Art. 5.
Agli ufficiali che, nell'anno di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, abbiano frequentato o si trovino a frequentare il corso superiore di Stato maggiore il vantaggio di carriera e' attribuito secondo quanto stabilito dall'annessa tabella n. 2.
Agli ufficiali che, nell'anno di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, abbiano frequentato o si trovino a frequentare il corso superiore di Stato maggiore il vantaggio di carriera e' attribuito secondo quanto stabilito dall'annessa tabella n. 2.