Articolo 231 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 230Articolo 232
Versione
6 maggio 1952
Art. 231.
(Passaggio di categoria)


Per il passaggio da una categoria ari altra superiore della gente di mare, e' necessario il possesso dei requisiti prescritti per l'immatricolazione nella nuova categoria, a eccezione di quello dell'eta'.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente