Articolo 72 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 71Articolo 73
Versione
20 maggio 1975
Art. 72.
I posti di ruolo che risultino vacanti nei servizi trasfusionali istituiti dagli enti ospedalieri a seguito di decadenza o mancato rinnovo delle convenzioni stipulate con la Croce rossa italiana sono conferiti, mediante concorso interno riservato, al personale di ruolo e non di ruolo in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il posto e in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge nei centri trasfusionali gia' convenzionati siti all'interno dell'ospedale.
Ai fini della determinazione dei requisiti richiesti per ricoprire il posto i servizi resi nei centri di cui al precedente comma sono equiparati al servizio di ruolo.
Al personale sanitario e' in ogni caso richiesto il requisito dell'idoneita' nella qualifica e disciplina.
Entrata in vigore il 20 maggio 1975