile… ammuttari u sceccu 'nta muntata! (v. verbale di audizione dei genitori del
27/10/2023).
La gravità e l'irreversibilità delle carenze genitoriali si riverbera in termini di inefficacia di ogni misura di sostegno nei confronti dei genitori e del nucleo, verso il quale sono stati attivati gli interventi dei Servizi Sociali e Specialistici.
La descrizione delle interazioni con il minore negli incontri in comunità e dell'atteggiamento dei genitori dimostra la povertà della relazione e la mancanza di sintonizzazione con i bisogni del minore:
“la , sia durante i tre giorni di permanenza in Comunità che durante le successive visite al figlio CP_2
, ha sempre mostrato totale distacco nei confronti di quest'ultimo e una marcata Per_1
inadeguatezza nel rivestire il ruolo genitoriale: queste manifestazioni di disinteresse nei confronti del figlio si sono notate anche nel momento in cui la ha deciso di rientrare presso l'abitazione CP_2
del ; infatti al momento della separazione, si notava che la madre, piuttosto che salutare il Per_1
figlio, piangeva come fosse una bambina ripetendo in continuazione che lei questo bambino non lo voleva e di volere tornare subito dal ”. (v. relazione della Comunità Arcobaleno del Per_1
24/08/2023).
Quanto agli incontri in Comunità, la coppia genitoriale spesso li ha saltati senza dare alcun preavviso (v. relazione della Comunità del 24/08/2023) ed in altre occasioni ha disertato Parte_2
gli appuntamenti con i S.S. e il C.F., manifestando in tal modo una mancanza di effettiva volontà di collaborare (v. relazione del S.S. di Villarosa e del C.F. del 05/09/2023).
14 Correttamente, quindi, il Tribunale ha affermato che il lieve miglioramento dell'interazione della sig.ra con il figlio, evidenziato nell'ultima relazione del 21/03/2024 dagli operatori della CP_2
Comunità, in occasione degli ultimi incontri, non può considerarsi sufficiente per la marcata ed irrecuperabile inadeguatezza nel rivestire il ruolo genitoriale. Invero, a più riprese, i Servizi incaricati hanno evidenziato che le capacità genitoriali di entrambi i genitori non sono neppure latenti e che qualsivoglia intervento e progetto di recupero e sostegno risulterebbe vano (v. relazione del S.S. di Villarosa e del C.F. del 05/09/2023).
Il piccolo versa in evidente stato di abbandono e ciò rende urgente l'intervento atto a Per_1 sacrificare l'esigenza primaria di crescita della minore in seno alla famiglia biologica.
I limiti dei genitori naturali nell'accudimento del piccolo sono inemendabili ed è stata Per_1 constatata l'assenza di figure parentali in grado di svolgere funzioni genitoriali vicarianti.
E' superfluo insistere nella valutazione di eventuali capacità accuditive delle famiglie di origine dei genitori, quella del padre inesistente anche per lui, quella della madre priva di risorse adeguate (come già valutato dai Servizi Sociali e Specialistici).
Gli appellanti sollecitano l'ascolto di (sorella di per verificare CP_4 Controparte_1
se la stessa sia disponibile a sostenere il nucleo familiare del piccolo : tuttavia, per Per_1
quanto emerge dagli atti e dalle relazioni dei servizi, la stessa , oltre che CP_4
persona di età avanzata, non ha mai incontrato il IP , né ha chiesto sue notizie, Per_1 né ha palesato ai Servizi Sociali o al Tribunale l'intenzione di occuparsene.
Ne consegue che l'invocata richiesta di ascolto della stessa si appalesa come CP_4
un mezzo istruttorio defatigatorio, non trattandosi di persona che ha mai inteso avere contatti col piccolo IP presso la comunità in cui vive con il desiderio di occuparsene.
Tutte le relazioni dei Servizi Sociali e del Servizio di N.P.I. succedutesi nel corso degli anni, portano, allora, a concludere che la coppia genitoriale non ha la minima capacità di cura adeguata del piccolo e che non è concretamente possibile tentare un ulteriore Per_1
intervento di sostegno da parte dei Servizi volto a superare l'incapacità genitoriale come ampiamente ravvisata.
Non vi sono altri parenti entro il quarto grado che abbiano instaurato e mantenuto rapporti significativi con il piccolo e che siano in grado di offrirgli un concreto supporto Per_1
di mantenimento, educazione e cura, così da provvedere, in via sussidiaria , a fronte delle carenze dei suoi genitori.
15 Le caratteristiche di personalità dei genitori del piccolo , a loro volta provenienti da Per_1
storie di deprivazione affettiva ed emotiva, non consentono di intravedere prospettive di miglioramento in tempi ragionevoli e compatibili con le esigenze del minore ove si effettuasse un percorso trattamentale a sostegno della genitorialità, peraltro in passato rifiutato dalla , CP_2
con riflessi anche sulla persona del suo convivente Controparte_1
Non avendo la dichiarazione di adottabilità carattere sanzionatorio per i genitori, ma tutelando unicamente l'interesse del minore, l'art. 8 legge n. 184 del 1983, che si è limitato ad innovare la precedente disciplina dell'adozione speciale in tema di condizioni per la dichiarazione dello stato di adottabilità, prevedendo la forza maggiore quale causa di giustificazione della mancata assistenza (ai fini della pronuncia di detto stato) purché abbia carattere transitorio, deve essere interpretato nel senso della assoluta prevalenza della prioritaria esigenza del minore di svilupparsi in un ambiente sano ed affettuoso, senza trascurare, peraltro, che il miglior ambiente di crescita del minore resta pur sempre, almeno tendenzialmente, quello della famiglia di sangue (cfr. Cass. 180/1988).
La situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi;
ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo (cfr. Cass. 3059/2022).
La complessiva valutazione della vicenda familiare della minore, quindi, conduce a ritenere esistente lo stato di abbandono e ad escludere una prognosi favorevole al recupero delle risorse familiari, in tempi compatibili con il cogente diritto del minore di godere di adeguate cure familiari.
Non vi è dubbio che la scelta del Giudice di prime cure di recidere il legame del minore Per_1
con la famiglia di origine debba considerarsi pienamente attuale, non essendo emersi dati prognostici favorevoli agli appellanti e non intravedendosi, per quanto fin qui osservato, spazi di recupero della famiglia di origine, funzionali al soddisfacimento in tempi ragionevoli dei fondamentali diritti dello stesso minore.
Non è procrastinabile la decisione doverosa di recidere il legame familiare del minore per consentirgli di godere al più presto delle opportune cure morali e materiali all'interno di un contesto genitoriale adeguato.
16 Devono, dunque, confermarsi la dichiarazione dello stato di adottabilità di , Persona_1
pronunciata dal Giudice di prime cure, nonché le ulteriori statuizioni assunte dalla sentenza impugnata in tema di responsabilità genitoriale.
In considerazione della delicatezza della materia e delle questioni trattate sussistono i presupposti per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
visto l'art. 17 L. 184/1983, conferma la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di AN
n. 75/2024, pubblicata in data 19 dicembre 2024, dichiarativa dello stato di adottabilità del minore
, nato a [...] il [...]. Persona_1
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di appello.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17, comma 1, L. 184/1983.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuele De Gregorio Domenica Motta
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