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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/05/2025, n. 4021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4021 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. 14523/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 17/04/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 12/09/1991 a ROMANIA
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]61 MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) CP_1
Nata il 02/12/1990 in EGITTO
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]61 MILANO
con i seguenti figli: nato il [...] riconosciuto da entrambi i genitori rappresentato ER in giudizio dal curatore speciale Avv. Francesco Bellman
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
e sono genitori non coniugati del piccolo Parte_1 CP_1 ER nato il [...] e riconosciuto da entrambi i genitori.
La convivenza tra le parti è cessata nel giugno 2023.
Con ricorso depositato in data 17.04.2024 e iscritto a ruolo in data ha chiesto Parte_1 la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento.
La donna, in particolare, ha rappresentato una situazione di serio pregiudizio per sé e per il figlio minore dovuta alle condotte serbate dall'ex compagno, pluri pregiudicato e dedito all'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Con decreto del 10.05.2025 è stata fissata l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc.
Nelle more del decorso dei termini, parte attrice ha depositato ricorso d'urgenza ex art. 473 bis. 69 cpc con richiesta di emissione di ordini di protezione.
Il giudice, ritenuto necessario integrare il contraddittorio ha fissato udienza ex art. 473 bis. 71 cpc per il giorno 12.06.2025.
Parte convenuta è comparsa personalmente senza l'assistenza di un difensore.
All'esito dell'udienza il giudice ha così provveduto: rilevato che le allegazioni effettuate da parte attrice nel ricorso d'urgenza sono state oggi confermate in udienza dalla donna che, pur apprezzabilmente riconoscendo l'importanza della presenza paterna nella vita del minore, ha dettagliato condotte di inadeguatezza dell'ex compagno ad assumere un consapevole ruolo genitoriale (omissione di ogni forma di mantenimento, consumo di sostanze alcoliche), rappresentando come l'uomo -nella ferma convinzione di poter esercitare un controllo assoluto sul figlio minore - impone tempi e modalità della frequentazione reagendo agli eventuali dinieghi opposti dalla madre, giustificati da esigenze di lavoro, con innumerevoli telefonate all'ex compagna e ai nonni materni, fino al cedimento degli stessi;
osservato che il convenuto, comparso personalmente senza l'assistenza di un difensore, ha reso dichiarazioni che di fatto confermano quanto allegato dall'ex compagna, dimostrando per fatti concludenti da un lato di non accettare la fine della relazione (finita ormai da 1 anno con la cessazione della convivenza) dall'altro di essere acciecato dalla convinzione che la donna e i suoi genitori vogliano escluderlo dalla vita del figlio, che considera “suo” e rispetto al quale ritiene di non poter riconoscere limitazioni etero imposte, arrivando ad affermare “ io te lo giuro che io Pt_1 ve lo levo, piuttosto che lasciarlo a voi lo mando in Comunità”. L'uomo, invero, è parso affettivamente legato a , ma allo stato incapace di riconoscerlo come entità distinta da sé che ER deve essere rispettata, così come l'ex compagna, nella sua individualità rilevato che la convivenza è cessata da tempo (1 anno) e non sono state allegate e documentate condotte di violenza fisica ovvero di appostamenti sotto casa, sul luogo di lavoro e più in genarle condotte tali da ingenerare nella donna il timore di pericolo concreto e attuate per la propria incolumità e per quella del figlio minore ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di ordine di protezione nel contenuto minimo di ordine di immediata cessazione delle condotte pregiudizievoli ritenuto inoltre assolutamente necessario nominare sin d'ora in favore del figlio minore della coppia
nato il [...] un curatore speciale ER ritenuto infine di dover incaricare i SS del comune di Milano dell'immediata presa in carico del nucleo famigliare composto da residente a [...]
n. 61 (madre), residente a [...] (padre) e CP_1 [...] nato il [...]1 (figlio minore ) residente a [...] Via Giancarlo Sismondi n. 61 dell'immediata presa in carico del nucleo famigliare, incaricandoli sin d'ora di:
1.efefttuare approfonditi colloqui conoscitivi con le parti e con i famigliari con le stesse stabilmente conviventi
2.acquisire informazioni dalle insegnanti dell'asilo e dal pediatra del minore
3.inviare senza ritardo il padre al NOA per la valutazione di competenza e l'eventuale presa in carico
4.regolamnetare, sentiti i genitori e il curatore speciale, le frequentazioni tra e il padre ER secondo tempi e modalità ritenute rispondenti all'esclusivo benessere psicofisico del minore, incontri che in ogni caso dovranno avvenite alla presenza di un educatore (educativa domiciliare e/o territoriale)
PQM
Visti gli artt. 473 bis. 69 e ss cpc ORDINA
A nato ad [...] il [...] di cessare immediatamente ogni Persona_2 condotta persecutoria e/o minacciosa operata con qualsiasi mezzo anche telefonico nei confronti di ata a Fagaras (Romania) il 12.09.1991 e residente a [...]
61 ORDINA che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio dei Carabinieri Stazione di Milano Porta Monforte che, con facoltà di subdelega, provvederanno a notificare il presente provvedimento all'intimato
Parte_3 In anni 1 la durata dell'ordine di protezione Visto l'art. 473 bis. 8 cpc NOMINA
In favore del figlio minore della coppia nato il [...]1 Parte_2 un curatore speciale individuato nell'Avv. Francesco BELLMAN assegnando allo stesso termine fino al 10.07.2024 per depositare agli atti del procedimento principale N. 14523/2024 breve memoria di costituzione nell'interesse del minore
Per_3
i SS del comune di Milano dell'immediata presa in carico del nucleo famigliare composto da
[...] residente a [...] (madre), Parte_1 CP_1 residente a [...] (padre) e Parte_2 nato il [...]1 (figlio minore ) residente a [...] dell'immediata presa in carico del nucleo famigliare, incaricandoli sin d'ora di:
1.efefttuare approfonditi colloqui conoscitivi con le parti e con i famigliari con le stesse stabilmente conviventi
2.acquisire informazioni dalle insegnanti dell'asilo e dal pediatra del minore
3.inviare senza ritardo il padre al NOA per la valutazione di competenza e l'eventuale presa in carico
4.regolamnetare, sentiti i genitori e il curatore speciale, le frequentazioni tra e il padre ER secondo tempi e modalità ritenute rispondenti all'esclusivo benessere psicofisico del minore, incontri che in ogni caso dovranno avvenite alla presenza di un educatore (educativa domiciliare e/o territoriale)
ASSEGNA
Ai SS termine fino al 30.09.2024 per trasmettere una relazione di aggiornamento
CONFERMA L'udienza del 15.10.2024 ore 12.30 per la trattazione del procedimento principale MANDA
La cancelleria per l'acquisizione dalla Procura ordinaria presso il Tribunale di Milano degli atti non coperti da segreto istruttorio di eventuali procedimenti penali pendenti nei confronti di Per_2 nato ad [...] il [...]
[...] All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 6.11.2024, presenti le parti personalmente, i difensori e il curatore speciale dei SS, è stata esaminata la relazione trasmessa dai SS del Comune di
Milano.
Entrambe le parti sono state sentite separatamente.
In particolare, parte attrice ha riferito di essere stata costretta anche dopo l'emissione dell'ordine di protezione a bloccare l'utenza dell'ex compagno a causa delle continue telefonate e messaggi ricevuti, con i quali l'uomo le chiedeva insistentemente dove fosse accusandola di frequentare altri uomini.
All'esito il giudice delegato ha formulato la seguente proposta si fini dell'adozione die provvedimenti temporanei:
1.Affido super esclusivo di alla mamma ER
2. limitazione di entrambi i genitori con riferimento alla regolamentazione delle frequentazioni padre/figlio che dovranno avvenire in modalità osservata e protetta evitando ogni forma di contatto tra i genitori
3. valutazione psico diagnostica di entrambi i genitori e avvio dei supporti ritenuti, all'esito necessari Cont (supporto psicologico o presa in carico
4. avvio del supporto alla genitorialità (con incontri disgiunti) in favore dei genitori
5. invio del padre al SERD per la valutazione di competenza in ordine alla sussistenza di problematiche connesse all'uso di stupefacenti e l'eventuale presa in carico
6. sostegno al padre nel processo di autonomizzazione abitativa e lavorativa
7. determinazione del contributo paterno al mantenimento del m minore nella misura di € 100,00 mensili
Il curatore speciale e i difensori delle parti hanno aderito alla proposta.
Invitati ad interloquire sul punto, i difensori hanno chiesto di poter differire la discussione e la decisione in ordine alle istanze istruttorie formulate in atti all'esito degli approfondimenti disposti e delle valutazioni delegate ai SS.
Il giudice delegato ha provveduto, in via temporanea ed urgente, in conformità alla proposta formulata ed accettata dalle parti.
All'udienza del 07.05.2025 sono state esaminate nel contraddittorio delle parti le relazioni di aggiornamento richieste ai SS.
All'esito i difensori delle parti hanno rinunciato alle istanze istruttorie e hanno chiesto di poter precisare le conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 cpc.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione e dato atto della rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 cpc ha invitato i difensori a precisare le proprie conclusioni.
I difensori, quindi, hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo la conferma della cornice giuridica adottata con i provvedimenti temporanei ed urgenti
All'esito il giudice delegato ha rimesso in decisione la causa, che è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14.05.2025 ******* ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e condivise dal curatore speciale meritano integrale accoglimento in quanto coerenti con gli esiti degli approfondimenti delegati ai SS e funzionali alla tutela del primario interesse del piccolo . ER
Deve invero rilevarsi che dalla lettura delle relazioni di aggiornamento trasmesse dai SS incaricati dal Tribunale, emerge con evidenza come nonostante il complesso vissuto che l'ha Parte_1 legata al convenuto e le fragilità manifestate in una fase iniziale del procedimento (peraltro compatibili con la storia di coppia, la personalità delle parti e la giovane età della donna) ha saputo affidarsi agli operatori dei Servizi sciali con i quali ha collaborato in maniera seria e fattiva e, anche grazie all'importantissimo supporto della famiglia d'origine, ha saputo affrancarsi in maniera via via più netta dalle dinamiche tossiche che caratterizzavano la relazione con il convenuto, confermando all'esito del procedimento di essere il genitore di sicuro riferimento per , capace di sintonizzarsi ER in maniera adeguata sulle necessità materiali ed emotive del figlio minore.
prtroppo, ad oggi non è ancora riuscito ad effettuare alcun cambia mento che legittimi CP_1 il tribunale, nell'esclusivo interesse di , a modificare la valutazione di inidoneità all'assunzione ER di un consapevole ruolo genitoriale.
Invero il giovane uomo, al contrario dell'ex compagna, non si è in alcun modo affrancato dall'investimento emotivo effettuato sulla relazione con l'odierna parte attrice, nei confronti della quale continua a manifestare un'attenzione ossessiva fortemente preoccupante.
Anche nelle ultime relazioni trasmesse dai SS (risalenti all'aprile 2025), infatti, vengono riferiti plurimi tentativi di contatto telefonico (anche per il tramite di numeri sconosciuti e di interposte persone) effettuate dal convenuto (e ammessi dallo stesso), ripetute occasioni di “casuali” compresenze sul territorio, continue richieste anche agli operatori dei SS che evidenziano espressamente come l'uomo – benché certamente affettivamente legato al figlio minore - non paia autenticamente focalizzato e interessato al piccolo ma in qualche modo lo utilizzi per arrivare ER alla madre.
A ciò deve aggiungersi il preoccupante uso (quotidiano) di alcol e stupefacenti da parte del giovane che pare versare in uno stato depressivo che cerca di affrontare mediante il ricorso all'utilizzo delle sostanze citate.
Alla luce di tutto quanto esposto, in accoglimento delle concordi richieste delle parti e del curatore speciale devono essere confermati i provvedimenti già assunti dal giudice delegato in via temporanea ed urgente, come dettagliati in dispositivo
Con riferimento al mantenimento della prole
Le intese economiche raggiunte dalle parti, che hanno concordemente richiesto la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti, devono ritenersi adeguate alla situazione economico reddituale delle stesse, così come emersa in atti
Con riferimento alle spese di lite
Le spese di lite, atteso l'accordo raggiunto, devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: CP_1
1.conferma l'affido del figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla mamma, ER presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2.conferma la limitazione di entrambi i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla regolamentazione delle frequentazioni padre/figlio che dovranno avvenire in modalità osservata e protetta evitando ogni forma di contatto tra i genitori, tenuto conto dell'avvio e dell'andamento dei supporti prescritti per il padre
3.incarica i SS del Comune di Milano, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, di:
-avviare il padre al CPS per le valutazioni di competenza e l'eventuale presa in carico
--curare l'invio del padre al al fine di intraprendere un serio percorso trattamentale per CP_3 la dipendenza da alcol e stupefacenti
-supportare fattivamente il padre nel processo di autonomizzazione abitativa e lavorativa
3.conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di €
100,00 mensili
4. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5.Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
6.Compensa le spese di lite
Si comunichi anche
-ai SS del comune di Milano
- alla Procura Ordinaria presso il Tribunale di Milano proc pen N. 16811/2024 RGNR (PM Dott.ssa
Rossella Incardona)
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Laura Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 17/04/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 12/09/1991 a ROMANIA
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]61 MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) CP_1
Nata il 02/12/1990 in EGITTO
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]61 MILANO
con i seguenti figli: nato il [...] riconosciuto da entrambi i genitori rappresentato ER in giudizio dal curatore speciale Avv. Francesco Bellman
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
e sono genitori non coniugati del piccolo Parte_1 CP_1 ER nato il [...] e riconosciuto da entrambi i genitori.
La convivenza tra le parti è cessata nel giugno 2023.
Con ricorso depositato in data 17.04.2024 e iscritto a ruolo in data ha chiesto Parte_1 la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento.
La donna, in particolare, ha rappresentato una situazione di serio pregiudizio per sé e per il figlio minore dovuta alle condotte serbate dall'ex compagno, pluri pregiudicato e dedito all'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Con decreto del 10.05.2025 è stata fissata l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc.
Nelle more del decorso dei termini, parte attrice ha depositato ricorso d'urgenza ex art. 473 bis. 69 cpc con richiesta di emissione di ordini di protezione.
Il giudice, ritenuto necessario integrare il contraddittorio ha fissato udienza ex art. 473 bis. 71 cpc per il giorno 12.06.2025.
Parte convenuta è comparsa personalmente senza l'assistenza di un difensore.
All'esito dell'udienza il giudice ha così provveduto: rilevato che le allegazioni effettuate da parte attrice nel ricorso d'urgenza sono state oggi confermate in udienza dalla donna che, pur apprezzabilmente riconoscendo l'importanza della presenza paterna nella vita del minore, ha dettagliato condotte di inadeguatezza dell'ex compagno ad assumere un consapevole ruolo genitoriale (omissione di ogni forma di mantenimento, consumo di sostanze alcoliche), rappresentando come l'uomo -nella ferma convinzione di poter esercitare un controllo assoluto sul figlio minore - impone tempi e modalità della frequentazione reagendo agli eventuali dinieghi opposti dalla madre, giustificati da esigenze di lavoro, con innumerevoli telefonate all'ex compagna e ai nonni materni, fino al cedimento degli stessi;
osservato che il convenuto, comparso personalmente senza l'assistenza di un difensore, ha reso dichiarazioni che di fatto confermano quanto allegato dall'ex compagna, dimostrando per fatti concludenti da un lato di non accettare la fine della relazione (finita ormai da 1 anno con la cessazione della convivenza) dall'altro di essere acciecato dalla convinzione che la donna e i suoi genitori vogliano escluderlo dalla vita del figlio, che considera “suo” e rispetto al quale ritiene di non poter riconoscere limitazioni etero imposte, arrivando ad affermare “ io te lo giuro che io Pt_1 ve lo levo, piuttosto che lasciarlo a voi lo mando in Comunità”. L'uomo, invero, è parso affettivamente legato a , ma allo stato incapace di riconoscerlo come entità distinta da sé che ER deve essere rispettata, così come l'ex compagna, nella sua individualità rilevato che la convivenza è cessata da tempo (1 anno) e non sono state allegate e documentate condotte di violenza fisica ovvero di appostamenti sotto casa, sul luogo di lavoro e più in genarle condotte tali da ingenerare nella donna il timore di pericolo concreto e attuate per la propria incolumità e per quella del figlio minore ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di ordine di protezione nel contenuto minimo di ordine di immediata cessazione delle condotte pregiudizievoli ritenuto inoltre assolutamente necessario nominare sin d'ora in favore del figlio minore della coppia
nato il [...] un curatore speciale ER ritenuto infine di dover incaricare i SS del comune di Milano dell'immediata presa in carico del nucleo famigliare composto da residente a [...]
n. 61 (madre), residente a [...] (padre) e CP_1 [...] nato il [...]1 (figlio minore ) residente a [...] Via Giancarlo Sismondi n. 61 dell'immediata presa in carico del nucleo famigliare, incaricandoli sin d'ora di:
1.efefttuare approfonditi colloqui conoscitivi con le parti e con i famigliari con le stesse stabilmente conviventi
2.acquisire informazioni dalle insegnanti dell'asilo e dal pediatra del minore
3.inviare senza ritardo il padre al NOA per la valutazione di competenza e l'eventuale presa in carico
4.regolamnetare, sentiti i genitori e il curatore speciale, le frequentazioni tra e il padre ER secondo tempi e modalità ritenute rispondenti all'esclusivo benessere psicofisico del minore, incontri che in ogni caso dovranno avvenite alla presenza di un educatore (educativa domiciliare e/o territoriale)
PQM
Visti gli artt. 473 bis. 69 e ss cpc ORDINA
A nato ad [...] il [...] di cessare immediatamente ogni Persona_2 condotta persecutoria e/o minacciosa operata con qualsiasi mezzo anche telefonico nei confronti di ata a Fagaras (Romania) il 12.09.1991 e residente a [...]
61 ORDINA che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio dei Carabinieri Stazione di Milano Porta Monforte che, con facoltà di subdelega, provvederanno a notificare il presente provvedimento all'intimato
Parte_3 In anni 1 la durata dell'ordine di protezione Visto l'art. 473 bis. 8 cpc NOMINA
In favore del figlio minore della coppia nato il [...]1 Parte_2 un curatore speciale individuato nell'Avv. Francesco BELLMAN assegnando allo stesso termine fino al 10.07.2024 per depositare agli atti del procedimento principale N. 14523/2024 breve memoria di costituzione nell'interesse del minore
Per_3
i SS del comune di Milano dell'immediata presa in carico del nucleo famigliare composto da
[...] residente a [...] (madre), Parte_1 CP_1 residente a [...] (padre) e Parte_2 nato il [...]1 (figlio minore ) residente a [...] dell'immediata presa in carico del nucleo famigliare, incaricandoli sin d'ora di:
1.efefttuare approfonditi colloqui conoscitivi con le parti e con i famigliari con le stesse stabilmente conviventi
2.acquisire informazioni dalle insegnanti dell'asilo e dal pediatra del minore
3.inviare senza ritardo il padre al NOA per la valutazione di competenza e l'eventuale presa in carico
4.regolamnetare, sentiti i genitori e il curatore speciale, le frequentazioni tra e il padre ER secondo tempi e modalità ritenute rispondenti all'esclusivo benessere psicofisico del minore, incontri che in ogni caso dovranno avvenite alla presenza di un educatore (educativa domiciliare e/o territoriale)
ASSEGNA
Ai SS termine fino al 30.09.2024 per trasmettere una relazione di aggiornamento
CONFERMA L'udienza del 15.10.2024 ore 12.30 per la trattazione del procedimento principale MANDA
La cancelleria per l'acquisizione dalla Procura ordinaria presso il Tribunale di Milano degli atti non coperti da segreto istruttorio di eventuali procedimenti penali pendenti nei confronti di Per_2 nato ad [...] il [...]
[...] All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 6.11.2024, presenti le parti personalmente, i difensori e il curatore speciale dei SS, è stata esaminata la relazione trasmessa dai SS del Comune di
Milano.
Entrambe le parti sono state sentite separatamente.
In particolare, parte attrice ha riferito di essere stata costretta anche dopo l'emissione dell'ordine di protezione a bloccare l'utenza dell'ex compagno a causa delle continue telefonate e messaggi ricevuti, con i quali l'uomo le chiedeva insistentemente dove fosse accusandola di frequentare altri uomini.
All'esito il giudice delegato ha formulato la seguente proposta si fini dell'adozione die provvedimenti temporanei:
1.Affido super esclusivo di alla mamma ER
2. limitazione di entrambi i genitori con riferimento alla regolamentazione delle frequentazioni padre/figlio che dovranno avvenire in modalità osservata e protetta evitando ogni forma di contatto tra i genitori
3. valutazione psico diagnostica di entrambi i genitori e avvio dei supporti ritenuti, all'esito necessari Cont (supporto psicologico o presa in carico
4. avvio del supporto alla genitorialità (con incontri disgiunti) in favore dei genitori
5. invio del padre al SERD per la valutazione di competenza in ordine alla sussistenza di problematiche connesse all'uso di stupefacenti e l'eventuale presa in carico
6. sostegno al padre nel processo di autonomizzazione abitativa e lavorativa
7. determinazione del contributo paterno al mantenimento del m minore nella misura di € 100,00 mensili
Il curatore speciale e i difensori delle parti hanno aderito alla proposta.
Invitati ad interloquire sul punto, i difensori hanno chiesto di poter differire la discussione e la decisione in ordine alle istanze istruttorie formulate in atti all'esito degli approfondimenti disposti e delle valutazioni delegate ai SS.
Il giudice delegato ha provveduto, in via temporanea ed urgente, in conformità alla proposta formulata ed accettata dalle parti.
All'udienza del 07.05.2025 sono state esaminate nel contraddittorio delle parti le relazioni di aggiornamento richieste ai SS.
All'esito i difensori delle parti hanno rinunciato alle istanze istruttorie e hanno chiesto di poter precisare le conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 cpc.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione e dato atto della rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 cpc ha invitato i difensori a precisare le proprie conclusioni.
I difensori, quindi, hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo la conferma della cornice giuridica adottata con i provvedimenti temporanei ed urgenti
All'esito il giudice delegato ha rimesso in decisione la causa, che è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14.05.2025 ******* ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e condivise dal curatore speciale meritano integrale accoglimento in quanto coerenti con gli esiti degli approfondimenti delegati ai SS e funzionali alla tutela del primario interesse del piccolo . ER
Deve invero rilevarsi che dalla lettura delle relazioni di aggiornamento trasmesse dai SS incaricati dal Tribunale, emerge con evidenza come nonostante il complesso vissuto che l'ha Parte_1 legata al convenuto e le fragilità manifestate in una fase iniziale del procedimento (peraltro compatibili con la storia di coppia, la personalità delle parti e la giovane età della donna) ha saputo affidarsi agli operatori dei Servizi sciali con i quali ha collaborato in maniera seria e fattiva e, anche grazie all'importantissimo supporto della famiglia d'origine, ha saputo affrancarsi in maniera via via più netta dalle dinamiche tossiche che caratterizzavano la relazione con il convenuto, confermando all'esito del procedimento di essere il genitore di sicuro riferimento per , capace di sintonizzarsi ER in maniera adeguata sulle necessità materiali ed emotive del figlio minore.
prtroppo, ad oggi non è ancora riuscito ad effettuare alcun cambia mento che legittimi CP_1 il tribunale, nell'esclusivo interesse di , a modificare la valutazione di inidoneità all'assunzione ER di un consapevole ruolo genitoriale.
Invero il giovane uomo, al contrario dell'ex compagna, non si è in alcun modo affrancato dall'investimento emotivo effettuato sulla relazione con l'odierna parte attrice, nei confronti della quale continua a manifestare un'attenzione ossessiva fortemente preoccupante.
Anche nelle ultime relazioni trasmesse dai SS (risalenti all'aprile 2025), infatti, vengono riferiti plurimi tentativi di contatto telefonico (anche per il tramite di numeri sconosciuti e di interposte persone) effettuate dal convenuto (e ammessi dallo stesso), ripetute occasioni di “casuali” compresenze sul territorio, continue richieste anche agli operatori dei SS che evidenziano espressamente come l'uomo – benché certamente affettivamente legato al figlio minore - non paia autenticamente focalizzato e interessato al piccolo ma in qualche modo lo utilizzi per arrivare ER alla madre.
A ciò deve aggiungersi il preoccupante uso (quotidiano) di alcol e stupefacenti da parte del giovane che pare versare in uno stato depressivo che cerca di affrontare mediante il ricorso all'utilizzo delle sostanze citate.
Alla luce di tutto quanto esposto, in accoglimento delle concordi richieste delle parti e del curatore speciale devono essere confermati i provvedimenti già assunti dal giudice delegato in via temporanea ed urgente, come dettagliati in dispositivo
Con riferimento al mantenimento della prole
Le intese economiche raggiunte dalle parti, che hanno concordemente richiesto la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti, devono ritenersi adeguate alla situazione economico reddituale delle stesse, così come emersa in atti
Con riferimento alle spese di lite
Le spese di lite, atteso l'accordo raggiunto, devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: CP_1
1.conferma l'affido del figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla mamma, ER presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2.conferma la limitazione di entrambi i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla regolamentazione delle frequentazioni padre/figlio che dovranno avvenire in modalità osservata e protetta evitando ogni forma di contatto tra i genitori, tenuto conto dell'avvio e dell'andamento dei supporti prescritti per il padre
3.incarica i SS del Comune di Milano, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, di:
-avviare il padre al CPS per le valutazioni di competenza e l'eventuale presa in carico
--curare l'invio del padre al al fine di intraprendere un serio percorso trattamentale per CP_3 la dipendenza da alcol e stupefacenti
-supportare fattivamente il padre nel processo di autonomizzazione abitativa e lavorativa
3.conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di €
100,00 mensili
4. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5.Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
6.Compensa le spese di lite
Si comunichi anche
-ai SS del comune di Milano
- alla Procura Ordinaria presso il Tribunale di Milano proc pen N. 16811/2024 RGNR (PM Dott.ssa
Rossella Incardona)
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Laura Cosmai