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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 707/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4775/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17362/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249017536056000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071201901271497000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071201901271497000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnando l'intimazione di pagamento n. 07120249017536056000, notificata dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione in data 25.03.2024, con contestuale impugnazione delle cartelle di pagamento nn.
0712019012714970000 e 07120220155419924000, nonché dei ruoli tributari e degli atti prodromici richiamati nell'intimazione.
La ricorrente eccepiva:
la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle presupposte;
la nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 25 DPR 602/73; la decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, sostenendo che l'intimazione era il primo atto notificato;
l'illegittimità dell'intimazione per carenza di motivazione e violazione dell'art. 7 dello Statuto del
Contribuente. la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione 16, con sentenza n. 17362/16/2024, depositata il 2.12.2024 accoglieva solo in parte il ricorso annullando l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alla cartella n. 0712019012714970000
In particolare, il primo Giudice riteneva:
- valida la notifica della cartella n. 07120220155419924000 a mezzo PEC anche se proveniente da un indirizzo del mittente non inserito in pubblici registri;
- non valida la notifica della cartella n. 0712019012714970000, in quanto la PEC inviata all'indirizzo
Email_3 aveva generato un errore (“indirizzo non valido”), e l'Agenzia non aveva fornito prova della successiva comunicazione al destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità.
- irrilevante la notifica di precedenti intimazioni di pagamento ai fini della conoscibilità della cartella, ritendo l'avviso di intimazione atto non impugnabile obbligatoriamente ex art. 19 D.Lgs. 546/1992;
- fondata l'eccezione di decadenza dal potere di accertamento del tributo, trattandosi di cartella emessa ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. 633/72, e non essendo stata provata la rituale notifica entro i termini di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli lamentando:
l'inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notifica all'ente impositore;
l'erronea valutazione della ritualità della notifica della cartella di pagamento n. 0712019012714970000;
l'erronea declaratoria di decadenza dal potere di riscossione;
In subordine, la tardività dell'eccezione di omessa/invalidità notifica della cartella.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, eccependo, tra l'altro, la genericità dei motivi di appello e la mancata impugnazione della ratio decidendi della sentenza di primo grado, nonché la carenza di prova della regolarità della notifica della cartella.
All'udienza del 16.1.2026, il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che l'art. 14 c. 1 del d. lgvo n. 546/92, stabilisce che “Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”. Inoltre, il comma 6-bis del medesimo articolo, introdotto dal D.Lgs. n. 220/2023 prevede espressamente che, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Secondo con l'art. 4, comma 2 del citato D.Lgs. n. 220/2023 la norma sopra richiamata si applica a tutti i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero a partire dal 5.1.2024.
Alla data di introduzione del giudizio di primo grado (notifica del relativo ricorso) del 16.4.2024, quindi, sussisteva il litisconsorzio necessario tra l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che aveva emesso l'intimazione di pagamento impugnata, e l'Agenzia delle Entrate DP 1 di Napoli la quale aveva emesso le cartelle di pagamento richiamate nella suddetta intimazione e di cui la ricorrente eccepiva la mancata o invalida notifica.
Poiché non risulta che nel giudizio di primo grado sia stata effettivamente disposta l'integrazione del contraddittorio con il c.d. ente impositore, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla e gli atti devono essere rimessi al Giudice di primo grado.
La natura della decisione impone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza n. 17362/16/2024, depositata il 2.12.2024 dalla Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Napoli davanti alla quale rimette la causa.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4775/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17362/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249017536056000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071201901271497000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071201901271497000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnando l'intimazione di pagamento n. 07120249017536056000, notificata dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione in data 25.03.2024, con contestuale impugnazione delle cartelle di pagamento nn.
0712019012714970000 e 07120220155419924000, nonché dei ruoli tributari e degli atti prodromici richiamati nell'intimazione.
La ricorrente eccepiva:
la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle presupposte;
la nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 25 DPR 602/73; la decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, sostenendo che l'intimazione era il primo atto notificato;
l'illegittimità dell'intimazione per carenza di motivazione e violazione dell'art. 7 dello Statuto del
Contribuente. la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione 16, con sentenza n. 17362/16/2024, depositata il 2.12.2024 accoglieva solo in parte il ricorso annullando l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alla cartella n. 0712019012714970000
In particolare, il primo Giudice riteneva:
- valida la notifica della cartella n. 07120220155419924000 a mezzo PEC anche se proveniente da un indirizzo del mittente non inserito in pubblici registri;
- non valida la notifica della cartella n. 0712019012714970000, in quanto la PEC inviata all'indirizzo
Email_3 aveva generato un errore (“indirizzo non valido”), e l'Agenzia non aveva fornito prova della successiva comunicazione al destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità.
- irrilevante la notifica di precedenti intimazioni di pagamento ai fini della conoscibilità della cartella, ritendo l'avviso di intimazione atto non impugnabile obbligatoriamente ex art. 19 D.Lgs. 546/1992;
- fondata l'eccezione di decadenza dal potere di accertamento del tributo, trattandosi di cartella emessa ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. 633/72, e non essendo stata provata la rituale notifica entro i termini di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli lamentando:
l'inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notifica all'ente impositore;
l'erronea valutazione della ritualità della notifica della cartella di pagamento n. 0712019012714970000;
l'erronea declaratoria di decadenza dal potere di riscossione;
In subordine, la tardività dell'eccezione di omessa/invalidità notifica della cartella.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, eccependo, tra l'altro, la genericità dei motivi di appello e la mancata impugnazione della ratio decidendi della sentenza di primo grado, nonché la carenza di prova della regolarità della notifica della cartella.
All'udienza del 16.1.2026, il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che l'art. 14 c. 1 del d. lgvo n. 546/92, stabilisce che “Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”. Inoltre, il comma 6-bis del medesimo articolo, introdotto dal D.Lgs. n. 220/2023 prevede espressamente che, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Secondo con l'art. 4, comma 2 del citato D.Lgs. n. 220/2023 la norma sopra richiamata si applica a tutti i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero a partire dal 5.1.2024.
Alla data di introduzione del giudizio di primo grado (notifica del relativo ricorso) del 16.4.2024, quindi, sussisteva il litisconsorzio necessario tra l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che aveva emesso l'intimazione di pagamento impugnata, e l'Agenzia delle Entrate DP 1 di Napoli la quale aveva emesso le cartelle di pagamento richiamate nella suddetta intimazione e di cui la ricorrente eccepiva la mancata o invalida notifica.
Poiché non risulta che nel giudizio di primo grado sia stata effettivamente disposta l'integrazione del contraddittorio con il c.d. ente impositore, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla e gli atti devono essere rimessi al Giudice di primo grado.
La natura della decisione impone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza n. 17362/16/2024, depositata il 2.12.2024 dalla Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Napoli davanti alla quale rimette la causa.