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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1158/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 5/03/2025, ad ore 9,00, innanzi al got AU DA sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. SILVIA MORESCHINI, anche in sost. avv. ANDREA AGOSTINI, per parte convenuta opposta l'avv. ARNALDO SALVATORI,
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
- In via preliminare, rimettere la causa in istruttoria e quindi ammettere le istanze non accolte (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o la richiesta di informazioni ex art.213 c.p.c. all'INPS da parte del Giudice al fine di verificare la data di decorrenza nonché l'importo dell'assegno unico percepito dalla IG.ra
, comprensivo delle maggiorazioni per le caratteristiche dei componenti il nucleo familiare, tra Pt_1 cui la presenza di figli disabili, e di qualsiasi altro beneficio economico a cui attinge la IG.ra Pt_1 erogato dall'INPS (es. reddito di cittadinanza).
- Nel merito accogliere l'opposizione proposta dal IG. ed accertare che la IG.ra AR
non ha diritto a procedere esecutivamente, quindi dichiarare l'inefficacia del pignoramento Pt_1 mobiliare presso terzi pendente dinanzi al Tribunale di Fermo con R.G.n. 331/2024.
Sempre con vittoria di spese e competenze legali, oltre spese forfetarie, cnap e iva come per legge, del presente giudizio, nonché di quello incidentale conclusosi con l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue: rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta da nei confronti di AR Parte_3 relativa alla esecuzione mobiliare iscritta al n. 331/2024 Reg. . Tribunale di Fermo in quanto CP_1 infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza in favore di nei confronti del IGnor del credito di Euro Parte_3 AR 13.376,64, a titolo di mancato versamento dell'assegno di mantenimento da parte dell'opponente in favore dei figli minori e dal Dicembre 2020 al Marzo 2024, al netto Persona_1 Persona_2 degli acconti ricevuti a tale titolo come specificati nell'atto di precetto notificato, oltre ad interessi legali, alle spese di precetto e di esecuzione o, in subordine, nella diversa minor somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali, spese di precetto e spese di esecuzione, e dichiarare il diritto della IGnora ad agire in via esecutiva nei confronti Parte_3 del IGnor per l'assegnazione della somma accertata nel presente giudizio, in forza AR della Sentenza n. 436 del 26.11.2020, pubblicata il 5.12.2020, del Tribunale di Fermo, emessa a definizione della causa di separazione personale dei coniugi iscritta al n. 2461/2019 RG Tribunale di CP Fermo, e ordinare la prosecuzione dell'avviata procedura esecutiva presso terzi n. 331/2024 Reg. Tribunale di Fermo e revocare la sospensione della predetta esecuzione mobiliare disposta con
[...] Provvedimento del 22-23.07.2024 del Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Fermo;
rigettare in ogni caso tutte le domande ed eccezioni di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in tutti i casi con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 1 di 7 In via istruttoria: si contesta tutta l'avversa documentazione e si insiste nell'ammissione dei documenti prodotti e ci si oppone alle avverse istanze istruttorie per tutte le ragioni spiegate nella comparsa di costituzione e risposta nonché nelle memorie n. 2) e n. 3) ex art. 171 ter cpc.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano ai rispettivi atti, alle ore
9,10, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di conIGlio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU DA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1158/2024 promossa da:
AR C.F._1 con l'avv. SILVIA MORESCHINI e con l'avv. ANDREA AGOSTINI e con domicilio eletto presso i difensori
Email_1
Email_2
ATTORE OPPONENTE contro
, Parte_3 C.F._2 con l'avv. SALVATORI ARNALDO e domicilio eletto presso il difensore
Email_3
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata ha introdotto il merito di opposizione AR all'esecuzione ex art. 615/2 cpc depositata il 2.7.24 dinanzi al Giudice dell'esecuzione, presso il quale pende l'esecuzione mobiliare presso terzi iscritta da con il n. 331/24 Parte_3 R.G. – pignoramento avente ad oggetto i crediti da lui vantati nei confronti di Giada Srls e di Cassa (All.4) su precetto per complessivi € 14.237,90 (All.3). Controparte_2 fondato sulla sentenza n. 436/2020, pubblicata in data 5.12.20 dal Tribunale di Fermo, a definizione della causa di separazione dei coniugi e , iscritta con n. 2461/19 AR Pt_1 R.G. – deducendo che la IG.ra non aveva diritto di procedere esecutivamente in suo Pt_1 danno e formulando contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, accolta dal GE (All.5).
Ha esposto:
- che si era costituita chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e Parte_3
pagina 3 di 7 dell'opposizione proposta dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto (All.6);
- che il GE dott.ssa Maria Chiara Ascenzi aveva fissato udienza di comparizione delle parti per il giorno 22.7.24 (All.7) ed a scioglimento della riserva assunta all'esito di detta udienza, ritenendo sussistere “quei gravi motivi enucleati nel dettato normativo di cui all'art. 624, comma 1, c.p.c., essendo presente il fumus boni iuris, dato dalla visione prognostica della fondatezza dell'opposizione e il periculum in mora, dettato dal pregiudizio economico che l'opponente verrebbe a subire in caso di azione esecutiva ingiusta”, aveva sospeso l'esecuzione e fissato il perentorio termine di trenta giorni per incardinare il giudizio di merito (All.8, 9);
- che la convenuta opposta assume lui abbia corrisposto parzialmente e poi omesso completamente di corrispondere la somma stabilita dal Tribunale di Fermo nella sentenza di separazione n. 436/20 a titolo di mantenimento dei due figli minori, e Per_1 [...]
Per_2
- che ella, per determinare la somma asseritamente dovuta, fa riferimento alla somma di € 500,00 mensili, benché la sentenza di separazione effettui un distinguo sul quantum dovuto a seconda di quanto percepito dal IG. in busta paga e richiede pure rivalutazione AR annuale e interessi legali;
- che tuttavia la causa di separazione personale dei coniugi, instaurata giudizialmente dalla convenuta, è stata definita con la suindicata sentenza, recependo il Tribunale di Fermo le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti che nelle more sono addivenute ad un accordo e, nel determinare la somma dovuta dal IG. quale mantenimento ordinario dei due figli AR minori, si erano accordate per la somma di 400 € o 500 € a seconda dell'ammontare della busta paga del IG. operaio calzaturiero, che già all'epoca della separazione risentiva della AR crisi del settore, accentuata anche dalla situazione di emergenza derivante dal Covid, nei seguenti termini:
“5) Il IGnor verserà alla IGnora , a titolo di contributo al mantenimento dei AR Pt_1 due figli minori e la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), somma Per_1 Per_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Detta somma verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
6) Salvo quanto previsto al punto n. 5) disporre che, medio tempore, fino a che si protrarrà l'attuale stato di crisi che ha causato la decurtazione della busta paga del IG. (e così AR sin tanto che il medesimo sarà in cassa integrazione), il IGnor verserà alla IGnora AR
, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori e la Pt_1 Per_1 Per_2 somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Detta somma verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
In tal caso, atteso che alla contrazione di reddito corrisponde per il IG.
AR maggiore disponibilità di tempo libero dal lavoro, questi provvederà altresì ad accompagnare per due giorni a settimana il figlio ad effettuare le terapie riabilitative al Santo Stefano. Per_2 Quando il IG. non sarà più in regime di cassa integrazione, egli riprenderà a versare
AR a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori la complessiva somma di euro 500,00 (cinquecento/00), meglio indicata al punto n. 5). In tal caso il IG. non dovrà
AR più provvedere ad accompagnare il figlio ad effettuare le terapie riabilitative al Santo Per_2 Stefano per due giorni a settimana. Il IG. si impegna a comunicare immediatamente
AR e senza ritardo, e, in ogni caso, entro e non oltre sette giorni (anche a mezzo del proprio legale), la ripresa della propria attività lavorativa, con ogni relativa conseguenza in termini di mantenimento dei figli e di accompagnamento del minore . Per_2 7) “Resta inteso tra le parti che le somme indicate ai punti nn. 5 e nn. 6 sono comprensive degli assegni familiari che verranno percepiti e trattenuti per l'intero dal IG. .
AR
- che quindi lui stesso avrebbe dovuto continuare a percepire, come sempre fatto, gli assegni familiari, poi confluiti nell'Assegno Unico Universale, ricompresi nella somma dovuta a titolo di mantenimento, la quale appunto poteva variare da 400 a 500 € a seconda dell'ammontare della busta paga percepita dall'odierno opponente (cfr punto 6 della sentenza di separazione);
- che, nonostante l'accordo e come risulta dalle sue buste paga (All.10), egli ha percepito gli assegni familiari fino al mese di agosto 2021 in quanto la IG.ra , prima si è rifiutata di Pt_1
pagina 4 di 7 sottoscrivere al coniuge la dichiarazione di rinuncia alla loro percezione (All.11) poi, a partire dal gennaio 2022 ha percepito lei stessa l'assegno unico universale nel suo intero ammontare ed ha potuto beneficiare mensilmente di una somma addirittura maggiore rispetto a quella prevista dalla sentenza per il mantenimento dei figli minori;
- che, quindi, benché la sentenza di separazione prevedesse lui continuasse a percepire e trattenere per l'intero gli assegni familiari, questo è avvenuto solo fino al mese di agosto 2021 (le somme dovute per i mesi di luglio e agosto 2021 sono state ricevute da IG. a AR novembre 2021), in quanto successivamente il contributo economico, assegni familiari prima e dal 1° marzo 2022 Assegno Unico Universale, è stato percepito dalla IG.ra ; Pt_1
- che controparte ha determinato l'importo a precetto conteggiando indistintamente € 500,00 mensili, in spregio all'accordo tra le parti in base al quale l'importo poteva variare a seconda della situazione lavorativa del IG. sostenendo che quest'ultimo “non ha mai AR comunicato, neppure attraverso il suo legale, i periodi di CIG o di cessazione della CIG”;
- che la circostanza rilevante ai fini della determinazione della somma da versare mensilmente per il mantenimento dei figli è senz'altro la decurtazione della busta paga, quindi la contrazione di reddito, facilmente ricavabile dall'esame dell'importo netto percepito mensilmente che, come si specificherà meglio di seguito, nel 2021 è arrivato anche ad €122,00.
L'opponente inserisce poi una tabella di dati (ricavati dalle proprie buste paga e dai dati resi noti dall'INPS in ordine all'ammontare dell'Assegno Unico, con applicazione di rivalutazione) e conteggi in esito ai quali il totale mantenimento da lui dovuto per il periodo da dicembre 2020 a marzo 2024 è di € 19.461,84, mentre la IG.ra avrebbe percepito – comprendendo Pt_1 l'assegno unico - la maggior somma di € 23.263,34, sicché nulla le è dovuto.
Si è costituita per contrastare la avversa opposizione e chiederne il rigetto. Parte_3
Previa illustrazione delle condizioni dei figli e dell'inadempimento dell'opponente all'obbligazione, assunta in condizioni di separazione, di accompagnare due volte a settimana il figlio alle terapie ed all'obbligazione di contribuire al mantenimento dei figli, motivo per cui è stata depositata denuncia querela e pende processo penale, ha dedotto: Parte_3
- che il non versa più alcuna somma a titolo di alimenti in favore dei figli minori da AR Maggio 2022 e perciò da oltre due anni;
- che la somma complessiva versata a titolo di alimenti in favore dei figli, dal dicembre 2022 al marzo 2024, ammonta a complessivi € 8.107,64, esattamente quella indicata nell'atto di precetto, avendo controparte erroneamente computato in più anche l'importo di € 100,00 versata in data 1.12.20, antecedente la sentenza di separazione 5.12.20 e quindi non computabile, e sommato € 1,00 in più con riferimento ai bonifici di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 2022 e di febbraio, marzo e aprile 2023, come emerge anche dalla copia dei bonifici prodotti dalla difesa avversaria dai quali si evince che, per i predetti periodi, il AR ha pagato € 176,33 e non Euro 177, 33, come erroneamente indicato in atto di opposizione;
- che il ha pagato a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori da dicembre AR 2020 a marzo 2024 soltanto € 8.107,64 - la stessa difesa avversaria allega copia dei bonifici effettuati dal a titolo di pagamento del mantenimento dei figli minori, per la somma di AR
€ 8.107,64 - anziché la dovuta somma di € 21.484,28;
- che quindi l'esecuzione è stata avviata correttamente per il credito precettato di € 13.376,64 (Euro 21.484,28 – Euro 8.107,64) oltre ad interessi legali e spese legali;
- che difetta, pertanto, la prova documentale del corretto adempimento da parte dell'opponente;
- di contestare la non provata tesi avversaria secondo cui ella stessa avrebbe percepito da settembre 2021 a febbraio 2022 gli assegni familiari in luogo dell'opponente e poi dal marzo 2022 l'assegno unico universale, eccependo che proprio il legale di parte opponente con pec 19.5.22 (all.4), inviata a seguito di diffida di pagamento 22.4.22 del proprio difensore (all 5), non solo ha precisato che l'assegno di mantenimento passa da € 500,00 a € 400,00 soltanto quando il è in Cassa Integrazione, ma ha puntualizzato che il ha percepito AR AR gli assegni familiari fino a febbraio 2022;
pagina 5 di 7 - che lo screenshot prodotto ex adverso quale doc. 11 vorrebbe far apparire una situazione diversa, in netto contrasto con quanto lo stesso procuratore del ammette nella sua AR pec 19.5.22;
- che fu proprio il a dare il suo assenso alla percezione dell'assegno unico universale AR in favore della , considerandola l'avente diritto in quanto genitore collocatario dei Pt_1 minori e percettore di reddito di cittadinanza, tanto che a seguito di pec 26.05.22 del proprio difensore (all 6), il si era recato presso il sindacato a firmare la domanda in favore AR della;
Pt_1
- che in ogni caso il non ha mai richiesto alcuna modifica delle condizioni patrimoniali AR della separazione così come stabilite nella sentenza di separazione posta in esecuzione, non ha mai richiesto una modifica dell'assegno di mantenimento stabilito in favore dei figli minori, assegno che, pertanto, è tenuto a pagare integralmente, non potendo l'attore procedere a riduzioni unilaterali o a compensazioni di sorta, neppure con gli importi asseritamente percepiti dalla a titolo di assegno unico universale. Pt_1
In esito all'udienza di prima comparizione 9.1.25 il GI ha ammesso l'interrogatorio formale della IG.ra e delegato questo got a trattazione e decisione della causa. Pt_1
Espletato l'interrogatorio formale, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria e rinviata all'udienza 27.2.25 – poi rinviata per la concomitanza di prove orali delegate da altro magistrato in occasione dell'astensione dell'attività di udienza (“sciopero dei magistrati a difesa della costituzione”), proclamata dall'ANM per il 27.02.2025 alla data odierna – con termine intermedio per note.
*
L'opposizione è risulta infondata e va rigettata.
La documentazione prodotta da parte ha consentito di verificare, mediante conteggi AR aritmetici, che in effetti egli ha versato per il periodo da dicembre 2020 a marzo 2024 € 8.107,64 a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori a fronte dei dovuti € 21.484,28, calcolati sulla base della sentenza di separazione.
La tesi dell'opponente secondo cui l'importo del proprio contributo al mantenimento dei figli minori andrebbe diminuito in caso la propria busta paga sia di importo ridotto non appare condivisibile, posto che le conclusioni conformi, fatte proprie dal Tribunale della separazione, fanno esplicito ed esclusivo riferimento al diverso minor importo di € 400,00/m per il caso di cassa integrazione, il che non risulta essere avvenuto, né è stato dedotto da alcuno.
E' rimasta priva di sostegno probatorio pure la tesi dell'opponente secondo cui la IG.ra avrebbe percepito assegni famigliari per i mesi di gennaio e febbraio 2022. Pt_1 La stampa del cassetto previdenziale della IG.ra – documentazione di per se stessa Pt_1 incontestata, il che comporta la superfluità di ogni ulteriore ordine, invocato da parte opponente, di produzione documentale ad INPS - prova che ella abbia percepito invece integralmente l'assegno unico universale, ma va ricordato che ciò è avvenuto in quanto il IG. vi ha AR espressamente acconsentito, circostanza mai da questi contestata.
Come è noto, l'assegno unico universale ha sostituito integralmente gli assegni familiari e, nel presente caso di affidamento condiviso, l'assegno spetterebbe in pari misura ad entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra le parti.
Se dunque il IG. – nonostante il tenore letterale della sentenza di separazione e AR senza chiedere al Tribunale alcuna modifica delle condizioni di separazione, vista l'intervenuta eliminazione degli assegni famigliari - ha acconsentito a che la moglie percepisse l'assegno unico per intero, occorre necessariamente concluderne che egli abbia rinunciato a percepirlo, per intero e/o per la sua quota, per il periodo da marzo 2022 in poi, senza possibilità di eccepirlo in compensazione rispetto al maggior credito ora maturato dalla moglie.
pagina 6 di 7 Mette conto rammentare che, seppure la parte obbligata a contribuire al mantenimento dei figli minori non è legittimata ad autoridursi l'importo stabilito in sentenza/omologa di separazione, nulla osta a che la parte rinunci a quanto in sentenza/omologa si afferma continui a percepire.
Occorre quindi ritenere fondato ed esattamente calcolato il credito vantato dalla IG.ra Pt_1 in precetto e rigettare l'opposizione proposta da AR
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da e per l'effetto conferma il AR diritto di di procedere esecutivamente contro sulla base Parte_3 AR del titolo esecutivo e del precetto notificatigli in data 12.4.24 e dell'atto di pignoramento presso terzi notificatogli il 17.5.24;
2) condanna a rimborsare a le spese di lite, che si AR Parte_3 liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,22 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 5 marzo 2025
Il got avv. AU DA
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 5/03/2025, ad ore 9,00, innanzi al got AU DA sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. SILVIA MORESCHINI, anche in sost. avv. ANDREA AGOSTINI, per parte convenuta opposta l'avv. ARNALDO SALVATORI,
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
- In via preliminare, rimettere la causa in istruttoria e quindi ammettere le istanze non accolte (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o la richiesta di informazioni ex art.213 c.p.c. all'INPS da parte del Giudice al fine di verificare la data di decorrenza nonché l'importo dell'assegno unico percepito dalla IG.ra
, comprensivo delle maggiorazioni per le caratteristiche dei componenti il nucleo familiare, tra Pt_1 cui la presenza di figli disabili, e di qualsiasi altro beneficio economico a cui attinge la IG.ra Pt_1 erogato dall'INPS (es. reddito di cittadinanza).
- Nel merito accogliere l'opposizione proposta dal IG. ed accertare che la IG.ra AR
non ha diritto a procedere esecutivamente, quindi dichiarare l'inefficacia del pignoramento Pt_1 mobiliare presso terzi pendente dinanzi al Tribunale di Fermo con R.G.n. 331/2024.
Sempre con vittoria di spese e competenze legali, oltre spese forfetarie, cnap e iva come per legge, del presente giudizio, nonché di quello incidentale conclusosi con l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue: rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta da nei confronti di AR Parte_3 relativa alla esecuzione mobiliare iscritta al n. 331/2024 Reg. . Tribunale di Fermo in quanto CP_1 infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza in favore di nei confronti del IGnor del credito di Euro Parte_3 AR 13.376,64, a titolo di mancato versamento dell'assegno di mantenimento da parte dell'opponente in favore dei figli minori e dal Dicembre 2020 al Marzo 2024, al netto Persona_1 Persona_2 degli acconti ricevuti a tale titolo come specificati nell'atto di precetto notificato, oltre ad interessi legali, alle spese di precetto e di esecuzione o, in subordine, nella diversa minor somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali, spese di precetto e spese di esecuzione, e dichiarare il diritto della IGnora ad agire in via esecutiva nei confronti Parte_3 del IGnor per l'assegnazione della somma accertata nel presente giudizio, in forza AR della Sentenza n. 436 del 26.11.2020, pubblicata il 5.12.2020, del Tribunale di Fermo, emessa a definizione della causa di separazione personale dei coniugi iscritta al n. 2461/2019 RG Tribunale di CP Fermo, e ordinare la prosecuzione dell'avviata procedura esecutiva presso terzi n. 331/2024 Reg. Tribunale di Fermo e revocare la sospensione della predetta esecuzione mobiliare disposta con
[...] Provvedimento del 22-23.07.2024 del Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Fermo;
rigettare in ogni caso tutte le domande ed eccezioni di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in tutti i casi con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 1 di 7 In via istruttoria: si contesta tutta l'avversa documentazione e si insiste nell'ammissione dei documenti prodotti e ci si oppone alle avverse istanze istruttorie per tutte le ragioni spiegate nella comparsa di costituzione e risposta nonché nelle memorie n. 2) e n. 3) ex art. 171 ter cpc.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano ai rispettivi atti, alle ore
9,10, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di conIGlio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU DA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1158/2024 promossa da:
AR C.F._1 con l'avv. SILVIA MORESCHINI e con l'avv. ANDREA AGOSTINI e con domicilio eletto presso i difensori
Email_1
Email_2
ATTORE OPPONENTE contro
, Parte_3 C.F._2 con l'avv. SALVATORI ARNALDO e domicilio eletto presso il difensore
Email_3
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata ha introdotto il merito di opposizione AR all'esecuzione ex art. 615/2 cpc depositata il 2.7.24 dinanzi al Giudice dell'esecuzione, presso il quale pende l'esecuzione mobiliare presso terzi iscritta da con il n. 331/24 Parte_3 R.G. – pignoramento avente ad oggetto i crediti da lui vantati nei confronti di Giada Srls e di Cassa (All.4) su precetto per complessivi € 14.237,90 (All.3). Controparte_2 fondato sulla sentenza n. 436/2020, pubblicata in data 5.12.20 dal Tribunale di Fermo, a definizione della causa di separazione dei coniugi e , iscritta con n. 2461/19 AR Pt_1 R.G. – deducendo che la IG.ra non aveva diritto di procedere esecutivamente in suo Pt_1 danno e formulando contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, accolta dal GE (All.5).
Ha esposto:
- che si era costituita chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e Parte_3
pagina 3 di 7 dell'opposizione proposta dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto (All.6);
- che il GE dott.ssa Maria Chiara Ascenzi aveva fissato udienza di comparizione delle parti per il giorno 22.7.24 (All.7) ed a scioglimento della riserva assunta all'esito di detta udienza, ritenendo sussistere “quei gravi motivi enucleati nel dettato normativo di cui all'art. 624, comma 1, c.p.c., essendo presente il fumus boni iuris, dato dalla visione prognostica della fondatezza dell'opposizione e il periculum in mora, dettato dal pregiudizio economico che l'opponente verrebbe a subire in caso di azione esecutiva ingiusta”, aveva sospeso l'esecuzione e fissato il perentorio termine di trenta giorni per incardinare il giudizio di merito (All.8, 9);
- che la convenuta opposta assume lui abbia corrisposto parzialmente e poi omesso completamente di corrispondere la somma stabilita dal Tribunale di Fermo nella sentenza di separazione n. 436/20 a titolo di mantenimento dei due figli minori, e Per_1 [...]
Per_2
- che ella, per determinare la somma asseritamente dovuta, fa riferimento alla somma di € 500,00 mensili, benché la sentenza di separazione effettui un distinguo sul quantum dovuto a seconda di quanto percepito dal IG. in busta paga e richiede pure rivalutazione AR annuale e interessi legali;
- che tuttavia la causa di separazione personale dei coniugi, instaurata giudizialmente dalla convenuta, è stata definita con la suindicata sentenza, recependo il Tribunale di Fermo le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti che nelle more sono addivenute ad un accordo e, nel determinare la somma dovuta dal IG. quale mantenimento ordinario dei due figli AR minori, si erano accordate per la somma di 400 € o 500 € a seconda dell'ammontare della busta paga del IG. operaio calzaturiero, che già all'epoca della separazione risentiva della AR crisi del settore, accentuata anche dalla situazione di emergenza derivante dal Covid, nei seguenti termini:
“5) Il IGnor verserà alla IGnora , a titolo di contributo al mantenimento dei AR Pt_1 due figli minori e la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), somma Per_1 Per_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Detta somma verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
6) Salvo quanto previsto al punto n. 5) disporre che, medio tempore, fino a che si protrarrà l'attuale stato di crisi che ha causato la decurtazione della busta paga del IG. (e così AR sin tanto che il medesimo sarà in cassa integrazione), il IGnor verserà alla IGnora AR
, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori e la Pt_1 Per_1 Per_2 somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Detta somma verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
In tal caso, atteso che alla contrazione di reddito corrisponde per il IG.
AR maggiore disponibilità di tempo libero dal lavoro, questi provvederà altresì ad accompagnare per due giorni a settimana il figlio ad effettuare le terapie riabilitative al Santo Stefano. Per_2 Quando il IG. non sarà più in regime di cassa integrazione, egli riprenderà a versare
AR a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori la complessiva somma di euro 500,00 (cinquecento/00), meglio indicata al punto n. 5). In tal caso il IG. non dovrà
AR più provvedere ad accompagnare il figlio ad effettuare le terapie riabilitative al Santo Per_2 Stefano per due giorni a settimana. Il IG. si impegna a comunicare immediatamente
AR e senza ritardo, e, in ogni caso, entro e non oltre sette giorni (anche a mezzo del proprio legale), la ripresa della propria attività lavorativa, con ogni relativa conseguenza in termini di mantenimento dei figli e di accompagnamento del minore . Per_2 7) “Resta inteso tra le parti che le somme indicate ai punti nn. 5 e nn. 6 sono comprensive degli assegni familiari che verranno percepiti e trattenuti per l'intero dal IG. .
AR
- che quindi lui stesso avrebbe dovuto continuare a percepire, come sempre fatto, gli assegni familiari, poi confluiti nell'Assegno Unico Universale, ricompresi nella somma dovuta a titolo di mantenimento, la quale appunto poteva variare da 400 a 500 € a seconda dell'ammontare della busta paga percepita dall'odierno opponente (cfr punto 6 della sentenza di separazione);
- che, nonostante l'accordo e come risulta dalle sue buste paga (All.10), egli ha percepito gli assegni familiari fino al mese di agosto 2021 in quanto la IG.ra , prima si è rifiutata di Pt_1
pagina 4 di 7 sottoscrivere al coniuge la dichiarazione di rinuncia alla loro percezione (All.11) poi, a partire dal gennaio 2022 ha percepito lei stessa l'assegno unico universale nel suo intero ammontare ed ha potuto beneficiare mensilmente di una somma addirittura maggiore rispetto a quella prevista dalla sentenza per il mantenimento dei figli minori;
- che, quindi, benché la sentenza di separazione prevedesse lui continuasse a percepire e trattenere per l'intero gli assegni familiari, questo è avvenuto solo fino al mese di agosto 2021 (le somme dovute per i mesi di luglio e agosto 2021 sono state ricevute da IG. a AR novembre 2021), in quanto successivamente il contributo economico, assegni familiari prima e dal 1° marzo 2022 Assegno Unico Universale, è stato percepito dalla IG.ra ; Pt_1
- che controparte ha determinato l'importo a precetto conteggiando indistintamente € 500,00 mensili, in spregio all'accordo tra le parti in base al quale l'importo poteva variare a seconda della situazione lavorativa del IG. sostenendo che quest'ultimo “non ha mai AR comunicato, neppure attraverso il suo legale, i periodi di CIG o di cessazione della CIG”;
- che la circostanza rilevante ai fini della determinazione della somma da versare mensilmente per il mantenimento dei figli è senz'altro la decurtazione della busta paga, quindi la contrazione di reddito, facilmente ricavabile dall'esame dell'importo netto percepito mensilmente che, come si specificherà meglio di seguito, nel 2021 è arrivato anche ad €122,00.
L'opponente inserisce poi una tabella di dati (ricavati dalle proprie buste paga e dai dati resi noti dall'INPS in ordine all'ammontare dell'Assegno Unico, con applicazione di rivalutazione) e conteggi in esito ai quali il totale mantenimento da lui dovuto per il periodo da dicembre 2020 a marzo 2024 è di € 19.461,84, mentre la IG.ra avrebbe percepito – comprendendo Pt_1 l'assegno unico - la maggior somma di € 23.263,34, sicché nulla le è dovuto.
Si è costituita per contrastare la avversa opposizione e chiederne il rigetto. Parte_3
Previa illustrazione delle condizioni dei figli e dell'inadempimento dell'opponente all'obbligazione, assunta in condizioni di separazione, di accompagnare due volte a settimana il figlio alle terapie ed all'obbligazione di contribuire al mantenimento dei figli, motivo per cui è stata depositata denuncia querela e pende processo penale, ha dedotto: Parte_3
- che il non versa più alcuna somma a titolo di alimenti in favore dei figli minori da AR Maggio 2022 e perciò da oltre due anni;
- che la somma complessiva versata a titolo di alimenti in favore dei figli, dal dicembre 2022 al marzo 2024, ammonta a complessivi € 8.107,64, esattamente quella indicata nell'atto di precetto, avendo controparte erroneamente computato in più anche l'importo di € 100,00 versata in data 1.12.20, antecedente la sentenza di separazione 5.12.20 e quindi non computabile, e sommato € 1,00 in più con riferimento ai bonifici di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 2022 e di febbraio, marzo e aprile 2023, come emerge anche dalla copia dei bonifici prodotti dalla difesa avversaria dai quali si evince che, per i predetti periodi, il AR ha pagato € 176,33 e non Euro 177, 33, come erroneamente indicato in atto di opposizione;
- che il ha pagato a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori da dicembre AR 2020 a marzo 2024 soltanto € 8.107,64 - la stessa difesa avversaria allega copia dei bonifici effettuati dal a titolo di pagamento del mantenimento dei figli minori, per la somma di AR
€ 8.107,64 - anziché la dovuta somma di € 21.484,28;
- che quindi l'esecuzione è stata avviata correttamente per il credito precettato di € 13.376,64 (Euro 21.484,28 – Euro 8.107,64) oltre ad interessi legali e spese legali;
- che difetta, pertanto, la prova documentale del corretto adempimento da parte dell'opponente;
- di contestare la non provata tesi avversaria secondo cui ella stessa avrebbe percepito da settembre 2021 a febbraio 2022 gli assegni familiari in luogo dell'opponente e poi dal marzo 2022 l'assegno unico universale, eccependo che proprio il legale di parte opponente con pec 19.5.22 (all.4), inviata a seguito di diffida di pagamento 22.4.22 del proprio difensore (all 5), non solo ha precisato che l'assegno di mantenimento passa da € 500,00 a € 400,00 soltanto quando il è in Cassa Integrazione, ma ha puntualizzato che il ha percepito AR AR gli assegni familiari fino a febbraio 2022;
pagina 5 di 7 - che lo screenshot prodotto ex adverso quale doc. 11 vorrebbe far apparire una situazione diversa, in netto contrasto con quanto lo stesso procuratore del ammette nella sua AR pec 19.5.22;
- che fu proprio il a dare il suo assenso alla percezione dell'assegno unico universale AR in favore della , considerandola l'avente diritto in quanto genitore collocatario dei Pt_1 minori e percettore di reddito di cittadinanza, tanto che a seguito di pec 26.05.22 del proprio difensore (all 6), il si era recato presso il sindacato a firmare la domanda in favore AR della;
Pt_1
- che in ogni caso il non ha mai richiesto alcuna modifica delle condizioni patrimoniali AR della separazione così come stabilite nella sentenza di separazione posta in esecuzione, non ha mai richiesto una modifica dell'assegno di mantenimento stabilito in favore dei figli minori, assegno che, pertanto, è tenuto a pagare integralmente, non potendo l'attore procedere a riduzioni unilaterali o a compensazioni di sorta, neppure con gli importi asseritamente percepiti dalla a titolo di assegno unico universale. Pt_1
In esito all'udienza di prima comparizione 9.1.25 il GI ha ammesso l'interrogatorio formale della IG.ra e delegato questo got a trattazione e decisione della causa. Pt_1
Espletato l'interrogatorio formale, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria e rinviata all'udienza 27.2.25 – poi rinviata per la concomitanza di prove orali delegate da altro magistrato in occasione dell'astensione dell'attività di udienza (“sciopero dei magistrati a difesa della costituzione”), proclamata dall'ANM per il 27.02.2025 alla data odierna – con termine intermedio per note.
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L'opposizione è risulta infondata e va rigettata.
La documentazione prodotta da parte ha consentito di verificare, mediante conteggi AR aritmetici, che in effetti egli ha versato per il periodo da dicembre 2020 a marzo 2024 € 8.107,64 a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori a fronte dei dovuti € 21.484,28, calcolati sulla base della sentenza di separazione.
La tesi dell'opponente secondo cui l'importo del proprio contributo al mantenimento dei figli minori andrebbe diminuito in caso la propria busta paga sia di importo ridotto non appare condivisibile, posto che le conclusioni conformi, fatte proprie dal Tribunale della separazione, fanno esplicito ed esclusivo riferimento al diverso minor importo di € 400,00/m per il caso di cassa integrazione, il che non risulta essere avvenuto, né è stato dedotto da alcuno.
E' rimasta priva di sostegno probatorio pure la tesi dell'opponente secondo cui la IG.ra avrebbe percepito assegni famigliari per i mesi di gennaio e febbraio 2022. Pt_1 La stampa del cassetto previdenziale della IG.ra – documentazione di per se stessa Pt_1 incontestata, il che comporta la superfluità di ogni ulteriore ordine, invocato da parte opponente, di produzione documentale ad INPS - prova che ella abbia percepito invece integralmente l'assegno unico universale, ma va ricordato che ciò è avvenuto in quanto il IG. vi ha AR espressamente acconsentito, circostanza mai da questi contestata.
Come è noto, l'assegno unico universale ha sostituito integralmente gli assegni familiari e, nel presente caso di affidamento condiviso, l'assegno spetterebbe in pari misura ad entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra le parti.
Se dunque il IG. – nonostante il tenore letterale della sentenza di separazione e AR senza chiedere al Tribunale alcuna modifica delle condizioni di separazione, vista l'intervenuta eliminazione degli assegni famigliari - ha acconsentito a che la moglie percepisse l'assegno unico per intero, occorre necessariamente concluderne che egli abbia rinunciato a percepirlo, per intero e/o per la sua quota, per il periodo da marzo 2022 in poi, senza possibilità di eccepirlo in compensazione rispetto al maggior credito ora maturato dalla moglie.
pagina 6 di 7 Mette conto rammentare che, seppure la parte obbligata a contribuire al mantenimento dei figli minori non è legittimata ad autoridursi l'importo stabilito in sentenza/omologa di separazione, nulla osta a che la parte rinunci a quanto in sentenza/omologa si afferma continui a percepire.
Occorre quindi ritenere fondato ed esattamente calcolato il credito vantato dalla IG.ra Pt_1 in precetto e rigettare l'opposizione proposta da AR
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da e per l'effetto conferma il AR diritto di di procedere esecutivamente contro sulla base Parte_3 AR del titolo esecutivo e del precetto notificatigli in data 12.4.24 e dell'atto di pignoramento presso terzi notificatogli il 17.5.24;
2) condanna a rimborsare a le spese di lite, che si AR Parte_3 liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,22 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 5 marzo 2025
Il got avv. AU DA
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