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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/03/2024, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2058/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione I Civile
La Corte di Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Gianluigi Morlini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2058/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUSARDI Parte_1 C.F._1
AURORA, elettivamente domiciliato in VIA FARINI N.34 43121 PARMA presso il difensore avv.
LUSARDI AURORA APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CABRINI MARCO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA ROMA 26 43039 SALSOMAGGIORE TERME presso il difensore avv. CABRINI MARCO
APPELLATO
con l'intervento di
PROCURA GENERALE
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato, valutata l'ammissibilità della presente impugnazione, fissata l'udienza di comparizione per la discussione, fissato il termine per la notifica del presente ricorso e provvedimento alla controparte, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto in accoglimento delle conclusioni che seguono riformare i punti del dispositivo indicati, in conformità delle richieste in primo grado:
pagina 1 di 6 1) Pronunciare l'addebito della separazione ex art 151 2° co cc al marito attese le violazioni ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 153.
2) Affidare i figli minori , e in via condivisa ai genitori, con dimora e Per_1 Per_2 Per_3 residenza presso la madre, con esercizio separato della relativa potestà in ordine alla ordinaria amministrazione, quale genitore che al momento può occuparsi della loro crescita, con ogni consequenziale diritto e tutela in relazione agli incontri padre-figli nel rispetto dell'art. 155 c.c. così come modificato, statuendosi, che i tempi di permanenza dei figli con il padre siano regolati dal Servizio Sociale incaricato così come indicato in Ctu, conseguentemente revocarsi l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali.
3) Confermarsi l'assegnazione alla moglie della casa coniugale. 5) Statuirsi che il padre versi alla madre un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 3.000,00 (euro 1.000,00 per figlio) entro il giorno 10 di ogni mese. 6) Spese e competenze legali di primo grado e della presente fase interamente rifuse. Spese e competenze di consulenze interamente rifuse.
Riservata la modifica delle conclusioni in ipotesi di appello incidentale.
Per l'appellato: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversa reietta;
previe le declaratorie del caso e di legge;
in via principale e di merito: rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra a ministero dell'Avv. Aurora Lusardi perché Parte_1 inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, o come meglio verrà ritenuto, e confermare la decisione di primo grado;
per l'effetto: condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del giudizio, oltre IVA e CPA, spese forfettarie come per legge, con distrazione,
Per il PG: Non presenta conclusioni.
Il Collegio
a definizione della controversia assunta a decisione il 29/2/2024
FATTO
Con la presente procedura, interpone appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Parma che, dopo avere pronunciato la separazione personale relativamente al matrimonio da lui contratto con all'esito di una dettagliatissima sentenza (di ventisette pagine) e di CP_1
una articolatissima istruttoria (con assunzione di molteplici testimoni, due CTU sulla genitorialità, una
CTU contabile, relazioni dei Servizi, indagini della Guardia di Finanza), ne ha regolato i conseguenti aspetti economici, ex aliis disponendo l'affidamento dei tre figli ai Servizi, prevedendo la collocazione dei figli presso la madre, onerando il padre di un assegno di mantenimento della prole di complessivi €
750, id est € 250 per figlio.
pagina 2 di 6 In particolare, l'appellante censura il provvedimento con quattro motivi: asserita mancata pronuncia sulla domanda di addebito, asserita mancata pronuncia in relazione al regime di affido dei figli minori,
modalità di permanenza dei figli col padre, esiguità dell'assegno di mantenimento a carico del padre per il mantenimento dei figli (cfr. pag. 29 appello).
Resiste CP_1
Alla prima udienza la causa è stata trattenuta in decisone.
DIRITTO
a1) Il primo motivo di appello, relativo alla pretesa “omessa pronuncia in relazione alla
domanda di addebito della separazione svolta da (pag. 29 appello), è Parte_2
manifestamente infondato già in linea di fatto.
Diversamente infatti da quanto opinato, la sentenza non solo si è pronunciata sulla richiesta di addebito formulata dalla ma la ha pienamente accolta dopo avere accertato la violazione dell'obbligo Parte_2
di fedeltà del marito ed avere ritenuto che quest'ultimo non avesse offerto la prova della anteriorità
della crisi rispetto alla violazione dell'obbligo di fedeltà: pertanto, dopo una diffusa argomentazione sul punto (cfr. pag. 7-10), nell'ultimo capoverso del paragrafo relativo alla 'domanda di addebito', ha inequivocabilmente concluso che “non avendo il convenuto fornito la prova della anteriorità della
crisi coniugale, la separazione deve essere addebitata al convenuto in base ai princìpi sopra indicati
per violazione dell'obbligo di fedeltà” (pag. 10).
La mancata reiterazione della statuizione nella parte dispositiva della sentenza, in nessun modo consente di opinare che vi sia incertezza sul punto o addirittura omessa pronuncia, atteso che secondo il pacifico insegnamento giurisprudenziale, il contenuto della pronuncia va ricavato dall'intero provvedimento decisorio e non solo dal dispositivo.
pagina 3 di 6 E d'altronde, la stessa controparte mai ha revocato in dubbio che la sentenza qui impugnata aveva addebitato a sé la separazione, dichiarando di non condividere la statuizione ma di non volerla appellare. (cfr. da ultimo pag.
5-6 della comparsa di risposta).
a2) Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, relativo alla pretesa “omessa pronuncia
in relazione al regime di affidamento dei figli minori” (pag. 32 appello).
Premesso che ora uno dei tre figli, , è divenuto maggiorenne e quindi non si pone più un Per_1
problema di affidamento, anche in questo caso in nessun modo può parlarsi di omessa pronuncia.
La sentenza, valorizzando anche gli esiti di ben due CTU e delle relazioni dei servizi, ha infatti diffusissimamente argomentato in ordine alla inadeguatezza di entrambe le parti a svolgere le funzioni genitoriali (cfr. l'apposito capitolo della sentenze alle pagine 10-18), essendo entrambe le parti
“invischiate in reciproche recriminazioni ed incapaci di decentrarsi da sé stessi per il bene dei figli”
(pag. 17); ed anche in ragione della “assenza di ogni comunicazione tra i genitori” (sempre pag. 17),
ha confermato il già precedentemente disposto affidamento ai Servizi, ciò che è stato poi ulteriormente ribadito anche in sede di dispositivo (“conferma l'affidamento dei minori ai servizi sociali
territorialmente competenti”: pag. 24 sentenza).
Diversamente dal motivo di appello, quindi, non vi è alcuna omessa pronuncia;
ed il contenuto della pronuncia di affidamento ai Servizi, come detto resa sulla base di due CTU e di molteplici relazioni specialistiche, è da questo Collegio del tutto condiviso, essendo la motivazione offerta dal Tribunale
convincente e pienamente condivisibile, in realtà nemmeno oggetto di specifiche e motivate censure dall'appellante, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
a3) Nuovamente infondato è anche il terzo motivo di appello, rubricato come “collocazione dei
figli e modalità della loro permanenza con il padre” (pag. 29), e sostanzialmente volto a contestare il diritto di visita del padre alla figlia il sabato dalle 18:00 alle 21:00 (cfr. pag. 41 appello). Per_3
pagina 4 di 6 In realtà, deve per un verso replicarsi che tale diritto di visita è del tutto ragionevole;
e che per altro verso trattasi comunque di una statuizione temporanea ed effettuata dal Tribunale solo “in attesa del
primo calendario che sarà predisposto dai servizi sociali” (pag. 24 sentenza), ciò che acclara il difetto di interesse all'impugnazione sul punto, atteso che al più avrebbe dovuto essere impugnato il contenuto del calendario predisposto dai servizi.
In ogni caso, il contestato diritto di vista del padre è una estrinsecazione del più generale principio di bigenitorialità, posto anche nell'interesse dei minori, che nel caso di specie è sempre stato irragionevolmente ostacolato dalla reclamante, la quale è stata anche ammonita dal Tribunale ed ha posto in essere denunzie rivelatesi infondate, così come comprovato dalla richiesta di archiviazione del
PM accolta dal GIP.
a4) Infine, radicalmente infondato è anche il quarto ed ultimo motivo, relativo alla richiesta di aumento del contributo di mantenimento per i tre figli, asseritamente disposto dal Tribunale a seguito di un “omesso esame della CTU contabile” disposta in corso di causa (pag. 46 appello).
In realtà, al contrario di quanto argomentato dall'appellante, il Tribunale ha calcolato l'assegno di mantenimento proprio valorizzando le risultanze della CTU contabile, disposta dopo avere ritenuto inattendibili le dichiarazioni fiscali del e dopo avere altresì delegato alla Guardia di Finanza CP_1
accertamenti tributari.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto condivisibili le conclusioni del CTU, che ha calcolato in capo al reclamato un “reddito annuale netto complessivo, compreso quello non dichiarato… di circa € 28.000
netti annuali” (pag. 23 sentenza), pur a fronte di redditi dichiarati prossimi a solo 7 mila euro (cfr. pag.
22 sentenza).
Proprio sulla base di tale reddito accertato dal CTU, tenuta presente l'esistenza di un mutuo di € 430
relativo all'attuale casa di residenza, tenuto altresì presente che la ha comunque un reddito Parte_2
annuo di poco inferiore a € 20.000 (cfr. pag. 23 sentenza), il Tribunale ha correttamente individuato in
€ 750 mensile il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre.
pagina 5 di 6 Reputa questo Collegio che la statuizione sia condivisibile, atteso che il reddito mensile del SA è di circa € 2.300; che a fronte del pagamento del mutuo di € 430 e dell'assegno di mantenimento per i figli di € 750 il reddito scende a circa € 1.100 mensili, ciò che oggettivamente rappresenta il minimo per potere vivere dignitosamente;
che quindi non è possibile disporre un aumento del contributo, meno che meno alla irrealistica somma di € 3.000 mensili chiesta dalla reclamante.
c) In ragione di tutto quanto sopra, l'appello va integralmente rigettato.
Non vi sono motivi per derogare ai princìpi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite,
che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte appellante ed a favore della vittoriosa parte appellata, tenendo a mente un valore ricompreso tra i minimi ed i medi per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione e decisoria, non essendosi invece svolta la fase istruttoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è
racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bologna sez. I Civile
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, che Parte_1 CP_1
liquida in € 5.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/2/2024
Bologna, 29/2/2024
Il Consigliere estensore dott. Gianluigi MORLINI
Il Presidente
dott. Giuseppe DE ROSA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione I Civile
La Corte di Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Gianluigi Morlini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2058/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUSARDI Parte_1 C.F._1
AURORA, elettivamente domiciliato in VIA FARINI N.34 43121 PARMA presso il difensore avv.
LUSARDI AURORA APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CABRINI MARCO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA ROMA 26 43039 SALSOMAGGIORE TERME presso il difensore avv. CABRINI MARCO
APPELLATO
con l'intervento di
PROCURA GENERALE
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato, valutata l'ammissibilità della presente impugnazione, fissata l'udienza di comparizione per la discussione, fissato il termine per la notifica del presente ricorso e provvedimento alla controparte, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto in accoglimento delle conclusioni che seguono riformare i punti del dispositivo indicati, in conformità delle richieste in primo grado:
pagina 1 di 6 1) Pronunciare l'addebito della separazione ex art 151 2° co cc al marito attese le violazioni ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 153.
2) Affidare i figli minori , e in via condivisa ai genitori, con dimora e Per_1 Per_2 Per_3 residenza presso la madre, con esercizio separato della relativa potestà in ordine alla ordinaria amministrazione, quale genitore che al momento può occuparsi della loro crescita, con ogni consequenziale diritto e tutela in relazione agli incontri padre-figli nel rispetto dell'art. 155 c.c. così come modificato, statuendosi, che i tempi di permanenza dei figli con il padre siano regolati dal Servizio Sociale incaricato così come indicato in Ctu, conseguentemente revocarsi l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali.
3) Confermarsi l'assegnazione alla moglie della casa coniugale. 5) Statuirsi che il padre versi alla madre un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 3.000,00 (euro 1.000,00 per figlio) entro il giorno 10 di ogni mese. 6) Spese e competenze legali di primo grado e della presente fase interamente rifuse. Spese e competenze di consulenze interamente rifuse.
Riservata la modifica delle conclusioni in ipotesi di appello incidentale.
Per l'appellato: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversa reietta;
previe le declaratorie del caso e di legge;
in via principale e di merito: rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra a ministero dell'Avv. Aurora Lusardi perché Parte_1 inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, o come meglio verrà ritenuto, e confermare la decisione di primo grado;
per l'effetto: condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del giudizio, oltre IVA e CPA, spese forfettarie come per legge, con distrazione,
Per il PG: Non presenta conclusioni.
Il Collegio
a definizione della controversia assunta a decisione il 29/2/2024
FATTO
Con la presente procedura, interpone appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Parma che, dopo avere pronunciato la separazione personale relativamente al matrimonio da lui contratto con all'esito di una dettagliatissima sentenza (di ventisette pagine) e di CP_1
una articolatissima istruttoria (con assunzione di molteplici testimoni, due CTU sulla genitorialità, una
CTU contabile, relazioni dei Servizi, indagini della Guardia di Finanza), ne ha regolato i conseguenti aspetti economici, ex aliis disponendo l'affidamento dei tre figli ai Servizi, prevedendo la collocazione dei figli presso la madre, onerando il padre di un assegno di mantenimento della prole di complessivi €
750, id est € 250 per figlio.
pagina 2 di 6 In particolare, l'appellante censura il provvedimento con quattro motivi: asserita mancata pronuncia sulla domanda di addebito, asserita mancata pronuncia in relazione al regime di affido dei figli minori,
modalità di permanenza dei figli col padre, esiguità dell'assegno di mantenimento a carico del padre per il mantenimento dei figli (cfr. pag. 29 appello).
Resiste CP_1
Alla prima udienza la causa è stata trattenuta in decisone.
DIRITTO
a1) Il primo motivo di appello, relativo alla pretesa “omessa pronuncia in relazione alla
domanda di addebito della separazione svolta da (pag. 29 appello), è Parte_2
manifestamente infondato già in linea di fatto.
Diversamente infatti da quanto opinato, la sentenza non solo si è pronunciata sulla richiesta di addebito formulata dalla ma la ha pienamente accolta dopo avere accertato la violazione dell'obbligo Parte_2
di fedeltà del marito ed avere ritenuto che quest'ultimo non avesse offerto la prova della anteriorità
della crisi rispetto alla violazione dell'obbligo di fedeltà: pertanto, dopo una diffusa argomentazione sul punto (cfr. pag. 7-10), nell'ultimo capoverso del paragrafo relativo alla 'domanda di addebito', ha inequivocabilmente concluso che “non avendo il convenuto fornito la prova della anteriorità della
crisi coniugale, la separazione deve essere addebitata al convenuto in base ai princìpi sopra indicati
per violazione dell'obbligo di fedeltà” (pag. 10).
La mancata reiterazione della statuizione nella parte dispositiva della sentenza, in nessun modo consente di opinare che vi sia incertezza sul punto o addirittura omessa pronuncia, atteso che secondo il pacifico insegnamento giurisprudenziale, il contenuto della pronuncia va ricavato dall'intero provvedimento decisorio e non solo dal dispositivo.
pagina 3 di 6 E d'altronde, la stessa controparte mai ha revocato in dubbio che la sentenza qui impugnata aveva addebitato a sé la separazione, dichiarando di non condividere la statuizione ma di non volerla appellare. (cfr. da ultimo pag.
5-6 della comparsa di risposta).
a2) Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, relativo alla pretesa “omessa pronuncia
in relazione al regime di affidamento dei figli minori” (pag. 32 appello).
Premesso che ora uno dei tre figli, , è divenuto maggiorenne e quindi non si pone più un Per_1
problema di affidamento, anche in questo caso in nessun modo può parlarsi di omessa pronuncia.
La sentenza, valorizzando anche gli esiti di ben due CTU e delle relazioni dei servizi, ha infatti diffusissimamente argomentato in ordine alla inadeguatezza di entrambe le parti a svolgere le funzioni genitoriali (cfr. l'apposito capitolo della sentenze alle pagine 10-18), essendo entrambe le parti
“invischiate in reciproche recriminazioni ed incapaci di decentrarsi da sé stessi per il bene dei figli”
(pag. 17); ed anche in ragione della “assenza di ogni comunicazione tra i genitori” (sempre pag. 17),
ha confermato il già precedentemente disposto affidamento ai Servizi, ciò che è stato poi ulteriormente ribadito anche in sede di dispositivo (“conferma l'affidamento dei minori ai servizi sociali
territorialmente competenti”: pag. 24 sentenza).
Diversamente dal motivo di appello, quindi, non vi è alcuna omessa pronuncia;
ed il contenuto della pronuncia di affidamento ai Servizi, come detto resa sulla base di due CTU e di molteplici relazioni specialistiche, è da questo Collegio del tutto condiviso, essendo la motivazione offerta dal Tribunale
convincente e pienamente condivisibile, in realtà nemmeno oggetto di specifiche e motivate censure dall'appellante, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
a3) Nuovamente infondato è anche il terzo motivo di appello, rubricato come “collocazione dei
figli e modalità della loro permanenza con il padre” (pag. 29), e sostanzialmente volto a contestare il diritto di visita del padre alla figlia il sabato dalle 18:00 alle 21:00 (cfr. pag. 41 appello). Per_3
pagina 4 di 6 In realtà, deve per un verso replicarsi che tale diritto di visita è del tutto ragionevole;
e che per altro verso trattasi comunque di una statuizione temporanea ed effettuata dal Tribunale solo “in attesa del
primo calendario che sarà predisposto dai servizi sociali” (pag. 24 sentenza), ciò che acclara il difetto di interesse all'impugnazione sul punto, atteso che al più avrebbe dovuto essere impugnato il contenuto del calendario predisposto dai servizi.
In ogni caso, il contestato diritto di vista del padre è una estrinsecazione del più generale principio di bigenitorialità, posto anche nell'interesse dei minori, che nel caso di specie è sempre stato irragionevolmente ostacolato dalla reclamante, la quale è stata anche ammonita dal Tribunale ed ha posto in essere denunzie rivelatesi infondate, così come comprovato dalla richiesta di archiviazione del
PM accolta dal GIP.
a4) Infine, radicalmente infondato è anche il quarto ed ultimo motivo, relativo alla richiesta di aumento del contributo di mantenimento per i tre figli, asseritamente disposto dal Tribunale a seguito di un “omesso esame della CTU contabile” disposta in corso di causa (pag. 46 appello).
In realtà, al contrario di quanto argomentato dall'appellante, il Tribunale ha calcolato l'assegno di mantenimento proprio valorizzando le risultanze della CTU contabile, disposta dopo avere ritenuto inattendibili le dichiarazioni fiscali del e dopo avere altresì delegato alla Guardia di Finanza CP_1
accertamenti tributari.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto condivisibili le conclusioni del CTU, che ha calcolato in capo al reclamato un “reddito annuale netto complessivo, compreso quello non dichiarato… di circa € 28.000
netti annuali” (pag. 23 sentenza), pur a fronte di redditi dichiarati prossimi a solo 7 mila euro (cfr. pag.
22 sentenza).
Proprio sulla base di tale reddito accertato dal CTU, tenuta presente l'esistenza di un mutuo di € 430
relativo all'attuale casa di residenza, tenuto altresì presente che la ha comunque un reddito Parte_2
annuo di poco inferiore a € 20.000 (cfr. pag. 23 sentenza), il Tribunale ha correttamente individuato in
€ 750 mensile il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre.
pagina 5 di 6 Reputa questo Collegio che la statuizione sia condivisibile, atteso che il reddito mensile del SA è di circa € 2.300; che a fronte del pagamento del mutuo di € 430 e dell'assegno di mantenimento per i figli di € 750 il reddito scende a circa € 1.100 mensili, ciò che oggettivamente rappresenta il minimo per potere vivere dignitosamente;
che quindi non è possibile disporre un aumento del contributo, meno che meno alla irrealistica somma di € 3.000 mensili chiesta dalla reclamante.
c) In ragione di tutto quanto sopra, l'appello va integralmente rigettato.
Non vi sono motivi per derogare ai princìpi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite,
che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte appellante ed a favore della vittoriosa parte appellata, tenendo a mente un valore ricompreso tra i minimi ed i medi per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione e decisoria, non essendosi invece svolta la fase istruttoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è
racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bologna sez. I Civile
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, che Parte_1 CP_1
liquida in € 5.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/2/2024
Bologna, 29/2/2024
Il Consigliere estensore dott. Gianluigi MORLINI
Il Presidente
dott. Giuseppe DE ROSA
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