Articolo 5 della Legge 3 maggio 1971, n. 320
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 gennaio 1972
Art. 5.
Agli ufficiali che, nell'anno di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, abbiano frequentato o si trovino a frequentare il corso superiore di Stato maggiore il vantaggio di carriera e' attribuito secondo quanto stabilito dall'annessa tabella n. 2.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1972