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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/02/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 11234 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Marco Febbraio (c.f. , C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Caruso (c.f. ) e dall'Avv. Paolo Russo (c.f. CodiceFiscale_3 [...]
) presso il cui studio in Napoli, al Centro Direzionale Is. F/3, elettivamente domicilia, C.F._4 giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
con sede legale in Milano, alla via Caldera n. 21 (c.f. - Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ) in persona dei suoi Procuratori, e rappresentata P.IVA_2 Controparte_2 CP_3
e difesa dall'avv. Gianfranco Caggiano (c.f. ), con studio in Napoli alla via C.F._5
Cervantes n. 55/5, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato apposto in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/11/2024, le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., chiedendo concedersi i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva formale e tempestiva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3194/2022 (RG n. 7348/2022) emesso dal Tribunale di Napoli
Nord il 05/08/2022, mediante il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della società della somma di € 34.940,63, in ragione dell'esposizione debitoria maturata Controparte_1
sul contratto di finanziamento contraddistinto con n. 20256816 e sul contratto di apertura di credito, utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo c.d. revolving n. 52178647373.
L'opponente muoveva plurimi motivi di doglianza: contestava l'errata rappresentazione del TAN e l'indeterminatezza del tasso di interesse, in ragione della sottaciuta applicazione della formula di capitalizzazione composta e della discrasia tra l'importo totale del credito indicato in contratto (euro
36.715,40) e quello indicato nel piano di ammortamento (euro 37.016,45), invocando l'eterointegrazione normativa di cui all'art. 117, comma 7, TUB;
deduceva il conflitto di interesse di ispetto alla stipula della polizza assicurativa, in violazione dei doveri di trasparenza, CP_1 formulando richiesta risarcitoria;
rilevava l'inidoneità probatoria del corredo documentale versato a comprovare l'an ed il quantum della pretesa creditoria.
Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo, in ragione della obliterazione, nella base di calcolo del TAEG, dei costi della polizza assicurativa collegata ai contratti,
l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 125 bis, commi 6 e 7 TUB, con conseguente ridefinizione della misura degli obblighi restitutori.
Si costituiva tempestivamente la società opposta, la quale argomentava diffusamente a sostegno dell'infondatezza della prospettazione giuridico-fattuale offerta dall'opponente, concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
2. Denegata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fallito il tentativo di mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., spirati i quali il giudice ammetteva CTU contabile, al fine di verificare, limitatamente al contratto di finanziamento n. 20256816, se nel calcolo del TAEG fossero stati correttamente inclusi tutti costi a carico del consumatore ai sensi dell'art.125 bis, comma 6, e art. 121, comma 1 lett. e) TUB, conferendo il precipuo incarico di operare un doppio conteggio e ricostruire, in caso di difformità, i rapporti di dare e avere tra le parti.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata alla udienza di precisazione delle conclusioni del 06/11/2024, all'esito della quale veniva riservata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 3. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo per mancata comparizione della parte invitata, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del
24/03/2023), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, nella formulazione ratione temporis vigente.
La mancata partecipazione dell'opponente, il quale, pur ritualmente invitato al procedimento di mediazione, nulla ha dedotto a giustificazione della propria assenza, comporta l'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento di cui all'art. 8, comma 4 bis, D.lgs. 28/2010, applicabile dal Giudice senza alcun margine di discrezionalità, in ragione del precipuo tenore letterale della richiamata norma.
4. Si principia dal ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, dà luogo ad un giudizio a cognizione piena, nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così assoggettate alle tradizionali regole di riparto degli oneri probatori.
È dunque l'opposto ad assumere la posizione processuale di attore, con il relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costituitivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la veste di convenuto.
Ne deriva che il creditore, quale attore in senso sostanziale, ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. SSUU, 30/10/2001 n. 13533).
5. Nel merito, occorre esaminare separatamente il credito derivante dall'inadempimento del contratto di finanziamento, rispetto alla porzione di credito derivante dal contratto di apertura di credito rotativo, con emissione di carta revolving, in ragione della diversa declinazione del carico probatorio incombente sulle parti, connesso alla specifica morfologia negoziale dei due rapporti.
6. Con particolare riguardo ai rapporti che discendono da contratti di mutuo, grava, infatti, sul mutuante soltanto l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, consistente nel titolo negoziale, fonte del regolamento sinallagmatico convenuto tra le parti, e nell'adempimento della propria obbligazione di erogazione del capitale, che, nel caso che ci occupa, non è oggetto di contestazione, con conseguente applicazione del regime di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c.
Viceversa, sul debitore mutuatario incombe l'onere di eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, la somma data a mutuo.
L'opposta, a sostegno della propria domanda, ha prodotto, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento ed il relativo piano di ammortamento, nonché l'estratto conto ad esso associato, dal 3 quale si evince la quantificazione della pretesa creditoria, compiutamente allegando l'inadempimento del debitore.
Risulta, in tal modo rispettata, la regola distributiva degli oneri asseverativi, elaborata in sede di nomofilachia, secondo la quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Emerge, dagli atti di causa, che il saldo debitore maturato dall'ingiunto derivi, per la somma di euro
31.216,83, dal contratto di finanziamento n. 20256816, redatto in forma scritta e vergato di pugno dall'opponente, le cui condizioni economiche sono state pattuite ed accettate mediante apposizione di plurime sottoscrizioni.
Il reticolato negoziale regolamenta compiutamente il rapporto in oggetto, indicando, in particolare, il
TAEG, pari al 10,84%, il TAN, pari al 9,90%, l'importo finanziato e l'importo da rimborsare, gli interessi da corrispondere, i costi del finanziamento, il numero delle rate del piano di rimborso, le imposte: condizioni tutte oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione da parte dell'opponente, il quale, dunque, al momento della stipula è stato posto in condizione di conoscere appieno il contenuto di ogni clausola del contratto e, quindi, di determinarsi con consapevolezza alla conclusione del medesimo.
Il contratto versato in atti non presenta lacune informative od opacità di sorta, né appare viziato da indeterminatezza del tasso d'interesse e/o di altra componente "strutturale" della prestazione di rimborso, offrendo, invece, una adeguata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate).
Granitico è, peraltro, in sede di legittimità, l'orientamento secondo il quale il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi, in base ai quali fissare, anche ricorrendo a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario a pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. n. 28824/2023; Cass. n. 6026/2023; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 8028/2018; Cass.
n. 25205/2014).
Nel caso che ci occupa, la scheda contrattuale, come già rilevato, contiene l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, del numero e della composizione delle rate costanti di rimborso, del montante finanziato;
individua
4 espressamente le modalità di ammortamento e predetermina gli elementi componenti la singola rata, fornendo indici sufficienti per elaborare il meccanismo di rimborso.
Si deve, dunque, ritenere che gli elementi forniti consentissero l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati.
Parte opponente non ha concretamente prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, sicché l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico-finanziarie di costruzione del medesimo, già esplicitate nel contratto, e costituisce espressione di una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto.
Emerge chiaramente dal testo negoziale che il programma di rimborso del prestito adottato sia la risultante di un piano di ammortamento alla francese in regime finanziario composto, tale, secondo la regola matematica di chiusura, da azzerare il capitale residuo all'ultimo pagamento (cfr. amplius
15, Cass. Sez. Unite, 29/05/2024 n. 15130); così come è altrettanto evidente che l'importo complessivamente finanziato da ammonti ad euro 37.015,40, risultante dalla sommatoria CP_1 dell'importo richiesto di euro 35.000,00, della copertura assicurativa di euro 1.715,40 e delle spese di istruttoria pari ad euro 300,00.
È su tale somma che viene applicato il TAN convenuto, come agevolmente ricavabile dal piano di ammortamento.
Si rileva peraltro che nella scheda negoziale e nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori - che il consumatore ha dichiarato, mediante sottoscrizione, di aver ricevuto prima della firma del contratto - vi è la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo totale dovuto dal consumatore pari ad euro 47.165,24 (importo del capitale preso in prestito, interessi e costi connessi al credito), per cui raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali.
Non sono, pertanto, fondate le censure relative alla omessa indicazione del regime di capitalizzazione e alla indeterminatezza del tasso di interesse applicato.
Si precisa inoltre che, come rilevato dalla Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione,
l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene esclusivamente alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, all'integrità del consenso negoziale ed al controllo di meritevolezza del contratto, non anche alla relativa convenienza economica, che costituisce un profilo del tutto irrilevante ai fini del giudizio sulla validità del medesimo, sicché la maggiore onerosità che deriverebbe dal metodo di ammortamento alla francese rispetto ad altri piani non può costituire, come
5 vorrebbe l'opponente, criterio di orientamento dell'indagine sull'oggetto del contratto (cfr. punto n.
15, Cass. Sez. Unite, 29/05/2024 n. 15130).
Sul quantum, si evidenzia che l'estratto contabile offerto in sede di opposizione ricostruisce l'intero andamento del rapporto, indicando le poste contabili del finanziamento, nonché il saldo a debito gravante sul soggetto finanziato, derivante dagli insoluti maturati in seguito al mancato pagamento delle rate convenute.
La prova dell'attendibilità dell'estratto conto, in ogni caso, non spetta alla opposta, ma al debitore, il quale, nel rispetto della richiamata regola di riparto degli oneri probatori, deve fornire prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, ovvero di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti effettuati o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.
In assenza di prova contraria, non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.
7. L'opponente ha censurato l'errata indicazione del TAEG contrattuale, invocando la necessità di ricalcolare il piano di ammortamento, in ragione del tasso sostitutivo di cui all'art. 125 bis, comma
7, TUB.
L'intermediario, secondo la prospettazione giuridico-fattuale proposta, non avrebbe correttamente indicato al consumatore l'effettivo ammontare del TAEG, essendo stati pretermessi i costi relativi alla polizza assicurativa “MetLife”, che costituiva presupposto indefettibile per l'accesso al finanziamento n. 20256816.
Appare opportuno evocare, in via di metodo, la disciplina di settore e le formule definitorie dalla medesima offerte.
L'art. 121 TUB traccia i limiti perimetrali della locuzione “costo totale del credito”, ricomprendendovi "gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza" (comma 1, lett. e).
Descrive poi il "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" come "il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito" (comma 1, lett. m).
Il secondo comma offre ultronei chiarimenti semantici, evidenziando che "nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte".
6 Le conseguenze della violazione del contenuto precettivo della disposizione in commento sono poi esplicitate nell'art. 125 bis, comma 6, TUB, a norma del quale "sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo
121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo
124". In tali casi, precisa il successivo comma 7, “il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”.
La controversia sottoposta alla cognizione di questo Tribunale, inserita all'interno della cornice normativa testé richiamata, si disarticola necessariamente attraverso la verifica del carattere obbligatorio o facoltativo della polizza assicurativa, allo scopo di poter, all'esito, valutare la corretta rappresentazione dei costi del credito ed eventualmente accertare gli effetti invalidanti dell'art. 125 bis TUB, disponendo, se del caso, la rideterminazione del TAEG ai tassi sostitutivi ex lege.
Sul punto, la produzione giurisprudenziale, anche arbitrale, ha tradotto la obbligatorietà della polizza in termini di collegamento genetico e funzionale tra il contratto assicurativo e l'operazione di credito, offrendo una serie di indici rivelatori della predetta connessione: la contestualità cronologica tra la spesa assicurativa e l'erogazione del credito, idonea ad introdurre una presunzione iuris tantum di obbligatorietà della polizza (Cass. 07/02/2024, n. 3460); la natura della polizza, prestata a tutela del rischio del credito;
l'interdipendenza osmotica tra il finanziamento e l'assicurazione, il cui indennizzo
è parametrato al debito residuo;
l'indicazione del finanziatore quale beneficiario della polizza;
la previsione, in vantaggio dell'intermediario, di una remunerazione significativa per aver collocato la polizza (cfr. Corte App. Roma, Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 16/01/2025, n. 280).
La significatività di tali elementi è tale da introdurre una presunzione di obbligatorietà, che può tuttavia essere vinta dal mutuante, provando, alternativamente: di avere proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG), con o senza polizza;
di avere offerto ad altri clienti, con il medesimo merito creditizio, le stesse condizioni di finanziamento, anche in assenza del contratto di assicurazione;
che la polizza attivata attribuisca al debitore-assicurato un diritto di recesso dal contratto di assicurazione per tutto il corso del finanziamento senza l'applicazione di costi o di qualsiasi altra modifica delle condizioni del contratto di credito (cfr. ABF, Coll. Coord., 26 luglio
2018, dec. n. 16291).
Delineata la cornice normativa ed individuate le coordinate operative di matrice giurisprudenziale, occorre allora indagare, alla luce degli elementi probatori offerti dalle parti, se la sottoscrizione della polizza collocata dalla banca ed attivata dal consumatore costituisca una variabile autonoma ed
7 indipendente rispetto alla concessione del finanziamento o, invece, rappresenti un elemento condizionante il prestito, sotto il profilo dell'an o del quomodo, con la precisazione che la qualificazione negoziale della polizza in termini di facoltatività, operata nella modulistica contrattuale, costituisce mera etichetta formale, dal sapore indiziario, ma priva ex se di concludenza probatoria.
8. Nella fattispecie in oggetto, il cliente consumatore, sul quale grava l'onere di dimostrare, anche mediante presunzioni, l'esistenza del nesso di condizionamento tra la polizza e l'erogazione del finanziamento, ha offerto elementi evocativi della natura obbligatoria della polizza assicurativa, pur proposta come facoltativa, evidenziandone la contestualità della sottoscrizione con il finanziamento, la funzione di copertura del credito, la durata corrispondente a quella del piano di ammortamento, la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo, il vantaggio economico tratto dall'intermediario finanziatore per aver collocato la polizza in abbinamento al prestito.
Rispetto a tali elementi presuntivi, la creditrice ha offerto elementi di segno contrario.
Sul piano meramente lessicale, ha rilevato come l'informativa europea di base sul credito ai consumatori allegata al contratto di finanziamento (doc. 2 fascicolo monitorio) preveda espressamente che, per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, non sia obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito o un altro contratto per servizio accessorio (pag. 1). Circostanza ribadita nell'art. 3 delle condizioni generali di finanziamento e nell'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione, ove è altresì contemplato il diritto dell'assicurato di recedere dalle coperture assicurative finanziate.
Ha, inoltre, evidenziato, sotto l'aspetto della veste documentale, che la polizza assicurativa MetLife
è stata sottoscritta su separata ed autonoma modulistica, comprensiva del questionario per la valutazione della coerenza del contratto proposto con le esigenze assicurative del contraente.
Ha, infine, prodotto tre ulteriori esemplari negoziali, relativi a finanziamenti concessi ad altri clienti a condizioni similari, ma senza la sottoscrizione di alcuna polizza, dimostrando, così, che l'assicurazione non costituiva requisito per ottenere il credito alle condizioni pattuite (cfr. Tribunale
Locri, 22/06/2023, Tribunale Napoli Nord, 14/10/2021, Tribunale Lecco, 18/12/2019, ABF Napoli
04/11/2020, ABF Collegio di Coord. 16291/2018).
Tale elemento risulta, in verità, particolarmente persuasivo, palesando attitudine concreta a dimostrare che la sottoscrizione della polizza non abbia costituito una condizione di accesso al credito.
La giurisprudenza arbitrale formatasi sul tema ha perimetrato simile onere asseverativo, precisando che per provare di aver offerto condizioni simili anche senza la stipula della polizza: a) è sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti;
8 b) è necessario che l'intermediario produca almeno due contratti;
c) i soli cinque parametri e i rispettivi scostamenti dal benchmark da riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta prova sono: 1.
TAN: scostamento marginale ±50bp;
2. durata: ±25%;
3. importo: ±25%;
4. periodo di offerta: ±3 mesi;
5. coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (si veda ABF Collegio di Coord. 16291/2018).
Orbene, nel caso di specie, i tre contratti offerti in comparazione da ispettano, Controparte_1
senza dubbio, i richiamati parametri, senza significativi scollamenti dagli indicatori di benchmark, avendo tra l'altro la convenuta dichiarato che i contratti sono stati presi a campione tra clienti aventi lo stesso merito creditizio.
In ogni caso, deve senz'altro condividersi l'orientamento esegetico delineatosi in sede di merito, secondo cui l'identità del merito creditizio può ricavarsi, in via presuntiva, proprio dalla sovrapponibilità dei parametri economici dei contratti (segnatamente importo finanziato, tan, durata)
(cfr. Trib. Roma n. 12480/2022).
Per tali motivi, gli elementi offerti da parte opposta, unitamente intesi, valgono a comprovare la non obbligatorietà del servizio assicurativo, con la conseguenza che i costi derivanti dalla polizza oggetto di causa devono essere ritenuti facoltativi e pertanto correttamente non sono stati inclusi nella base di calcolo del TAEG.
Gli indici evidenziati da parte attrice (e cioè la contestualità della sottoscrizione della polizza con il contratto di finanziamento, la funzione di copertura, la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo) denotano semmai il carattere accessorio della polizza rispetto al finanziamento stipulato, ma non dimostrano l'obbligatorietà della stipula ai fini dell'ottenimento del finanziamento alle condizioni pattuite (cfr. Trib. Napoli Nord, 26/09/2023 n. 3853).
In definitiva, la polizza in commento non si atteggia quale condizione strumentale per accedere al prestito, non ponendosi il premio assicurativo in rapporto di sinallagmaticità con la concessione del credito (cfr. Trib. Potenza, 10/12/2024, n. 2014).
Ne consegue che non può essere invocata la struttura rimediale delineata dall'art. 125 bis, comma 7,
TUB, che prevede, con effetti contestualmente caducatori e sostitutivi, l'addebitabilità, in luogo delle originarie condizioni economiche, del tasso BOT.
9. La domanda monitoria risulta altresì fondata e provata relativamente alla porzione di credito derivante dall'apertura della linea di credito rotativo.
L'opposta ha, infatti, fornito la prova non solo del titolo negoziale e, dunque, della fonte del proprio diritto (doc. 5 fascicolo monitorio), ma anche del complessivo svolgimento del rapporto, inclusivo di tutte le singole ragioni di dare e avere intercorse nel tempo tra le parti, che hanno concorso alla formazione del saldo a debito di cui si intima il pagamento (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/02/2024,
n. 5478; Cass. Civ. I sez. 23/01/2023 n. 1892; Trib. Roma, 11/12/2024, n. 18922).
9 Il rapporto negoziale de quo, infatti, in ragione dell'utilizzo flessibile del credito rotativo, presenta – diversamente dal finanziamento, dal quale origina una obbligazione restitutoria fissa, sebbene frazionata nel tempo – un carattere dinamico ed è suscettibile di variegate vicende negoziali, segnate da una serie di prestazioni di segno contrario poste in essere tra le parti, che inevitabilmente condizionano l'entità del credito maturato alla fine del rapporto, sicché la prova del saldo negativo che la banca intende azionare è ricavabile solo ex post dalla serie completa e senza interruzioni di tutti gli estratti conto, dalla accensione del rapporto sino alla sua estinzione o passaggio in sofferenza.
Di fronte alla compiuta allegazione di parte opposta relativa alla quantificazione del credito ed ai criteri negoziali da cui origina, sarebbe stato onere dell'opponente muovere contestazioni specifiche e puntuali in ordine ai titoli ed alle annotazioni contabili, anche in merito alla asserita applicazione dell'incremento dello 0,40% del saldo mensile a titolo di premio per la copertura assicurativa.
A tanto, tuttavia, il debitore non ha provveduto, avendo invece formulato eccezioni inidonee a minare la validità delle condizioni contrattuali applicate e la misura degli importi ingiunti.
10. Alla luce delle considerazioni sovra esposte, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'opposta, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
L'opponente va, altresì, condannato al pagamento in favore dell'Erario di una sanzione pecuniaria per la mancata comparizione al procedimento di mediazione ex art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010, nella formulazione vigente ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3194/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 05/08/2022, dichiarandolo esecutivo;
2. Condanna l'opponente a rifondere alla opposta, in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge;
10 3. Pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese di CTU, liquidate in euro
1.630,32, oltre accessori come per legge;
4. Condanna l'opponente al versamento, all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 21/02/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Margherita Annunziata
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